SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI. ai sensi dell articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio).

Documenti analoghi
PARTE I LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI DELLA REGIONE LEGGI

Regione Toscana LEGGE REGIONALE 10 FEBBRAIO 2011, N. 4. Modifiche alla legge regionale 2 aprile 2009, n. 16 (Cittadinanza di genere).

LEGGE REGIONALE 23 aprile 2014, n. 6

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALLE LETTERE A) ED E), COMMA 1, DELL ARTICOLO 73

REGOLAMENTO REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 4

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA SENTENZE ESECUTIVE NOTIFICATE

LEGGE REGIONALE N. 57 DEL REGIONE TOSCANA

Documento scaricato da

AZIENDA U.S.L. RIMINI Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI EMERGENZA NELLE AREE MONTANE. Approvata dal Consiglio regionale

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 15 DICEMBRE 2015, N. 27 E 30 DICEMBRE 2015, N. 32. Approvata dal Consiglio regionale

Legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27

SEZIONE II. CORTE COSTITUZIONALE - Ricorsi

INCONTRO "SICUREZZA NEI CANTIERI E ADEMPIMENTI DELL'INSTALLATORE"

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELL ORDINAMENTO REGIONALE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2013

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N. 19 (NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA. La seguente legge:

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL REGIONE ABRUZZO

399B LN 3B 1PR /19/1999 GU 13 01/18/2000 8o3o2

Art. 2 (Ambito di applicazione)

Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità.

Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Regione Lazio. Leggi Regionali

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 20. Bilancio di previsione finanziario Prima variazione.

I COSTI DELLA SICUREZZA AGGIORNAMENTO 2012

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA DEI DEBITI FUORI BILANCIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA AI SENSI

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2009, N. 40 (ATTIVITA ESTRATTIVA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA),

Prevenzione nel comparto edile: dati, attività, risultati

Regione Friuli - Venezia Giulia Presidente della Regione Decreto 18 novembre 2010, n. 246/Pres. Bollettino Ufficiale Regionale 1 dicembre 2010, n.

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 18. (GU n.38 del )

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 40

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 34

LEGGE REGIONALE N. 82 DEL REGIONE TOSCANA. Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.

Fondo incentivante Legge MERLONI

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile

Documento scaricato da

Costruzioni: settore a rischio

REGIONE TOSCANA LEGGE REGIONALE 4 febbraio 2005, n.25 Norme in materia di tutela della salute contro i danni derivanti dal fumo.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile

Aspetti concreti di regolarità contrattuale che convergono alla sicurezza dei lavori

LEGGE REGIONALE N. 35 DEL REGIONE TOSCANA

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ISTITUZIONE DEL REGISTRO TUMORI DI POPOLAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA. Approvata dal Consiglio regionale

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell opera edile

REGIONE TOSCANA. Misure incentivanti l'attività edilizia privata. Modifiche alla l.r. 24/2009.

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI: I LAVORI IN ALTEZZA

DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI Ai sensi dell art. 15 del D.P.R. n. 380/01

I requisiti di sicurezza degli impianti elettrici e le Norme tecniche CEI.

LEGGE REGIONALE N. 43 DEL REGIONE SICILIA

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza

LEGGE REGIONALE N. 9 DEL REGIONE VENETO INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ E DELLA SICUREZZA

Disposizioni in materia di soccorso alpino e speleologico. Art. 1 (Riconoscimento e potenziamento del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo)

REGIONE: PUGLIA LEGGE REGIONALE

Norme in materia urbanistica - Delega IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 19 LEGGE REGIONALE 2 maggio 2013, n. 20

Modulo G. D.Lgs. 81/2008. Cantieri temporanei o mobili. Aggiornato

Regione Lazio. Leggi Regionali 14/07/ BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 56

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2013, n. 44. Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d Italia in Puglia.

LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 1989, N. 99: Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera.

Speciale N. 18 del 5 Febbraio Volume I

LA SICUREZZA NEI CANTIERI DI RESTAURO

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

COMUNE DI SORRENTO PROVINCIA DI NAPOLI

Vista la legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale);

LEGGE REGIONALE N. 7 DEL REGIONE VENETO SOSPENSIONE DELL OBBLIGO VACCINALE PER L ETÀ EVOLUTIVA

Speciale N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 30/11/2017 REGIONE BASILICATA

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE ASSESTAMENTO E PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE N. 19 DEL REGIONE MARCHE

COMUNE PERANO. (Provincia di Chieti) GESTIONE INTEGRATA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SUL TERRITORIO COMUNALE

REGIONE CALABRIA LEGGE REGIONALE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA (L.R. 19/2002) Approvata dal Consiglio regionale

Legge Regionale n. 55 del

CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA

LEGGE REGIONALE N. 14 DEL REGIONE BASILICATA DISCIPLINA DELLE PRODUZIONI BIOLOGICHE REGIONALI

Speciale N BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 30/11/2017 REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA. Norme in materia di piano territoriale regionale. CAPO I

REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE. della Regione Puglia. ANNO XLVIII BARI, 30 NOVEMBRE 2017 n. 135 suppl. Leggi e regolamenti regionali

NUOVE MISURE PER LA PREVENZIONE DELLE MALATTIE TRASMISSIBILI ATTRAVERSO GLI ALIMENTI. ABOLIZIONE DEL LIBRETTO DI IDONEITA' SANITARIA

Legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE. promulga

Regolamento recante le norme per la ripartizione del fondo concernente gli incentivi previsti dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Il Presidente della Giunta promulga. la seguente legge:

Abolizione del libretto di idoneità sanitaria per gli alimentaristi e formazione del personale alimentarista.

Regione Toscana LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2007, N. 59. Norme contro la violenza di genere.

REGIONE TOSCANA. (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 10 del 9 marzo 2016) IL CONSIGLIO REGIONALE.

IL CONSIGLIO REGIONALE. ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE. promulga SOMMARIO

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Legge Regionale Lombardia 23 aprile 1985 n. 41- Integrazioni e modifiche alla LR 30 novembre 1983, nº86 in materia di aree regionali protette

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE N. 12 DELL' 8 LUGLIO 2014

La gestione della sicurezza nei lavori privati

LEGGE REGIONALE N. 17 DEL REGIONE LAZIO. Variazione al bilancio di previsione della Regione Lazio per l esercizio finanziario 2009

LEGISLAZIONE E NORME DI RIFERIMENTO

Figure della sicurezza nei CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 24 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2004, n.

D.Lgs n. 528

Stefano Isler Responsabile Servizio Opere Pubbliche ed Edilizia, Sicurezza e Legalità, Coordinamento Ricostruzione

SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANAArt. - N. 17 Oggetto

Transcript:

2 17.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 45 SEZIONE I LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2003, n. 64 Norme per la prevenzione delle cadute dall alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie. Il Consiglio Regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA la seguente legge: promulga Art. 1 (Finalità) 1. Al fine di prevenire i rischi d infortuni sul lavoro a seguito di cadute dall alto nei cantieri temporanei o mobili, di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili), la presente legge detta norme di prevenzione e controllo. Art. 2 (Linea guida) 1. E approvata la Linea guida per l individuazione e l uso di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto. Sistemi di arresto caduta, di seguito denominata linea guida, elaborata dall Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) ed allegata alla presentelegge. 2. I dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall alto, individuati dalla linea guida di cui al comma 1, nei limiti e nelle condizioni indicate nella stessa linea guida, devono essere utilizzati nelle circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazionedellavoro. 3. La Giunta regionale è incaricata di recepire e pubblicare eventuali modifiche ed aggiornamenti della linea guida di cui al comma 1. La Giunta regionale può integrare e specificare la linea guida attraverso apposite istruzioni tecniche emanate ai sensi dell articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio). 4. I comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi alla presente legge nel termine dinovantagiornidallasuaentratainvigore. Art. 3 (Piani di sicurezza, di coordinamento e piani operativi di sicurezza. Sostituzione del comma 11 dell articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52) 1. I piani di sicurezza, di coordinamentoeipiani operativi di sicurezza prevedono, in relazione ai rischi previsti, l installazione e l utilizzo delle attrezzature di protezione anticaduta anche tenendo conto della linea guida, ricorrendo le condizionidicuiall articolo2,comma2. 2. Il comma 11 dell articolo 7 della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, concernente la disciplina delle attività edilizie, come modificato dalla leggeregionale5agosto2003,n.43,ècosìsostituito: 11. Per le opere ricadenti nell ambito d applicazione del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili), l efficacia della concessione edilizia è sospesa in caso di inosservanza da parte del committente o del responsabile dei lavori degli obblighi loro derivanti dagli articoli 3, 6, 11 e 13 dello stesso decreto; la concessione edilizia riacquista efficacia dopo l ottemperanza alle inosservanze. La notifica preliminare, oltre a contenere quanto disposto dall allegato III al d.lgs. 494/1996, dà atto dell avvenuta redazione del piano di sicurezza e di coordinamento quando previsto. La notifica contiene inoltre la dichiarazione del committente o del responsabile dei lavori che assevera il rispetto della presente legge. Art. 4 (Programma straordinario di controllo e prevenzione delle cadute dall alto. Progetto obiettivo) 1. La Regione dispone azioni straordinarie di controllo e di prevenzione contro le cadute dall alto. A tal fine la Giunta regionale propone al Consiglio regionale, entro tre mesi dall entrata in vigore della presente legge, un apposito progetto obiettivo della durata di tre anni, finalizzato allo svolgimento di un programma straordinario di controlli nei luoghi di lavoro, atto a prevenire le cadute dall alto, e a realizzare un intensa

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 3 campagna d informazione alle imprese ed alle maestranze. Art. 5 (Norma finanziaria) 1. Al finanziamento del progetto obiettivo, di cui all articolo 4, è destinata per l anno 2004 la somma di euro 600.000,00 a carico della legge di bilancio per l anno 2004, nell ambito del bilancio pluriennale 2003-2004 che all UPB 262 presenta la necessaria disponibilità. Per gli anni 2005 e 2006 alla copertura degli oneri del progetto obiettivo sarà provveduto con le rispettive leggi di bilancio. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. MARTINI Firenze, 23 dicembre 2003 La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 17.12.2003. SEGUE ALLEGATO

4 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 5

6 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 7

8 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 9

10 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 11

12 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 13

14 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 15

16 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 17

18 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 19

20 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 21

22 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 23

24 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 25

26 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 27

28 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 29

30 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 31

32 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 33

34 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 35

36 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 37

38 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 39

40 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 41

42 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 43

44 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 45

46 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 47

48 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 49

50 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 51

52 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 53

54 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 55

56 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 57

58 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 59

60 31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48

31.12.2003 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 48 61