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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg. delib. n. 2308 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE OGGETTO: Art 16 bis, comma 2, legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). Incremento della misura dell'imposta provinciale di soggiorno nell'ambito turistico della Valle di Fiemme. Il giorno 28 Dicembre 2017 ad ore 09:10 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita LA GIUNTA PROVINCIALE sotto la presidenza del PRESIDENTE UGO ROSSI Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI ASSESSORE CARLO DALDOSS MICHELE DALLAPICCOLA SARA FERRARI MAURO GILMOZZI TIZIANO MELLARINI LUCA ZENI Assiste: IL DIRIGENTE ENRICO MENAPACE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag 1 di 5 Num. prog. 1 di 5

Il Relatore comunica: L art. 16 bis, c.1 della l.p. 8/2002, ha istituito a decorrere dal 1 novembre 2015 l imposta provinciale di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive previste dalla legge stessa, allo scopo di garantire al turista elevati standard dei servizi. L art. 16 bis, c. 2, della l.p. 8/2002 prevede, tra l altro, che la misura dell imposta applicabile in ciascuno degli ambiti territoriali previsti dagli art. 8 e 12 quater, c. 3, possa essere incrementata, rispetto a quella individuata dal regolamento di esecuzione, fino al limite massimo per pernottamento previsto dal comma 1 (da un minimo di 0,5 euro ad un massimo di 2,5 euro), anche differenziando l incremento per tipologia di struttura ricettiva. Il regolamento di esecuzione dell art. 16 bis, emanato con Decreto del Presidente della Provincia 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg, ha stabilito all art. 2 che l'imposta provinciale di soggiorno è determinata per ogni pernottamento nella misura di: a) euro 1,30 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, b) euro 1,00 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, c) euro 0,70 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, d) euro 0,70 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale; e) euro 0,70 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale. Con deliberazione n. 1817 del 19 ottobre 2015 la Giunta provinciale ha incrementato, su richiesta della Comunità territoriale della Val di Fiemme, l imposta provinciale di soggiorno nell ambito territoriale di riferimento a 2,00 euro per persona per ogni pernottamento e per qualsiasi struttura ricettiva. In data 25 settembre 2017 la Comunità territoriale della Val di Fiemme ha disposto, previa audizione dell Azienda per il turismo della Val di Fiemme S.c.a.r.l, di richiedere un nuovo incremento dell imposta provinciale di soggiorno, come di seguito stabilito: a) euro 2,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, b) euro 2,20 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, Pag 2 di 5 Num. prog. 2 di 5

c) euro 2,10 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, d) euro 2,10 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale (esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, case per ferie ad esclusione di quelle gestite direttamente dagli ospiti); e) euro 2,10 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale (campeggi, campeggi-villaggio, campeggi parco per vacanze, esercizi di agriturismo, rifugi escursionistici). Ai sensi del comma 2 dell articolo 16 bis della l.p. 8/2002 è stato acquisito il parere della competente Commissione permanente del Consiglio provinciale, che si è espressa nella seduta del 18 dicembre 2017. Con questo provvedimento si provvede pertanto ad incrementare, nei termini sopra illustrati la misura dell imposta provinciale di soggiorno applicata nell ambito turistico della Val di Fiemme a partire dal 1 maggio 2018 secondo quanto stabilito dall art. 16 bis, comma 2 della l.p. 8/2002. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l'articolo 16 bis della l.p. 8/2002; - visto il D.P.P. 16 aprile 2015, n. 3-17/Leg; - visto il provvedimento n. 99 del 20 settembre 2017 della Comunità territoriale della Val di Fiemme; - visto il parere favorevole in merito all incremento dell imposta provinciale di soggiorno della competente commissione legislativa, nella seduta del 18 dicembre 2017, ai sensi dell art. 16 bis, c. 2 della sopracitata legge provinciale; - vista la legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5; - visti gli atti citati in premessa; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, d e l i b e r a 1) di incrementare, ai sensi del comma 2 dell art. 16 bis della l.p. 8/2002, per le motivazioni illustrate in premessa, la misura dell imposta provinciale di soggiorno applicabile nell ambito turistico della Val di Fiemme, stabilendola nei seguenti importi: a) euro 2,50 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, Pag 3 di 5 Num. prog. 3 di 5

b) euro 2,20 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, c) euro 2,10 per le strutture ricettive alberghiere previste dall'articolo 16 bis, d) euro 2,10 per le strutture ricettive diverse da quelle alberghiere previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettera a), della legge provinciale (esercizi di affittacamere, esercizi rurali, bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, ostelli per la gioventù, alberghi diffusi, case per ferie ad esclusione di quelle gestite direttamente dagli ospiti); e) euro 2,10 per le strutture ricettive previste dall'articolo 16 bis, comma 4, lettere b), c) e d) della legge provinciale (campeggi, campeggi-villaggio, campeggi parco per vacanze, esercizi di agriturismo, rifugi escursionistici). secondo quanto disposto nel provvedimento n. 99 del 20 settembre 2017 della Comunità territoriale della Val di Fiemme; 2) di stabilire che l incremento della misura dell imposta provinciale di soggiorno entra in vigore a partire dal 1 maggio 2018, secondo le disposizioni previste dal comma 2 dell art. 16 bis della l.p. 8/2002; 3) di dare atto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso. Pag 4 di 5 ALT Num. prog. 4 di 5

Adunanza chiusa ad ore 11:10 Verbale letto, approvato e sottoscritto. Non sono presenti allegati parte integrante IL PRESIDENTE Ugo Rossi IL DIRIGENTE Enrico Menapace Pag 5 di 5 Num. prog. 5 di 5