Contratto di locazione
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- Gianpaolo Romano
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1 Contratto di locazione Il Comune di Ponte di Piave, con sede in Piazza Garibaldi 1, Ponte di Piave (TV) p.iva: rappresentato in quest atto dal Sig. CELLA geom. MAURIZIO, in qualità di Responsabile dei LL.PP., domiciliato per la carica nel Palazzo Municipale di Ponte di Piave, il quale agisce in forza Decreto Sindacale n 09 del 18/07/2014 esecutivo nei termini di legge, di seguito indicato come locatore ; E Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, Milano, codice fiscale e P.IVA , nella persona dell Ing. Renato Pacini, nato a Udine (UD) il 20/05/1954, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Affari 2, in qualità di procuratore speciale della Società medesima, di seguito indicata come conduttore ; PREMESSO CHE In data 25/01/2006 TIM Italia S.p.a., ora Telecom Italia S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari, 2 codice fiscale e P.IVA , ha stipulato con il Comune di Ponte di Piave un contratto di locazione registrato all Agenzia delle Entrate di Treviso in data 08/02/2006 al numero 529, avente ad oggetto l area, sita in Comune di Ponte di Piave (TV) Foglio 14 particella 335 per l installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazioni. in data 01/03/2005 la società Telecom Italia Mobile S.p.A. ha conferito il proprio complesso aziendale alla società TIM Italia S.p.A.; in data 01/03/2006 ha avuto efficacia la fusione per incorporazione della società Tim Italia S.p.A. nella società controllante in forma totalitaria Telecom Italia S.p.A.; 1
2 con la stipula del presente contratto (di seguito, il Contratto ) le Parti intendono risolvere, come in effetti risolvono, Il contratto di cui in premessa a) e in relazione a ciò nulla è più dovuto da parte del Conduttore e che, intendono stipulare un nuovo Contratto di locazione avente ad oggetto l Immobile oggetto del contratto di locazione di cui in premessa a) e come meglio identificato al successivo art.1, Oggetto e, il tutto con effetto dalla Data di Efficacia come di seguito definite Tutto ciò premesso, le Parti CONVENGONO E STIPULANO ART. 1 Oggetto Il locatore, concede in locazione al conduttore, che accetta, l area (di seguito per brevità l immobile ), sita nel comune di Ponte di Piave (TV), Via Verdi, iscritta al NCT del Comune di Ponte di Piave, Foglio 14, Particella 335, Qualità Prato, Classe 1 Reddito Dominicale euro 4,23 Reddito Agrario euro 2,36 il tutto come risulta dall allegata planimetria sub lett. A. Il locatore, nella sua qualità di proprietario dell immobile dichiara che sullo stesso non insistono diritti di terzi che possano in alcun modo limitare la piena disponibilità del bene da parte del conduttore. Il Conduttore dovrà mantenere ed usare la porzione di immobile locato con diligenza, per sé, i suoi dipendenti, fornitori e clienti e chiunque vi acceda. Gli eventuali danni che dovessero verificarsi in dipendenza di guasti o rotture o per difetto di manutenzione e prevenzione resteranno ad esclusivo carico del Conduttore nella misura, e limitatamente alle ipotesi, in cui i danni suddetti siano ascrivibili a responsabilità del Conduttore medesimo a titolo di dolo o colpa grave, e con 2
3 espressa esclusione delle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. ART. 2 Scopo della locazione L immobile sarà utilizzato dal conduttore per l installazione di infrastrutture per reti di tele e/o videocomunicazioni. Il conduttore potrà, quindi, a sua cura e spese: eseguire sull immobile gli occorrenti lavori di adattamento, manutenzione e gestione degli impianti, nonché quelli per la loro allocazione integrazione, modifica e sostituzione. Il conduttore potrà inoltre installare, mantenere, integrare e modificare anche all'esterno dell'immobile cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con relativi appoggi e manufatti, sistemi radianti, sostegni per antenne ed impianti di telecomunicazione in ponte radio, apporre cartelli, targhe, tabelle relativi all'attività esercitata nonché eseguire opere di protezione degli impianti tecnici e degli arredi. IL Locatore concede, inoltre al conduttore, il diritto di posa in opera di appositi pozzetti interrati per l'impianto di messa a terra, compreso il collegamento con altra eventuale rete di terra esistente per come previsto dalle leggi vigenti in materia. La realizzazione di tali opere non comporterà per il conduttore alcun onere aggiuntivo né maggiorazione di canone. In merito a tutti i lavori ed interventi summenzionati, il locatore riconosce al conduttore la facoltà di richiedere alle competenti autorità le autorizzazioni necessarie e qualora fosse indispensabile, si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico del conduttore. ART. 3 Durata La locazione avrà la durata di anni 9 (nove), rinnovabili tacitamente di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni se una delle Parti non avrà inviato disdetta mediante lettera 3
4 raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza contrattuale. Il locatore rinuncia fin d ora, per sè e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza, prevista dall art.29 della Legge n.392/78. La locazione inizierà a decorrere dalla data del 01/11/2014 ART. 4 Recesso del conduttore Le Parti convengono che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore mediante raccomandata A.R., almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. ART. 5 Canoni Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro ,00 (dodicimila/00), suddiviso in quattro rate trimestrali di Euro 3.000,00 (tremila/00), ciascuna da corrispondersi entro la prima decade di ogni trimestre con bonifico bancario presso l Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto S.p.a. filiale di Ponte di Piave (TV) - Piazza G. Garibaldi n 39, IBAN: IT 61 A intestato al Comune di Ponte di Piave. A partire dal secondo anno di locazione, il canone potrà essere aggiornato, previa espressa richiesta del locatore da formularsi per iscritto di anno in anno, in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell anno precedente, dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall ISTAT e pubblicato in G.U. Gli aggiornamenti di canone dovranno essere fatturati dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell ISTAT. È vietata la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto salvo diverso accordo 4
5 tra le Parti. ART. 6 Cessione e sublocazione Il locatore attribuisce al conduttore la facoltà di cedere il presente contratto nonché la facoltà di sublocare anche parzialmente gli spazi locati. In caso di sublocazione il canone concordato verrà aumentato di Euro 2.000,00 (duemila/00) all anno a partire dalla data di inizio lavori che verrà comunicata dal conduttore con raccomandata A.R. Resta inteso tra le Parti che in caso di cessazione della suddetta eventuale futura sublocazione, il canone complessivo dovuto per la sublocazione verrà conseguentemente ridotto e sarà pari all importo stabilito per le attuali infrastrutture esistenti, aggiornato secondo le variazioni ISTAT dell indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell anno precedente. ART. 7 Manutenzione Il conduttore provvederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti a cura e spese del locatore. La locatrice garantisce che l'immobile locato è a norma con le vigenti normative anche in tema di salute e sicurezza ed in particolare non risulti inquinato da rifiuti. I costi di eventuali bonifiche del terreno resesi necessarie saranno a carico del locatore, che manleverà il conduttore ed i suoi dipendenti e/o incaricati per ogni possibile danno indotto, anche nei confronti di terzi. Ai fini della manutenzione degli apparati installati e per ogni necessità di servizio il locatore concede al conduttore garanzie all accesso all immobile locato ed alle relative strutture e pertinenze in 5
6 qualsiasi momento. Resta tuttavia inteso e convenuto che qualora l accesso agli spazi che ospitano le infrastrutture locate non sia indipendente, le attività suddette, ad esclusione di quelle che rivestano il carattere d urgenza saranno espletate dalle ore 8 alle ore 17. ART. 8 Ripristino Il conduttore, qualora richiesto dal locatore, provvederà a propria cura e spese ed entro i necessari tempi tecnici, alla rimozione degli impianti installati ed al ripristino dell immobile locato. Resta inteso che il locatore dovrà inoltrare tale richiesta al conduttore, a pena di decadenza, per iscritto tramite Raccomandata A.R., almeno 3 (tre) mesi prima della data del termine della locazione, ovvero della data in cui diverrà efficace l eventuale recesso del conduttore. Indipendentemente dal ripristino dell immobile, il locatore si impegna a garantire l accesso di imprese incaricate dal conduttore per l effettuazione degli interventi di smontaggio ed asporto delle infrastrutture installate, unitamente a qualsiasi altro accessorio o bene di pertinenza. A maggior esplicitazione dell impegno sopra descritto, il locatore dichiara e riconosce che tale accesso potrà avvenire in ogni tempo ed indipendentemente da qualsivoglia diritto vantato del locatore ai sensi del presente contratto. ART. 9 Riservatezza Il locatore si impegna a non fornire a terzi notizie oggetto del presente contratto ed a fare delle notizie di cui venga in possesso un uso tale da non recare pregiudizio alcuno al conduttore e altresì si impegna ad osservare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed 6
7 integrazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo produrranno effetti anche oltre la durata del presente contratto. Il locatore autorizza sin da ora il conduttore a far trattare i propri dati da terzi all uopo nominati. ART. 10 Variazioni al testo del contratto. Qualsiasi modifica aggiunta o soppressione da apportare al testo del presente contratto dovrà essere concordata tra le Parti e potrà avere validità solo a seguito dell avvenuto accordo scritto tra di esse. ART. 11 Clausole fiscali e registrazione del contratto Il presente contratto dovrà essere registrato a cura del Conduttore in termine fisso ed in misura proporzionale del 2%, con oneri ripartiti in parti uguali. Art. 12 Domicili contrattuali A tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: Il locatore: Comune di Ponte di Piave, con sede in Piazza Garibaldi 1, Ponte di Piave (TV) ; Il conduttore: TELECOM ITALIA S.P.A. Gest. Patrimonio SRB via Carducci, Mestre (VE) Art. 13 Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alla normativa vigente in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto, unitamente a tutti i suoi allegati, è stato stipulato nell esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna clausola dello stesso e dei predetti allegati. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C. 7
8 , lì / / Il Locatore Il Conduttore 8
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