Protocollo operativo per la gestione della PSA presso le strutture di macellazione

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Protocollo operativo per la gestione della PSA presso le strutture di macellazione 1. Premessa Il possibile riscontro di casi di peste suina africana (PSA) al macello è un evenienza possibile in relazione all attuale situazione epidemiologica della Sardegna che richiede, quindi, la definizione di un protocollo operativo per poter applicare uniformemente in ambito regionale quanto previsto dal vigente quadro normativo. Tale protocollo è definito sulla base di quanto disposto dal Manuale di diagnostica della peste suina africana (Decisione 2003/422/CE) che, nell ultimo capoverso del punto 1, parte A, Capitolo IV, prevede che gli orientamenti e le procedure per l'esame clinico ed il prelievo di campioni su suini nelle aziende sospette si applichino, mutatis mutandis, anche in presenza di un sospetto di PSA in un macello. Oltre al citato manuale di diagnostica, anche il Decreto Legislativo n. 54/2004, il Manuale Operativo Pesti Suine del Ministero della Salute e le disposizioni normative specifiche in materia di lotta alla PSA stabilite dalla Regione Sardegna, devono essere tenuti in considerazione nell applicazione del presente documento. 2. Scopo e campo di applicazione Lo scopo del presente documento consiste nel fornire un protocollo operativo ai Servizi Veterinari della ATS qualora, nell esecuzione dei controlli ufficiali, sospettino la presenza della PSA in un macello al fine di mettere in atto strumenti di indagine uniformi per confermare o escludere la presenza della malattia e intraprendere azioni cautelari di contrasto alla sua diffusione. 3. Definizioni Ai fini del presente protocollo operativo, oltre che applicarsi le definizioni riportate nelle norme comunitarie, nazionali e regionali elencale nei riferimenti normativi, si intende per: «partita sospetta»: l insieme dei suini presenti al macello, provenienti dalla stessa azienda, tra i quali siano stati riscontrati uno o più capi con sintomi e/o lesioni anatomopatologiche da cui sia scaturito il sospetto della presenza di PSA. 4. Acronimi PSA: peste suina africana ATS: Azienda Tutela Salute Sardegna IZS: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna SSA: Servizio di Sanità Animale SIAOA: Servizio di Igiene degli Alimenti di Origine Animale SIAPZ: Servizio di Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche VU: veterinario ufficiale OSA: operatore del settore alimentare

5. Responsabilità I Servizi Veterinari rappresentati da SSA, SIAOA, SIAPZ della ATS, per quanto di competenza, sono responsabili dell applicazione del presente protocollo operativo. 6. Riferimenti normativi Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana Decisione della Commissione n. 2003/422/CE del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana Piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico - Manuale Operativo Pesti Suine (Versione 1.0-2014). Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini. Determinazione del Responsabile dell Unità di Progetto per l eradicazione della peste suina africana n. 68/964 del 29 novembre 2016 Secondo provvedimento attuativo del Programma straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana 2015-2017, recante norme e disposizioni sul controllo della malattia nei suidi lungo la filiera di produzione delle carni suine e s.m.i.. Decisione di esecuzione della Commissione n. 2014/709/UE del 09 ottobre 2014, recante misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri e che abroga la decisione di esecuzione 2014/178/UE della Commissione, e successive modifiche. Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari. Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e s.m.i. Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97. Regolamento (CE) N. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l abbattimento. 7. Modalità operative

7.1 Controlli ufficiali al macello Il VU, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 854/2004 per quanto riguarda i controlli ufficiali al macello, deve: verificare che i suini movimentati al macello provengano da aziende con almeno la qualifica di azienda controllata per PSA (tale informazione deve essere riportata nella sez. E del Modello IV da parte del VU del SSA competente sull allevamento di provenienza); verificare con frequenza adeguata che il punto di lavaggio degli automezzi del macello sia dotato dei presidi previsti e di attrezzature idonee e funzionanti; verificare con frequenza adeguata che gli automezzi che trasportano suini al macello siano sottoposti a regolari operazioni di pulizia e disinfezione, prima del carico e dopo lo scarico, e che siano in possesso dell attestato di avvenuta disinfezione; verificare che gli animali avviati alla macellazione da parte dell OSA siano identificati conformemente alle norme vigenti; tenere conto, nell eseguire le visite ante e post-mortem, dei sintomi e delle lesioni anatomopatologiche riconducibili alla PSA. Fatta salva la necessità di tenere in considerazione tutti i sintomi e le lesioni anatomopatologiche che possono indicare una possibile presenza di PSA, il sospetto di affezione da PSA deve essere avanzato qualora si riscontri febbre associata a sindrome emorragica (emorragie cutanee generalmente su orecchio, coda, addome e parte interna degli arti) o, in sede di esame post-mortem, si riscontrino emorragie petecchiali ed ecchimosi diffuse, specialmente nei linfonodi, nei reni, nella milza (che appare ingrossata e scura, particolarmente nelle forme acute), nella laringe e nella vescica, nonché ulcerazioni sulla cistifellea. 7.2 Azioni in caso di sospetto di PSA Nel caso in cui il VU sospetti la presenza della PSA nel macello (anche se su un mezzo di trasporto), egli avvia le procedure di indagine ufficiale atte a confermare o escludere la presenza della malattia. A tal fine il VU informa il Direttore del SIAOA affinché fornisca supporto organizzativo per gestire il sospetto (personale veterinario e tecnico, attrezzature, ecc.) e per allestire i campioni da inviare al laboratorio dell IZS di riferimento. Il Direttore del SIAOA può chiedere supporto al Direttore del SSA e ad un Referente dell IZS per il sopralluogo ai fini della conferma/esclusione del sospetto di PSA. Il personale dei Servizi Veterinari della ATS e dell IZS, eventualmente a supporto del VU presente al macello, opera nel rispetto delle norme di biosicurezza utilizzando il kit per le emergenze sanitarie previsto nel Manuale Operativo Pesti Suine. Il VU (con il personale eventualmente a suo supporto) accerta la provenienza dei suini in modo tale da identificare la partita sospetta che deve essere tenuta adeguatamente segregata.

Deve essere quindi effettuato un esame clinico approfondito su un campione di suini della partita sospetta, che comprenda la misurazione della temperatura corporea e, se non si potesse comunque escludere il sospetto di PSA (sulla base dei riscontri clinici o del contesto epidemiologico), che comprenda anche il prelievo di campioni sierologici, avendo cura di procedere primariamente con i suini che manifestano sintomi clinici. Il numero minimo di suini da esaminare nella partita sospetta deve essere sufficiente a rivelare un tasso di prevalenza della malattia del 10% con un'affidabilità del 95% (per il calcolo della numerosità del campione si rimanda alla specifica tabella del Manuale Operativo Pesti Suine). Qualora nella partita sospetta fossero presenti anche dei suini morti, si dovrà procedere ad un esame necroscopico di questi animali ed al prelievo di campioni per gli esami virologici. Viceversa, il VU avvia ad abbattimento alcuni fra i capi che manifestano i segni clinici più evidenti e, indipendentemente dal riscontro di lesioni anatomo-patologiche riferibili a PSA, si procede al prelievo dei campioni per gli esami virologici. Il VU ed il personale che lo affianca o coadiuva provvede affinché, nello svolgimento degli esami postmortem vengano prese le necessarie precauzioni e misure d'igiene per prevenire la diffusione di malattie. A corredo delle azioni sopra riportate, deve essere effettuato il censimento di tutti i suini presenti nel macello suddivisi per categoria, precisando per ciascuna categoria il numero di suini malati, morti o potenzialmente esposti all infezione. Se il sospetto insorgesse in fase di ispezione post-mortem e vi fossero ancora dei suini vivi provenienti dalla stessa azienda, si dovrà procedere come sopra indicato. In ogni caso devono essere prelevati campioni per gli esami virologici dalle carcasse nelle quali siano stati riscontrate le lesioni sospette. 7.3 Prelievo di campioni a fini di prove virologiche I campioni più idonei al rilevamento del virus, dell'antigene o del genoma della PSA su animali morti, abbattuti o macellati sono: tonsille, linfonodi (gastroepatici, renali, sottomandibolari e retrofaringei), milza, reni e polmoni. Devono inoltre essere prelevati campioni di sangue anticoagulato (almeno 10 ml) e/o coagulato (almeno 5 ml) da suini che presentino febbre o altri sintomi di malattia. 7.4 Trasporto dei campioni Il laboratorio di destinazione deve essere informato del sospetto e dell arrivo dei campioni, che devono trasportati con le seguenti modalità: debitamente identificati; accompagnati dall apposita modulistica prevista dalle disposizioni regionali in materia di PSA; trasportati e conservati in recipienti ermetici; i campioni di tessuto o di organi devono essere riposti in buste di plastica o barattoli, per essere poi sistemati in recipienti più grandi e solidi, avvolti da una quantità sufficiente di materiale assorbente per proteggerli da eventuali danni e poter assorbire il liquido che dovesse fuoriuscire; mantenuti a temperatura di refrigerazione, conservati in un imballaggio refrigerato con blocchi refrigeranti anziché con ghiaccio;

ove possibile, trasportati direttamente al laboratorio dell IZS da personale qualificato, in breve tempo e con le dovute precauzioni. 7.5 Azioni successive agli accertamenti per la conferma/esclusione del sospetto di PSA In attesa dell esito degli esami diagnostici, si dovranno intraprendere le seguenti azioni. 1. Il VU del macello deve disporre il sequestro cautelativo: di tutti i suini vivi appartenenti alla partita sospetta ed, eventualmente anche di altri suini che possono essere stati esposti all infezione nel macello o nel mezzo di trasporto; delle carcasse, frattaglie e sottoprodotti di origine animale che possano essere stati infettati o contaminati; 2. Il VU notifica le prescrizioni sanitarie all OSA responsabile del macello, in attesa della conferma/esclusione del sospetto di PSA, utilizzando l Allegato B Prescrizioni sanitarie per l OSA responsabile del macello per sospetto di PSA. 3. Il VU deve inoltre notificare il sospetto anche al SSA competente per territorio d origine affinché vengano attivati i controlli nell azienda di provenienza dei suini sospetti e in altre aziende a rischio. Le misure precauzionali di cui sopra potranno essere revocate da parte dell'autorità competente soltanto quando la presenza della PSA sia stata ufficialmente esclusa. 7.6 Azioni in caso di conferma della presenza della PSA in un macello Nel caso venisse confermato un caso di PSA in un macello o su un mezzo di trasporto, i Servizi Veterinari dell ATS (SSA, SIAOA e SIAPZ), per quanto di competenza, devono procedere all applicazione delle misure previste dall art. 14 del D.lgs. n. 54/2004, ovvero a: l abbattimento immediato di tutti gli animali esposti all'infezione presenti nel macello o nei mezzi di trasporto; la trasformazione sotto controllo ufficiale delle carcasse, delle frattaglie e dei sottoprodotti di origine animale che possano essere stati infettati o contaminati; l esecuzione, sotto il controllo del VU, delle operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione dei fabbricati e delle attrezzature, veicoli inclusi, in conformità dell'articolo 12 del D.lgs. n. 54/2004; l esecuzione di un'indagine epidemiologica in applicazione delle pertinenti disposizioni di cui all articolo 8 del D.lgs. n. 54/2004; l applicazione delle misure di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 54/2004 nell'azienda dalla quale provengano i suini o le carcasse infetti e nelle altre aziende che abbiano avuto contatti; salvo indicazione contraria a seguito dell'indagine epidemiologica, le misure di cui all'articolo 5, comma 1, si applicano nell'azienda d'origine dei suini o delle carcasse infetti; il divieto di reintroduzione di animali nel macello o mezzo di trasporto per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione effettuate conformemente all'articolo 12 del D.lgs. n. 54/2004.

7.7 Modulistica Oltre a quanto allegato al presente protocollo operativo, la modulistica da utilizzare è quella prevista dalle disposizioni regionali ovvero dal vigente programma regionale di eradicazione della PSA.