Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

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1 Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 60 capoversi 2 e 3 dell ordinanza del 7 dicembre sui pagamenti diretti, ordina: Art. 1 di animali I contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali vengono concessi per le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina: 1. vacche da latte; 2. giovenche, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 3. tori, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 4. bestiame giovane, di sesso femminile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 5. bestiame giovane, di sesso maschile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 6. vitelli da allevamento, fino a quattro mesi; 7. vacche madri e nutrici con vitelli; 8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 9. vitelli, fino a quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 10. vitelli da ingrasso; b. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo: 1. caprini; 2. conigli; c. animali della specie suina: 1. suini da allevamento, di oltre sei mesi, e suinetti; 2. rimonte, fino a sei mesi, e suini da ingrasso; d. pollame da reddito: 1. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso); 2. galline ovaiole; 3. pollastrelle, pollastrelli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso); 4. polli da ingrasso; 5. tacchini. RS RS ; RU

2 Art. 2 Esigenze poste alla stalla e alla detenzione degli animali 1 Il sistema di stabulazione ad aree multiple comprende almeno due aree chiaramente separate. Gli animali devono avere permanentemente accesso a tali aree. 2 Gli animali delle specie bovina e caprina possono essere tenuti durante 240 giorni al massimo al pascolo, senza aver accesso al sistema di stabulazione ad aree multiple per il quale vengono versati contributi. 3 Le stalle nelle quali gli animali soggiornano prevalentemente devono essere illuminate con luce diurna d intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro, compresi i nidi, è ammessa un illluminazione di minore intensità. 4 Le ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione e le esigenze specifiche in materia di detenzione sono fissate nell allegato 1. 5 Se necessario, è possibile derogare alle esigenze specifiche in materia di detenzione durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti. Art. 3 Superficie delle conigliere La superficie minima delle conigliere è fissata nell allegato 2. Art. 4 Area con clima esterno per il pollame da reddito 1 L area con clima esterno per il pollame da reddito deve essere: a. completamente aperta verso l esterno in misura equivalente ad almeno una parete oppure essere delimitata con una rete in metallo o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente e d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento. 2 Le ulteriori esigenze poste all area con clima esterno sono fissate nell allegato 2. 3 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatametne elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. 4 L accesso del pollame da reddito all area con clima esterno dev essere annotata in un registro delle uscite al più tardi entro tre giorni. Art. 5 Lettiera Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né pregiudichino l ambiente. La lettiera dev essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo. Art. 6 Durata minima d ingrasso per i polli da ingrasso I polli da ingrasso devono essere ingrassati durante almeno 30 giorni. 267

3 Art. 7 Detenzione di animali in altre aziende Se gli animali di categorie oggetto di una domanda volta a ottenere contributi in virtù della presente ordinanza sono tenuti regolarmente in altre aziende (eccetto le aziende alpestri), i contributi vengono versati unicamente se in tutte le aziende interessate tutti gli animali della relativa categoria sono tenuti in conformità delle prescrizioni concernenti i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali. Art. 8 Disposizioni transitorie 1 Coloro i quali, per il 1999, hanno inoltrato tempestivamente una domanda volta ad ottenere contributi per la detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali devono adempiere le esigenze relative all ubicazione delle aperture del pollaio verso l area con clima esterno (allegato 2) soltanto dopo la prossima trasformazione edile sostanziale di quest area. 2 I gestori che nel 1998 hanno ricevuto contributi per la detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali, nel 1999 e nel 2000 possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente ordinanza anche se non rispettano la prescrizione concernente la durata minima d ingrasso (art. 6). Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio dicembre 1998 Dipartimento federale dell economia: Couchepin

4 Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione di animali Allegato 1 (art. 2 cpv. 4) 1. Animali della specie bovina 1.1 Tutte le categorie escluse le categorie Vitelli fino al 4 mese (vitelli da allevamento, vitelli per l ingrasso di bestiame grosso e vitelli da ingrasso) Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l animale. Area di foraggiamento: con rivestimento o pavimento perforato. Come in 1.1; oppure sistema di stabulazione ad area unica con area di riposo come in 1.1. I vitelli fino a 2 settimane di età possono esservi tenuti individualmente se hanno un contatto visivo con i propri simili. 2. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo 2.1 Caprini Come in 1.1. Superficie della posta: almeno 2 m 2 per animale di oltre 10 mesi. Gli effettivi di grandi dimensioni vanno suddivisi in gruppi. 2.2 Conigli Stalla strutturata con area di riposo come in 1.1. Area sopraelevata per le coniglie madri, inaccessibile ai giovani. Nido separato con lettiera per coniglia madre. 3. Animali della specie suina Suini da allevamento, suinetti, rimonte e suini da ingrasso I box con giaciglio e trogolo sono vietati. L area di riposo: non può presentare rastrelliere, griglie o altre perforazioni; 269

5 dev essere sufficientemente coperta di paglia lunga; dev essere chiaramente separata dall area di foraggiamento. Se gli animali possono accedere al cibo soltanto durante 3 periodi di foraggiamento che si protraggono al massimo 2 ore ciascuno, l area di riposo può essere utilizzata anche come area di foraggiamento, tranne nei sistemi di stabulazione con lettiera profonda. L area di foraggiamento in un sistema di stabulazione con lettiera profonda e le aree di foraggiamento non coperte devono essere munite di un rivestimento o di un pavimento perforato. Gli animali possono essere tenuti in box soltanto durante il periodo della monta, per 10 giorni al massimo. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter sempre girarsi liberamente. Sono vietati l accorciamento della coda e la resezione dei denti. I suinetti svezzati possono essere tenuti in un sistema di stabulazione ad area unica con lettiera. 4. Pollame da reddito Tutte le categorie Nei pollai almeno il 20 per cento della superficie del pavimento, giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio sulla protezione degli animali, dev essere provvisto di lettiera. Trespoli adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali devono essere collocati a diverse altezze. Nelle voliere in cui penetra poca luce diurna, l intensità della luce richiesta nell articolo 2 capoverso 3 può essere ottenuta mediante illuminazione artificiale. I tacchini devono poter disporre di sufficienti rifugi (p. es. balle di paglia). Polli da ingrasso a partire dal 22 giorno di vita, animali di altre categorie a partire dal 43 giorno di 2 RS

6 vita: libero accesso, durante tutto il giorno, all area con clima esterno. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all età degli animali, l accesso all area con clima esterno può essere limitato. Per evitare la dispersione delle uova, i pollai destinati alle galline da allevamento, ai galli da allevamento o alle ovaiole possono rimaner chiusi fino alle ore 10. Dall entrata nel pollaio fino alla 23 a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l accesso all area con clima esterno. È vietata la troncatura del becco. 271

7 Superficie minima delle conigliere e ulteriori esigenze poste all area con clima esterno per il pollame da reddito Allegato 2 (art. 3 e 4 cpv. 2) 1. Superficie delle conigliere Animali Gruppi da allevamento (al massimo 1 maschio per gruppo) Gruppi da ingrasso e da rimonta d età superiore a 60 giorni d età inferiore a 60 giorni Superficie Almeno 1,6 m 2 per coniglia. Almeno 0,25 m 2 per animale, tuttavia almeno 2 m 2 per gruppo. Almeno 0,15 m 2 per animale. 2. Area con clima esterno per il pollame da reddito Superficie dell area con clima esterno Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull area con clima esterno Tutte le categorie esclusi i polli da ingrasso e i tacchini Polli da ingrasso e tacchini Almeno il 30 per cento della superficie del pavimento giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio sulla protezione degli animali. Almeno il 20 per cento della superficie del pavimento giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali. Complessivamente almeno 1,5 m per 1000 animali. Ogni apertura dev essere larga almeno 0,7 m. Complessivamente almeno 2 m per 100 m 2 della superficie del pavimento giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali. Ogni apertura dev essere larga almeno 1 m. Le aperture del pollaio destinato ai polli da ingrasso che danno sull area con clima esterno devono essere previste in modo che la distanza più lunga che gli animali devono percorrere fino alla prossima apertura non sia superiore a 20 metri. 3 RS

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