REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI MERCATALE DELLA CITTẢ DI CHIUSI

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REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI MERCATALE DELLA CITTẢ DI CHIUSI INDICE ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA...2 ART. 2 - DEFINIZIONI...2 ART. 3 - ORGANIZZAZIONE - COMPETENZE - GESTIONE...2 ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE...3 ART. 5 - POSTEGGI...4 ART. 6 - DOMANDE - CRITERI DI ASSEGNAZIONE - GRADUATORIE...4 ART. 7 - ALTRI SPAZI...5 ART. 8 - ONERI A CARICO DEGLI OPERATORI E AUTOFINANZIAMENTO...5 ART. 9 - NORME DI COMPORTAMENTO...5 ART. 10 - NORMATIVE IGIENICO - SANITARIE...6 ART. 11 - ORARI...6 ART. 12 - ASSENZE - DECADENZE - REVOCHE...6 ART. 13 - SANZIONI...6 ART. 14 - QUALITA E PREZZO...7 ART. 15 - EDIZIONI STRAORDINARIE...7 ART. 16 - DANNI A TERZI...7 ART. 17 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E ABROGAZIONI...7 1

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA 1. Il presente regolamento istituisce e disciplina, ai sensi dell art. 4, comma 3 del D. M. 20 novembre 2007, e nel rispetto della normativa vigente, il mercato dei produttori agricoli denominato Il Mercatale della Città di Chiusi che si svolge a Chiusi Scalo, in Via Pasubio, il secondo sabato di ogni mese. 2. Il mercato ha lo scopo di contribuire: al miglioramento della conoscenza delle risorse locali, allo sviluppo della filiera corta, alla promozione delle produzioni del territorio e del lago di qualità creando opportunità economiche per i piccoli produttori agricoli, alla promozione dell incontro tra produttore e consumatore, alla sperimentazione di forme innovative di gestione attraverso la condivisione di obiettivi, l auto-organizzazione e l autofinanziamento. 3. Le produzioni esposte dovranno essere caratterizzate da: stagionalità e territorialità; tracciabilità del prodotto; tipicità e qualità organolettica caratteristica; trasparenza del prezzo; sostenibilità e salubrità del processo produttivo. ART. 2 - DEFINIZIONI 1. Ai fini dell istituzione e della disciplina del presente regolamento si intende per : a) Decreto: il D.M. 20/11/2007 Attuazione dell art. 1, comma 1065, della Legge 296/06, sui mercati riservati all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli ; b) Decreto Legislativo: il D. Lgs. 18 Maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell art. 7 della Legge 5 marzo 2001, n. 57 ; c) Imprenditore agricolo: il soggetto iscritto al Registro delle Imprese nella sezione Imprenditori Agricoli che esercita l attività di cui all art. 2135 del Codice Civile; d) Pescatore: ai sensi della Legge Regionale del 7/2/2005 n. 28, il pescatore o le cooperative di pescatori che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall esercizio della loro attività; e) Posteggio: la parte di area pubblica o privata di cui il Comune ha la disponibilità, data in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale nel Mercatale della Città di Chiusi ; f) Altri spazi: la parte di area pubblica o privata di cui il comune ha la disponibilità, data in concessione per attività di vendita o dimostrativa, alla esposizione dei prodotti alla distribuzione del materiale promozionale agli operatori locali, ai produttori ospiti, alle associazioni; g) Presenze: il numero delle volte che l imprenditore agricolo si è presentato alla edizione ordinaria del Mercatale, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività; h) Assenze: la mancata partecipazione alle singole iniziative del Mercatale; i) Assegnazione occasionale: l assegnazione in ogni singola iniziativa del Mercatale di un posteggio libero o resosi libero; j) Produttore ospite: l imprenditore agricolo o pescatore non del territorio, invitato a partecipare al Mercatale in ragione delle peculiarità del prodotto fornito dal medesimo; ART. 3 - ORGANIZZAZIONE - COMPETENZE - GESTIONE 1. L organizzazione e la gestione del Mercatale alla Stazione, sono affidate: Amministrazione Comunale ; Al Comitato del Mercatale; All Assemblea degli imprenditori agricoli. 2. Il Comitato del Mercatale della Città Chiusi istituito con deliberazione di G.C. su proposta del Sindaco, ha sede presso il Comune della Città di Chiusi ed è composta da: un rappresentante delle associazioni degli imprenditori agricoli; un rappresentate dell Amministrazione Comunale; un rappresentante del Centro Commerciale Naturale di Chiusi Scalo; 2

un rappresentante delle associazioni di categoria del commercio. 3. Nella individuazione dei rappresentanti delle associazioni degli imprenditori agricoli e delle associazioni del commercio deve essere garantito il criterio della rotazione. 4. Il Comitato è integrato da tre rappresentanti dei produttori agricoli del Mercatale, nominati dall Assemblea degli imprenditori agricoli titolari di posteggio, in accordo con l Amministrazione Comunale. 5. Il Comitato del Mercatale resta in carica per due anni, venuto a scadenza continua ad operare fino alla nomina del nuovo Comitato, che deve comunque avvenire entro sei mesi dalla data di scadenza del mandato. 6. Il Comitato del Mercatale, individua un coordinatore che risponde dell attuazione e dello svolgimento del Mercatale nel rispetto degli indirizzi assegnati e del presente regolamento; 7. Il Comitato del Mercatale si occupa di: gestire la fase di selezione delle domande di partecipazione al mercatale sulla base delle disposizioni indicate nel presente regolamento; curare la distribuzione dei posteggi ai singoli imprenditori agricoli utilmente collocati in graduatoria in modo da garantire la migliore valorizzazione dei prodotti; curare l assegnazione degli altri spazi garantendo l equilibrio del paniere; garantire la qualità del progetto del Mercatale; tenere i contatti con gli imprenditori agricoli e valutare le problematiche connesse all organizzazione e all esercizio del Mercatale; tenere i contatti con i rappresentanti dei consumatori; formulare proposte; coordinare ed organizzare gli eventi collegati al Mercatale; raccogliere e dare attuazione alle proposte decise dal Comitato del Mercatale; verificare che ogni azienda partecipante al Mercatale disponga di una scheda illustrativa dei processi di produzione aziendale da affiggere in ogni posteggio, verificando la conformità dei prodotti esposti; convocare almeno due volte all anno l Assemblea degli imprenditori agricoli. 7. L Assemblea degli imprenditori agricoli, costituita dai titolari di posteggio, ha funzioni consultive e propositive. ART. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE 1. Possono partecipare al Mercatale, per i posteggi disponibili, gli imprenditori agricoli singoli o associati così come definiti dall art. 2135 del Codice Civile, regolarmente iscritti al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A. nella sezione imprenditori agricoli, che siano: in possesso di autorizzazione alla vendita ai sensi della Legge 59/1963 o che abbiano presentato comunicazione ai sensi dell art.4 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, per la vendita al pubblico dei prodotti agricoli ottenuti dalla propria azienda, in forma itinerante; in possesso dei requisiti di cui all art. 4, comma 6 del D.Lgs. 228/2001; in possesso di autorizzazione sanitaria o abbiano effettuato la registrazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.p.g.r. 40/R/2006 attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per le varie fasi di produzione, trasformazione, trasporto e vendita dei prodotti ottenuti dalla propria azienda. 2. Possono partecipare altresì al Mercatale, per i posteggi disponibili, i pescatori professionisti e le cooperative di pescatori per la vendita al dettaglio dei prodotti ittici di acqua dolce provenienti esclusivamente dall esercizio della loro attività, iscritti al Registro Imprese presso la competente C.C.I.A.A., che siano: In possesso della licenza professionale di pesca; in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla Legge Regionale 7/2/2005, n. 28, art. 13; in possesso di autorizzazione sanitaria o abbiano effettuato la registrazione ai sensi degli artt. 11 e 12 del d.p.g.r. 40/R/2006 attestante il possesso dei requisiti previsti dal regolamento (CE) 3

852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, per le varie fasi di produzione, trasformazione, trasporto e vendita dei prodotti primari. 3. Possono partecipare al Mercatale, per gli altri spazi disponibili: gli imprenditori agricoli ospiti; I pescatori ospiti; gli operatori dell artigianato anche agroalimentare iscritti all albo degli artigiani (art. 5 della legge 443/1985); gli operatori della ristorazione; gli operatori del turismo, le Associazioni di promozione del territorio e gli Enti Pubblici; le ONLUS, e i Gruppi di Acquisto Solidale; le strutture associative ed Organizzazioni di Categoria; soggetti operanti nel settore del commercio dei prodotti equo-solidali. 4. L assegnazione dei posteggi comporta per l interessato l accettazione di quanto riportato nel presente regolamento, nonché l impegno per lo stesso a garantire la propria presenza a tutte le edizioni, tenendo conto della stagionalità delle proprie produzioni e salvo giustificato motivo. ART. 5 - POSTEGGI 1. Nel Mercatale sono previsti n. 18 posteggi, di circa mq. 3, distribuiti sulla base di una planimetria predisposta dal Servizio competente. Ogni posteggio è dotato di gazebo impermeabile, tavolo e eventuale banco frigo. 2. I posteggi sono così articolati: n. 1 carni, salumi e trasformati; n. 1 pollame, conigli, piccioni e carni avicole in genere e uova n. 2 formaggi n. 1 pesce e prodotti ittici del lago n. 1 farine, legumi, cereali, pasta e pane n. 2 ortofrutta, conserve, spezie e trasformati n. 2 olio n. 2 vino, grappe e distillati n. 2 miele e prodotti correlati n. 2 piante e fiori n. 1 latte sfuso n. 1 prodotti del sottobosco 3. Nel Mercatale sono previsti n. 2 altri spazi per i soggetti di cui all art. 4, comma 2. ART. 6 - DOMANDE - CRITERI DI ASSEGNAZIONE - GRADUATORIE 1. Il Comune redige il bando per l assegnazione dei posteggi e delle relative concessioni. Le concessioni sono rilasciate per un biennio e danno diritto alla partecipazione a tutte le edizioni ordinarie e straordinarie del Mercatale. 2. Le domande di partecipazione al bando, redatte su apposito modulo predisposto dal comune, comprensive di tutti gli allegati previsti, dovranno essere inoltrate al comune, a mezzo raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata, entro i termini fissati dal bando. 3. Il Comitato del Mercatale seleziona le domande, ne verifica la tempestività, la completezza, evidenzia eventuali priorità possedute, predispone la graduatoria e le trasmette ai competenti uffici comunali per l approvazione delle graduatorie definitive e la redazione dei conseguenti atti amministrativi. 4. L assegnazione dei posteggi avviene in base ai sotto indicati criteri e priorità: a) Appartenenza ai gruppi merceologici indicati all art. 5, comma 2; b) Presenza maturate durante le edizioni ordinarie e straordinarie del Mercatale 4

c) A parità di presenze è data priorità alle aziende agricole con sede legale nel Comune di Chiusi; in subordine alle aziende con sede nei comuni confinanti con Chiusi; in subordine alle aziende con sede nella Val di Chiana senese; in subordine alle aziende con sede nei Comuni della Provincia di Siena; in subordine alle aziende con sede nei comuni ubicati nel territorio della Regione Toscana; in subordine alle aziende con sede nei comuni ubicati nel territorio della Regione Umbria. Non è consentita la partecipazione di aziende con sede in altre regioni fatto salvo quanto previsto all art. 4, comma 2; d) stagionalità del prodotto (favorendo il prodotto fresco rispetto a quello presente tutto l anno) con priorità a chi garantisce la maggiore continuità di produzione durante l anno; e) prodotti biologici; f) a parità di tipologie di prodotti è data priorità alle aziende in possesso di certificazioni biologiche di cui al Regolamento CE 2092/91 o di marchio agri/qualità di cui alla L.R. 25/1999; g) priorità temporale delle richieste, intendendosi per tale la data di spedizione della domanda inoltrata mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata; h) sorteggio. 5. Il Responsabile del competente ufficio comunale, ricevuta la proposta di graduatoria dal Comitato del Mercatale, ne verifica i presupposti e la approva con determinazione. ART. 7 - ALTRI SPAZI 1. Gli altri spazi sono riservati ai soggetti previsti all art. 4, comma 2. 2. La gestione degli altri spazi è affidata al Comitato del Mercatale che opera in base ai principi di cui al presente regolamento e secondo gli indirizzi forniti dell Amministrazione Comunale, garantendo il criterio di equa rotazione e il criterio di equilibrio rispetto al paniere della spesa offerto dal Mercatale. 2. Per l uso degli altri spazi è previsto il versamento del Canone di occupazione di Spazi ed aree Pubbliche. Sono esonerati dal pagamento le Associazioni di promozione del territorio, le ONLUS, i GAS e gli Enti Pubblici. ART. 8 - ONERI A CARICO DEGLI OPERATORI E AUTOFINANZIAMENTO 1. Gli operatori assegnatari del posteggio, anche in modo occasionale, devono pagare il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche al Comune della Città di Chiusi. 2. E dovuta altresì la Tassa rifiuti solidi urbani giornaliera sulla base delle tariffe vigenti. 3. Al fine di perseguire l obiettivo dell autofinanziamento il Comitato del Mercatale può prevedere una forma di compartecipazione alle spese da parte dei produttori titolari di posteggio. La quota annuale non potrà essere superiore a euro 100,00 ed è riscossa e gestita dal Comitato del Mercatale che ne rendiconta annualmente l impiego all Assemblea dei produttori e all Amministrazione Comunale. ART. 9 - NORME DI COMPORTAMENTO 1. Ogni imprenditore agricolo deve garantire: la vendita esclusiva dei propri prodotti aziendali; una cura particolare nell'allestimento del proprio stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per favorire una corretta informazione al consumatore; il rispetto delle normative vigenti sulla preparazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti, la pulizia delle strutture e degli spazi, da effettuarsi prima e dopo il mercato, l uso di attrezzature, vestiario e materiali idonei; la presenza di prezzi chiari, motivati e ben esposti, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento; una presentazione esauriente della propria attività, con documentazioni sull azienda, indicazioni sulle caratteristiche di tipicità, sul processo produttivo; la presenza di etichette corrette, che facilitino la comprensione delle caratteristiche del prodotto venduto. 5

2. Lo spazio occupato dal banco, dalla relativa copertura e dalla merce non può eccedere i limiti assegnati. 3. E vietato infiggere al suolo e sugli immobili chiodi, paletti e sostegni di qualsiasi tipo e danneggiare in ogni caso la pavimentazione stradale e le facciate delle case. 4. E fatto divieto di gettare o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori. 5. E vietata la vendita di animali vivi. 6. E vietato l uso di apparecchi di amplificazione e diffusione sonora. ART. 10 - NORMATIVE IGIENICO - SANITARIE 1. L esposizione, la vendita, la somministrazione dei prodotti alimentari devono avvenire secondo le disposizioni in materia igienico-sanitaria contenute nel regolamento comunale di igiene e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, nonché della normativa di autocontrollo. ART. 11 - ORARI 1. Il Mercatale ha inizio alle ore 9,00 e termina alle ore 13,00. 2. L accesso degli operatori e la sistemazione dei banchi deve avvenire tra le ore 8,00 e le ore 9,00. Gli spazzi dovranno essere lasciati liberi entro le ore 14,00. 3. In occasioni particolari e in accordo con i produttori l orario di svolgimento del mercato può subire variazioni e può essere prolungato per l intera giornata. ART. 12 - ASSENZE - DECADENZE - REVOCHE 1. I posteggi rimasti o resisi liberi sono assegnati dal coordinatore sulla base della graduatoria approvata dal Comune e in subordine agli imprenditori agricoli presenti all orario di inizio delle singole manifestazioni con priorità per coloro che vendano gli stessi prodotti dell operatore assente e che abbiano maturato il maggior numero di presenze. L assegnazione occasionale dei posteggi dà diritto alla registrazione della presenza e comporta comunque, per l assegnatario occasionale, il versamento del COSAP e della TARSUG. Il titolare della concessione può comunque essere sostituito, previa sua autorizzazione scritta, da altro soggetto produttore, con la stessa tipologia di prodotti, a condizione che sia in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal presente regolamento senza necessità di alcuna comunicazione per un massimo di tre edizioni nel corso dell anno; in tale caso la presenza viene assegnata al titolare della concessione. 2. La concessione di posteggio nel Mercatale decade: a) qualora vengano meno per l imprenditore agricolo i requisiti di cui all art. 4; b) qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore a tre senza ragionevole giustificazione. 3. La concessione di posteggio è revocata qualora vengano accertate tre violazioni alle norme di comportamento del presente regolamento. La proposta di revoca della concessione di posteggio è trasmessa dal Comitato del Mercatale al Comune per l emanazione dell atto. 4. Qualora venga accertata la violazione di una o più norme del presente regolamento a carico dei soggetti ospiti e/o occasionali nonché assegnatari degli altri spazi, al trasgressore sarà vietata la partecipazione alle successive edizioni del Mercatale. ART. 13 - SANZIONI 1. Il Mercatale è soggetto alle ordinarie attività di controllo da parte dei competenti organi di vigilanza, che accertano il rispetto delle norme del presente regolamento e di ogni altra norma regolamentare o di legge attinente allo svolgimento del mercato stesso. 6

2. Le sanzioni previste dal presente regolamento non si applicano nel caso in cui la medesima fattispecie sia sanzionata da norme legislative nazionali o regionali. In questo caso saranno applicate tali norme. 3. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000 (da 25,00 a 500,00), salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. ART. 14 - QUALITA E PREZZO 1. L imprenditore agricolo con l adesione al Mercatale dovrà garantire: gli obiettivi del presente regolamento, l individuazione di modalità di controllo e/o autocontrollo per garantire il rispetto dei requisiti di qualità e provenienza dei prodotti nonché l individuazione delle modalità per il rispetto delle normative igienico-sanitarie; la trasparenza del prezzo e porsi come priorità il risparmio per il consumatore concordando, programmando e pianificando vendite promozionali ove ne ricorrano i presupposti; un prezzo di vendita dei prodotti che non sia mai superiore a quello praticato presso l azienda. 2. L individuazione delle caratteristiche di qualità richieste sarà garantita da: Certificazioni di eco-sostenibilità del processo produttivo (agricoltura biologica, biodinamica, integrata); Inserimento del prodotto nell Elenco Regionale dei Prodotti Agro-alimentari Tradizionali; Adesione a programmi di valorizzazione promossi da Enti (Provincia, Comune, ecc.) o strutture associative (a titolo di esempio: Presidi Slow Food, Strada del Vino, Strada dei sapori etc.); Adesione a sistemi volontari di tutela e valorizzazione ( Dop, Igp, Docg, Igt, marchi collettivi, et.); Presentazione di autocertificazioni da parte di produttori e/o delle Associazioni. ART. 15 - EDIZIONI STRAORDINARIE 1. In occasione di particolari eventi o festività, o nell ambito di iniziative di valorizzazione del territorio, anche su proposta avanzata dai titolari di posteggio e comunque d intesa con costoro, il Comitato del Mercatale, valutati gli aspetti organizzativi e/o economico-finanziari, può organizzare edizioni straordinarie del Mercatale da tenersi anche in altri luoghi del territorio comunale. ART. 16 - DANNI A TERZI 1. L Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al mercato a persone o a cose nonché per eventuali inadempienze degli obblighi fiscali da parte degli stessi soggetti. ART. 17 - DISPOSIZIONE TRANSITORIE E ABROGAZIONI 1. In via transitoria, al fine di verificare l effettiva funzionalità del Mercatale ed eventualmente apportare le necessarie modificazioni al presente regolamento, le concessioni assegnate con il primo bando avranno la durata di un anno ed anche il Comitato di cui all art. 3, comma 2, rimarrà in carica per un solo anno. 2. In caso di modifica o abrogazione delle disposizioni normative statali e/o regionali che ne costituiscono il presupposto, il presente Regolamento trova applicazione per tutto quanto non incompatibile con le nuove disposizioni, fatte salve diverse indicazioni e direttive regionali. Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 94 del 28/10/2011 7