Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3 e 177 capoverso 1 della legge sull agricoltura 1, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Diritto al contributo Hanno diritto al contributo: a. i gestori di aziende d estivazione, aziende pastorizie e aziende con pascoli comunitari con domicilio civile o sede in Svizzera; b. i Comuni e gli enti di diritto pubblico che gestiscono un azienda per proprio conto e a proprio rischio. Art. 2 Animali che danno diritto al contributo 1 I contributi d estivazione sono versati per gli animali giusta l articolo 4, estivati: a. in un azienda d estivazione; b. in un azienda pastorizia; c. in un azienda con pascoli comunitari. 2 Alle aziende situate all estero non vengono versati contributi. Art. 3 Pagamento dei contributi 1 Fatto salvo l articolo 9, i contributi d estivazione sono pagati al gestore. 2 Nel caso di aziende pastorizie o qualora il gestore affidi l azienda d estivazione a dipendenti, questi ultimi hanno diritto ai contributi d estivazione per il bestiame estivato di loro proprietà. Art. 4 Contributi 1 Nel caso di aziende d estivazione e di aziende pastorizie, il contributo è calcolato in base al numero di animali estivati. RS 910.133 1 RS 910.1; RU 1998 3033 1998-0187 287
2 Il contributo per animale è fissato come segue: Fr. a. vacche munte 300 b. tori da riproduzione di oltre 1 anno d età, vacche madri, vacche nutrici e vacche in asciutta 200 c. manzi e buoi da 1 a 3 anni d età 100 d. vitelli da 6 mesi a 1 anno d età 50 e. cavalli, muli e bardotti di oltre 3 anni d età 140 f. cavalli, muli e bardotti fino a 3 anni d età, asini 80 g. capre e pecore lattifere (capre e pecore che vengono regolarmente munte durante il periodo d estivazione) 60 h. altre capre e pecore 10 3 Nel caso di aziende con pascoli comunitari, il contributo per carico normale è fissato come segue: Fr. a. vacche munte, capre e pecore lattifere 300 b. altri bovini, cavalli, muli, bardotti, asini 200 c. altre capre e pecore 60 4 Un carico normale corrisponde all estivazione di un unità di bestiame grosso che consuma foraggio grezzo (UBGFG) durante 100 giorni. Art. 5 288 Durata dell estivazione 1 L intero contributo è concesso soltanto per gli animali che sono tenuti in un azienda d estivazione o in un azienda pastorizia durante tutto il periodo usuale d estivazione nella regione interessata. Qualora si tratti di animali estivati durante un periodo più breve, il contributo è ridotto in proporzione. 2 Per calcolare il numero di carichi normali in aziende con pascoli comunitari, è consentito tenere conto al massimo di un periodo di pascolo di 150 giorni. 3 Nessun contributo è concesso per gli animali pascolati durante un periodo inferiore a 20 giorni. Art. 6 Esigenze poste alla gestione 1 I contributi d estivazione sono versati soltanto se l azienda d estivazione, l azienda pastorizia e l azienda con pascoli comunitari nonché i pascoli sono gestiti in modo razionale e rispettoso dell ambiente e se sono osservate eventuali prescrizioni del Cantone, del Comune o del consorzio. 2 In particolare devono essere adempiute le condizioni e gli oneri seguenti: a. devono essere rispettate le prescrizioni nelle zone protette; b. il carico dev essere adeguato all ubicazione e alla capacità di resa delle superfici da pascolo. La superficie da pascolo per UBGFG dev essere almeno di 50 are. Il numero di capi di bestiame suino è limitato a 1,5 suini per vacca munta; c. all atto della concimazione dei pascoli si mira a una composizione botanica equilibrata e ricca di specie nonché ad un intensità di utilizzazione moderata e graduata. Devono essere utilizzati in primo luogo i concimi prodotti sull alpe. L impiego di concimi minerali azotati e di concimi liquidi non prodotti sull alpe, come fanghi di depurazione liquidi o liquame prodotto dall azienda durante tutto l anno, è vietato;
d. l impiego di erbicidi è autorizzato per il trattamento pianta per pianta. Applicazioni su intere superfici sono ammesse soltanto nel quadro di un piano di risanamento; e. il foraggio grezzo può essere utilizzato soltanto per il superamento di situazioni eccezionali dovute alle condizioni meteorologiche. La somministrazione di foraggio concentrato ai suini è autorizzata soltanto quale complemento dei derivati del latte prodotto sull alpe; f. edifici, impianti e accessi devono essere oggetto di una debita manutenzione; g. il bestiame estivato deve essere sorvegliato o tenuto entro pascoli cintati. Sezione 2: Procedura Art. 7 Domanda 1 I contributi d estivazione sono pagati su domanda scritta. La domanda deve essere inoltrata all autorità designata dal Cantone di domicilio annualmente, entro il 31 luglio. 2 La domanda deve contenere i dati seguenti: a. numero di animali estivati; b. durata presumibile dell estivazione; c. conferma dell esattezza dei dati da parte del richiedente e dell ufficio preposto al controllo. 3 Nel caso di un azienda d estivazione e di un azienda pastorizia è determinante l effettivo detenuto il 25 luglio. 4 I proprietari che richiedono una parte del contributo d estivazione giusta l articolo 9 capoverso 4, devono motivare la loro domanda e farla controfirmare dal gestore. 5 Il gestore deve annunciare immediatamente all autorità competente gli animali ritirati prematuramente dall estivazione. Art. 8 Esame della domanda Il Cantone verifica il diritto al contributo, calcola i contributi d estivazione e li notifica agli aventi diritto. Art. 9 Pagamento dei contributi 1 Il Cantone paga i contributi d estivazione al più tardi entro il 31 dicembre dell anno di contribuzione. I contributi inferiori a 200 franchi non sono pagati. 2 I contributi d estivazione possono essere pagati, invece che ai singoli gestori, alla corporazione o al consorzio d estivazione, se esplica importanti funzioni di gestione oppure se in questo modo si ottiene un essenziale agevolazione amministrativa. 3 Se vengono versati contributi a enti di diritto pubblico (Comuni, patriziati), i detentori di bestiame con diritti d estivazione corrispondenti hanno diritto ad almeno l 80 per cento dei contributi. 289
4 Nel caso d aziende d estivazione che non sono gestite direttamente dal proprietario, i Cantoni possono stabilire che una parte del contributo d estivazione, ma al massimo un quarto, sia pagata al proprietario se questi sopporta i costi dell infrastruttura e provvede alle necessarie migliorie alpestri. 5 Nel caso di animali estivati in più aziende d'estivazione, i gestori si accordano sulla ripartizione del contributo. I Cantoni risolvono eventuali controversie mediante decisione. 6 I contributi che non hanno potuto essere versati cadono in prescrizione dopo cinque anni. Il Cantone deve rimborsarli all Ufficio federale dell agricoltura (Ufficio federale). Art. 10 Distinte di pagamento 1 Il Cantone invia ogni anno all Ufficio federale le distinte di pagamento su supporti elettronici di dati nonché le liste ricapitolative su carta. L Ufficio federale fissa, in collaborazione con i Cantoni, le modalità tecniche e organizzative della trasmissione dei dati. 2 L Ufficio federale accredita al Cantone l importo totale in base alla lista ricapitolativa. 3 I Cantoni allestiscono liste articolate secondo i Comuni, indicanti l ubicazione delle aziende, i nomi dei gestori e dei proprietari nonché l entità e la durata del carico. Sezione 3: Sanzioni amministrative e notifica di decisioni Art. 11 Riduzione o rifiuto dei contributi 1 I Cantoni riducono o rifiutano i contributi se il richiedente: a. ha fornito, intenzionalmente o per negligenza, indicazioni inesatte; b. ha ostacolato i controlli; c. non ha inoltrato tempestivamente la domanda di contributi; d. non ha adempiuto le condizioni e gli oneri della presente ordinanza e altre esigenze impostegli; e. non ha rispettato le prescrizioni della legge sulla protezione delle acque, sulla protezione dell ambiente, sulla protezione della natura e del paesaggio o sulla protezione degli animali, rilevanti per l agricoltura; la violazione delle presenti prescrizioni va constatata con una decisione esecutiva. 2 In caso di violazione intenzionale o ripetuta di prescrizioni, i Cantoni possono rifiutare la concessione di contributi per un massimo di cinque anni. Art. 12 Notifica di decisioni I Cantoni notificano le decisioni su ricorso all Ufficio federale; le decisioni relative ai contributi sono notificate solo su richiesta. 290
Sezione 4: Disposizioni finali Art. 13 Esecuzione 1 L Ufficio federale esegue la presente ordinanza, sempreché non ne siano incaricati i Cantoni. Emana le istruzioni necessarie all esecuzione. 2 I Cantoni eseguono i controlli. 3 L Ufficio federale ne sorveglia l esecuzione nei Cantoni. Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 1999. 7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin 0829 291