Capitolato speciale per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari



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Capitolato speciale per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari 1

Art. 1 Oggetto dell appalto e prescrizioni prestazionali Oggetto L appalto ha per oggetto la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari, così come disciplinato dall art. 208 del decreto legislativo n. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Commissione Bilaterale per la gestione delle risorse economiche derivanti dai proventi di cui all art. 208 del vigente Codice della Strada, di seguito denominato Regolamento, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1115 del 30.12.2009. La previdenza integrativa viene realizzata con l adesione a fondi pensione aperti. Si tratta, quindi, di un appalto concernente l acquisizione e la gestione di strumenti finanziari e, pertanto, lo stesso è escluso dall applicazione del D.Lgs. 163/2006 ai sensi dell art. 19 del medesimo decreto. Destinatari Ai sensi dell art. 5 del Regolamento, sono destinatari di tale fondo esclusivamente gli operatori a tempo indeterminato della Polizia Municipale di Bari aventi la qualifica di organo di polizia stradale incardinati organicamente e funzionalmente presso la Ripartizione Polizia Municipale e Protezione Civile ovvero distaccati ex art. 57 cpp.. Caratteristiche del fondo Gli strumenti di previdenza integrativa devono avere le seguenti caratteristiche: - capitale garantito; - rendimento minimo annuo garantito; - la corresponsione dell interesse minimo garantito nelle ipotesi previste dalla normativa vigente; - la possibilità da parte del Comune e/o dell aderente di interruzione e/o variazione della misura dei versamenti in qualsiasi momento, senza che ciò comporti l applicazione di penalità comunque denominate o la cessazione della partecipazione al fondo; - il versamento annuo lordo per tutta la durata deve essere a soluzione di tipo aperta a seconda delle disponibilità prefissate annualmente dall Ente; - la possibilità di versamenti integrativi da parte dell interessato; - la possibilità di trasferimento decorso un periodo di permanenza nel fondo non superiore a 2 anni, giusta art. 14, comma 6, D.Lgs. 252/2005 - ad altro fondo pensionistico; - il trasferimento al fondo di categoria o di comparto una volta costituito; - la possibilità di riscatto nelle ipotesi previste dalla legge in materia. In caso di perdita del diritto alla previdenza e assistenza complementare, nelle ipotesi previste dall art. 6 del Regolamento, il fondo deve prevedere la facoltà di: 2

- proseguire la partecipazione al fondo su base personale; - trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale; - riscattare la propria posizione individuale nei casi previsti dalla normativa di previdenza vigente al momento. Ciascun dipendente, presa visione della regolamentazione e della documentazione informativa della forma previdenziale selezionata, dovrà manifestare espressamente la volontà di adesione. Scadenza La scadenza di ciascuna posizione previdenziale è fissata al raggiungimento dell età pensionabile dell aderente; alla scadenza l aggiudicatario dovrà liquidare, entro 30 giorni dalla richiesta inviata a mezzo raccomandata a.r., il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. Nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dell aderente con il Comune di Bari oltre il compimento dell età prevista come scadenza, la scadenza stessa verrà posticipata di anno in anno fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, mediante ricalcolo delle prestazioni assicurate in relazione alla nuova scadenza. In caso di premorienza dell aderente durante il periodo contrattuale l aggiudicatario dovrà liquidare, entro 30 giorni dalla richiesta inviata a mezzo raccomandata a.r., il capitale sulla base dei premi versati e rivalutati. In alternativa alle restituzione del capitale come innanzi specificato, l aderente o gli eredi o i diversi beneficiari, potranno richiedere le prestazioni di cui all art. 11 del D.Lgs. 252/2005 e s.m.i.. In ogni caso gli strumenti di previdenza integrativa dovranno prevedere la possibilità del riscatto anticipato nei casi previsti dal D.Lgs. 252/2005. Beneficiari I beneficiari delle singole posizioni di previdenza integrativa saranno: a) in caso di vita, gli aderenti stessi; b) in caso di premorienza gli eredi ovvero i diversi beneficiari designati dall aderente. L aggiudicatario designa i beneficiari su indicazione dell aderente al fondo ed è tenuto a modificare tale designazione ogni qual volta lo richieda l aderente. Numero degli aderenti e distribuzione degli importi dei premi Il numero dei potenziali aderenti è pari a 600 unità alla data di pubblicazione del bando di gara; tale numero è suscettibile ad aumenti o diminuzioni in caso di nuove assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, di pensionamenti, di cessazione del rapporto di lavoro o di trasferimento. La Ripartizione Polizia Municipale del Comune di Bari provvederà a fornire all aggiudicatario l elenco degli aderenti al fondo, precisando, per ciascuno di essi: nome, cognome, data di 3

nascita, codice fiscale ed ammontare del premio da versare. La medesima Ripartizione provvederà, altresì, a comunicare tempestivamente all aggiudicatario ogni modifica del rapporto di lavoro con gli aderenti al fondo. Caratteristiche del servizio: L aggiudicatario dovrà assicurare - la possibilità, per ciascun aderente, di accedere senza costi in via telematica alla propria posizione, tramite accesso internet riservato, con possibilità di effettuare consultazioni ed operazioni anche in alternativa agli altri sistemi di trasmissione delle comunicazioni; - la possibilità, per l Ente, di accedere senza costi in via telematica tramite accesso internet riservato, per effettuare consultazioni ed operazioni anche in alternativa agli altri sistemi di trasmissione delle comunicazioni. Art. 2 Finanziamento del fondo Importo dell appalto La somma complessiva destinata alla costituzione del fondo oggetto del presente appalto è pari ad.2.809.819,41, finanziata con fondi del Civico Bilancio. Per gli anni 2001-2012 l Amministrazione ha già accantonato la somma suindicata; i versamenti aggiuntivi, relativi a ciascuna posizione personale, verranno corrisposti in base alle effettive somme messe a disposizione dall Ente. La suddetta somma ricomprende e remunera: - l acquisizione dello strumento previdenziale per la costituzione del fondo; - il servizio di gestione del fondo, a carico degli aderenti. Tale importo sarà determinato in base ai costi offerti dall aggiudicatario, da applicarsi al numero degli effettivi aderenti ed alle vicende soggettive delle singole posizioni previdenziali. Art. 3 Sistema di gara, criterio di aggiudicazione e modalità di presentazione dell offerta L appalto è affidato mediante procedura aperta ex artt. 3, comma 37, e 55 del D.Lgs n. 163/2006, con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell art. 83, individuata sulla base degli elementi di valutazione e parametri, di seguito elencati: a. Percentuale rendimento lordo minimo garantito annuo: punti max 20 b. Percentuale di performance nel quinquennio precedente della linea con garanzia del fondo: punti max 10 c. Percentuale spese annuali indirettamente a carico dell aderente durante la fase di accumulo (commissione di gestione finanziaria): punti max 10 d. Commissioni fisse di ingresso: punti max 10 e. Costi fissi di trasferimento: punti 10 f. Costi fissi di riallocazione della posizione individuali: punti max 5 g. Costi fissi di riallocazione del flusso contributivo: punti max 5 4

h. Percentuale indicatore sintetico dei costi secondo le ipotesi standard richieste dalla COVIP per permanenza 2 anni: punti max 10 i. Numero comparti del fondo: punti max 10 j. Numero comparti con garanzia: punti max 10 Per rendimento lordo minimo garantito annuo deve intendersi il rendimento minimo lordo annuo che verrà comunque garantito a prescindere dal rendimento effettivo del fondo. Per performance del fondo nel quinquennio precedente deve da intendersi il rendimento medio del prodotto offerto al quinquennio precedente. Per spese annuali indirettamente a carico dell aderente durante la fase di accumulo (commissione di gestione finanziaria) devono intendersi i costi prelevati dal patrimonio investito quali: spese legali e giudiziarie, imposte e tasse, oneri di negoziazione, contributo di vigilanza, compenso del responsabile del fondo, per la parte di competenza del comparto. Per commissioni fisse di ingresso devono intendersi le spese una tantum richieste all atto dell adesione. Per costi fissi di trasferimento devono intendersi i costi di trasferimento ad altro fondo. Per costi fissi di riallocazione della posizione individuale devono intendersi i costi di riallocazione della posizione individuale da una linea di investimento all altra. Per costi fissi di riallocazione del flusso retributivo devono intendersi i costi di riallocazione del flusso retributivo da una linea di investimento all altra. Per Frequenza valorizzazione dell investimento deve intendersi la periodicità con cui è determinato il valore del patrimonio di ciascun comparto e della relativa quota. Per Numero comparti del fondo è da intendersi il numero dei comparti all interno dei quali è possibile allocare le risorse. Per Numero comparti con garanzia è da intendersi il numero dei comparti che garantiscono rendimenti almeno pari a quelli del TFR. Il punteggio massimo di 100 punti sarà cosi attribuito: a. Percentuale rendimento lordo minimo garantito annuo: max 20 punti; - alla percentuale del rendimento minimo garantito annuo più alta verrà assegnato il punteggio massimo di 20 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio n = 20 x (pcn/pcmax) Punteggio n = punteggio per la percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcn = percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcmax = percentuale rendimento minimo lordo garantito più alta tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi b. Percentuale di performance del fondo nel quinquennio precedente della linea con garanzia: max 10 punti; - alla percentuale di performance del fondo nel quinquennio precedente della linea con garanzia più alta, verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; 5

- ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio n = 10 x (pcn/pcmax) Punteggio n = punteggio per la percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcn = percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcmax = percentuale di performance più alta tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi c. Percentuale spese annuali indirettamente a carico dell aderente durante la fase di accumulo: max 10 punti; - alla percentuale di spese indirettamente a carico dell aderente durante la fase di accumulo più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio n = 10 x (pcmin/pcn) Punteggio n = punteggio per la percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcn = percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcmin = percentuale spese più bassa tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio per le altre offerte, a offerte con percentuali uguali a zero, viene attribuito valore=1. d. Commissioni fisse di ingresso: max 10 punti; - alla commissione fissa di ingresso più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio n = 10 x (com.min/com.n) Punteggio n = punteggio per la commissione offerta dal Concorrente n-esimo Com.n = commissione offerta del Concorrente n-esimo Com.min = commissione minima tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio, per le altre offerte, a offerte con percentuale pari a zero, viene attribuito valore = 1. e. Costi fissi di trasferimento: max 10 punti; - al costo fisso di trasferimento più basso verrà assegnato il punteggio massimo di 5 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio n = 10 x (off.min/off.n) Punteggio n = punteggio per il costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo 6

Off. n = costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. min. = costo fisso più basso tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio, a offerte con costo fisso pari a zero, viene attribuito valore = 1. f. Costi fissi di riallocazione della posizione individuale: max 5 punti; - al costo fisso di riallocazione della posizione individuale più basso verrà assegnato il punteggio massimo di 5 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio n = 5 x (off.min/off.n) Punteggio n = punteggio per il costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. n = costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. min. = costo fisso più basso tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio,per le altre offerte, a offerte con percentuale pari a zero, viene attribuito valore = 1. g. Costi fissi di riallocazione del flusso contributivo: max 5 punti; - al costo fisso di riallocazione del flusso contributivo più basso verrà assegnato il punteggio massimo di 5 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio n = 5 x (off.min/off.n) Punteggio n = punteggio per il costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. n = costo fisso offerto dal Concorrente n-esimo Off. min. = costo fisso più basso tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi Ai soli fini del calcolo del punteggio, per le altre offerte, a offerte con percentuale pari a zero, viene attribuito valore = 1. h. Percentuale indicatore sintetico dei costi: max 10 punti; - alla percentuale indicatore sintetico dei costi più bassa verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta percentuale è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso, secondo la seguente formula: Punteggio n = 10 x (pcmin/pcn) Punteggio n = punteggio per la percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcn = percentuale offerta dal Concorrente n-esimo Pcmin = percentuale indicatore sintetico più bassa tra quelle presentate dai Concorrenti ammessi 7

i. Numero comparti del fondo : max 10 punti; - al numero comparti del fondo più alto verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso secondo la seguente formula: Punteggio n = 10x(pcn/pcmax) Punteggio n = punteggio per il numero di comparti offerti dal Concorrente n-esimo Pcn = numero di comparti offerti dal Concorrente n-esimo Pcmax = numero di comparti offerti più alto tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi j. Numero comparti con garanzia: max 10 punti - al numero comparti con garanzia del fondo più alto verrà assegnato il punteggio massimo di 10 punti; - ad ogni altra offerta è assegnato il punteggio proporzionalmente più basso secondo la seguente formula: Punteggio n = 10x(pcn/pcmax) Punteggio n = punteggio per il numero di comparti con garanzia offerti dal Concorrente n- esimo Pcn = numero di comparti con garanzia offerti dal Concorrente n-esimo Pcmax = numero di comparti con garanzia offerti più alto tra quelli presentati dai Concorrenti ammessi Modalità di presentazione dell offerta L offerta dovrà essere redatta in bollo, utilizzando lo Schema di offerta allegato al presente disciplinare. Ogni elemento offerto dovrà essere espresso in cifre ed in lettere nella corrispondente modalità (percentuale, costo unitario, numero). Gli elementi dovranno essere espressi con solo due cifre decimali, in caso contrario la commissione terra conto solo delle prime due cifre decimali. In caso di discordanza tra l indicazione espressa in lettere e l indicazione espressa in cifre, prevarrà quella più vantaggiosa per l amministrazione. All offerta redatta utilizzando il suddetto Schema di offerta - dovranno essere allegati, a pena di esclusione, la nota informativa ed il regolamento del fondo pensione aperto offerto, redatti secondo gli schema predisposti da COVIP, sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente. Tali atti dovranno prevedere, a pena di esclusione, tutte le caratteristiche del fondo di cui all art. 1 del presente disciplinare. Le offerte saranno esaminate e valutate da un apposita Commissione giudicatrice, da nominarsi dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell art. 84 D. Lgs. 163/2006. Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, determinato dalla somma dei singoli punteggi attribuiti dalla Commissione in relazione ai parametri innanzi riportati. 8

A parità di punteggio complessivo, tra due o più concorrenti, si procederà come segue: 1. l appalto in parola verrà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio parziale relativamente alla suindicata lett. a); 2. in caso di parità anche del punteggio parziale di cui alla precedente lettera a), si procederà mediante sorteggio. Si darà corso all aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché validamente prodotta, e ritenuta congrua e soddisfacente dalla Commissione di gara. In caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare l appalto in favore dell offerta che avrà ottenuto il secondo miglior punteggio e, quindi, a scorrere nella graduatoria dei punteggi, fino al quinto miglior punteggio, ai sensi dell art. 140 D. Lgs. 163/2006. L Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare l appalto, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria da parte dei concorrenti. Le offerte dovranno avere validità minima di 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle stesse. Art. 4 Requisiti di partecipazione alla gara Possono partecipare alla gara i soggetti abilitati, ai sensi di legge, all esercizio di forme pensionistiche complementari che siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: a. Requisiti soggettivi di carattere generale e di idoneità professionale: a.1 insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici, di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo; a.2 iscrizione alla CCIAA della provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro stato membro dell UE per attività compatibile con l appalto in parola; a.3 possesso dell autorizzazione da parte della COVIP all esercizio di forme pensionistiche complementari. Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, collegamento, o siano a loro volata controllate ai sensi dell art. 2359 cc. è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell impresa controllante sia dell impresa controllata purché si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell offerta e che le stesse non siano imputabili ad un unico centro decisionale. I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le imprese partecipanti alla gara, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Controlli sul possesso dei requisiti Con riferimento all aggiudicatario provvisorio, risultato tale in sede di gara, l Amministrazione procederà, ai fini dell aggiudicazione definitiva dell appalto, alla verifica delle autodichiarazioni rese. 9

Il mancato possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara comporterà l esclusione del concorrente dalla gara, fatta salva la facoltà di cui all art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006 Art. 5 Cauzioni provvisoria e definitiva A garanzia della stipula del contratto i soggetti partecipanti alla gara devono costituire una cauzione provvisoria ai sensi e con le modalità dell art. 75 D. Lgs. 163/2006. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria deve costituire, nelle forme già previste per quella provvisoria, un deposito cauzionale definitivo, secondo le modalità ed i termini di cui all art. 113 D.Lgs. 163/2006. Art. 6 Dichiarazioni di responsabilità Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà rendere le seguenti ulteriori dichiarazioni: - che ha preso visione ed accetta, integralmente senza obiezioni e/o riserve, tutte le condizioni previste nel presente Capitolato Speciale per la costituzione di un fondo di previdenza integrativa per il personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Bari e nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Commissione Bilaterale per la gestione delle risorse economiche derivanti dai proventi di cui all art. 208 del vigente Codice della Strada, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1115 del 30.12.2009; - che ha tenuto conto, nel redigere l offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori; - che ha preso conoscenza di tutte le condizioni e circostanze generali e particolari, nonché delle condizioni contrattuali che possono influire sull esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato e di aver giudicato gli stessi realizzabili e tali da consentire la presentazione dell offerta; - che si impegna, ai sensi dell art. 1, comma 17 della Legge 190/2012 e s.m.i., a rispettare tutti gli obblighi discendenti dal Protocollo per la legalità sottoscritto tra Comune di Bari e Prefettura di Bari UTG il 07.12.2012, in tema di contrasto alla criminalità organizzata, visionabile sul sito www.comune.bari.it ; - che si impegna, in caso di aggiudicazione, a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione che dovesse intervenire negli assetti proprietari e sulla struttura d impresa e negli organismi tecnici e amministrativi ai sensi dell art. 83 del D.Lgs. 06.09.2011, n.159 (c.d. Codice delle leggi antimafia); - che di obbliga, ove aggiudicataria, a trasmettere all Ufficio titolare del contratto l elenco nominativo del personale impiegato; - che si impegna a mantenere valida e vincolante l offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 10

Art. 7 Obblighi dell appaltatore L impresa aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle vigenti disposizioni legislative e dai regolamenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. L impresa regola il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni. L impresa è obbligata a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano l impresa, anche se essa non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. L appaltatore si impegna, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. L appaltatore si impegna, inoltre per tutta la vigenza del contratto di appalto a garantire la permanenza delle condizioni di cui all art. 38 del D.Lgs. 163/2006. L Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla Legge 13.08.2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. L Appaltatore è tenuto ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori / subcontraenti, le clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Art. 8 Stipula del contratto e spese contrattuali Il contratto sarà stipulato nei termini previsti dall art. 11 del D.Lgs. n 163/2006. Sono a carico dell aggiudicatario tutte le spese relative e conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, nonché il versamento dei diritti di segreteria. Art. 9 Subappalto È ammesso il ricorso al subappalto per il servizio oggetto del presente capitolato, ai sensi dell art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Al fine del rilascio dell autorizzazione al subappalto, il concorrente dovrà rendere la dichiarazione di cui al comma 2.1 del richiamato art. 118, D.Lgs. 163/2006. 11

Art. 10 Riservatezza e trattamento dei dati personali Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ). Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, all Amministrazione compete l obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all esecuzione della prestazione nonché dell aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come sensibili, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e a riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a: - soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - Ministero dell Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990 Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente in qualità di interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell art. 13 del D.Lgs. 196/2003, con la presentazione dell offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente. Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, restando salvo ed impregiudicato il diritto dell Amministrazione Comunale al risarcimento degli eventuali danni alla stessa cagionati. 12

Art. 11 Foro competente Il Foro di Bari è competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente contratto. Ai sensi dell art. 241 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Art. 12 Norme finali Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e nel Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Commissione Bilaterale per la gestione delle risorse economiche derivanti dai proventi di cui all art. 208 del vigente Codice della Strada, si rinvia, in quanto applicabili, alle vigenti disposizioni di legge in materia di attività contrattuale delle Amministrazioni Pubbliche ed alla normativa in materia di forme pensionistiche complementari. 13