Comune di Piedirnonte Etneo



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DELIBERAZIONE N 12 Comune di Piedirnonte Etneo PROVINCIA DI CATANIA COPIA di Deliberazione della Giunta Municipale OGGETTO : RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN TERRENO SITO IN COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO ALLA SOCIETÀ* WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (EX ALCATEL ITALIA S.P.A.) PER INSTALLAZIONE IMPIANTO DI TELECOMUNICAZIONE - L'anno, 2012 addì 24 del mese di Febbraio alle ore 13.45 nella sala delle adunanze, previa Posservazione delle vigenti formalità previste dalla Legge Comunale e Provinciale, viene oggi convocata la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori: PIDOTO GIUSEPPE CATANZARO ALFIA CERNUTO FRANCESCO Sindaco Assessore Assessore Partecipa il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale Risultato legale il numero dei convenuti, il Sindaco dichiara aperta la discussione per deliberare sull'oggetto sopraindicato.

o LA GIUNTA VISTA la proposta di deliberazione Allegata alla presente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;, VISTI i pareri favorevoli formulati sulla proposta; VISTA la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l'orael nel testo vigente; CON voti unanimi resi nelle forme di legge; DELIBERA 1. Approvare, come approva, l'allegata proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Dare atto che il Responsabile delle successive del presente atto è il Capo Settore AA.GG. Dott.ssa Francesca Grasso, nonché il Responsabile del Servizio Finanziario Contabile Rag. Rosaria Sgroi ; 3 II presente atto viene trasmesso altresì: Ai Capi Gruppo Consiliari (Vasta Ada, Puglisi Ignazio e Giovanni Romeo); Al Presidente del Consiglio Comunale (doti. Testa Giovanni); All'Ufficio Pubblicazioni; 4. Votazione unanime e favorevole palese; 5. Dichiarare, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi di legge

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO Provincia di Catania Sede Municipio: Corso Vitt. Emanuele II, 34 - GAP 95017 - 'Centralino 095.644500/121 - Fax Generale 095.644344 - C.F.eP.1 00671800878 wwwcomunepìedimonte-etneo.ctit Emaiì - pìedimonte.comune&tìnjt PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE OGGETTO: Rinnovo contratto di locazione di un terreno sito in Comune di Piedimonte Etneo, alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Ex Alcatel Italia S.p.A.) per installazione impianto di telecomunicazione. IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI PREMESSO che in data 22/01/2002 la Società ALCATEL S.p.A. Con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n. 25, ha stipulato con il Comune di Piedimonte Etneo un contratto di locazione registrato presso l'ufficio delle Entrate di Prato in data 05/08/2002 al n. 3359, avente ad oggetto la porzione del terreno di mq. 35 circa, SITA NEL Comune di Piedimonte Etneo, in c.da Pigno, riportata nel N.C.T di Piedimonte Etneo al foglio 29, particella n. 108, partita n. 623, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile; CHE in data 15/12/2003 la suindicata ALCATEL ITALIA S.p.A. Ha ceduto il suddetto contratto di locazione alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A., subentrando in conseguenza nel sopra citato contratto di locazione; CONSIDERATO che di comune accordo le parti intendono rinnovare il rapporto con la Wind Telecomunicazioni S.p.A., subentrante alla Alcatel Italia S.p.A. alle condizioni di cui all'allegato contratto, tenuto anche conto della scadenza del contratto a suo tempo sottoscritto; RILEVATO che questo Ente ritiene importante per la popolazione la garanzia della comunicazione cellulare e telematica; RILEVATO altresì, che il permanere della locazione del tratto di terreno interessato alla Wind Telecomunicazioni S.p.A. fuori dal centro abitato, comporta anche una entrata finanziaria per l'ente; DATO atto che seppur si renda necessario accettare le condizioni di diminuzione della predetta locazione di terreno, in quanto la concorrenza ampia nello specifico settore, non può più garantire i patti iniziali, appare evidentemente opportuno procedere

al rinnovo contrattuale di che trattasi, per garantire la continuità di un maggiore introito finanziario per l'ente; VISTO il Regolamento Comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale di antenne per telecomunicazioni radiotelevisive e di telefonia mobile approvato con delibera G.M. n. 42 di C.C. Del 21/12/2007; VISTO lo schema di contratto di locazione elaborato tra le parti ed accettato dalla Ditta Wind Telecomunicazioni S.p.A., con il quale sono stati disciplinati gli accordi e gli impegni reciproci tra le parti, la durata, il canone che ammonta ad. 10.100,00 (euro diecimilacento/00) annui a decorrere dal 01/03/2015, con rate anticipate trimestrali di. 2.525,00 IVA esclusa, stante che le prime tre annualità pari ad. 30.300,00 (trentamilatrecento/00) verranno corrisposte a questo Ente, da parte della Ditta in argomento anticipatamente ed in un'unica soluzione, alla decorrenza del contratto; RITENUTO di approvare lo schema di contratto allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale, dando contestualmente mandato alla Responsabile del settore Affari Generali, già firmataria del primo contratto, di procedere alla stipula mediante atto pubblico; ACQUISITI i pareri favorevoli formulati sulla proposta, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile; VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; VISTO l'orael nel testo vigente; PROPONE 1. DARE ATTO che la superiore narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. DI APPROVARE lo schema di contratto allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, formato da 8 articoli, contraddistinti dal n. 1 al n. 8, con cui viene rinnovata la concessione in locazione alla società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ex ALCATEL ITALIA S.p.A.) una porzione di terreno di circa mq. 35, meglio specificata in premessa, in località "Pigno", ove insiste un impianto di telecomunicazione. 3. DI DARE MANDATO al Capo Settore Affari Generali di procedere alla firma del contratto di locazione di cui al superiore punto 2. 4. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge. IL CAPO SETTORE AA. GG. Grasso

c.c.p. 15833957 - C.F. e P.l. 00671800878 - Ter. e Fax 095/644344 - cap. 95017 PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53, DELLA LEGGE 8.6.1990, N 142, COME RECEPITA DALL'ART. I, COMMA 1. LETI. I), DELLA LEGGE REGIONALE 11.12.1991, N. 48 COME SOSTITUITO DALL'ART. 12, COMMA!, PUNTO 0.1, DELLA L.R. 23.12.2000, N. 30 CHE TESTUALMENTE RECITA: "SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA ED AL CONSIGLIO, CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO. DEVE ESSERE RICHIESTO IL PARERE IN ORDINE ALLA SOLA REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E, QUALORA COMPORTI IMPEGNO DI SPESA O DIMINUZIONE DI ENTRATA, DAL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL SOTTOSCRITTO ESPRIME IL PARERE DI CUI Al. SEGUENTE PROSPETTO: OGGETTO: Rinnovo contratto di locazione di un terreno sito in Comune di Piedimonte Etneo alla Società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ex ALCATEL ITALIA S.p.A.), per installazione impianto di telecomunicazione. PARERE DI REGOLARITÀ' AMMINISTRATIVA Per quanto concerne la Regolarità Amministrativa si esprime parere favorevole, ai sensi delle Leggi sopraindicate. Dalla Sede Municipale, lì II Responsabile Settore AA.GG. Area Ardmini strati va (Dottssa francese sgrasso) PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE Servizio: Ragioneria Area: Finanziaria Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopra indicate. Dalla Sede Municipale, lì hfe/% // Responsapife-tfeira/ea finanziaria. Rosario Sgroi

CONTRATTO DI LOCAZIONE Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'agenzia delie Entrate, tra lì Comune di Piedimonte Etneo, con sede in Pìedimonte Etneo (CT), Corso Vittorio Emanueie li, 34, Codice Fiscale e Partita IVA 00671800878, rappresentato dalla Dott.ssa Grasso Francesca, nata a Piedimonte Etneo il 13/09/1957, nella qualità di Capo Settore Affari Generati, in seguito indicata come Locatrice" e WIND Telecomunicazioni S.p.A. - società con azionista unico, con sede legale via Cesare Giulio Viola n. 48-00148 Roma, capitale sociale Euro 147.100.000,00 interamente versato, C.F. e P. IVA n. 05410741002, iscritta all'ufficio dei Registro deile Imprese della CCIAA di Roma ai n. 372348/1997, e nel R.E.A. al n. 884361, in persona del Procuratore speciale ing. Gandolfi Ferdinando nato a Genova (GÈ) i! 05/01/1967 e domiciliato per ia carica presso ia sede della Società in Roma, via Cesare Giulio Viola n. 48 che agisce in virtù della procura speciale del 19/01/2011 registrata i! 20/01/2011 e/o l'ufficio del Dott, Vincenzo Ferrara, Notaio in Roma, in seguito indicata come "Conduttrice" premesso che 1) In data 22/01/2002 la società ALCATEL ITALIA S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza della Repubblica n, 25, ha stipulato con i! Comune di Piedimonte Etneo un contratto di locazione registrato presso l'ufficio delle entrate di Prato in data 05/08/2002 al numero 3359, avente ad oggetto la porzione di terreno di mq 35 circa, sita nei Comune di Piedimonte Etneo(CT), località Pìedimonte Etneo, C.da Pigno, riportata nei N.C.T. di Piedimonte Etneo, Comune Censuario di Piedimonte Etneo al foglio n. 29, particella n. 108, partita n. 623, per l'installazione di una stazione radio base per la rete di telefonia mobile; 2) in data 15/12/2003 ia suddetta ALCATEL ITALIA S.p.A., ha ceduto il contratto alta società Wind Telecomunicazioni S.p.A., precedentemente indicata come "Conduttrice", subentrando pertanto nel sopra menzionato contratto di locazione; 3) le Parti di comune accordo intendono rinnovare i! rapporto e pertanto il pag 1 di 6

presente contratto annulla e sostituisce il contratto di locazione di cui in premessa con il presente atto. Tutto ciò premesso, le Parti CONVENGONO È STIPULANO quanto segue: ART. 1 - OGGETTO La Locatrice nella sua qualità di proprìetaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno, di circa mq 35, sita in Comune di Piedimonte Etneo (CT), località Piedimonte Etneo, C.da Pigno, riportata nel N.C.T. de! comune di Piedimonte Etneo, Comune Censuario dì Piedimonte Etneo foglio n. 29, partìceila n. 108. La Locatrice concede altresì' alla Conduttrice l'utilizzazione e l'occupazione degli spazi necessari per il passaggio cavi, cavidotti, la realizzazione dei necessari pozzetti di terra, degli elementi di condizionamento, dei quadri di servizio e dì quant'altro necessario all'installazione e al funzionamento dell'impianto, così come indicato in linea di massima nella planimetria che viene sottoscrìtta daile Parti per esteso e in ciascun foglio e che si unisce alla scrittura sub allegato A come parte integrante e sostanziale de! presente atto. L'immobile locato sarà utilizzato per l'installazione e mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato ai successivo art. 3. La Locatrice garantisce alia Conduttrice l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, a partire dalia sottoscrizione del presente contratto, al!' area locata da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per ogni necessità di manutenzione o di servizio. La Locatrice conferma di essere nella piena disponibilità dell'immobile di cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte delia Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivogiìa titolo, comunque avente causa od occasione dalia fruizione della porzione locata. La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare la presente scrittura privata in caso di alienazione o cessione ed altro titolo- dell'immobile di cui al presente contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui al! ; art.6. ART. 2 - DURATA pag 2 di 6

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione dei presente contratto. Le parti convengono che, aita scadenza del periodo suindicato i! contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se una Parte non avrà comunicato all'altra Parte disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 12 mesi dalla data di scadenza. La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d'ora, per sé e per i suoi aventi causa, alfa facoltà di diniego delia rinnovazione alla prima scadenza, prevista dall'art. 29 della legge 392 dei 1978. ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE La Locatrice prende atto che gii ambienti locati sono già utilizzati dalia Conduttrice per una stazione radio-base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnali dt telecomunicazioni (ne! seguito «l'impianto») per la fornitura dì un servizio pubblico di telecomunicazioni. La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata dei contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale ( c.d. swap tecnologico), cui la beatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta degli Enti Pubblici, a rilasciarne conferma scritta. La Locatrice autorizza la Conduttrice a! passaggio di cavi di alimentazione o quant'aitro attinente (allacci pubblici servizi), con relativi appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell'impianto di condizionamento, sugli spazi porzioni locati ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio della Locatrice sia sull'area di proprietà o disponibilità delia locatrice (a titolo esemplificativo: prospetti, cortili, stradelìi, viottoli, etc.) come meglio descritto nel precedente art.1 Rimane inteso che i! diritto dì posizionare e mantenere i cavi e le strutture di cui sopra, trova tìtolo nel presente contratto ed è strettamente correlato alla funzionalità' dell'impianto. La conduttrice dichiara che l'impianto è stato realizzato in piena conformità a pag 3 di 6

tutte le disposizioni di legge Al termine deità locazione deii'immobile,. a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvedere a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell'immobile in pristino ed alla rimozione delie installazioni. La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie ad eventuali lavori e alla fornitura dei servizi di telecomunicazioni. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, ie relative spese saranno a carico della conduttrice. Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento deirimpianto, eventualmente anche nelle parti comuni, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e ia validità dei presente Contratto per tutta la sua durata, ART. 4 CANONI li canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.100,00 (Euro diecimifacento/00). Le parti convengono che la Conduttrice corrisponderà anticipatamente ed in un'unica soluzione, le prime tre annualità pari ad Euro 30.300,00 (Euro trentamilatrecento/00), alia decorrenza del presente contratto. A decorrere dai 01/03/2015, il canone di Euro 10.100,00 (Euro diecirniìacento/00) sarà corrisposto in rate trimestraii anticipate dì Euro 2.525,00 (Euro duemifacinquecentoventicinque/00) IVA esclusa, ciascuna, da pagarsi, con bonifico bancario presso l'istituto di Credito Credito Siciliano, Agenzia di Piedimonte Etneo, Via Vittorio Emanueìe \\, 54, 95017, Piedimonte Etneo(CT), sul conto corrente n. 116470, AB! 84280, CAB 03019, IBAN IT56O0301984130000000116470, intestato a Tesoreria del Comune di Piedimonte Etneo. il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree locate sia delle aree concesse per il passaggio dì cavi e quant'altro necessario per il funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato nell'arti. il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e, dietro richiesta scritta a mezzo raccomandata, potrà essere aggiornato annualmente in misura percentuale pari al 75% deiie variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai pag 4 di 6

7 ed impiegati, come accertato dail'ìstat e pubblicato in G.U. ai sensi della Legge n. 392^78 e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente contratto. Il canone dì locazione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di cui all'ari 2 In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, superiore ai sessanta giorni (60 giorni) dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a euro 5,00 ( cinque) nella misura de! tasso legale di interesse, fissato ex ari 1284 del codice civile, per i primi 60 giorni di ritardo e, dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. Resta convenuto tra le Partì ( conformemente a quanto consentito alla Legge 392/78 all'ari 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico del Locatore dell'immobile. ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, i! presente contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante la stazione radio base, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge. E' espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di qualsivoglia genere, derivanti dal presente contratto. La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di sublocare l'immobile locato a terzi. In espressa deroga all'ari. 41 della legge 27,07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l'immobile locato ovvero locare a terzi l'immobile alia scadenza del contratto, spetterà alla Conduttrice il diritto dì prelazione. ART. 6 CONDIZIONE RISOLUTIVA E RECESSO ANTICIPATO 6.1 La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art.27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente da! presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. pag 5 di 6

6.2 Le parti stabiliscono che la Locatrice non avrà diritto a pretendere alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia extracontrattuali, o indennitario) ove la Conduttrìce eserciti la facoltà di cui al punto 6.1 ART. 7 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI Conformemente a quanto previsto daifa legge ( Art. 8 L. 392/78) le spese di registrazione del presente contratto saranno sostenute dalia Conduttive e dalia Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalia Conduttrìce. A tutti gli effetti dei presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio : Corso Vitorio Emanuele il, 34, Piedimone Etneo - 95017 (CT) La Conduttrìce : Via Cesare Giulio Viola, 48-00148 Roma ART. 8 FORO COMPETENTE Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Roma. "5 I La Conduttrìce CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Con riferimento ai sopraesteso testo contrattuale Ja locatrice in relazione al disposto nell'ari. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli ; 2) (Durata), 3) (Destinazione e uso delrimmobiìe), 5) (Cessione contratto, dei crediti e sublocazione immobile), 6) (Condizione risolutiva e recesso anticipato), 8) (Foro competente). Per accettazione La Locatr: pag 6 di 6

cv

Sindaco F. tp Geom. Giuseppe Pidoto L'Assessore Anziano F.to Alfia Catanzaro // Segretario Comunale F.to Dott. Maurizio Casale La presente Deliberazione, divenuta esecutiva il conforme all'originale e copia Piedimonte Etneo. Lì II Segretario comunale DottJVIaurizio Casale