Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura

Documenti analoghi
Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i contributi d estivazione

Ordinanza concernente i contributi d estivazione

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Sezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Sezione dell'agricoltura 6501 Bellinzona

Domanda concernente i contributi nella regione d'estivazione per il 2019

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sull allevamento di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza sulle epizoozie

Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti ferroviari

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

nella media pluriennale, al reddito dell azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura

Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili

Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Sezione 2: Scambio di informazioni su domanda

Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sulla garanzia dell approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Ordinanza del DEFR concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Criteri per il contributo di copertura e per la sostanza secca secondo l articolo 36 OPT

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Procedura di notifica per dividendi svizzeri da partecipazioni ragguardevoli detenute da società estere.

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica

Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli

Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari

Legge federale sull assistenza amministrativa internazionale

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Transcript:

Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3 e 177 capoverso 1 della legge sull agricoltura 1, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Diritto al contributo Hanno diritto al contributo: a. i gestori di aziende d estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio civile o sede in Svizzera; b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un azienda per proprio conto e a proprio rischio. Art. 2 Animali che danno diritto al contributo 1 I contributi d estivazione sono versati per gli animali giusta l articolo 4, estivati: a. in un azienda d estivazione; b. in un azienda pastorizia; c. in un azienda con pascoli comunitari. 2 Alle aziende situate all estero non vengono versati contributi. Art. 3 Pagamento dei contributi 1 Fatto salvo l articolo 9, i contributi d estivazione sono pagati al gestore. 2 Nel caso di aziende pastorizie o qualora il gestore affidi l azienda d estivazione a dipendenti, questi ultimi hanno diritto ai contributi d estivazione per il bestiame estivato di loro proprietà. Art. 4 Contributi 1 Nel caso di aziende d estivazione e di aziende pastorizie, il contributo è calcolato in base al numero di animali estivati. RS 910.133 1 RS 910.1; RU 1998 3033 1998-0187 287

2 Il contributo per animale è fissato come segue: Fr. a. vacche munte 300 b. tori da riproduzione di oltre 1 anno d età, vacche madri, vacche nutrici e vacche in asciutta 200 c. manzi e buoi da 1 a 3 anni d età 100 d. vitelli da 6 mesi a 1 anno d età 50 e. cavalli, muli e bardotti di oltre 3 anni d età 140 f. cavalli, muli e bardotti fino a 3 anni d età, asini 80 g. capre e pecore lattifere (capre e pecore che vengono regolarmente munte durante il periodo d estivazione) 60 h. altre capre e pecore 10 3 Nel caso di aziende con pascoli comunitari, il contributo per carico normale è fissato come segue: Fr. a. vacche munte, capre e pecore lattifere 300 b. altri bovini, cavalli, muli, bardotti, asini 200 c. altre capre e pecore 60 4 Un carico normale corrisponde all estivazione di un unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni. Art. 5 288 Durata dell estivazione 1 L intero contributo è concesso soltanto per gli animali che sono tenuti in un azienda d estivazione o in un azienda pastorizia durante tutto il periodo usuale d estivazione nella regione interessata. Qualora si tratti di animali estivati durante un periodo più breve, il contributo è ridotto in proporzione. 2 Per calcolare il numero di carichi normali in aziende con pascoli comunitari, è consentito tenere conto al massimo di un periodo di pascolo di 150 giorni. 3 Nessun contributo è concesso per gli animali pascolati durante un periodo inferiore a 20 giorni. Art. 6 Esigenze poste alla gestione 1 I contributi d estivazione sono versati soltanto se l azienda d estivazione, l azienda pastorizia e l azienda con pascoli comunitari nonché i pascoli sono gestiti in modo razionale e rispettoso dell ambiente e se sono osservate eventuali prescrizioni del Cantone, del Comune o del consorzio. 2 In particolare devono essere adempiute le condizioni e gli oneri seguenti: a. devono essere rispettate le prescrizioni nelle zone protette; b. il carico dev essere adeguato all ubicazione e alla capacità di resa delle superfici da pascolo. La superficie da pascolo per UBGFG dev essere almeno di 50 are. Il numero di capi di bestiame suino è limitato a 1,5 suini per vacca munta; c. all atto della concimazione dei pascoli si mira a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché ad un intensità di utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati in primo luogo i concimi prodotti sull alpe. L impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull alpe, come fanghi di depurazione liquidi o liquame prodotto dall azienda durante tutto l anno, è vietato;

d. l impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risanamento; e. il foraggio grezzo può essere utilizzato soltanto per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche. La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotto sull alpe; f. edifici, impianti e accessi devono essere oggetto di una debita manutenzione; g. il bestiame estivato deve essere sorvegliato o tenuto entro pascoli cintati. Sezione 2: Procedura Art. 7 Domanda 1 I contributi d estivazione sono pagati su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all autorità designata dal Cantone di domicilio annualmente, entro il 31 luglio. 2 La domanda deve contenere i dati seguenti: a. numero di animali estivati; b. durata presumibile dell estivazione; c. conferma dell esattezza dei dati da parte del richiedente e dell ufficio preposto al controllo. 3 Nel caso di un azienda d estivazione e di un azienda pastorizia è determinante l effettivo detenuto il 25 luglio. 4 I proprietari che richiedono una parte del contributo d estivazione giusta l articolo 9 capoverso 4, devono motivare la loro domanda e farla controfirmare dal gestore. 5 Il gestore deve annunciare immediatamente all autorità competente gli animali ritirati prematuramente dall estivazione. Art. 8 Esame della domanda Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d estivazione e li notifica agli aventi diritto. Art. 9 Pagamento dei contributi 1 Il Cantone paga i contributi d estivazione al più tardi entro il 31 dicembre dell anno di contribuzione. I contributi inferiori a 200 franchi non sono pagati. 2 I contributi d estivazione possono essere pagati, invece che ai singoli gestori, alla corporazione o al consorzio d estivazione, se esplica importanti funzioni di gestione oppure se in questo modo si ottiene un essenziale agevolazione amministrativa. 3 Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i detentori di bestiame con diritti d estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l 80 per cento dei contributi. 289

4 Nel caso d aziende d estivazione che non sono gestite direttamente dal proprietario, i Cantoni possono stabilire che una parte del contributo d estivazione, ma al massimo un quarto, sia pagata al proprietario se questi sopporta i costi dell infrastruttura e provvede alle necessarie migliorie alpestri. 5 Nel caso di animali estivati in più aziende d'estivazione, i gestori si accordano sulla ripartizione del contributo. I Cantoni risolvono eventuali controversie mediante decisione. 6 I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale). Art. 10 Distinte di pagamento 1 Il Cantone invia ogni anno all Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti elettronici di dati nonché le liste ricapitolative su carta. L Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati. 2 L Ufficio federale accredita al Cantone l importo totale in base alla lista ricapitolativa. 3 I Cantoni allestiscono liste articolate secondo i Comuni, indicanti l ubicazione delle aziende, i nomi dei gestori e dei proprietari nonché l entità e la durata del carico. Sezione 3: Sanzioni amministrative e notifica di decisioni Art. 11 Riduzione o rifiuto dei contributi 1 I Cantoni riducono o rifiutano i contributi se il richiedente: a. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni inesatte; b. ha ostacolato i controlli; c. non ha inoltrato tempestivamente la domanda di contributi; d. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre esigenze impostegli; e. non ha rispettato le prescrizioni della legge sulla protezione delle acque, sulla protezione dell ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio o sulla protezione degli animali, rilevanti per l agricoltura; la violazione delle presenti prescrizioni va constatata con una decisione esecutiva. 2 In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono rifiutare la concessione di contributi per un massimo di cinque anni. Art. 12 Notifica di decisioni I Cantoni notificano le decisioni su ricorso all Ufficio federale; le decisioni relative ai contributi sono notificate solo su richiesta. 290

Sezione 4: Disposizioni finali Art. 13 Esecuzione 1 L Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempreché non ne siano incaricati i Cantoni. Emana le istruzioni necessarie all esecuzione. 2 I Cantoni eseguono i controlli. 3 L Ufficio federale ne sorveglia l esecuzione nei Cantoni. Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin 0829 291