REGIONE TOSCANA. il (gg/mm/aaaa) FIRENZE 13/09/1963 DICHIARA

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.che non sussistono le cause di 'inconferibilità elo incompatibilità previst~ dalla L.

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Transcript:

REGIONE TOSCANA DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA E INCOMPATIBILITA (Art.20 comma 2 D.Lgs. n.39/2013 - soggetta a pubblicazione ex D.Lgs. n.33/2013) Il sottoscritto PAOLO CIAMPI nato a il (gg/mm/aaaa) FIRENZE 13/09/1963 in relazione all incarico di Dirigente della struttura AGENZIA PER LE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLA GIUNTA e presa visione del D.Lgs. 39/2013, DICHIARA - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); - consapevole dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni che l amministrazione procedente è tenuta ad effettuare, ai sensi dell art. 71 dello stesso DPR 445/2000, e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR 445/2000; - consapevole che, ai sensi dell articolo 20, comma 5, del D. Lgs. 39/2013 la dichiarazione mendace comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui allo stesso decreto legislativo per un periodo di 5 anni; Con riferimento alle cause di INCONFERIBILITA sopravvenute 1 Di non incorrere in alcuna delle cause di inconferibilità previste dall'art. 3 del D. Lgs. 39/2013. di incorrere nella seguente causa di inconferibilità prevista dall'art. 3 del D. Lgs. 39/2013:

Con riferimento alle cause di INCOMPATIBILITA 2 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 9 del D. Lgs. 39/2013 di trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui all art. 9 del D. Lgs. 39/2013 (indicare la data da cui si è verificata la situazione) 3 Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di incarichi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 39/2013 Pdi trovarsi nella seguente situazione di incompatibilità di cui all art. 12 del D. Lgs. 39/2013 (indicare la data da cui si è verificata la situazione) DICHIARA INOLTRE 1. di essere a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 39/2013, in seguito alla contestazione di una eventuale causa di incompatibilità da parte del responsabile per la prevenzione della corruzione, decadrà dall incarico decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione stessa. 2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente il sopravvenire di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui ai punti da 1 a 4 della precedente dichiarazione, dandone immediato avviso alla Regione Toscana, Direzione GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE casella PEC regionetoscana@postacert.toscana.it. Data 10/09/2018 Firma --------------------------------

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla protezione dei dati 1. La Regione Toscana Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo 10 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it ) 2. Finalità e modalità del trattamento dei dati: - il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. - il trattamento dei dati personali sarà effettuato per gestire la sua richiesta di accesso - i suoi dati, trattati con modalità cartacea o con l ausilio di mezzi informatici, saranno conservati per il tempo necessario per completare il procedimento di accesso. - i dati saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. - I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. 3. Il conferimento dei dati in oggetto ha natura obbligatoria in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare avvio al procedimento di accesso. 4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti o erronei, o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it ) 5. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali seguendo le indicazioni riportate sul sito dell Autorità di controllo http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524 -------------------------------- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) Articoli estratti Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale; e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la

durata di 5 anni. 3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. 4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità dell'incarico. 5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. 6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna. Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali 1. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico. Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali 1. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di presidente e amministratore delegato nello stesso ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 2. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione. 4. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico; c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.