Tac entro 60 giorni o scatta il diritto ad andare dal privato pagando solo il ticket Per gli esami strumentali, così come per le visite diagnostiche e per altri esami offerti dal SSN sono previsti tempi certi di attesa di Valeria Zeppilli Le liste di attesa, in Italia, sono notoriamente lunghissime, con la conseguenza che molti cittadini, se hanno bisogno ad esempio di fare una TAC, si rassegnano ad attendere mesi e mesi e, magari, a subire anche rinvii dell'ultimo minuto o, se hanno la possibilità economica o una necessità urgente, a recarsi presso centri privati per sostenere gli esami a pagamento. Con la conseguenza che quello che, almeno teoricamente, è un diritto costituzionalmente garantito diviene nei fatti un diritto da difendere con tutte le proprie forze e attingendo ai propri risparmi nonostante la presenza di un Servizio Sanitario Nazionale. In barba all'articolo 32 della Costituzione, in forza del quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività [...]". Il piano nazionale di governo delle liste d'attesa Non tutti sanno, però, che in Italia esiste uno specifico Piano nazionale di governo delle liste d'attesa, elaborato dal governo, di intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. In esso sono stabiliti sia le priorità che i tempi massimi entro i quali il Servizio Sanitario Nazionale deve erogare esami, visite specialistiche, ricoveri ospedalieri e interventi chirurgici. Le priorità temporali Tale Piano, più nel dettaglio, prevede quattro priorità temporali che devono essere indicate dal medico nell'apposito campo presente sull'impegnativa utilizzando le lettere U, B, D e P. In particolare, la lettera U dà diritto al cittadino ad ottenere l'erogazione della prestazione con urgenza entro 72 ore, purché egli provveda alla prenotazione entro 48 ore dalla data della prescrizione. La lettera B, invece, connota le prestazioni che devono essere fornite in tempi brevi, al massimo entro 10 giorni. La lettera D indica le prestazioni differibili, di prima diagnosi, da erogare entro 30 giorni se si tratta di visite o entro 60 giorni se si tratta di esami strumentali. Infine, la lettera P indica le prestazioni programmate, da erogare al massimo entro 180 giorni. Queste ultime rappresentano l'ipotesi residuale, che trova applicazione anche nel caso in cui il medico non barri nessuna casella. Esami strumentali con tempi di attesa garantiti
Il Piano nazionale di governo delle liste d'attesa ha poi individuato anche 58 prestazioni, tra quelle offerte dal SSN, il cui tempo massimo d'attesa va garantito almeno al 90% dei cittadini che ne fanno richiesta. Con particolare riferimento agli esami strumentali, da erogare entro 60 giorni, tra di essi rientrano anche le TAC, in particolare quelle, con e senza contrasto, al torace, all'addome (superiore, inferiore o completo), al capo, al rachide e allo speco vertebrale al bacino. Tra gli esami strumentali che vanno erogati entro 60 giorni al 90% dei cittadini ci sono, poi: la mammografia, la RMN cervello e tronco encefalico, la RMN pelvi, prostata e vescica, la RMN muscoloscheletrica, la RMN colonna vertebrale, l'ecografia capo e collo, l'ecocolordoppler cardiaca l'ecocolordoppler dei tronchi sovra aortica, le ecografie addome, mammella e ostetrica-ginecologica. Visite specialistiche con tempi di attesa garantiti Tra le prestazioni con tempi di attesa garantiti rientrano anche alcune visite specialistiche, che vanno erogate addirittura entro 30 giorni. Si tratta, nel dettaglio, delle visite: cardiologica, chirurgica vascolare, endocrinologica, neurologica, oculistica, ortopedica, ginecologica, otorinolaringoiatrica,
urologica, dermatologica, fisiatrica, gastroenterologica, oncologica pneumologica. Altri esami specialistici con tempi di attesa garantiti Infine, l'elenco delle prestazioni per le quali i tempi di attesa sono garantiti si completa con altri esami specialistici da erogare entro 60 giorni. Ci si riferisce, in particolare, a: colonscopia sigmoidoscopia con endoscopio flessibile esofagogastroduodenoscopia elettrocardiogramma (semplice, a dinamo, da sforzo) audiometria spirometria fondo oculare elettromiografia Diritto ad andare dal privato Cosa accade se tutti i predetti tempi non sono rispettati? Il cittadino ha diritto ad andare dal medico privatamente, pagando solo il prezzo del ticket. Già prima della stipula del primo Piano nazionale, l'articolo 3 del decreto legislativo numero 124/1998 sanciva, infatti, l'obbligo per i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere di determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui la stessa è erogata e la possibilità per l'assistito, qualora l'attesa si prolunghi oltre i predetti termini, di chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività liberoprofessionale intramuraria o, in subordine, ricorrendo a prestazioni interamente private. In entrambi i casi, come detto, senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quello del ticket. Domanda A tal fine è necessario presentare al direttore generale dell'azienda Sanitaria Locale di appartenenza una richiesta in carta semplice nella quale indicare i propri dati personali e i riferimenti temporali che giustificano la domanda, documentandoli adeguatamente. Bisognerà in altre parole rilevare e provare che la richiesta è stata presentata a una determinata data e che non è stata evasa nei termini massimi prescritti. A tal proposito leggi anche: "Liste d'attesa lunghe in ospedale? Scatta il diritto alla visita privata pagando solo il ticket"
Liste d'attesa lunghe in ospedale? Scatta il diritto alla visita privata pagando solo il ticket La prestazione sanitaria non erogata entro determinati termini dà diritto a ricorrere a prestazioni libero-professionali sostenendo solo il costo del ticket di Valeria Zeppilli In Italia la sanità ha diversi problemi. Tra di essi c'è quello delle liste d'attesa, che il cittadino paga a caro prezzo. Queste, infatti, sono spesso lunghissime e costringono i cittadini che hanno necessità di sottoporsi ad esami di laboratorio, a esami di diagnostica strumentale o a interventi chirurgici non urgenti a ricorrere a strutture private, con notevole aggravio di costi. Tempi massimi In realtà, però, un decreto legislativo del 1998, precisamente il numero 124, detta delle direttive ben precise in materia di liste d'attesa. In particolare, il comma 10 dell'articolo 3 sancisce che le Regioni sono tenute a disciplinare i criteri secondo i quali i direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e ospedaliere devono determinare i tempi massimi che possono intercorrere tra la data in cui una prestazione viene richiesta e quella in cui la stessa è erogata. Tale termine non solo dovrebbe soggiacere a un'adeguata pubblicità ma andrebbe anche comunicato all'assistito al momento in cui questi presenta la domanda della prestazione. Ricorso alle prestazioni libero-professionali Ciò posto, il medesimo articolo 3 prevede, peraltro, la possibilità per l'assistito di chiedere che la prestazione venga resa nell'ambito dell'attività libero-professionale intramuraria nel caso in cui l'attesa si prolunghi oltre il predetto limite massimo. Addirittura, in subordine, è possibile ricorrere anche a prestazioni interamente private. In entrambi i casi, la differenza di costi è posta a carico dell'azienda unità sanitaria locale di appartenenza e dell'azienda unità sanitaria locale nel cui ambito è richiesta la prestazione. Il cittadino si fa carico, invece, del solo costo del ticket. Liste bloccate Per ovviare a tale "dovere", molte ASL stanno ricorrendo ad un illegittimo escamotage: quello di bloccare le liste d'attesa, non accettando le prenotazioni dei cittadini che vengono poste nella condizione di "attesa di entrare nella lista di attesa". Se, quindi, ci si trova di fronte a una lista d'attesa bloccata, è chiaro che si è dinanzi ad una situazione in cui l'azienda sanitaria non è in grado di ottemperare al suo dovere di garantire un'adeguata
tempestività delle prestazioni da rendere. Si tratta, in altre parole, di uno dei casi che danno diritto ad usufruire delle prestazioni in regime intramoenia o, in subordine, in regime privato pagando il solo costo del ticket e ponendo la differenza a carico della ASL. Fac simile istanza per la prestazione in regime di attività libero-professionale Egr. Dir. Gen. dell'azienda Sanitaria Oggetto: istanza per usufruire di prestazioni in regime di attività libero-professionale Io sottoscritto nato a il e residente in via n. (C.F.: ) Premesso che - in data il medico dott. mi ha prescritto il seguente accertamento ; - in data, dopo aver tentato di prenotare il predetto accertamento, mi è stata comunicata l'impossibilità di procedere alla prenotazione prima del ; - il predetto accertamento è tuttavia urgente e non può essere differito così a lungo; - in forza del d.lgs. n. 124/1998 è mio diritto conoscere i tempi massimi intercorrenti tra la richiesta di prestazioni e la loro erogazione e usufruire, nel caso di impossibilità di rispettare i predetti tempi, di attività libero-professionali in regime intramoenia. Tutto ciò premesso, chiedo che la prestazione da me richiesta sia resa in regime di attività libero-professionale intramuraria con onere a carico del servizio sanitario nazionale e che mi venga fornita tempestiva comunicazione in merito, avvisando che in difetto, la predetta prestazione verrà effettuata privatamente con successiva richiesta di rimborso a carico di codesta azienda. Luogo, data Firma Allegati: Copia richiesta di prestazione Copia comunicazione CUP ( da www.studiocataldi.it )