L OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA



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L OBIEZIONE DI COSCIENZA IN ITALIA di Luca Palmerio 1 (26/10/2009) Si definisce comunemente obiezione di coscienza il rifiuto di assolvere ad un obbligo di legge gli effetti del cui espletamento si ritengano contrari alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. L obiezione di coscienza si fonda su una concezione tipicamente liberale e antiautoritaria del potere politico, sul rifiuto deliberato di una legge allo scopo di porre in essere un atto di testimonianza individuale di obbedienza ad un dovere ritenuto superiore 2. In questo senso, il comportamento dell obiettore non è, infatti, rifiuto della legalità, in nome di una mera anomia, ma in nome di un altra e superiore legalità 3. Tipico esempio di obiettore di coscienza è dato da colui che si rifiuta di svolgere il servizio militare obbligatorio, sia in tempo di pace che, soprattutto, in tempo di guerra, in quanto l assolvimento del servizio può comportare l uccisione di altre persone in battaglia 4. Sempre riguardo l obiezione di coscienza nei confronti del servizio militare, la L. 230/1998, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza 5, ha riformato organicamente la relativa disciplina, abrogando contestualmente la precedente normativa che risaliva al 1972. All art. 1 della citata legge si fa espressamente riferimento all esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici. 1 Consulente di Diritto Sanitario. 2 Test. D. BERTOLINI, Obiezione, opzione, imposizione di coscienza, in www.radioradicale.it/obiezione-opzioneimposizionedicoscienza 3 R. BERTOLINO, Assistenza religiosa, obiezione di coscienza e problemi morali e psicologici nel prisma della struttura ospedaliera, in Studi in onore di Lorenzo Spinelli, Modena, 1989. 4 L. 772/1972, c.d. Legge Marcora. 5 Il principio di fondo al quale è ispirata la legge consiste nel pieno riconoscimento al cittadino, del diritto di rifiutare, sulla base dei motivi di coscienza (non necessariamente di ordine religioso) e per contrarietà all uso delle armi, la prestazione del servizio militare. Coloro che non accettano l arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando un servizio civile, in sostituzione del servizio militare che, come questo, sia rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei principi fondamentali della Costituzione. La legge sopraccitata detta le modalità e le norme per lo svolgimento di tale servizio. 1

Per quanto riguarda il riconoscimento del diritto di libertà di coscienza, va subito detto che esso, a differenza di quanto accade in altre costituzioni, non è espressamente previsto dalla nostra Legge fondamentale. La dottrina è divisa riguardo il parametro costituzionale di copertura della libertà di coscienza e/o della possibilità di obiettare alla legge in nome di essa. Alcuni Autori lo individuano nell art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, come singolo e nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tale articolo rappresenta, infatti, una previsione normativa idonea a garantire le libertà non espressamente riconducibili a quelle tutelate negli articoli successivi. In altre parole, assunta quale clausola aperta di adattamento automatico, la norma in questione costituisce una fonte continua di diritti non compresi espressamente nella Costituzione ma ormai affermati per segni certi come nuove esigenze inviolabili oppure già positivamente previsti in convenzioni internazionali 6. E possibile, in definitiva, ritenere che anche il diritto di libertà di coscienza abbia trovato posto tra i diritti inviolabili, essendo i segni certi costituiti, nel nostro caso, dall art. 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell uomo e dall art. 9 della Convenzione europea, che espressamente, anche se in via generica, riconoscono all individuo la libertà di coscienza. Altri 7 collegano l obiezione di coscienza all art. 19 Cost., fondante la libertà religiosa; in tal modo viene meno così la necessità di interpretare l art. 2 come matrice di nuovi diritti già impliciti nella Costituzione. Per altri 8 ancora, l aggancio costituzionale andrebbe individuato nella lettura necessariamente sistematica degli artt. 2, 19 e 21 Cost., dal cui combinato disposto emergerebbe il riconoscimento l obiezione di coscienza. Quest ultima posizione è in linea con la sentenza n. 467/2001 della Corte Costituzionale, dove la centralità della coscienza e dei suoi diritti è affermata a chiare lettere quale valore costituzionale rilevante in sé e come prodromo essenziale all esercizio di altre libertà fondamentali e di altri diritti inviolabili. La Corte sostiene, infatti, che la protezione della coscienza individuale a livello dei valori costituzionali (<) si ricava dalla tutela delle 6 A. BARBERA, Commento all art.2, in Comm. della Cost. Branca, Bologna Roma, 1975. 7 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 1985. 8 MODUGNO D ALESSIO, Tutela costituzionale dei trattamenti sanitari e obiezione di coscienza, 1986. 2

libertà fondamentali e dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all uomo come singolo, ai sensi dell art. 2 Cost. ; il che spinge il giudice delle leggi ad affermare il corollario secondo il quale, quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 Cost.) o della propria fede religiosa (art. 19 Cost.), la sfera intima della coscienza individuale (<) esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuta nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana. L'obiezione all'aborto, invece, è stata introdotta in Italia dall art. 9 della legge 194/1978 9. Essa si fonda su due basi portanti della nostra Costituzione: sulla libertà religiosa e di coscienza, ex art. 19 Cost., e sulla libertà di pensiero, ex art. 21 Cost., ma anche sull art. 2 della Carta Costituzionale, dovendosi ritenere diritto inviolabile dell uomo anche quello di non essere obbligato a compiere atti che ritiene diretti, al di fuori dello stato di necessità, a sopprimere una vita umana, sia pure al suo inizio 10. Sullo stesso punto, si ritiene che se si ammette la sussistenza a livello costituzionale di un diritto di libertà di coscienza, non può non considerarsi l obiezione di coscienza come diritto costituzionalmente riconosciuto e garantito, in considerazione del fatto che 9 Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata al medico provinciale e, nel caso di personale dipendente dell'ospedale o dalla casa di cura, anche al direttore sanitario, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge o dal conseguimento dell'abilitazione o dall'assunzione presso un ente tenuto a fornire prestazioni dirette all'interruzione della gravidanza o dalla stipulazione di una convenzione con enti previdenziali che comporti l'esecuzione di tali prestazioni. L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8. La regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale. L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente. 10 P. NUVOLONE A. LANZI, Gravidanza (interruzione della), in Digesto delle Discipline penalistiche, VI, Torino, 1992. 3

l obiezione è nient altro che la pretesa riconosciuta dall ordinamento costituzionale, per la quale il singolo può vantare nei confronti dei poteri dello Stato ivi compreso quello legislativo di non essere costretto ad agire contro i propri convincimenti. Non si tratta, quindi, di ritenere costituzionalizzato il diritto all obiezione di coscienza; ma in via del tutto diretta considerare tale diritto nient altro che un contenuto concreto della libertà di coscienza 11. Anche il Codice deontologico dei medici prevede l obiezione di coscienza. L art. 19 rubricato Rifiuto d opera professionale stabilisce che: Il medico al quale vengano richieste prestazioni che contrastino con la sua coscienza o con il suo convincimento clinico, può rifiutare la propria opera, a meno che questo comportamento non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona assistita. Mentre l art. 41, relativo alla Interruzione volontaria di gravidanza, recita: Il medico obiettore di coscienza, ove non sussista imminente pericolo per la vita della donna, o, in caso di tale pericolo, ove possa essere sostituito da altro collega altrettanto efficacemente, può rifiutarsi d'intervenire nell'interruzione volontaria di gravidanza. Tra gli ulteriori casi che danno luogo all obiezione di coscienza, oltre l aborto, si possono annoverare: la questione del rifiuto di determinati pazienti di subire particolari cure (ad esempio il caso della trasfusione di sangue per i Testimoni di Geova), il rifiuto di porre in essere atti configurabili come eutanasia 12, la sterilizzazione, la partecipazione ad atti di esecuzione capitale, la ricerca che implica la distruzione degli embrioni, e numerose altre questioni. L obiezione di coscienza è stata riconosciuta nel nostro ordinamento anche dalla L. 413/1993 che disciplina le Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale 13 e 11 G. DALLA TORRE, Obiezione di coscienza e valori costituzionali, in L'obiezione di coscienza tra tutela della libertà e disgregazione dello Stato democratico, a cura di R. BOTTA, Milano, 1991. 12 Vedi il caso dell Ordine dei Medici di Lecco nell ambito della vicenda Englaro. 13 I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, si oppongono alla violenza su tutti gli esseri viventi, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale. I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale. L'obiezione di coscienza è dichiarata all'atto della presentazione della domanda di assunzione o di partecipazione a concorso. 4

dall art 16 della L. 40/2004, riguardante le Norme in materia di procreazione medicalmente assistita 14. Riguardo l obiezione di coscienza rispetto alla procreazione medicalmente assistita, i valori a rischio, o comunque offesi, sono, secondo un ordine gerarchico, la dignità della vita umana ed il conseguente diritto alla vita; la famiglia come istituzione e come diritto del concepito; il significato dell atto coniugale 15. Costituisce un orientamento incontrastato quello che riconosce la facoltà dei medici di opporre obiezione di coscienza, ex art. 9 della L. 194/1978, ricusando la prescrizione della c.d. pillola del giorno dopo 16, alle pazienti che lo richiedessero 17. Controversa è, invece, la possibilità di riconoscere l obiezione di coscienza ai farmacisti: sin dall avvio in Italia della vendita nelle farmacie della pillola del giorno dopo la Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell'inizio dello stesso. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento. In sede di prima applicazione della presente legge, l'obiezione di coscienza è dichiarata dall'interessato al responsabile della struttura presso la quale si svolgono attività o interventi di sperimentazione animale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Tutte le strutture pubbliche e private legittimate a svolgere sperimentazione animale hanno l'obbligo di rendere noto a tutti i lavoratori e gli studenti il loro diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. Le strutture stesse hanno inoltre l'obbligo di predisporre un modulo per la dichiarazione di obiezione di coscienza alla sperimentazione animale a norma della presente legge. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli, per essersi rifiutato di praticare o di cooperare all'esecuzione della sperimentazione animale. I soggetti che ai sensi dell'articolo 1 dichiarino la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale hanno diritto, qualora siano lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ad essere destinati, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti, ad attività diverse da quelle che prevedono la sperimentazione animale, conservando medesima qualifica e medesimo trattamento economico. Nelle università gli organi competenti devono rendere facoltativa la frequenza alle esercitazioni di laboratorio in cui è prevista la sperimentazione animale. All'interno dei corsi sono attivate, entro l'inizio dell'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, modalità di insegnamento che non prevedano attività o interventi di sperimentazione animale per il superamento dell'esame. Le segreterie di facoltà assicurano la massima pubblicità del diritto all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. 14 Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione. La dichiarazione dell'obiettore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direttore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direttore sanitario, nel caso di personale dipendente da strutture private autorizzate o accreditate. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assistita e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento. Secondo autorevole dottrina, mentre il fondamento dell obiezione all aborto è che la coscienza morale avverte come insuperabile la lesione del diritto alla vita causata dall aborto. Nel caso, invece, della legge sulla Procreazione medicalmente assistita i valori a rischio, o comunque offesi, sono secondo un ordine gerarchico: la dignità della vita umana ed il conseguente diritto alla vita; la famiglia come istituzione e come diritto del concepito; i significati dell atto coniugale. 15 Così C. CASINI, M.L. DI PIETRO, M. CASINI, La legge italiana sulla procreazione medicalmente assistita, in Dir. famiglia 2004, 2. 16 Ru 486 o Norlevo. 17 Pillola del giorno dopo: Veronesi corregge il tiro, in Avvenire, 4 Novembre 2000. 5

Chiesa cattolica, nell esercizio della sua attività di magistero e di insegnamento, ha ammonito, attraverso la Pontificia Accademica per la Vita, non solo chi assume la pillola del giorno dopo, ma altresì chi la prescrive e la diffonde, ritenendo moralmente responsabili anche tutti coloro che, condividendone l intenzione o meno, cooperassero direttamente con una tale procedura; esortando tutti gli operatori del settore a mettere in atto con fermezza un obiezione di coscienza morale che testimoni coraggiosamente, nei fatti, il valore inalienabile della vita umana, soprattutto di fronte a nuove forme nascoste di aggressione agli individui più deboli e indifesi, come è il caso dell embrione umano 18. E recentemente anche il Papa, in occasione del Congresso internazionale della Federazione dei farmacisti cattolici, ha ribadito che la questione dell obiezione di coscienza deve essere affrontata come un diritto da riconoscere alla professione dei farmacisti, ai quali, secondo il Pontefice, deve essere permesso di non collaborare, direttamente o indirettamente, alla fornitura di prodotti finalizzati a scelte chiaramente immorali, come per esempio l aborto e l eutanasia 19. Il problema dell obiezione di coscienza del farmacista a somministrare farmaci abortivi si è posto anche precedentemente alla distribuzione in commercio della pillola del giorno dopo, in casi che sembrano non infrequenti nella prassi, allorché per evitare le procedure previste dalla L. 194/1978, e soprattutto per la pubblicità che ne consegue, medici compiacenti prescrivano a pazienti farmaci, di per sé diretti alla terapia di determinate malattie, ma che, se assunti con particolari modalità e con diverso dosaggio, producono effetti abortivi. Si tratta, cioè, di prescrizioni mediche chiaramente strumentali all interruzione della gravidanza, ancorché mascherate sotto una dichiarazione terapeutica 20. In contrasto con coloro che sostengono che il farmaco è registrato in tutto il mondo come farmaco anticoncezionale 21, si ritiene che la consegna alla donna del farmaco appositamente preordinato ad intercettare l'ovulo eventualmente fecondato, 18 Pontificia Accademica per la Vita, comunicato su Messa in vendita in Italia della c.d. pillola del giorno dopo 31 Ottobre 2000. 19 Corriere della Sera 30 Ottobre 2007. 20 G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto. Saggi, Torino, 1993. 21 Ministero della Salute Turco scrive al presidente della FNOMCEO 3 Aprile 2008. 6

precludendone l'annidamento con esito letale, si configura come compimento di attività specificamente e necessariamente diretta a determinare l'interruzione della gravidanza, e rientra tra le attività legate in maniera indissolubile, in senso spaziale, cronologico e tecnico, all'intervento abortivo 22. Vale la pena ricordare che l'art. 9 della L. 194/1978 dilata la categoria dei soggetti abilitati all'obiezione, altresì, al personale (anche non sanitario) esercente le attività ausiliarie, con ciò dando atto della netta propensione per una vasta fruibilità di tale diritto. Meno convincenti sono le tesi secondo cui nella misura in cui l'art. 122 del t.u. delle leggi sanitarie stabilisce che la vendita al pubblico di medicinali deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima, viene a configurarsi un potere di controllo non meramente formale di costui nei confronti delle richieste di farmaci da parte dell'utente. Un controllo riguardante, tra l'altro, la congruenza del farmaco prescritto - con riferimento anche ai modi di assunzione ed alle dosi - con la terapia, con l'ovvia conseguenza di una specifica responsabilità civile, disciplinare e penale del farmacista in caso di omissione di tali controlli. Da ciò può desumersi la legittimità del rifiuto del farmacista di somministrare farmaci che siano in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, o che appaiano chiaramente non rispondenti - nella natura, nelle modalità di assunzione, o nelle dosi - all'indicazione terapeutica 23. Non sembra da potersi condividere nemmeno l immancabile riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, che verrebbe leso nella misura in cui si accorda l'obiezione di coscienza ai ginecologi, agli infermieri... e la si nega ai farmacisti, discriminando in maniera del tutto irragionevole la loro categoria professionale 24. Non è certo d aiuto, nella risoluzione della presente questione, il Codice deontologico dei farmacisti che nell art. 1 stabilisce che Il farmacista deve operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita; ma, in seguito, nello stesso articolo stabilisce: E sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell esercizio della professione e comunque 22 Pretura di Ancona, 9 ottobre 1979, in Giur. Merito, XIV, 1982, II. 23 G. DALLA TORRE, Bioetica e diritto. Saggi, cit. 24 Questa è la tesi di G. BONI, Il dibattito sull immissione in commercio della c.d. pillola del giorno dopo: annotazioni su alcuni profili giuridici della questione, in particolare sull obiezione di coscienza, in Dir. famiglia, 2001, 2. 7

qualsiasi comportamento disdicevole al decoro professionale o che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino. Diverso è il discorso per la spirale e per le pillole contraccettive a basso dosaggio, per le quali si ritiene che l'obiezione di coscienza non possa essere avanzata, poiché la spirale non è un medicamento (ma presidio medico-chirurgico), per cui non esiste alcun obbligo per il farmacista di venderla, e le pillole contraccettive hanno lo scopo di prolungare per tutto il ciclo mensile il naturale periodo di sterilità della donna, mentre il loro uso massiccio dopo un rapporto «non protetto» è improprio, e comunque ignoto al farmacista 25. Nel panorama giurisprudenziale, si segnalano le seguenti pronunce, in quanto particolarmente significative. La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 9 e 12 L. 194/1978, nella parte in cui non prevedono l'obiezione di coscienza del giudice tutelare nel procedimento di autorizzazione della minore all'interruzione volontaria della gravidanza, in riferimento agli art. 2, 3, 19 e 21 cost. Secondo la Corte, tra l altro, non si ravvisa una disparità di trattamento tra il medico ed il giudice tutelare, stante il difetto di omogeneità nei differenti stadi della procedura di aborto. Infatti l autorizzazione del giudice tutelare all aborto della minorenne non è direttamente ed immediatamente orientata all intervento abortivo, come invece risulta essere l intervento medico, tecnicamente diretto a tale effetto 26. Il Consiglio di Stato ha espresso l illegittimità dell'ordine di servizio, rivolto a sanitari che abbiano presentato la dichiarazione di obiezione di coscienza prevista dall'art. 9 L. 194/1978, con il quale si dispone che gli stessi eseguano esami di laboratorio dichiaratamente finalizzati alla interruzione volontaria della gravidanza 27. Ed infine, il T.A.R. di Parma ha stabilito che un sanitario assunto in via provvisoria da un ospedale in base ad un avviso contenente una clausola che condizionava l'assunzione alla 25 G. BONI, Il dibattito sull immissione in commercio della c.d. pillola del giorno dopo: annotazioni su alcuni profili giuridici della questione, in particolare sull obiezione di coscienza, in Dir. famiglia, 2001, 2. 26 Corte Cost., 25 Maggio 1987, n. 196. 27 Consiglio di Stato sez. V, 10 Ottobre 1983, n. 428. 8

non presentazione dell'obiezione di coscienza ex art. 9 della L. 194/1978, debba essere legittimamente dichiarato decaduto qualora in seguito presenti obiezione di coscienza 28. In chiusura si segnala come spesso tale istituto venga distorto nel suo reale significato: si pensi ai casi dell obiezione di coscienza richiesta dai sindaci spagnoli nelle celebrazioni di matrimoni gay 29 ; a quella dei parlamentari nel voto di norme ritenute eversive della famiglia 30 ; a quella degli attori nell interpretazione di scene di sesso 31 ed ai casi inglesi 32. 28 T.A.R. Parma Emilia Romagna, 13 Dicembre 1982, n. 289. 29 Avvenire 27 Aprile 2005. 30 Corriere della Sera 17 Marzo 2007. 31 Corriere della Sera 13 Febbraio 2008. 32 Corriere della Sera 8 Ottobre 2007. 9