PROVINCIA DI VERONA REPUBBLICA ITALIANA

Documenti analoghi
COMUNE DI ANZOLA DELL EMILIA. Provincia di Bologna CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA GOLDONI N.

COMUNE DI MONTELEONE DI FERMO. Provincia di Fermo SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE. L anno, il giorno del mese di

COMUNE DI ERBA. Provincia di Como CONTRATTO DI LOCAZIONE UNITA IMMOBILIARE (LOTTO N. ) DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA N.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA DELL AZIENDA SPECIALE SERVIZI PUBBLICI CARDANO AL CAMPO SITO CARDANO AL CAMPO, VIA DE AMICIS N

COMUNE DI LENOLA. Provincia di Latina CONTRATTO DI CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI. Provincia di Bologna CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA

COMUNE DI NOLE. Città Metropolitana di Torino OGGETTO: LOCAZIONE DI LOCALI, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA SOCIO-SANITARIA, UBICATI AL PIANO PRIMO

C O M U N E D I GINOSA

REPUBBLICA ITALIANA. Comune di Palagianello - Provincia di Taranto SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE MERCATO COPERTO. sito in via Gramsci

COMUNE DI SANTA VENERINA. Città Metropolitana di Catania CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA PROVINCIALE N 371 CON

CONCESSIONE IN USO DI BENE IMMOBILE

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CASTELLIRI. Provincia di Frosinone CONTRATTO DI LOCAZIONE DI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE ''VOL-

COMUNE DI TRADATE. Provincia di Varese CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. L anno duemila a questo giorno ( ) del mese di, tra

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI SCERNI. PROV. di CHIETI CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA'

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemiladiciassette, addì del mese di

COMUNE DI FIESSO D ARTICO. Provincia di Venezia CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PORZIONE DELL IMMOBILE VILLA BARBIERI DI PROPRIETÀ COMUNALE CON

COMUNE DI ALBAVILLA. Provincia di Como CONTRATTO DI LOCAZIONE DI TERRENO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI

COMUNE DI SORISOLE. (Provincia di Bergamo) L anno duemilasedici, il giorno ** del mese di ** in Sorisole presso la sede comunale

COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n. 2516

COMUNE DI TRAMONTI SI SOPRA (PN) CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. L anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, in Tramonti di

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE. Stipulato a in data. - la con sede in Via

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE TRA:

COMUNE DI LAVAGNO. Provincia di Verona

PREMESSO CHE: - con delibera di Giunta Comunale n. del, si approvava. la bozza di schema di contratto per la concessione in comodato d uso

CONTRATTO DI LOCAZIONE AL SIG. BERGAMI NICOLA DI ALCUNI LOCALI POSTI NELL'IMMOBILE DI VIA GHINAGLIA 97

Allegato b) CITTA DI PINEROLO

COMUNE DI CASALZUIGNO Provincia di Varese Rep. n

COMUNE DI SAN MARZANO DI S.G. (Provincia di Taranto)

CONTRATTO DI LOCAZIONE. REP. del. Con la presente scrittura privata tra il locatore Comune di Itri in. persona del, Responsabile del Servizio

COMUNE DI FOLIGNO. dell unità immobiliare di proprietà comunale sita in Foligno, Corso Cavour n. 91/93 con la Ditta NADIR S.a.S.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. (stipulato ai sensi dell art.2, comma 1, L.9 dicembre 1998, n.431) TRA:

CITTA DI PINEROLO CONTRATTO DI LOCAZIONE DEI LOCALI SITI PRESSO L IMMOBILE DI PROPRIETA COMUNALE UBICATO IN CESARE BATTISTI N.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE TRA:

COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA /11/ DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE PROVINCIA DI BOLOGNA C O P I A

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura, la Società.. srl con sede in Bologna via C.F. e

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER IMMOBILE POSTO IN EMPOLI, PIAZZA MATTEOTTI, DA DESTINARE AD ATTIVITA' SCOLASTICHE ED EDUCATIVE. REPERTORIO n..

Con Delibera n. 74 dell 11 giugno 2013, la Giunta della Camera di. Commercio di Napoli stabilì di stipulare idoneo contratto di locazione previo

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO. Con la presente scrittura, redatta in duplice originale, oltre all esemplare per il registro,

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemilasedici, addì del mese di tra il

COMUNE DI FIORANO MODENESE

IPAB EMMA E DECIO RIPANDELLI. Candela (FG) CANDELA IN VIA NICOLA PADULA N. 21. AD USO DEPOSITO

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI AYMAVILLES CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DESTINATO AD USO DIVERO DALL ABITAZIONE TRA

REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTONOMA VALLE D AOSTA COMUNE DI BRUSSON SCRITTURA PRIVATA DI LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI PROPRIETA

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA. TRANSITORIA. (ai sensi dell'art. 5, c. 1, della legge , n. 431)

CITTA DI BIELLA CENTRO DI RESPONSABILITA : SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER USO NON ABITATIVO TRA. L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA, C.F.. e

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. Con la presente scrittura, la Società Giulia srl con sede in Bologna Via Dell Uccellino n

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE. ( ) Via n., codice fiscale, partita IVA, di seguito denominata locatore, rappresentata dal Legale Rappresentante

CONTRATTO DI LOCAZIONE

destinazione uso ufficio cat., censito al NCEU al foglio,

CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI ARGELATO Provincia di Bologna SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA COMUNALE DA DESTINARSI AD

CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA AD USO DIVERSO DALL ABITAZIONE. ai sensi dell art. 27, quinto comma, della legge 392/1978 * * *

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemiladiciassette, addì del mese di

COMUNE DI FOLIGNO. OGGETTO: Contratto di locazione ad uso commerciale dell unità immobi-

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILI ADIBITI AD USO

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI ADIBITI AD USO. L'anno duemila... (..) il giorno. Tra

TRA: SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. 1. La parte concedente affida in uso alla parte concessionaria, che accetta, l immobile di sua

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI IMMOBILE AD USO SPORTIVO E RELATIVE PERTINENZE. Con la presente scrittura privata redatta in triplice copia TRA

ALLEGATO 4 SCHEMA DI SCHEMA CONTRATTO DI SUB-LOCAZIONE

Il Comune di Novate Milanese, rappresentato per questo atto dal

TRA. - l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice Fiscale n e Partita Iva n , con sede

&2081(',62/,(5$ Provincia di Modena &2175$772 ', /2&$=,21( ',,002%,/( '(67,1$72 $' $%,7$7,92 TRA:

COMUNE DI RAVENNA. Codice Fiscale n CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON, INERENTE I LOCALI, DI PROPRIETA COMUNALE, ADIBITI A, SITI IN.

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN LOCALE SITO AL PIANO TERRA DELL EDIFICIO DI PROPRIETA DELLA DITTA I.S.M.A. DI BELLOTTO LOREDANA S.A.S.

REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI CAGLIARI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL'IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO

CITTÀ DI VERBANIA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA

COMUNE DI BUTTIGLIERA D ASTI. Provincia di Asti PROROGA CONTRATTO (IN DEROGA ALL ARTICOLO 27 LEGGE 392/78)

COMUNE DI DONNAS. Regione Autonoma Valle d Aosta SCRITTURA PRIVATA LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO

CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO EX ART.45 LEGGE n.203/82

COMUNE DI BOSA E AZIENDA U.S.L. N 5 DI ORISTANO Rep. n del SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

L anno duemilasedici e questo dì del mese di. in TRA. - l Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, Codice

Deliberazione della Giunta Comunale COPIA. Delibera N.068 in data 17/07/2017 OGGETTO:

tra Il Comune di Rozzano (C.F ) - con sede a Rozzano presso la Casa Comunale in Piazza G. Foglia, 1, in persona del Dirigente della

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI PARTE DELLA. P.F. 122/1 C.C. AVIO, SITA IN VIALE DEGASPERI AD AVIO L anno duemilasedici, addì del mese di nella

CITTA DI BIELLA CENTRO DI RESPONSABILITA : SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, PATRIMONIALE E SERVIZI INFORMATICI

Contratto di sublocazione totale ad uso abitativo. [...], nato a [...] il [...] (C.F.: [...]), residente a [...] ([...]), via [...

MODIFICA A CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE. DESTINATO AD USO DIVERSO DALL'ABITAZIONE stipulato in

ALLEGATO A Dgr n. del pag. 1/6

COMUNE DI SEREGNO SCRITTURA PRIVATA TRA. il COMUNE DI SEREGNO P.zza Libertà, n. 1 C.F e P.I.

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO. L anno ( ), addì del mese di, in Spoleto, con la presente scrittura TRA

CONTRATTO DI LOCAZIONE. L anno duemilaquindici e questo dì ( ) del mese di CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA


COMUNE DI RAVENNA. Codice Fiscale n CONTRATTO DI LOCAZIONE, CON, INERENTE I LOCALI, DI PROPRIETA COMUNALE, ADIBITI A, SITI IN.

OGGETTO: Contratto di concessione in uso a titolo oneroso di immobile

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA G. AGNELLI, 7/9 LOCALITA LUCREZIA

Oggetto: Contratto di locazione ad uso turistico immobile denominato. Casa da Caccia e relative pertinenze in località Vallesinella dal

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO

C O M U N E DI PIAZZOLA SUL BRENTA. - Provincia di Padova - SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO TRA IL COMUNE E REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE. AD USO DI ABITAZIONE (ai sensi dell art. 2, comma 1, legge 9 dicembre 1998, n. 431)

COMUNE DI DORNO. (Provincia di Pavia) CONTRATTO RINNOVO CONCESSIONE IN AFFITTO DI LOCALI DI PROPRIETÀ COMUNALE AD USO FARMACIA.

LA GIUNTA COMUNALE D E L I B E R A

REGIONE TOSCANA DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

COMUNE DI CAMPOFORMIDO ************ PROVINCIA DI UDINE. L anno duemilasedici, addì del mese di tra il

SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO. (Provincia di Cuneo) CONTRATTO DI AFFITTO DI TERRENO AGRICOLO SUL QUALE

Transcript:

COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO PROVINCIA DI VERONA C.F. e P. Iva 00360350235 REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE UBICATO A RALDON IN VIA CROCE N. 2 ANGOLO CON VIA DELLA VITTORIA DESTINATO AD ATTIVITÀ DIREZIONALE PER LA DURATA DI ANNI 6 (SEI) RINNOVABILI DI ULTERRIORI 6 (SEI). L anno, il giorno del mese di, nella Residenza Municipale, con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell art. 1372 del Codice Civile, tra il COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO (C.F.: 00360350235) di seguito denominato semplicemente locatore, rappresentato da, nato/a il, Dirigente/Funzionario PO dell Area Tecnica, a termini dell art. del vigente Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di G.C. n. del, esecutiva ai sensi di legge, e il /la Sig./ra nato/a il di seguito denominata semplicemente conduttore, in qualità di titolare dell impresa individuale o legale rappresentante della Società con sede a in Via n. codice fiscale si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE In esecuzione della Determinazione di aggiudicazione n. del, 1

esecutiva a termini di legge e della Deliberazione di Giunta comunale n. del il Comune di San Giovanni Lupatoto, nella sua qualità di proprietario, concede in locazione alla Ditta, che accetta, l immobile sito a Raldon in Via Croce n. 2 angolo con Via della Vittoria, identificato al catasto fabbricati del Comune di San Giovanni Lupatoto, nel foglio 17 particella 241 sub 1, categoria A/10, classe 1, consistenza 4,5 vani e rendita di 1394,43, di cui all allegata planimetria per costituirne parte integrante e sostanziale, con destinazione d uso direzionale. ART. 2 DURATA DELLA LOCAZIONE La locazione avrà la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal, data di stipula del contratto e scadrà il giorno rinnovabile ai sensi della Legge n. 392/1978 e s.m.i. Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, il locatore potrà esercitare la facoltà di diniego al rinnovo, soltanto per i motivi di cui all art. 29 della citata Legge, con le modalità ed i termini ivi previsti. ART. 3 CANONE DI LOCAZIONE Il canone di locazione viene pattuito nella misura di annuali, da pagarsi in rate mensili uguali e anticipate di entro i primi 20 giorni del mese di riferimento, mediante versamento diretto al Tesoriere Comunale o tramite bonifico bancario. Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto, a decorrere dal 21 giorno del mese di riferimento, l ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi legali. 2

ART. 4 AGGIORNAMENTO DEL CANONE Ai sensi dell art. 32 della Legge n. 392/1978, così come modificato dall art. 1 della Legge 118/1985, a decorrere dall inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell anno precedente. Il conduttore pertanto rinuncia all invio della raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l aggiornamento del canone. ART. 5 DESTINAZIONE D USO L immobile che si concede in locazione è destinato ad uso direzionale. Qualunque altra destinazione d uso è inibita e diviene causa di risoluzione contrattuale. ART. 6 SUBLOCAZIONE È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l unità locata senza il permesso scritto del locatore. Il silenzio o l acquiescenza del locatore all eventuale mutamento dell uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto. ART. 7 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE Il conduttore s impegna a mantenere l immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per 3

espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte locatrice. ART. 8 MIGLIORIE E INNOVAZIONI I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento, che la parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l utilizzo del bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla proprietà e rimarrà per patto a beneficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. ART. 9 UTENZE Il conduttore, all atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e telefono; i consumi così segnati sono a carico del conduttore medesimo. ART. 10 VISITA AI LOCALI Il locatore ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per l esecuzione di lavori. ART. 11 CONSEGNA E RICONSEGNA DEI LOCALI Contestualmente con la stipula del presente contratto gli uffici provvederanno a consegnare l immobile con relative chiavi di accesso mediante apposito verbale di consegna. Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente al locatore tutti i locali in buono stato locativo e le chiavi di accesso, sotto pena del risarcimento dei danni. 4

ART. 12 MANLEVA Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l immobile alla scadenza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. ART. 13 GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI A garanzia dell osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegnerà al locatore, in sede di stipula del presente atto, fidejussione del complessivo importo di, pari a n. 3 mensilità di affitto. Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale. ART. 14 IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO Il presente contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applicazione dell imposta calcolata ai sensi del d.p.r. 131/1986; le suddette spese di registrazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti 5

uguali. Sono a carico del conduttore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi compresi i diritti di segreteria. ART. 15 MODIFICHE DEL CONTRATTO Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata. ART. 16 COMPETENZA GIURIDICA A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio in San Giovanni Lupatoto. Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. Letto, approvato e sottoscritto. Per il Comune di San Giovanni Lupatoto Per la ditta A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alla n. 3 (canone di locazione, interessi di mora), n. 4 (aggiornamento del canone), n. 5 (destinazione), n. 6 (sublocazione), n. 7 (manutenzione e riparazione), n. 8 (migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), 6

n. 12 (manleva), n. 13 (garanzia degli obblighi contrattuali), n. 14 (imposte, tasse, spese di contratto) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza. Per il Comune di San Giovanni Lupatoto Per la ditta 7