Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
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1 Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 60 capoversi 2 e 3 dell ordinanza del 7 dicembre sui pagamenti diretti, ordina: Art. 1 Categorie di animali I contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali vengono concessi per le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina: 1. vacche da latte; 2. giovenche, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 3. tori, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 4. bestiame giovane, di sesso femminile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 5. bestiame giovane, di sesso maschile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 6. vitelli da allevamento, fino a quattro mesi; 7. vacche madri e nutrici con vitelli; 8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 9. vitelli, fino a quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 10. vitelli da ingrasso; b. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo: 1. caprini; 2. conigli; c. animali della specie suina: 1. suini da allevamento, di oltre sei mesi, e suinetti; 2. rimonte, fino a sei mesi, e suini da ingrasso; d. pollame da reddito: 1. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso); RU RS
2 Agricoltura Art galline ovaiole; 3. pollastrelle, pollastrelli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso); 4. polli da ingrasso; 5. tacchini. Esigenze poste alla stalla e alla detenzione degli animali 1 Il sistema di stabulazione ad aree multiple comprende almeno due aree chiaramente separate. Gli animali devono avere permanentemente accesso a tali aree. 2 Gli animali delle specie bovina e caprina possono essere tenuti durante 240 giorni al massimo al pascolo, senza aver accesso al sistema di stabulazione ad aree multiple per il quale vengono versati contributi. 3 Le stalle nelle quali gli animali soggiornano prevalentemente devono essere illuminate con luce diurna d intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro, compresi i nidi, è ammessa un'illuminazione di minore intensità. 4 Le ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione e le esigenze specifiche in materia di detenzione sono fissate nell allegato 1. 5 Se necessario, è possibile derogare alle esigenze specifiche in materia di detenzione durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti. Art. 3 Superficie delle conigliere La superficie minima delle conigliere è fissata nell allegato 2. Art. 4 Area con clima esterno per il pollame da reddito 1 L area con clima esterno per il pollame da reddito deve essere: a. completamente aperta verso l esterno in misura equivalente ad almeno una parete oppure essere delimitata con una rete in metallo o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente e d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento. 2 Le ulteriori esigenze poste all area con clima esterno sono fissate nell allegato 2. 3 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatametne elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. 4 L accesso del pollame da reddito all area con clima esterno dev essere annotata in un registro delle uscite al più tardi entro tre giorni. 2
3 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali L area con clima esterno di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da lettiera se: a. il pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo, e se b. in seguito non viene installato in questo luogo alcun pollaio per almeno tre mesi. 2 Art. 5 Lettiera Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né pregiudichino l ambiente. La lettiera dev essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo. Art. 6 Durata minima d ingrasso per i polli da ingrasso I polli da ingrasso devono essere ingrassati durante almeno 30 giorni. Art. 7 Detenzione di animali in altre aziende Se gli animali di categorie oggetto di una domanda volta a ottenere contributi in virtù della presente ordinanza sono tenuti regolarmente in altre aziende (eccetto le aziende alpestri), i contributi vengono versati unicamente se in tutte le aziende interessate tutti gli animali della relativa categoria sono tenuti in conformità delle prescrizioni concernenti i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali. Art. 8 Disposizioni transitorie 1 Coloro i quali, per il 1999, hanno inoltrato tempestivamente una domanda volta ad ottenere contributi per la detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali devono adempiere le esigenze relative all ubicazione delle aperture del pollaio verso l area con clima esterno (allegato 2) soltanto dopo la prossima trasformazione edile sostanziale di quest area Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Introdotto dal n. I dell O del DFE dell 11 dic (RU ). 3 Abrogato dal n. I dell O del DFE dell 11 dic (RU ). 3
4 Agricoltura Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione di animali Allegato 1 4 (art. 2 cpv. 4) 1. Animali della specie bovina Categorie 1.1 Tutte le categorie escluse le categorie Vitelli fino al 4 mese (vitelli da allevamento, vitelli per l ingrasso di bestiame grosso e vitelli da ingrasso) Disposizioni specifiche Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l animale. Area di foraggiamento: con rivestimento o pavimento perforato. Come in 1.1; oppure sistema di stabulazione ad area unica con area di riposo come in 1.1. I vitelli fino a 2 settimane di età possono esservi tenuti individualmente se hanno un contatto visivo con i propri simili. 4 Aggiornato dal n. II dell O del DFE dell 11 dic (RU ). 4
5 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo Categorie 2.1 Caprini (le dimensioni della superficie valgono per animale di oltre 10 mesi) Disposizioni specifiche Gli animali devono: essere tenuti liberi in gruppi; eccezione: i becchi; aver accesso permanentemente all area di riposo e a un area coperta senza lettiera. Area di riposo: pagliericcio di almeno 1,2 m 2 o strato equivalente per l animale; facoltativo: nicchie per riposare sopraelevate e non perforate (senza lettiera).la superficie mi-nima del pagliericcio si riduce di conseguenza, ma non deve essere inferiore a 0,6 m 2. Area coperta senza lettiera: almeno 0,8 m 2. L area coperta di una corte accessibile permanentemente è computabile al 100%. 2.2 Conigli Gli animali devono essere tenuti liberi in gruppi. Eccezione: i conigli maschi. Posta strutturata, provvista di lettiera almeno per 1 / 3, affinché gli animali possano raspare. Area sopraelevata per le coniglie madri, inaccessibile ai giovani. Nido separato con lettiera per coniglia madre. 5
6 Agricoltura 3. Animali della specie suina Animali Scrofe da allevamento, verri e suinetti, rimonte e suini da ingrasso Disposizioni specifiche Gli animali devono: essere tenuti liberi in gruppi. Eccezioni: stabulazione individuale dei verri e delle scrofe da allevamento, durante il periodo di allattamento e per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta; avere accesso permanentemente all area di riposo e a un altra area. Eccezione: scrofe da allevamento, per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta. L area di riposo: non può presentare perforazioni; deve essere sufficientemente coperta di paglia lunga e di canne. I box con giaciglio e trogolo e gli stalli che soddisfano le esigenze poste all area di riposo possono essere utilizzati soltanto per le scrofe in asciutta per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta. In caso di alimentazione a discrezione, l area di riposo deve essere chiaramente separata dall area di foraggiamento e dagli abbeveraggi. Nei sistemi di composta, l area di riposo deve essere situata al di fuori dell area di composta. Eccezione: poste in cui vengono tenuti i suinetti svezzati, se la superficie della posta all interno della stalla è di almeno 0,6 m 2 per animale. Nei sistemi con lettiera profonda e di composta, il pavimento dell area di foraggiamento e di abbeveraggio deve essere munito di un rivestimento solido. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter sempre girarsi liberamente. Sono vietati l accorciamento della coda e la resezione dei denti. 6
7 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Pollame da reddito Categorie Tutte le categorie Disposizioni specifiche Nei pollai almeno il 20 per cento della superficie del pavimento, giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio sulla protezione degli animali, dev essere provvisto di lettiera. Trespoli adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali devono essere collocati a diverse altezze. Nelle voliere in cui penetra poca luce diurna, l intensità della luce richiesta nell articolo 2 capoverso 3 può essere ottenuta mediante illuminazione artificiale. I tacchini devono poter disporre di sufficienti rifugi (p. es. balle di paglia). Polli da ingrasso a partire dal 22 giorno di vita, animali di altre categorie a partire dal 43 giorno di vita: libero accesso, durante tutto il giorno, all area con clima esterno. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all età degli animali, l accesso all area con clima esterno può essere limitato. Per evitare la dispersione delle uova, i pollai destinati alle galline da allevamento, ai galli da allevamento o alle ovaiole possono rimaner chiusi fino alle ore 10. Dall entrata nel pollaio fino alla 23 a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l accesso all area con clima esterno. È vietata la troncatura del becco. 5 RS
8 Agricoltura Superficie minima delle conigliere e ulteriori esigenze poste all area con clima esterno per il pollame da reddito 1. Superficie delle conigliere Allegato 2 6 (art. 3 e 4 cpv. 2) Animali Gruppi da allevamento (al massimo 1 maschio per gruppo) Superficie delle conigliere Almeno 1,6 m 2 per coniglia madre Gruppi da ingrasso e da rimonta fino all età di 76 giorni: almeno 0,15 m 2 per animale, tuttavia almeno 2 m 2 per gruppo dall età di 77 giorni: almeno 0,25 m 2 per animale, tuttavia almeno 2 m 2 per gruppo 6 Nuovo testo giusta il n. II dell O del DFE dell 11 dic (RU ). 8
9 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Area con clima esterno per il pollame da reddito Categorie Tutte le categorie, esclusi i polli da ingrasso e i tacchini Polli da ingrasso e tacchini Superficie dell area con clima esterno Effettivi di più di 100 animali: Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull area con clima esterno Almeno il 30 per cento Complessivamente almeno della superficie del pavimento 1,5 metri lineari per 1000 giusta l allegato 1 animali dell ordinanza del 27 maggio Ogni apertura deve essere larga sulla protezione almeno 0,7 m degli animali Almeno il 20 per cento Complessivamente almeno della superficie del pavimento 2 metri lineari per 100 m 2 della giusta l allegato 1 superficie del pavimento giusta dell ordinanza del 27 maggio l allegato 1 dell ordinanza del 1981 sulla protezione 27 maggio 1981 sulla degli animali protezione degli animali Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. Le aperture del pollaio destinato ai polli da ingrasso che danno sull area con clima esterno devono essere sistemate in modo che la distanza più lunga che gli animali devono percorrere fino alla prossima apertura non sia superiore a 20 metri. 7 RS
10 Agricoltura 10
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