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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE n. 258 del 28-4-2015 O G G E T T O Convenzione con l'istituto di Istruzione superiore U.Masotto di Noventa Vicentina per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento/stage. Proponente: Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2015 Numero Proposta: 346 1

Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relaziono Sindacali riferisce: L Istituto di Istruzione superiore U.Masotto di Noventa Vicentina ha chiesto di poter attivare anche per l anno scolastico 2014-2015 tirocini di formazione e orientamento/stage nel periodo estivo presso servizi ospedalieri e territoriali di questa Azienda-Ulss a favore di studenti iscritti alle classi terze e quarte dell Istituto medesimo. La collaborazione nell orientamento/stage degli studenti degli Istituti superiori si è consolidata nel corso degli anni grazie alla partecipazione di figure professionali operanti in ambito sanitario e sociale nonché di medici e veterinari dei servizi azienda. Le esperienze formative hanno costantemente riscontrato l apprezzamento da parte dei docenti, degli studenti e delle famiglie e per perciò si sono ripetute. In merito alla disciplina dei tirocini/stage, l art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati e che gli oneri assicurativi siano a carico del soggetto promotore. Inoltre, per quanto riguarda gli stage in oggetto, la Regione del Veneto con DGR n. 876 del 4.6.2013 ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi tirocini curricolari e pertanto soggetti ad una disciplina semplificata. Premesso quanto sopra e sentito il parere favorevole dei Direttori dei sevizi/unità operative interessati alle iniziative formative, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrate della presente deliberazione. Il medesimo Direttore ha attestato l avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia; I Direttori Amministrativo e Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza; Sulla base di quanto sopra IL DIRETTORE GENERALE DELIBERA 1. di stipulare la convenzione con l Istituto di Istruzione superiore U.Masotto di Noventa Vicentina per lo svolgimento di formazione e orientamento/tirocini, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto; 2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l attuazione della presente deliberazione; 3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell Azienda-Ulss; 2

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all Albo on-line dell Azienda. ***** 3

Parere favorevole, per quanto di competenza: Il Direttore Amministrativo (App.to Dr. Roberto Toniolo) Il Direttore Sanitario (App.to Dr. Francesco Buonocore) Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale (App.to Dr. Paolo Fortuna) IL DIRETTORE GENERALE (F.to digitalmente Ing. Ermanno Angonese) Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione. Il presente atto è proposto per la pubblicazione all Albo on-line dell Azienda con le seguenti modalità: Oggetto e contenuto Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56). IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI Vicenza, Copia conforme all originale, composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo. Vicenza, IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E AMMINISTRATIVI GENERALI 4

Convenzione di tirocinio di formazione e di orientamento/stage Tra Istituto di Istruzione Superiore U. Masotto con sede in Noventa Vicentina (VI), via Veronese, n.4, codice fiscale 80020650240 d ora in poi denominato soggetto promotore, rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Carlo Alberto Formaggio, nato a Noventa Vicentina il 04.07.1957 e Azienda Ulss 6 Vicenza, con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, codice fiscale 02441500242, d ora in poi denominata soggetto ospitante, rappresentata dal Direttore Generale, Dr. Ing. Ermanno Angonese, nato a Mason Vicentino il 10.02.1949 premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiamo già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, si conviene quanto segue: Art. 1 La presente convenzione disciplina le modalità di gestione ed attuazione dei tirocini estivi di orientamento/stage di studenti delle scuole secondarie di secondo grado, allo scopo di migliorare le scelte di orientamento professionale mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Art. 2 a) Il tirocinio di formazione e di orientamento, ai sensi dell art.18, comma 1, lettera d) della legge 196/97 e successive modifiche, nonché dell art. 11 della legge n. 148/2011, non costituisce rapporto di lavoro. b) I tirocini di formazione sono attivati su proposta del soggetto promotore, nel rispetto del D.M. del Lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n. 142 e secondo i calendari concordati con i Direttori delle strutture aziendali interessate. c) La Regione del Veneto con DGR n. 876 del 4.6.2013 ha chiarito che i tirocini promossi da Istituti di istruzione secondaria, finalizzati a contribuire al consolidamento e all integrazione degli apprendimenti previsti dal percorso di studi che lo studente sta realizzando, sono da considerarsi tirocini curriculari e pertanto soggetti ad una disciplina semplificata. d) Durante lo svolgimento dei tirocini l attività di formazione ed orientamento è seguita e 5

verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante. Art. 3 Per ciascuno studente in tirocinio viene predisposto un progetto formativo contenente: il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale; obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, ed i tempi di presenza in azienda; la struttura aziendale (servizio, unità operativa, ufficio) presso cui si svolge il tirocinio; gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile verso terzi. Art. 4 a) Durante lo svolgimento del tirocinio formativo/stage lo studente è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento e concordate con il tutor aziendale; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. b) Il personale docente verificherà il regolare svolgimento del tirocinio/stage assicurando la massima disponibilità nell'affrontare eventuali problemi che dovessero presentarsi nel corso dell'esperienza. c) Qualora si verificassero gravi inadempienze da parte dello studente durante il tirocinio, l Azienda-Ulss potrà chiedere la sospensione dell attività formativa. Art. 5 a) Gli studenti non potranno essere adibiti ad attività diverse da quelle concordate tra soggetto promotore e soggetto ospitante, e riportate nel progetto formativo. b) Il tirocinio/stage non comporta nessun compenso, né rimborso spese da riconoscere allo studente da parte del soggetto ospitante. Art. 6 a) La formazione sulla sicurezza agli studenti, secondo l Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, risulta assolta da parte del soggetto promotore. b) Non sussiste l obbligo di visita medica, considerato il tempo di permanenza del singolo studente presso l Azienda Ulss e l assenza di specifiche situazioni di rischio. Art. 7 a) Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare 6

l evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi. b) Il soggetto promotore si impegna se richiesto - a far pervenire alla Regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento. Art. 8 Alla presente convenzione seguirà specifico uno programma formativo, concordato tra soggetto promotore e soggetto ospitante, contenente gli obiettivi generali e specifici, gli studenti coinvolti, le sedi ed i periodi di permanenza presso le strutture. Art. 9 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha validità per l anno scolastico 2014/2015 e comunque sino al 30 settembre 2015. Letto, approvato. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell art. 15, comma 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241. per il soggetto promotore IL DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Carlo Alberto Formaggio per il soggetto ospitante IL DIRETTORE GENERALE Dr. Ing. Ermanno Angonese 7