CODICE ETICO DEONTOLOGICO E NORME SANZIONATORIE

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1 NINFA - ASSOCIAZIONE NIDI IN FAMIGLIA CODICE ETICO DEONTOLOGICO E NORME SANZIONATORIE NINFA - Nidi in famiglia, è una libera associazione a carattere indipendente, apolitica, apartitica, democratica, egualitaria, tra le professionalità operanti all interno del sistema Nido in famiglia (D.R.G. 1502 del 20.9.2011 e successive modificazioni) della Regione Veneto, denominate: organizzatori, coordinatori e collaboratori educativi. L associazione ha lo scopo primario di promuovere e tutelare il progetto Nido in Famiglia e tutti gli attori in esso coinvolti. PREMESSA Il presente Codice, affiancando e completando le norme dello Statuto e del Regolamento, esprime primariamente i principi etici che orientano scelte e comportamenti degli associati, nonché le regole deontologiche che gli stessi soci si impegnano a rispettare nell esercizio dell attività professionale, ciascuno per i diversi ruoli e livelli di responsabilità in cui opera. L importanza del ruolo svolto dai diretti interessati dell Associazione e la complessità del contesto in cui si opera, infatti, rafforzano l importanza di definire con chiarezza tali posizioni per il rispetto delle categorie tutelate e degli utenti finali del progetto. I principi che vengono qui individuati riguardano la legalità dei comportamenti personali ed associativi; la lealtà verso l Associazione e le persone che la promuovono e compongono; il rispetto convinto dello spirito, delle finalità e dello scopo associativo. La conoscenza, la comprensione, la piena accettazione ed il rispetto del presente Codice è vincolante per l esercizio della professione di tutti gli iscritti; l Associazione ne cura la comunicazione e la diffusione presso i propri associati. PRINCIPI GENERALI

Nell esercizio della propria attività professionale, collaboratori educativi, organizzatori e coordinatori, ciascuno per il proprio ruolo, assumono come quadro di riferimento: a) la Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo che riconosce: o all infanzia il diritto ad un aiuto e assistenza particolari, o alla famiglia il ruolo di ambiente naturale per la crescita e il benessere dei fanciulli, o il diritto del fanciullo a crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione; b) la Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo che evidenzia l attenzione alla globale personalità del bambino e alle sue fondamentali esigenze/diritti, il diritto del bambino all integrità fisica e ad un processo formativo che permette lo sviluppo delle sue potenzialità; c) la Costituzione Italiana che proclama il dovere/diritto dei genitori di educare i figli, da cui deriva per il bambino il primario diritto all educazione; d) il progetto Nido in Famiglia della Regione del Veneto, i cui presupposti, linee di indirizzo e modello sono stati previsti dalla Regione del Veneto nella deliberazione nelle Linee guida contenute nell allegato A alla DGR n. 1502/11 e nella DGR 2907/2013. Si impegnano inoltre ad improntare a correttezza, trasparenza e rispetto i rapporti con le famiglie utenti e ad operare con lealtà e spirito di collaborazione all interno del sistema Nido in famiglia contribuendo attivamente a migliorarlo, svilupparlo e mantenerne alta la reputazione. Assumono come riferimento educativo il modello psicocorporeo e psicoemozionale, adottato dal progetto Nido in Famiglia e si impegnano all aggiornamento continuo attraverso la formazione, il coordinamento e lo scambio fra colleghi. Operano all interno della comunità locale di appartenenza ricercando le occasioni di dialogo e collaborazione con le istituzioni ed i diversi soggetti pubblici e privati con i quali a vario titolo il Nido in Famiglia entra in contatto 2 ART. 1. AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Codice si applica a tutti gli organizzatori, coordinatori e collaboratori educativi iscritti a NINFA- Associazione Nidi in Famiglia nell esercizio della propria professione e nello svolgimento del proprio ruolo e nei rapporti tra loro e coi terzi. ART. 2. POTESTA DISCIPLINARE E REGOLAMENTARE Spetta agli organi disciplinari dell Associazione (in particolare Collegio di verifica del Codice Etico e Deontologico - Presidente - Consiglio Direttivo) la potestà di irrogare sanzioni per la violazione delle norme deontologiche conformemente allo Statuto e al Regolamento interno, o per il mancato rispetto delle finalità etiche dell Associazione stessa. ART. 3. SANZIONI

In caso di violazione delle norme del presente codice, l Associazione attraverso l operato del Collegio di verifica del Codice Etico e Deontologico, può comminare sanzioni nei confronti degli iscritti. La sanzione può consistere nel richiamo, nella censura, nell esclusione o nell espulsione a seconda della gravità del fatto, della recidiva e tenuto conto delle specifiche circostanze oggettive e soggettive che hanno concorso alla formazione della violazione. 3 ART. 4. PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Eventuali violazioni del Codice Etico e Deontologico devono essere rappresentate per iscritto ed indirizzate al Presidente, il quale, valutati i fatti e raccolte le prime informazioni, convoca il Collegio di Verifica entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione. Il Collegio di Verifica entro i successivi 15 giorni si riunisce e valuta l accaduto. Qualora necessitasse, il Collegio potrà richiedere documentazione e/o informazioni alla persona da cui è partita la segnalazione della violazione e/o al diretto interessato o ad altre persone potenzialmente utili alla raccolta di informazioni. Entro i successivi 15 giorni dalla convocazione del diretto interessato, ed espletate le eventuali e necessarie opportune indagini probatorie, il Collegio di Verifica sottopone la propria decisione (irrogazione di una sanzione o decisione di archiviazione) al Presidente, il quale ha il compito di comunicarla al diretto interessato. In caso in cui il Collegio decida per comminare una qualunque sanzione disciplinare, della stessa verrà data comunicazione a tutti i soci, nel rispetto delle normative sulla privacy. Il diretto interessato ha il diritto di proporre reclamo alla decisione del Collegio entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione convocando direttamente il Collegio dei Probiviri per la ricomposizione della questione. ART. 5. VOLONTARIETA DELL AZIONE La responsabilità disciplinare discende dalla volontarietà dell azione indipendentemente dal dolo o dalla colpa eventualmente riconosciuti in ambito civile e/o penale. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell incolpato sicché, anche quando siano mossi vari addebiti nell ambito di uno stesso procedimento, la sanzione deve essere unica. ART. 6. DOVERE DI PROBITA E DIGNITA I soci, ciascuno nello svolgimento del proprio ruolo professionale, devono svolgere la propria attività professionale con probità e dignità, nel rispetto delle normative tutte richiamate, nonché dello Statuto, del Regolamento e dei Codici tutti voluti ed emanati dall Associazione, e nel rispetto delle posizioni dei terzi con cui viene in contatto, dei committenti finali del progetto e dei colleghi.

ART. 7. DOVERE DI LEALTA E CORRETTEZZA I soci, ciascuno nello svolgimento del proprio ruolo, devono svolgere la propria attività professionale con lealtà, correttezza e costruendo un rapporto di fiducia con il committente finale (bambino/a e famiglia del bambino/a), nel rispetto delle normative tutte richiamate, nonché dello Statuto, del Regolamento e dei Codici tutti voluti ed emanati dall Associazione, e nel rispetto delle posizioni dei terzi con cui viene in contatto, dei committenti finali del progetto e dei colleghi. 4 ART. 8. DOVERE DI DILIGENZA I soci, ciascuno nello svolgimento del proprio ruolo professionale, devono adempiere ai propri doveri con diligenza. In particolare si devono rispettare le normative tutte sopra richiamate, nonché le regole dello Statuto e del Regolamento dell Associazione. ART. 9. DOVERE DI SEGRETEZZA E RISERVATEZZA I soci, ciascuno nello svolgimento della propria attività professionale, mantengono la massima riservatezza sulle informazioni e su tutti i documenti cui hanno accesso nell esercizio della professione. I soci si accertano inoltre che tutte le persone che li assistono durante il lavoro o con le quali collaborano rispettino le stesse regole di riservatezza. Il dovere di segretezza viene meno solo in presenza di obblighi di legge o di richieste formali delle autorità. ART. 10. DOVERE DI COMPETENZA I soci al fine di poter validamente esercitare all interno del sistema dei Nidi in Famiglia devono costantemente rispettare i requisiti per il mantenimento della qualifica di socio di cui all art. 8 dello Statuto ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento. ART. 11. PUBBLICITA I soci, ciascuno nello svolgimento della propria attività professionale, saranno veritieri e precisi nell attività di autopromozione, si atterranno alle sole forme di pubblicità che non possano indurre in errore gli utenti finali del progetto e presteranno sempre primariamente l attenzione al totale rispetto del progetto stesso e dei colleghi. Potranno spendere il nome ed il logo dell Associazione. ART. 12. RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DEI MINORI ACCOLTI

I soci, ciascuno nello svolgimento della propria attività professionale, e nell ambito delle loro azioni di cura e di educazione dei minori: si impegnano a portare avanti i principi espressi dalle normative tutte richiamate dall Associazione; si impegnano a rispettare la personalità e dignità dei propri utenti e del loro ambiente di vita evitando qualsiasi forma di discriminazione che si riferisca all appartenenza etnica, al sesso, all età, alla religione, a una qualsiasi infermità o malattia ed in generale alle condizioni personale, economiche e sociali; si impegnano a garantire la cura, l armoniosa relazione e l educazione dei minori accolti avendo l obiettivo di favorire la costruzione di una solida identità affettiva con radici nelle esperienze emotive positive tra adulto e bambino; si impegnano ad aiutare i bambini e le bambine nella crescita favorendo lo sviluppo armonico dei bambini accolti. 5 ART. 13. RESPONSABILITA NEI CONFRONTI DELLE FAMIGLIE I soci, ciascuno nello svolgimento della propria attività professionale e del proprio ruolo, si impegnano a perseguire l obiettivo primario di offrire ai propri utenti servizi e assistenza a standard previsti dal Progetto Regionale, fornendo le informazioni ed il supporto necessari nel rispetto dei principi del presente Codice, delle normative tutte richiamate, delle normative dello Statuto e del Regolamento. In particolare i soci: devono fornire alle famiglie tutte le informazioni necessarie a far conoscere il Progetto Nido in Famiglia; devono delegare a specialisti o servizi deputati o le situazioni problematiche quando queste superano le proprie competenze o interferiscono significativamente sul lavoro svolto; devono riconoscere la centralità della persona in ogni intervento, per ogni domanda, bisogno, problema, collocandola entro il suo contesto di vita, relazione, ambiente (inteso in senso antropologico- culturale- fisico); non devono esprimere giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti; non possono recedere dal contratto di frequenza se non per gravi casi, ivi compresi quelli di incompatibilità con l utenza o nelle fattispecie previste dal contratto stesso. ART. 14. RAPPORTI COI COLLEGHI I soci devono mantenere sempre nei confronti dei colleghi e delle altre figure professionale con cui vengono in contatto un atteggiamento di correttezza e di lealtà al fine di rendere serena e corretta la collaborazione e l attività professionale di ciascuno. I soci s impegnano a mantenere i rapporti con i colleghi finalizzati alla collaborazione/cooperazione/aiuto reciproco nello svolgimento del proprio ruolo professionale e per il perseguimento delle finalità dell Associazione e del Progetto Nidi in Famiglia. I soci si asterranno dall esprimere in pubblico o presso terzi giudizi lesivi della reputazione professionale dei colleghi.

Nessuno dei soci, ad esclusione dei rappresentanti eletti dall assemblea, potrà farsi portavoce dell Associazione NINFA se non espressamente delegato. ART. 15 MODIFICA DEL CODICE ETICO E DEONTOLOGICO Il presente Codice Etico e Deontologico decorre dal 13.01.2015 in seguito ad approvazione del Consiglio Direttivo.Sarà valido sino a quando, su proposta del Consiglio Direttivo stesso, non lo modificherà in tutto o in parte. 6 Qualora almeno il 60% dei soci presentino richiesta, con lettera scritta indirizzata al Presidente dell Associazione, affinché il presente Codice Etico e Deontologico venga rivisto e modificato in tutto o in parte, il Consiglio Direttivo ha l obbligo di prendere in esame la richiesta e discuterne in Assemblea. ART. 15. DISPOSIZIONI FINALI Il Consiglio direttivo è tenuto a dare conoscenza a tutti i soci dell approvazione, revisione, o aggiornamento del presente Codice mediante e- mail durante la campagna tesseramento dell anno successivo alla Deliberazione dell assemblea.