CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO NON ABITATIVO TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA, C.F.. e P.IVA 01629400191, con sede in Cremona - Viale Concordia 1-26100 Cremona, rappresentata dal Direttore Generale dr. Camillo Rossi E I medici di medicina generale sottoelencati: DR. PERRICONE NICOLO' MARIO BERNARDO residente in Via Carducci, lo 26030 Cicognolo C.F. PRR NLM 57M20 C3511 DR.SSA TOMASELLI ROSANNA residente in Via Lanaioli 6 - Cremona- C.F- TMS RNN 70L69 A783M DR.SSA BANDIOLI CLAUDIA residente in via Marini,2 26039 Vescovato - C.F. BND CLD 74T67 A470 A Di seguito denominati conduttori che costituiscono una forma associativa SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1-OGGETTO DELLA LOCAZIONE L'ASST di Cremona, concede in locazione ai conduttori i locali siti in via Bonomelli 2 Vescovato (CR) censiti al foglio 6, particella 40, sub l e 2, composti da sei vani, tre servizi igienici ed un locale caldaia, come risulta dall'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente contratto (ali. l), quale sede comune per la costituzione di una Medicina di Gruppo di Assistenza Primaria. Art. 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA I conduttori dichiarano di aver ricevuto le informazioni sull'attestato di prestazione energetica - cod identificativo: 1911300000418, valido sino al 1111/2028, e 1911300000118 valido fino al 10/0112028, di averne ricevuto copia e di essere informati che il fabbricato è sprovvisto di dichiarazione di conformità degli impianti. 1
Art. 3 - DURATA E DIRITTO DI RECESSO Il presente contratto di locazione ha durata di anni 6 a decorrere dal 1/1/2018 sino al 31/12/2023, con facoltà di proroga di altri 6 anni. Alla scadenza della proroga il contratto cesserà automaticamente. I conduttori possono recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarci con lettera raccomandata RR, ovvero PEC, ai sensi dell'ultimo comma - art. 27 della legge 392/1978. Art. 4 - CANONE Il canone di locazione è convenuto in 8.000,00 annui, oltre iva 22%, che i Conduttori si impegnano a pagare in quattro rate trimestrali anticipate, entro i primi 15 giorni del trimestre. Allo scadere del pnmo anno di locazione, il canone pattuito verrà aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT a norma di legge. In caso di mancato pagamento del canone l'asst di Cremona potrà valersi del disposto dell'art. 1453 C.C. senza bisogno di diffida o di costituzione in mora. Qualora uno dei conduttori dovesse recedere dal presente contratto, il contratto di locazione avrà comunque validità in tutte le sue parti e pertanto i rimanenti conduttori sono tenuti a versare comunque l'intero canone pattuito come sopra indicato. Art. 5-DESTINAZIONE D'USO E DIVIETO DI CESSIONE O SUBLOCAZIONE Vengono concessi in uso la totalità dei locali indicati dalla piantina allegata, ance in considerazione che vi operi in aggiunta ai Medici personale di studio dagli stessi impiegato ( collaboratore di studio e/o infermiere) 2
L'uso dei locali viene concesso esclusivamente per lo svolgimento dell'attività convenzionale di assistenza primaria cui i medici conduttori sono tenuti ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale. E' fatto divieto ai Conduttori di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto di locazione e di sublocare, anche in parte, i locali affittati. Il cambiamento dell'uso convenuto, la cessione del contratto e la sublocazione comporteranno la risoluzione del contratto, a semplice richiesta del proprietario. E' vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza preventivo consenso scritto della parte proprietaria (ASST di Cremona) fermo restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie, rimarrà a integrale carico della parte conduttrice e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni ove richiesto dalla parte conduttrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte conduttrice. Ogni aggiunta che non possa essere tolta senza danneggiare i locali oggetto di locazione ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a titolo gratuito. Sono per intero a carico della parte conduttrice tutti gli adeguamenti, aggiunte e/o innovazioni che norme emanande dovessero imporre per lo svolgimento dell'attività cui è destinata la presente locazione. La parte locatrice ( ASST di Cremona) si riserva il diritto di visitare, o far visitare da tecnico di sua fiducia con preavviso di qualche giorno, l'immobile per motivata ragione. In caso di messa in vendita dell'immobile, la parte conduttrice si impegna e si obbliga a consentire la visita dell 'immobile una volta la settimana in orario da stabilire. La parte conduttrice è costituita custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. La parte locatrice ( ASST di Cremona) 3
è esonerata da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell'immobile da fatti o omissioni di altri comproprietari o inquilini dello stabile o di terzi. La parte conduttrice si obbliga a osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all'igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell'edificio, a non esporre cartelli o insegne non regolamentari e impegnandosi a riconsegnare l'immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto. Art. 6- SPESE DURANTE LA LOCAZIONE Sono a carico dei Conduttori le spese di manutenzione ordinaria, quelle relativa al consumo di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua, ai diritti di fognatura a depuratore, alla tassa di smaltimento rifiuti ed in genere tutte le spese per la gestione dell'immobile, utenze che dovranno essere volturate. Sono a carico del Proprietario (ASST di Cremona) le spese di manutenzione straordinaria nonché tutte le spese relative all'assicurazione dell'incendio e responsabilità civile fabbricati. Art. 7 - DEPOSITO CAUZIONALE I Conduttori versano, mediante bonifico bancario, al Proprietario la somma di 2.000,00 pari a tre mensilità, a titolo di deposito cauzionale, Tale somma sarà restituita a fme locazione al momento della riconsegna dei locali. Su tale somma, che non potrà essere in conto canoni, matureranno gli interessi legali che il Proprietario si impegna a corrispondere ai Conduttori alla fine di ogni anno di locazione. 4
Art. 8 - SPESE RELATIVE AL CONTRATTO La registrazione del presente contratto dovrà essere eseguita a cura del Proprietario (ASST di Cremona). Le spese saranno suddivise in parti uguali tra i Conduttori e il Proprietario. L'imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a suo carico. La registrazione del contratto verrà eseguita a cura della parte LOCATRICE. Art. 9 - RINVIO Per eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sarà competente il Tribunale del luogo ove è ubicato l'immobile. Per quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento alla vigente legislazione in materia di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello di abitazione. Letto, confermato e sottoscritto. Cremona, 26 GEN 2018 ------- IL PROPRIETARIO I CONDUTTORI f I \~~tib. DR.SSA TOMASELLI ROSANNA ~i),;./ii.l.;j DR.SSA BANDIOLI CLAUDIA ~~ 5