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STATUTO ASSOCIAZIONE SCUOLA DELL' INFANZIA SAN GIORGIO MARTIRE TITOLO I COSTITUZIONE SEDE IDENTITÀ E FINALITÀ DELLA SCUOLA Art. 1 È costituita in Colà di Lazise ( Verona ) l Associazione per la gestione della scuola dell infanzia denominata SAN GIORGIO MARTIRE, d ora in poi detta scuola. Art. 2 L' Associazione, fondata nell anno 1972, è sita presso la scuola dell'infanzia San Giorgio Martire in Colà frazione del comune di Lazise, Via dei Miniscalchi, 7 nell'immobile di proprietà dell'ente giuridico Comune di Lazise. È associata alla Fism dalla data del 30/05/1972. È riconosciuta paritaria, ai sensi e per gli effetti della L. n 62 del 10.3.2000, dalla data del decreto ministeriale n. 3088/466 del 05/06/2001. Art. 3 - La scuola è espressione della comunità parrocchiale e territoriale, soddisfa una significativa richiesta sociale ed educativa che coinvolge promotori, educatori, genitori, collaboratori e sostenitori in una responsabile e sinergica azione comunitaria. La scuola ha quindi lo scopo di garantire ai bambini il diritto a un educazione che favorisca lo sviluppo delle potenzialità affettive, sociali, cognitive, morali e religiose, ispirandosi alla concezione cristiana del Concilio Vaticano II (GE), agli orientamenti pastorali della C.E.I., in particolare quelli per il decennio 2010/2020, e alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia. Per attuare le finalità indicate, la scuola recepisce e fa proprio il Progetto educativo della Fism di Verona. Art. 4 - Saranno ammessi alla scuola, tutti i bambini nell età prevista dalle leggi vigenti. Art. 5 - Saranno normalmente accolti i bimbi che siano stati sottoposti alle vaccinazioni prescritte dalle leggi vigenti. I genitori che non intendono provvedere alle vaccinazioni obbligatorie dovranno dichiarare in forma scritta di assumersi ogni responsabilità in relazione alle conseguenze derivate dalla mancata vaccinazione. Saranno accolti i bambini con disabilità certificata per i quali la scuola si preoccupa di assicurarne la frequenza, collaborando con le famiglie e i servizi sanitari e sociali del territorio. Saranno inoltre accolti quei bimbi per i quali si richiede una specifica assistenza pedagogica, secondo le previsioni della L. 62/2000 e successive modifiche, a giudizio del Corpo Docenti e del Consiglio di Gestione. Art. 6 - La forma giuridica assunta è quella di Associazione regolata dall art. 36 del Codice Civile. Alla scuola potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi. Art. 7 - La scuola trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti, dai soci sostenitori, dai soci benefattori, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e da eventuali offerte e comunque da ogni eventuale provento, ivi compresi oblazioni e/o lasciti. La scuola non persegue scopo di lucro. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di esercizi di gestione, di fondi o riserve a meno che la destinazione siano imposte dalla legge. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse connesse. Il bilancio consuntivo si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 1

Art. 8 - Nella scuola è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario. Art. 9 - Se l edificio della scuola è proprietà della Parrocchia, di una Congregazione religiosa o di altro Ente sarà stipulato un contratto di comodato o una convenzione tra la proprietà e l Associazione. TITOLO II ORGANI DELL ASSOCIAZIONE Art. 10 - Sono organi dell associazione: l Assemblea Generale, il Consiglio di Gestione, l'assemblea dei Genitori, il Presidente, il Segretario-Tesoriere. Art. 11 L Assemblea Generale è costituita: ASSEMBLEA GENERALE a) dai Genitori dei bimbi iscritti alla scuola, o da chi ne fa le veci (soci ordinari); b) dai membri del Consiglio di Gestione; c) dai Soci Sostenitori che, avendo versato la quota associativa, sono stati ammessi dal Consiglio di Gestione con tale qualifica; d) dai Soci Benefattori che, essendosi distinti per benemerenze particolari nei riguardi della scuola, sono stati nominati tali dal Consiglio di Gestione. Art. 12 - La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni e per comportamento contrario ai principi ispiratori e pedagogici della scuola. Mentre nei primi due casi (decesso e dimissione) la qualità di associato si estinguerà automaticamente, nel terzo caso (comportamento contrario ai principi ispiratori) la perdita della qualità di associato dovrà essere deliberata dal Consiglio di Gestione. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile, né ripetibile. La qualità di associato deve risultare da un registro tenuto a cura del Segretario-Tesoriere. Il titolo di Socio Ordinario ha validità dall'iscrizione del bambino a scuola e termina con l' ultimo giorno di lezione (30 Giugno). Il titolo di Socio Sostenitore e Benefattore ha validità per tutto l' anno solare in corso. Art. 13 - L Assemblea Generale è convocata dal Presidente almeno una volta all anno mediante comunicazione scritta contenente l ordine del giorno e diretta a ciascun membro, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l adunanza ed affisso all'albo della scuola. L' Assemblea Ordinaria discute ed approva il bilancio dell'anno precedente entro 4 mesi dalla chiusura del bilancio stesso. L assemblea può essere convocata su richiesta firmata da almeno un quinto dei suoi membri. L assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. Le candidature alla presidenza dell'associazione devono pervenire alla segreteria della stessa almeno una settimana prima dell'assemblea Elettiva e devono essere esposte all'albo della scuola. Qualora entro il predetto termine non pervenissero candidature, l' Assemblea provvederà alla nomina del Presidente tra i soggetti che al momento dell'assemblea stessa daranno la disponibilità a svolgere la carica in oggetto. Art. 14 - L Assemblea Generale delibera: a) il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e il rendiconto finanziario; b) gli indirizzi e le direttive generali dell Associazione a norma di questo Statuto e delle finalità della scuola fissate dall art. 3; 2

c) sulla relazione tecnica e morale presentata dal Presidente ed approvata dal Consiglio di Gestione; d) le nomine del Presidente dell'associazione e di 2 (due) componenti il Consiglio di Gestione; e) le modifiche dell Atto Costitutivo e dello Statuto proposte dal Consiglio di Gestione; f) revoca di uno o più Componenti il Consiglio di Gestione; g) su tutte le questioni sottoposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Gestione; h) tutto quanto ad essa demandato per legge e per Statuto. Art. 15 - Hanno diritto di intervenire all Assemblea Generale tutti i componenti la stessa. Gli associati possono farsi rappresentare da altri membri dell Assemblea: non è ammessa più di una delega per socio. Le delibere di cui alla lettera d),e),f), del sopra riportato art. 14, avvengono per votazione segreta, nei rimanenti casi decide le modalità il Presidente dell'assemblea. L'elezione del Presidente dell'associazione avviene, in prima istanza, con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto; nel caso in cui i candidati non raggiungano il predetto quorum, si procederà con una seconda votazione in cui viene nominato chi raggiunge la maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto più voti; in caso di ulteriore parità, avrà precedenza l'anzianità anagrafica. I componenti del Consiglio di Gestione di nomina assembleare vengono eletti a maggioranza relativa dei partecipanti al voto, vale a dire che risulteranno nominati i primi due (tre o quattro, in base alle sezioni presenti nella scuola) candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà al ballottaggio e, in caso di ulteriore parità, avrà precedenza l anzianità anagrafica. Art. 16 - L Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'associazione; in sua mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l Assemblea chiama a presiedere uno dei membri eletti dal Consiglio di Gestione. Funge da segretario dell Assemblea il Segretario-Tesoriere. In caso di votazioni il Presidente nomina n 2 scrutatori tra i membri dell Assemblea. Spetta al Presidente dell Assemblea constatare la regolarità di eventuali deleghe ed il diritto di intervenire all Assemblea. Delle riunioni dell Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario- Tesoriere e, in caso di votazioni, dai due scrutatori scelti tra i membri dell Assemblea. Art. 17 - L Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per deliberare la nomina del Presidente, le modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 (due/terzi) degli aventi diritto al voto. L'approvazione del bilancio rendiconto/consuntivo deve avvenire con voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega. CONSIGLIO DI GESTIONE Art. 18 Il Consiglio di Gestione è composto, oltre che dal Presidente dell'associazione, dai seguenti membri eletti: - n 2 scelti ogni tre anni tra le persone componenti l Assemblea Generale; - n 4 scelti dall'assemblea dei Genitori; - il Presidente dei Genitori eletto dall'assemblea dei Genitori; 3

Sono membri di diritto: - il Parroco pro tempore della Parrocchia San Giorgio Martire di Colà o suo delegato permanente o temporaneo; - n 2 rappresentanti indicati dal Consiglio Pastorale Parrocchiale con adeguate competenze amministrative; - n 1 rappresentante della Civica Amministrazione eletto dal Consiglio Comunale; - la Coordinatrice della scuola, la quale si asterrà dalle delibere riguardanti la sua persona e il personale dipendente; - il Segretario-Tesoriere Art. 19 - Il Consiglio di Gestione si riunisce su convocazione del Presidente. Le riunioni ordinarie si tengono almeno una volta ogni 2 (due) mesi. Si tengono riunioni straordinarie quando il Presidente le convoca spontaneamente o su richiesta scritta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. Le delibere del Consiglio di Gestione sono assunte, salvo diversa disposizione di legge, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, purché sia presente almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Art. 20 - I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza interruzioni, salvo che rivestano la qualifica di soci ordinari poiché questi cessano la loro carica quando i loro figli o aventi causa non sono più iscritti alla scuola. Per il caso in cui, nel corso del triennio, venga a cessare la carica uno dei componenti del Consiglio di Gestione, l organo di riferimento avrà il dovere di sostituire il componente mancante mediante nuova elezione o nuova nomina. Il nuovo eletto durerà in carica fino allo scadere del triennio. Art. 21 - I componenti del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso. Art. 22 - Spetta al Consiglio di Gestione: a) eleggere nel proprio seno il Vice Presidente; b) eleggere il Segretario-Tesoriere scelto anche al di fuori del suo seno; c) compilare i bilanci e il rendiconto finanziario da sottoporre al voto dell Assemblea; d) proporre all Assemblea le modifiche dello Statuto; e) provvedere alla gestione amministrativa; f) stabilire l importo della retta e per la frequenza e le eventuali agevolazioni per particolari situazioni; g) deliberare i regolamenti interni; h) deliberare le nomine del personale, nominare la Coordinatrice Pedagogica e stipulare contratti di lavoro; i) deliberare le costituzioni in giudizio di ogni genere; j) regolare in genere gli affari che interessano la scuola; k) approvare il piano dell offerta formativa e i percorsi progettuali annuali, elaborati dal Collegio Docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori, coerentemente con il progetto educativo Fism; l) accogliere o meno la domanda di ammissione dei nuovi soci. Art. 23 - È facoltà di ogni componente del Consiglio di Gestione visitare la scuola, senza disturbo dell attività didattica, concordando la visita con la Coordinatrice. 4

ASSEMBLEA DEI GENITORI L Assemblea dei Genitori è formata dall insieme dei genitori dei bambini frequentanti la scuola. Art. 24 L'assemblea dei genitori ha le seguenti funzioni: all art. a) elegge nel proprio seno il Presidente dei Genitori e si fa rappresentare nel Consiglio di Gestione della Scuola mediante rappresentanti eletti proporzionalmente dai genitori dei bambini iscritti: 4 (quattro) Consiglieri, eletti a scrutinio segreto. I Consiglieri eletti restano in carica fino a quando i loro figli frequentano la Scuola e comunque rispettando la scadenza triennale di cui 20 dello Statuto e sono rieleggibili; b) viene informata sull andamento della Scuola e, con il suo potere, comunque solo consuntivo, può formulare proposte e critiche; c) prende visione della relazione programmatica dell attività della Scuola proposta dal Collegio dei Docenti in ordine al Piano Offerta Formativa (POF) ed in merito ad eventuali altre iniziative scolastiche progettate per il miglioramento della qualità e l ampliamento della formazione didattica. L assemblea è convocata di diritto dal Presidente dell Associazione all inizio dell anno scolastico nel mese di Settembre. L'elezione del Presidente dei Genitori avviene, in prima istanza, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; nel caso in cui i candidati non raggiungano il predetto quorum, si procederà con una seconda votazione in cui viene nominato chi raggiunge la maggioranza relativa dei presenti. In caso di parità si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno raggiunto più voti; in caso di ulteriore parità, avrà precedenza l'anzianità anagrafica. La carica di Presidente dei Genitori ha durata per l'intero anno scolastico, salvo rinuncia anticipata all'incarico o revoca da parte dell'assemblea e può essere riconfermato. Il Presidente dei Genitori partecipa di diritto al Consiglio di Gestione. La carica di Presidente dell Associazione e di Presidente dei Genitori è compatibile e può essere riunita in una stessa persona. Durante l anno scolastico l Assemblea dei Genitori è promossa e presieduta dal Presidente dei Genitori ed è convocata ogni volta che questi lo ritenga opportuno. Vi partecipano col solo diritto di parola il personale docente e non docente e gli Amministratori della Scuola, ossia tutti i membri del Consiglio di Gestione in carica che ritengano di parteciparvi. Di ogni riunione viene redatto un apposito verbale sintetico che deve rimanere agli atti della scuola a disposizione di tutti i componenti di qualsivoglia organo della stessa e dei suoi amministratori. PRESIDENTE Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'associazione e sta in giudizio nelle cause attive e passive deliberate dal Consiglio di Gestione e la rappresenta avanti ad ogni autorità amministrativa pubblica e privata. Art. 25 - Spetta inoltre al Presidente: a) convocare le riunioni del Consiglio di Gestione; 5

b) convocare e presiedere l Assemblea Generale; c) curare l esecuzione delle delibere; d) nominare il personale, stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Consiglio di Gestione; e) stipulare i contratti e le convenzioni con altri enti, previa delibera del Consiglio di Gestione; f) garantire l applicazione del progetto educativo Fism; g) prendere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti dalla necessità, dopo aver ascoltato il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Presidente dei Genitori, chiedendone la ratifica quanto prima al Consiglio di Gestione. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile senza interruzione. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente; in assenza di quest'ultimo, ne fa le veci il consigliere più anziano di carica e successivamente di età. Art. 26 - Spetta al Segretario Tesoriere: SEGRETARIO - TESORIERE a) redigere i verbali dell Assemblea e del Consiglio di Gestione; b) diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente; c) tenere la contabilità; d) emettere i mandati di pagamento; e) tenere la cassa, preferibilmente a mezzo di conto corrente. Nel caso che lo stesso sia stato eletto al di fuori dei membri del Consiglio di Gestione (art. 22 - lettera b), partecipa con solo voto consultivo; f) tenere il registro dei Soci. GLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA Art. 27 Nella scuola operano necessariamente il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Intersezione, come previsto dalla legge n 62/2000 e le cui modalità e funzionamento sono stabilite nel Regolamento della Scuola. Art. 28 Di ogni riunione di detti organismi viene redatto apposito verbale che deve rimanere agli atti della scuola a disposizione di tutti i componenti di qualsivoglia organo della stessa e dei suoi amministratori. TITOLO III PERSONALE Art. 29 - Le modalità di nomina e l organico, i diritti, i doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale e della scuola, sono stabiliti dal CCNL Fism e dal regolamento interno. Il rapporto numerico tra sezioni/insegnanti e sezioni/educatori, va stabilito nel rispetto della normativa vigente e delle prassi di buona gestione indicate dalla Fism. Tutto il personale sarà scelto fra persone di provata moralità e competenza. Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi vigenti. Art. 30 Coordinatrice Le funzioni esercitate dalla coordinatrice sono previste: per la scuola dell infanzia, dalla Circolare del Ministero dell Istruzione, Università, Ricerca n 31 del 18.3.2003 e successive integrazioni e dal documento Fism Scuole dell infanzia Fism, appartenenza e promozione del marzo 2004 e nelle sue integrazioni o modificazioni. 6

TITOLO IV CONTROVERSIE E SCIOGLIMENTO VIGILANZA Art. 31 - Il Parroco o il Presidente della scuola possono chiedere l intervento della Fism di Verona, nella persona del suo Presidente provinciale, o la Fism medesima può intervenire direttamente, qualora si creino situazioni di contrasto con i principi e gli scopi di cui ai precedenti punti 3-7-8, ovvero di impossibilità di gestione della scuola stessa o di pregiudizio per i bambini o per la stessa Fism, anche sciogliendo il Consiglio di Gestione. In tal caso la gestione e la rappresentanza della scuola, ove necessario, sarà assunta dallo stesso Presidente provinciale Fism o da terza persona designata dal Consiglio direttivo Fism, che ne curerà l amministrazione ordinaria e straordinaria sino al ripristino del regolare funzionamento e comunque non oltre l inizio dell anno scolastico successivo a quello in cui si verifica l intervento suddetto. COLLEGIO DEI PROBIVIRI Art. 32 - Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l associazione e i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri da nominarsi, uno da ciascuna delle parti in controversia e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai primi due probiviri o, in caso di mancato accordo da parte di questi, dal Presidente della Fism provinciale o da un delegato nominato dal Consiglio Direttivo. Essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili e sono vincolanti per tutti gli associati e coloro che ricoprono un qualsiasi incarico nell'associazione. SCIOGLIMENTO DELL ASSOCIAZIONE Art. 33 La durata dell'associazione è fino al 2100. Lo scioglimento, per qualunque causa, può essere deliberato dall Assemblea Generale straordinaria con la maggioranza dei 2/3 (due/terzi) di tutti aventi diritto al voto. Ove due assemblee vadano deserte per il mancato raggiungimento di detta maggioranza e l'associazione sia impossibilitata a funzionare regolarmente per almeno un intero anno scolastico, provvederà allo scioglimento l'ultimo Consiglio di Gestione, in accordo unanime con il Parroco di Colà e con il Sindaco del Comune di Lazise. In disaccordo tra questi e perdurando l'impossibilità di funzionamento della Scuola, la questione è demandata al Prefetto di Verona. In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio non può essere distribuito ai soci, ma sarà devoluto, all'ente giuridico Parrocchia San Giorgio Martire di Colà. Art. 34 Il presente Statuto sostituisce ogni altro Statuto precedentemente in vigore. L arte delicata e tanto preziosa dell educare è possibile solo se fondata su una solida fiducia e speranza. Per il cristiano il fondamento ultimo della speranza è Dio. Educare alla vita buona del Vangelo Il presente statuto della scuola dell'infanzia San Giorgio Martire è stato approvato dall'assemblea Generale ordinaria convocata in data 26/06/2012. 7