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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 122 del 19/02/2014 OGGETTO Convenzione con la struttura privata PALLAORO MEDICAL LASER snc, per l erogazione di attività sanitaria, ai sensi dell art. 58 co. 9 del C.C.N.L. 1998/2001 della Dirigenza Medica e Veterinaria. Rinnovo per l anno 2014. Proponente Ser nzio Arnm,iiistrativo dellospedale Anno Proposta 2014 Numero Proposta: 142 Servizio Amministrativo deliospedale/5014/142

Il Direttore del Servizio Amministrativo dell Ospedale riferi sec: L art. 15 quinquies del D.lgs. 502/92 e s.m.i. ripreso dall art. 58 co. 9 del CCNL 8.6.2000 dell area della dirigenza medica e veterinaria nonché l art. 14 del vigente regolamento aziendale, recentemente modificato con deliberazione del 31 dicembre 2009 n. 656, disciplina la libera professione d azienda. L Azienda può infatti stipulare con soggetti terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) accordi per la fornitura a pagamento di prestazioni o pacchetti di prestazioni: detta attività è svolta dai dirigenti che abbiano optato per il rapporto di esclusività, al di fuori dell orario di lavoro. La programmazione dell attività, che è in capo al Direttore dell Unità Operativa coinvolta, deve avvenire nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che ha aderito volontariamente e in maniera tale da assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psicofisico, secondo i limiti previsti dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione ii. 2621 del 18.12.2012. Sull argomento si ricorda che i Direttori sono stati debitamente informati con nota del 28 gennaio 2013, prot. n. 6025/SAO. Su tali presupposti, dal 01.09,2012 è vigente una convenzione stipulata con la clinica medico chirurgica privata, specializzata in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, PALLAORO MEDICAL LASER s.n.c. di Padova - struttura privata titolare di autorizzazione all esercizio di attività sanitaria e non accreditata, nemmeno parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale finalizzata a fornire prestazioni ambulatoriali a pagamento della branca di anestesia, in favore di propri utenti, presso la sede della struttura medesima. Ora, scaduta la convenzione (31.12.2013), il Direttore Amministrativo della predetta Struttura, con nota del 10gennaio 2014, ne ha chiesto il rinnovo; Stante i pareri favorevoli espressi dal Direttore dell U.O.C. di Anestesia e Rianimazione e del Direttore Medico Ospedaliero, si propone di approvare il rinnovo della convenzione alle medesime condizioni e modalità come risulta precisato nel disciplinare allegato. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; 1 Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza. Sulla base di quanto sopra. IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1, di approvare, per quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente richiamato, il rinnovo, per l anno 2014, della convenzione con la clinica privata PALLAORO MEDICAL LASER s.n.c. di Padova per l erogazione di attività anestesiologica, che sarà effettuata, al di fuori dell orario di lavoro, dagli Anestesisti a rapporto esclusivo di questa Azienda che hanno aderito Servizio Amministrativo deiiospedaie/2oi4/142

volontariamente, nei termini ed alle condizioni tutte precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; 2. di incaricare il Direttore delfu.o.c. di Anestesia e Rianimazione di assicurare l organizzazione dell attività di cui al punto precedente, individuando i singoli Specialisti cui affidare l effettuazione delle prestazioni, nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione. salvaguardando per ciascuno di essi i dovuti tempi di riposo necessari per il recupero psico-fisico secondo i limiti previsti dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2621 del 18.12.2012; 3. di dare atto che le somme da introitare ed i compensi da corrispondere troveranno riferimento nel Bilancio Sanitario, anno 2014. 4. di demandare al Servizio Amministrativo dell Ospedale gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza. 5. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo oniine dell Azienda. Servizio Amministrativo deli Ospedale/2014/142

Parere favorevole. pci quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (Dr. Francesco Buonocore) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (Dr. Paolo Fortuna) i IL DIR. (In Il presente atto è eseguibile dalla data ci / Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: [5 oggetto e contenuto: [ i solo oggetto (come da motivazione del Direttore del Servizio proponente): [ ] nessuna l orma di pubblicazione (come da motivazione del Direttore del Servizio proponente). Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (cx art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILEjWLA GESTIONE ATTI DEL SEJwrIO AFFARI LEGALI E MM1NISTRATIVI GENERALI Vicenza, L atto è inviato alla Giunta Regionale del Veneto in data con prot. IL Copia conforme all originale, composta di n. fogli (incluso il presente). rilasciata per uso aniiriinistrativo. Vicenza, IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Servizio onministrativo deipospedaie/2014/142 4

- che - che À 1 9FEB. 2014 covtzio PER ATfllTA PROESSONA1E A marca da 1 6.00 TRA l Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza (di seguito denominata anche con sede e domicilio fiscale in Vicenza, Via Rodolfi n. 37 codice fiscale e partita IVA 02441500242 nella persona del Direttore Generale, ing. Ermanno Angonese, E PALLAORO MEDICAL LASER S.n.c. (di seguito denominato Struttura) con sede a Padova in via Santa Lucia, 43 codice fiscale e partita IVA 01844110286 - nella persona del legale rappresentante, dott, Mario Luigi Pallaoro PREMESSO l art. 15 quinquies, comma 2, punto d) del D. Lvo 502/92 e s.m.i. e l art. 8 del D.P.C.M. 27.032000 prevedono la possibilità di effettuare attività aziendale a pagamento; - che l art. 58, comma 9, del C.C.N.L 8 giugno 2000 dell area della dirigenza medica e veterinaria prevede la possibilità per i Dirigenti che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo, di partecipare ai proventi di attività richiesta a pagamento da terzi all Azienda quando le predette attività siano svolte al di fuori dell impegno di servizio, sia all interno che all esterno delle strutture aziendali; - che l art 14 del Regolamento Aziendale disciplinante l attività libero professionale, approvato con deliberazione U.L.SS. n. 656 del 30 dicembre 2009, regola tale attività; dal 01.09.2012, in virtù di rinnovi annuali, è vigente una convenzione Pagma I di 6

finalizzata stipulata tra l Azienda U.L.SS. n. 6 e Pallaoro Medical Laser S.n.c. - struttura privata specializzata in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica - a fornire prestazioni a pagamento della branca di anestesia e rianimazione presso la sede della struttura medesima; - che in vista della scadenza di detta convenzione, prevista per il 31.12.2013 Pallaoro Medical Laser S.n.c.,. con nota del 7 gennaio 2014, ne ha chiesto il rinnovo; - che la Struttura è titolare di autorizzazione all esercizio di attività sanitaria e non è accreditata, nemmeno parzialmente, con il Servizio Sanitario Nazionale; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. i - Oggetto La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di prestazioni sanitarie di Anestesia e Rianimazione da parte dell Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 6 Vicenza, per il tramite dei propri dirigenti medici a rapporto esclusivo, alla Struttura che le acquista. Art 3 Spazi, attrezzature, personale, servizi organizzativi La Struttura acquirente mette a disposizione gli spazi, le attrezzature, lo strumentario, i farmaci, il materiale sanitario ed economale nonché tutta l organizzazione necessaria all espletamento dell attività oggetto della presente convenzione. L Azienda fornisce le prestazioni oggetto della presente convenzione mediante i propri Specialisti che opereranno al di fuori dell orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni di servizio, in regime di libera professione intramoenia, mediante massimo n. 4 accessi giornalieri mensili. Ferma restando la responsabilità professionale individuale di ciascun Dirigente, Pagina2 di 6

superiore l attività viene organizzata nel rispetto dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale che ha aderito volontariamente - dal Direttore dell U,O.C. di Anestesia e Rianimazione, d intesa con la Struttura, in maniera tale da non compromettere l attività istituzionale e assicurare il necessario periodo di riposo volto a garantire il recupero psico-fisico del personale medico coinvolto,. Inoltre, come disposto dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 2621 del 18.12.2012, l attività in argomento non potrà comportare per ciascun Dirigente un impegno medio orario - risultante dalla parametrazione mensile delle 38 ore settimanali contrattualmente dovute - al 30% del normale orario di lavoro. Concorrono al raggiungimento di tale tetto eventuali altre convenzioni ex art. 58 del CCNL 8.6.2000 nonché le ore eventualmente impiegate per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive ex art. 55 dello stesso C.C.N.L. E esclusa ogni possibilità di accordi diretti tra la Struttura e gli Specialisti autorizzati dall Azienda. Art. 4 Tariffe Per le prestazioni oggetto della presente convenzione la Struttura riconoscerà all Azienda una tariffa di 1.250,00 per ogni seduta operatoria. Art. 5 Modalità attuative Durante l attività non è ammesso l uso del ricettario regionale. La Struttura provvede a programmare le attività autorizzate dalla presente convenzione nell ambito della propria organizzazione e secondo le proprie modalità attuative concordando con il Direttore dell U.O.C. di Anestesia e Rianimazione, e con congruo anticipo, le date degli accessi che dovranno avvenire nel rispetto delle esigenze istituzionali. Ai tini della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull attività, la Struttura Pagina 3 di 6

si impegna a trasmettere all Azienda, con cadenza mensile, 1. un foglio presenza (allegato 1), compilato dai Professionisti e validato dal Responsabile della Struttura, ove saranno indicati la data e gli orari degli accessi effettuati (ora di entrata e uscita dalla Struttura) Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura entro la scadenza indicata sulla fattura stessa mediante dc bancario do Unicredit Banca S.p.A, codice IBAN: IT/24/F/02008/1 1820/000003495321. Art. 6 Verifiche e controlli La Struttura consentirà all Azienda il controllo, come previsto da norme di legge e da propri atti regolamentari, della corretta attuazione della presente convenzione. Art. 7 Copertura assicurativa La Struttura, titolare dell erogazione delle prestazioni ambulatoriali, risponde civilmente nei confronti degli utenti degli eventuali danni subiti nel corso dell attività ambulatoriale oggetto della presente convenzione. Ai sensi dell art. 2043 del Codice Civile, la Struttura provvederà ad idonea copertura assicurativa R.C.T. per sinistro o serie di sinistri provocati a persone e cose causati dal cattivo funzionamento delle apparecchiature e/o dal personale di supporto. La Struttura provvede a garantire idonea copertura assicurativa anche per i danni subiti o arrecati dagli Specialisti dell Azienda per l espletamento dell attività oggetto della presente convenzione presso la propria sede. L Azienda resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra la Struttura ed il paziente e comunque verrà tenuta dalla Struttura medesima manlevata da qualsiasi domanda e/o conseguenza promossa da soggetti terzi nei suoi confronti. La Struttura dichiara di aver adottato tutte le misure idonee per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08. Pagina 4 di 6

marca da bollo Art.8 Pubblicità sanitaria 1600 Non è ammessa alcuna forma di informazione e pubblicità sanitaria relativamente alle prestazioni oggetto della presente convenzione che non sia preventivamente approvata dall Azienda. La Struttura deve pertanto provvedere ad inviare qualunque forma di informazione/pubblicità (cartelli, locandine, brochure, carte dei servizi, pubblicazioni sul web, etc,) al Servizio Amministrativo dell Ospedale prima della divulgazione al pubblico al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione. Art. 9 Durata e facoltà di recesso La presente convenzione ha validità dal 01 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 ed è rinnovabile in seguito ad accordi scritti tra le Parti. Non è previsto il rinnovo tacito. Le Parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, anche unilateralmente, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviarsi con un preavviso di giorni 30. Le Parti si riservano il diritto di risolvere la convenzione ai sensi degli artt. 1454 e 1456 C.C. nel caso di inadempimento di una delle parti in relazione alle obbligazioni previste e disciplinate dalla presente convenzione, mediante diffida ad adempiere con un termine non inferiore ai quindici giorni, decorsi i quali la convenzione s intende risoluta di diritto. Art. 10 Foro competente Le Parti concordano nel definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa scaturire dall esecuzione della presente convenzione, In caso contrario per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione è esclusivamente competente il Foro di Vicenza. Art. 12 Disposizioni finali Pagina 5 di

- L imposta Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le vigenti norme di legge e del codice civile nonché le norme regolamentari in materia. Agli effetti fiscali, la presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 5, comma 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m., a cura ed a spese della parte richiedente; di bollo è a carico della Struttura acquirente ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m. Letto, approvato e sottoscritto. Vicenza, per Pallaoro Medical Laser S.n,c. per l Azienda U.L.SS. n. 6 IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE (dott Mario Luigi Pallaoro) (ing. Ermanno Angonese) Si approva specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui ali art. 1341 del codice civile l art. 7. per Pallaoro Medical Laser S.n.c. per l Azienda U.L.SS. n. 6 IL LEGALE RAPPRESENTANTE IL DIRETTORE GENERALE (dott. Mario Luigi Pa!Iaoro) (ing. Ermanno Angonese) ALLEGATO J9 FEa Pagina 6 di 6