STATUTI. della Società cooperativa d assicurazione per malattia JardinSuisse

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STATUTI della Società cooperativa d assicurazione per malattia JardinSuisse In vigore dal 01.01.2012

INDICE Art. Pagina Art. Pagina l. Ragione sociale, sede e fine 1 Ragione sociale 3 Sede Luogo d attività 2 Fine 3 ll. Affiliazione 3 Acquisto della qualità di membro 3 4 Competenza d ammissione 3 5 Richiesta d ammissione 3 lll. Capitale 6 Capitale sociale 3 lv. Organizzazione 7 Organi 4 8 Assemblea generale 4 Assemblea generale ordinaria 4 Assemblea generale straordinaria 4 9 Inviti per l Assemblea generale 4 10 Proposte 4 11 Diritto di voto elettivo, votazione domiciliare 4 12 Capacità deliberativa 4 13 Competenze dell Assemblea generale 5 14 Risoluzioni 5 15 Comitat direttivo 5 16 Sedute 5 17 Competenze del Comitato direttivo 6 18 Rappresentanza 6 19 Nomina del Gerente 6 20 Competenze del Gerente 6 21 Nomina dell Ufficio di controllo 6 22 Compiti dell Ufficio di controllo 7 23 Rapporto dell Ufficio di controllo 7 30 Riserve 8 31 Uso del patrimonio in caso di liquidazione 8 Vl. Varie 32 Pubblicazioni 8 33 Condizioni assicurative CGA 8 VII. Disposizioni transitorie 34 Rimborso delle partecipazioni sottoscritte VIII. Disposizioni finali 35 Entrata in vigore 8 V. Contabilità e finanze 24 Conto d esercizio del KGV 7 25 Conteggi 7 26 Collocamento del patrimonio 7 27 Sicurezza del finanziamento 7 28 Capitale di gestione 7 29 Capitale di garanzia secondo la legge sul contratto d assicurazione 7

I. Ragione sociale, sede e fine Art. 1 Sotto il nome (in seguito KGV) esiste una Società cooperativa di durata illimitata. La Società cooperativa ha la propria sede a Aarau. Sede Ragione sociale Luogo d attività della Società cooperativa comprende tutta la Svizzera. Luogo d attività Art. 2 Fini della Società cooperativa sono: a) L assicurazione degli obblighi del datore di lavoro art. 324 a CO (Obbligo del pagamento del salario da parte del datore di lavoro in caso di malattia del lavoratore) secondo la legge sul contratto d assicurazione (LCA). b) L assicurazione della perdita di guadagno del membro assicurato in caso di malattia secondo la legge sul contratto d assicurazione (LCA). Fine II. Affiliazione Art. 3 L appartenenza ed affiliazione alla Società assicurativa é legata ad un contratto assicurativo con la Società assicurativa (art. 841 par. 1 CO). Non sono affiliati gli assicurati individuali con una polizza derivata dalla provenienza da un contratto collettivo. La richiesta per un assicurazione d indennità giornaliera in caso di malattia può essere inoltrata da: a) Soci dell associazione JardinSuisse b) Soci dell associazione Fioristi Svizzeri c) Persone od organizzazioni collegate in modo professionale con JardinSuisse Affiliazione e richiesta d ammissione Art. 4 La competenza per l ammissione dei casi sopra citati all art. 3 lett. a) e b) è del Dirigente, nel caso citato dall art. 3 lett. c) è del Comitato direttivo della Società cooperativa. Competenza per l ammissione Art. 5 La richiesta d ammissione alla Società cooperativa dell indennità giornaliera in caso di malattia JardinSuisse deve essere effettuata per iscritto. Richiesta d ammissione III. Capitale Art. 6 Il capitale sociale è illimitato. È esclusa la responsabilità personale dei membri della Società cooperativa per obblighi della medesima. Non esiste per i membri nessun obbligo di versamenti supplementari. Per gli obblighi della Società cooperativa risponde solo il patrimonio della Società cooperativa. Con la cessazione dell affiliazione, un membro non può esercitare diritti sul patrimonio della Società cooperativa; salvo casi assicurativi pendenti. Capitale sociale Responsabilità dei membri della Società cooperativa Perdita dei diritti verso la Società cooperativa

IV. Organizzazione Art. 7 Gli organi della Società cooperativa sono: Organi A. L Assemblea generale B. Il Comitato direttivo C. Il Gerente D. L Ufficio controllo 4) A. L Assemblea generale Art. 8 L organo supremo della Società cooperativa è l Assemblea generale dei membri. L Assemblea generale ordinaria dei membri si riunisce di regola nei primi tre trimestri dell anno civile. Assemblee generali straordinarie sono convocate per decisione del Comitato centrale o dell Ufficio controllo o su richiesta di almeno un decimo dei membri della cooperativa. Assemblee generali straordinarie richieste dai membri devono aver luogo entro tre mesi dal giorno della richiesta. Art. 9 Gli inviti all Assemblea generale devono essere inviati almeno tre settimane prima della data dell assemblea stessa. Gli inviti devono essere inviati dal Gerente personalmente ai membri con notifica delle trattande; inoltre l invito deve essere pubblicato sull organo ufficiale di pubblicazione dell Associazione JardinSuisse. Art. 10 Proposte destinate all Assemblea generale ordinaria devono essere presentate entro il 1 aprile, quelle destinate all Assemblea generale straordinaria entro 5 giorni dopo la pubblicazione dell invito sull organo ufficiale di pubblicazione dell Associazione JardinSuisse. Proposte presentate dopo i termini citati nel par. 1 non sono prese in considerazione. Art. 11 Tutti i membri abilitati hanno il diritto di voto come pure il diritto d elezione attivo e passivo. Ciascun membro abilitato è tenuto ad accettare l elezione in un organo della Società cooperativa per almeno la durata di un periodo di carica. Ciascun membro ha solo un voto. È ammessa la rappresentanza; un membro non può però rappresentare più di un consocio. In condizioni particolari, il Comitato direttivo invece di convocare un Assemblea generale per trattare gli affari designati dall art. 13, par.1 6, può effettuare una votazione scritta tramite votazione a domicilio. Art. 12 L Assemblea generale ha capacità deliberativa, allorquando è stata convocata regolarmente. Assemblea generale AG ordinaria AG straodinaria Inviti all Assemblea generale Proposte Diritto di voto ed elettivo Votazione domiciliare Capacità deliberativa

Art. 13 L Assemblea generale ha le seguenti competenze: Competenze dell AG Accettazione della relazione annuale, del conto d esercizio annuale e del bilancio, della relazione dell Ufficio di controllo; accettazione della delibera sulla destinazione dell utile netto. Liberazione di responsabilità del Comitato direttivo Nomina del Comitato direttivo e del Presidente 4) Nomina dell Ufficio di controllo 5) Approvazione delle condizioni generali d assicurazione emanate dal Comitato direttivo 6) Scioglimento o fusione della Società cooperativa 7) Risoluzioni che per legge o dagli statuti sono riservate all Assemblea generale Art. 14 4) L Assemblea generale delibera le proprie risoluzioni tramite votazione a scrutinio pubblico a maggioranza assoluta dei voti. Lo stesso vale per la votazione domiciliare. Lo scioglimento e la fusione della Società cooperativa, come pure la modifica degli Statuti deve essere confermata dalla maggioranza dei membri della Società cooperativa. Non è ammesso prendere decisioni su soggetti che non figurano nell elenco delle trattande, eccezion fatta di una proposta di convocazione di un ulteriore assemblea generale. Per decisioni sulla liberazione di responsabilità del Comitato direttivo, le persone che in qualsiasi modo hanno partecipato alla gestione, non hanno diritto di voto. Risoluzioni B. Il Comitato direttivo 4) 5) Art. 15 Il Comitato direttivo è composto da 5 a 6 membri (Presidente, vicepresidente e da 3 a 4 assessori). Il Comitato direttivo esercita le funzioni di amministrazione descritte all art. 894 CO. Il Presidente dell Assicurazione d indennità per malattia non può essere allo stesso tempo Presidente di JardinSuisse. A JardinSuisse spetta il diritto di proporre un suo membro del Comitato direttivo generale per l elezione al Comitato direttivo della Società cooperativa. L elezione dei membri del Comitato generale e da questo del Presidente avviene tramite votazione all Assemblea generale. Al primo e al secondo scrutinio è eletto chi ha raggiunto la maggioranza assoluta dopo la deduzione delle schede bianche e nulle. Al terzo scrutinio decide la maggioranza relativa. I membri del Comitato direttivo sono eletti per tre anni. Essi sono eleggibili per al massimo 6 periodi di carica, escluso il Presidente. Membri del Comitato direttivo, dimissionari prima della scadenza, sono sostituiti alla prossima Assemblea generale ordinaria. Art. 16 Il Comitato direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ciò sia richiesto dagli affari. Esso ha capacità di delibera quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Il Comitato direttivo prende le decisioni e procede alle sue nomine con scrutinio pubblico e con maggioranza relativa dei voti espressi. Il Presidente vota; il suo voto, a parità di voti, ha doppio valore. Comitato direttivo Sedute

Art. 17 Sono competenza del Comitato direttivo: 1. La sorveglianza degli affari della Società cooperativa 2. La convocazione dell Assemblea generale 3. La redazione della relazione annuale, del conto d esercizio e bilancio 4. La preparazione degli affari dell Assemblea generale e la trattazione delle proposte presentate all Assemblea generale 5. L esecuzione delle risoluzioni dell Assemblea generale 6. La sorveglianza sull impiego del capitale sociale e dei fondi 7. La presa di decisioni in merito al collocamento di fondi 8. La definizione delle indennità all Associazione JardinSuisse 9. La stipulazione di contratti, eccetto contratti d assicurazione con i membri della Società cooperativa 10. L emanazione e la modifica delle regolamentazioni assicurative 11. La nomina, la sorveglianza e la revoca del Gerente (art. 19 degli Statuti) 12. L intentare processi e la nomina di rappresentanti 13. Il disbrigo di tutte le rimanenti attività che non possono essere affidate ad altri organi. Competenze del Comitato direttivo Art 18 Il Comitato direttivo rappresenta la Società cooperativa nelle relazioni con terzi ed in tribunale. Nelle vertenze con i membri, concernenti incassi ed in casi d esecuzioni giudiziarie, il Gerente ha la competenza di rappresentanza della Società cooperativa in tribunale. Il Presidente, i membri del Comitato direttivo ed il Gerente hanno una firma collettiva a due. Rappresentanza C. Il Gerente Art. 19 Il Gerente, che di regola dovrebbe essere il Segretario centrale di JardinSuisse, è nominato dal Comitato direttivo. Nomina del Gerente Art. 20 Entrano nell ambito delle competenze e campo d attività del Gerente: 1. Il disbrigo degli affari correnti della Società cooperativa 2. La tenuta degli elenchi a) dei membri della Società cooperativa b) delle polizze rilasciate (con i numeri) 3. La preparazione degli affari del Comitato direttivo e dell Assemblea generale 4. La redazione della relazione annuale, del conto d esercizio e bilancio per il Comitato direttivo 5. L ammissione di membri della Società cooperativa (art. 3 let. a) e b) degli Statuti) 6. Il disbrigo di tutti gli affari che non sono riservati ad altri organi della Società cooperativa Competenze del Gerente D. L Ufficio di controllo Art. 21 L assemblea generale ordinaria nomina ogni tre anni un Ufficio di controllo esterno ed indipendente che risponda alle norme legislative. Nomina dell Ufficio di controllo

Art. 22 L Ufficio di controllo controlla annualmente se la contabilità è stata tenuta nel rispetto del codice delle obbligazioni e degli statuti societari. Esso è autorizzato ad effettuare, in ogni momento e senza preavviso, i necessari controlli (revisione periodiche). Art. 23 L Ufficio di controllo redige un rapporto sulla revisione annuale e per ogni revisione periodica. Questi rapporti informano sul momento, sull entità, sugli accertamenti e le eventuali conclusioni tratte delle revisioni effettuate. Due esemplari originali, uguali e completi del rapporto sono consegnati agli organi designati dalla Società cooperativa, come pure agli organi di vigilanza. Il rapporto sulla revisione annuale deve essere consegnato entro il 30 aprile dell anno successivo; i rapporti delle revisione periodiche devono essere consegnati entro tre mesi dopo il controllo. In caso l Ufficio di controllo dovesse riscontrare mancanze, difetti di forma, irregolarità od altri fatti che possano minacciare la sicurezza finanziaria della Società cooperativa o ne potrebbero impossibilitare l amministrazione ed il raggiungimento dei propri scopi, questo deve immediatamente informare l organo direttivo della Società cooperativa e le autorità di sorveglianza.. Compiti dell Ufficio di controllo Rapporto dell Ufficio di controllo V. Contabilità e finanze Art. 24 Il rapporto annuale ed il bilancio si chiudono il 31 dicembre. Dopo la revisione dell Ufficio di controllo e l approvazione del Comitato direttivo essi saranno presentati all Assemblea generale. Conto d esercizio del KGV Art. 25 I conteggi con i membri della Società cooperativa possono essere effettuati allo stesso tempo e con un unico bollettino di pagamento con i contributi alla Cassa di compensazione AVS dei giardinieri e fioristi. Conteggi Art. 26 Il patrimonio della Società cooperativa deve essere collocato secondo le prescrizioni legali. Collocamento del patriöonio Art. 27 La Società cooperativa è obbligata ad assicurare nel tempo il finanziamento che le consente lo svolgimento della propria attività, creando adeguate riserve ed accantonamenti. Sicurezza del finanziamento Art. 28 La Società cooperativa si procura i mezzi necessari tramite i premi assicurativi, la partecipazione a costi, eventuali riassicurazioni ed entrate d altro tipo. Capitale di gestione Art. 29 La Società cooperativa dispone di un capitale di garanzia. Il montante di questo capitale è definito dalla FINMA. Questo capitale di garanzia non può essere ridotto. Capitale di garanzia secondo la legge sul contratto d assicurazione Art. 30 Alle riserve legali sono riservati almeno il 20% del fatturato annuale, fino al raggiungimento del Riserve

50% del capitale di garanzia o nel caso di un uso dello stesso fino al nuovo livellamento. Art. 31 Un eventuale surplus in caso di liquidazione è devoluto a favore del ramo dei giardinieri. Sul caso decide un Assemblea generale straordinaria. Uso del patrimonio in caso di liquidazione VI. Varie Art. 32 L organo di pubblicazione della Società cooperativa è l ufficiale organo di pubblicazione di JardinSuisse e, nel caso prescritto dalla legge, il Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le comunicazioni ai membri della Società cooperativa avvengono, sempre che non sia espressamente disposto diversamente dalla legislazione o dagli statuti, tramite circolare. Art. 33 Pubblicazioni Il Comitato direttivo emana le Condizioni generali d assicurazione. Queste regolano le modalità e l attività della Società cooperativa per l assicurazione d indennità in caso di malattia JardinSuisse. Condizioni assicurative CGA VII. Disposizioni transitorie Art. 34 Membri, i quali ne facevano parte prima dell entrata in vigore di questi statuti, erano obbligati a sottoscrivere delle partecipazioni. I membri usciti dalla Società cooperativa ed i loro eredi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle partecipazioni. Gli stessi non possono però vantare nessun diritto sul patrimonio della Società cooperativa. Rimborso delle partecipazioni sottoscritte 4) Senza la restituzione delle partecipazioni non può avvenire alcun rimborso. Partecipazioni perse o non restituite dopo un secondo richiamo per la restituzione, perdono il diritto. Il diritto di rimborso di partecipazioni non restituite cade in prescrizione in ogni caso entro 5 anni dopo l uscita del membro. 5) VIII. Disposizioni finali Art. 35 I presenti statuti sono deliberati ed approvati dall Assemblea generale del 30.12.2009. Essi sostituiscono gli Statuti del.08.07.1959. Revisione art. 1.2, art. 22.1, art. 23.1 e art. 23.2, secondo decisione dell assemblea generale del 25 agosto 2011 Gli articoli modificati entreranno in vigore il 01.01.2012. Presidente della Società cooperativa d assicurazione per malattia JardinSuisse Beat Gygax membro di presidenza della cooperativa d assicurazione malattia JardinSuisse Thomas Hirter