STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1

Documenti analoghi
COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

STATUTO ART.1 ART.2 ART.3 BANDA MUSICALE COMUNALE MOENA

E costituita, ai sensi degli art.li 36 e ss. del cod. civ. l associazione denominata Ottavo Colle.

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

STATUTO Articolo 1 Costituzione e sede Associazione Amici del Quartetto Guido A. Borciani Articolo 2 Finalità

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

ASSOCIAZIONE EX STUDENTI (UCSEI) DEL CENTRO GIOVANNI XXIII. Indice Degli Articoli Statutari

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ANIMrkhS-ONLUS

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

CONFERENZA PERMANENTE DEI DIRETTORI GENERALI DEGLI ENTI PUBBLICI DI RICERCA ITALIANI STATUTO ART. 1 (COSTITUZIONE ED ADESIONE)

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

Il Fondaco per Feltre

Associazione Italiana di Acustica

STATUTO DI ASSOCIAZIONE STUDENTESCA Disposizioni generali Art. 1 E costituita a norma dell art. 36 del codice civile, un associazione studentesca

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

ALLEGATO "A" AL N DI REPERTORIO N DI RACCOLTA STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "ENTE FIERA NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO D'ALBA".

STATUTO. Art. 1. Costituzione

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE AMICI DELL HOSPICE DI SIENA ONLUS. Art.1 Costituzione

STATUTO. del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

UNIONE REGIONALE VENETA DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI S T A T U T O

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

DEGLI AVVOCATI DEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO S T A T U T O. E costituita una Associazione denominata CAMERA PENALE DEGLI AVVOCATI

STATUTO DENOMINAZIONE E SEDE

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

Federazione Italiana Operatori Geriatrici F.I.O.G. STATUTO

STATUTO. Costituzione sede - durata - finalità

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA. Art. 1

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO. ASSOCIAZIONE dei MASTER IN DIRITTO TRIBUTARIO. Art.1 Denominazione, sede, durata, riconoscimento

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

STATUTO COSTITUZIONE- SEDE- SCOPO

STATUTO dell Associazione "FAMIGLIA APERTA" (approvato il 30 novembre 2013)

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

STATUTO Associazione Protezione Civile Volontari Minerva

S T A T U T O S O C I E T A R I O

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

STATUTO. (Aggiornato alla data del 9 novembre 2015) Costituzione Sede Scopi. Art. 1 E costituita la ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LE

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

Statuto di associazione culturale TITOLO I SEDE SCOPO E SOCI

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

ASUM ASSOCIAZIONE STUDENTI E LAUREATI UNIVERSITA DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI STATUTO TITOLO I DENOMINAZIONE, DURATA, SCOPO, PATRIMONIO SOCIALE

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE «ISTITUTO DI STUDI E RICERCHE ANTONIO GRAMSCI DELLA SARDEGNA» TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - FINALITA'

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE MOVIMENTA

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)

STATUTO DENOMINAZIONE SCOPO SEDE DURATA

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

Previmmobili. STATUTO (atto costitutivo)

Statuto dell Associazione Nazionale "NONSOLOGLUTINE" - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale

STATUTO. dell Associazione Mastri Oleari

S T A T U T O APPROVATO il

REGOLAMENTO ASSOCIAZIONE LAUREATI DEL POLITECNICO DI BARI. Politecnico di Bari

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

STATUTO DEL CENTRO RETE ECUMENES

STATUTO ASSOCIAZIONE Art. 1. SALICEVIVO Art. 2. Art. 3. ATTIVITA FORMATIVE ATTIVITA CULTURALI Art. 4.

"STAND BY ME ACQUI ONLUS" STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE BE READY

BENCHEN KARMA TEGSUM TASHI LING STATUTO

Statuto. STATUTO (Assemblea del 22/11/2005)

A.G.AMM. A.G.AMM. ** ** ** **

ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO

Art.1 - Denominazione, sede e durata

CONFAGRICOLTURA PIEMONTE FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESA AGRICOLA FAMILIARE FEDERAZIONE REGIONALE DEL PIEMONTE S T A T U T O ART. 1

L'Associazione "D.I.D. - Associazione donne italiane diplomatiche e dirigenti è un associazione senza fini di lucro, indipendente ed autonoma.

STATUTO. Art. 1 - Costituzione e sede

HR CLUB CONFINDUSTRIA CUNEO - AIDP STATUTO. Art. I Denominazione - Scopi dell'associazione

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

INGEGNERIA SENZA FRONTIERE TORINO.: STATUTO :.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

Art. 8 L Assemblea L Assemblea rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto,

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

Statuto del Fondo di Assistenza Sanitaria Aperto per dipendenti, soci, membri e iscritti di Aziende, Associazioni ed Enti

ADAPT ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI INTERNAZIONALI E COMPARATI SUL DIRITTO DEL LAVORO E LE RELAZIONI INDUSTRIALI STATUTO SOCIALE

FEDERAZIONE DELLE BANCHE, DELLE ASSICURAZIONI E DELLA FINANZA. Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

Transcript:

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO CULTURALE PROFESSIONE PSICOLOGO TITOLO I L ASSOCIAZIONE ART.1 E costituita con sede in Nocera Umbra (PG), Vocabolo Colle n. 11, una Associazione scientifico culturale denominata Professione Psicologo, libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione si costituisce per le seguenti finalità: ART.2 a) Promuovere lo sviluppo scientifico e culturale della psicologia scientifica e delle sue applicazioni professionali; b) Favorire l aggregazione e lo sviluppo della comunità professionale degli psicologi associati, anche attraverso azioni di rappresentanza; c) Sostenere l attività professionale degli associati attraverso lo scambio di conoscenze, il mutuo aiuto, l acquisizione di servizi e facilitazioni collettive, la promozione pubblica delle attività della associazione; d) Promuovere attività di ricerca, scambi culturali, professionali, attività di formazione permanente e continua negli ambiti della psicologia scientifica. Per il raggiungimento dei predetti scopi l Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ritenute di volta in volta necessarie ed utili nonché ogni attività economica e finanziaria attinente agli scopi sociali o ad essi comunque connessi. Possono essere soci: TITOLO II I SOCI ART.3 a)psicologi iscritti alla Sezione a o b dell Albo Professionale degli psicologi che siano in possesso di laurea in psicologia b) Studenti dei corsi di laurea in psicologia propedeutici alla iscrizione all albo Professionale degli Psicologi Chi intende essere socio dovrà farne richiesta, dimostrando di possedere le qualità richieste al punto precedente e dichiarando di accettare incondizionatamente al presente statuto, al Consiglio direttivo che delibererà discrezionalmente in merito.

I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale nelle misure e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo per ciascuna delle due categorie di soci. Per l anno 2014 la quota associativa annuladeterminata è di 20 Euro. I soci cessano di appartenere all associazione per recesso, decadenza a causa del mancato versamento della quota associativa annuale o perdita dei requisiti di ammissione, espulsione per violazione agli obblighi statutari o derivanti dai regolamenti interni della associazione o dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo o dell Assemblea o, infine per aver commesso fatti che gettino discredito sulla associazione o i suoi associati. I provvedimenti di decadenza e di espulsione sono deliberati da Consiglio Direttivo. TITOLO III IL PATRIMONIO ART.4 Il patrimonio dell Associazione è composto dalle quote associative, dai contributi dei soci, da disposizioni testamentarie e donazioni, contributi dello Stato o di altri enti pubblici e privati, dagli avanzi di gestione destinati a patrimonio dal Consiglio Direttivo e dalle rendite dei beni pervenuti, a qualunque titolo, all Associazione. I fondi sono depositati presso la banca individuata dal Consiglio Direttivo. TITOLO IV ESERCIZIO FINANZIARIO, RENDICONTO E BILANCIO PREVENTIVO ART.5 L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il mese di febbraio di ciascun anno l Assemblea approva il relativo rendiconto e il bilancio economico di previsione per l esercizio in corso. Gli avanzi di gestione di ciascun esercizio dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività previste dallo scopo sociale ed è vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi o riserve durante la vita dell Associazione, eccetto nei casi previsti dalla legge. Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Segretario. TITOLO V ORGANI STATUTARI ART.6

ART.7 L Assemblea è costituita da tutti i soci ordinari. L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno per l approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, ovvero su richiesta motivata di almeno un quinto dei soci. Sono di competenza dell Assemblea: a) la nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo; b) l approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo; c) la delibera in ordine allo scioglimento dell Associazione; d) le delibere di modifica del presente statuto; e) l adozione di regolamenti interni per l esercizio delle attività sociali, in particolare relativamente alle funzioni di rappresentanza presso gli Organismi elettivi dell Ordine professionale L Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione inviata per posta elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l ora fissati per l adunanza di prima e, eventualmente, anche di seconda convocazione, nonché l indicazione dell ordine del giorno. Presidente dell Assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di suo impedimento il vice Presidente. Ogni socio ordinario ha diritto di prendere parte all Assemblea e di esercitare il diritto di voto, eventualmente facendosi rappresentare da altro socio munito di delega scritta. Non hanno diritto di voto i membri del Consiglio Direttivo per le delibere riguardanti l approvazione del bilancio e l esercizio dell azione di responsabilità nei confronti dei suoi membri. In prima convocazione l Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, mentre in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle che riguardino modifiche allo statuto per le quali è richiesto il voto favorevole di due terzi dei soci effettivamente iscritti al momento della proposta. ART.8 Il Consiglio Direttivo è nominato dall Assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è composto da 8 (otto) membri eletti. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rinominati. Il Consiglio Direttivo: a) determina le linee generali di attività dell Associazione, in coerenza con le sue finalità statutarie, e ne promuove e coordina l attività;

b) delibera in merito alle domande di ammissione dei soci; c) stabilisce l entità della quote associative annue; d) sottopone all approvazione dell Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo; e) delibera in ordine all accettazione di eredità e donazioni, nonché all acquisto e alla vendita di beni immobili; f) nomina, tra i suoi membri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario; Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri al Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 2 (due) componenti, mediante comunicazione inviata a mezzo di posta elettronica, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione ovvero, in caso di urgenza, con le medesime modalità e 2 (due) giorni di preavviso. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l ora fissati per l adunanza e l indicazione dell ordine del giorno. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. L attività dei membri del Consiglio Direttivo è gratuita, fatto salvo l eventuale rimborso di spese anticipate in nome e per conto dell Associazione. ART. 9 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell Associazione e ha facoltà di rilasciare procure generali o speciali e di nominare e revocare i difensori dell Associazione avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale. Il Presidente: a) convoca il Collegio Direttivo e ne assume la presidenza delle adunanze; b) sottopone al Collegio Direttivo le linee generali dell attività dell Associazione e ne cura l attuazione; c) adotta ogni provvedimento che non sia di specifica competenza del Consiglio Direttivo o dell Assemblea Il Segretario: ART.10 a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione in conformità alle linee guida stabilite dal Consiglio Direttivo; b) coadiuva il Presidente nell esecuzione delle delibere e coordina l attività dell Associazione; c) provvede alla tenuta del libro dei verbali delle riunioni dell Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del libro dei soci.

TITOLO VI ART.11 Tutte le controversie fra i soci relative al presente Statuto, alle deliberazioni del Consiglio direttivo o della Assemblea sono deferite a un Arbitro Unico, nominato dalla Assemblea, il quale procede secondo equità, senza formalità di procedura. La sede dell Arbitrato è nella località di in cui ha sede dell Associazione. ART.12 Qualora per delibera dell Assemblea o nei casi previsti dalla legge, si debba addivenire all estinzione dell Associazione, il patrimonio residuo della stessa è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, individuate dal Consiglio Direttivo. ART.13 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile