Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali"

Transcript

1 Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 60 capoversi 2 e 3 dell ordinanza del 7 dicembre sui pagamenti diretti, ordina: Art. 1 Categorie di animali I contributi per sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali vengono concessi per le seguenti categorie di animali: a. animali della specie bovina: 1. vacche da latte; 2. giovenche, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 3. tori, di oltre un anno, da allevamento e da reddito; 4. bestiame giovane, di sesso femminile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 5. bestiame giovane, di sesso maschile, da quattro mesi a un anno, da allevamento e da reddito; 6. vitelli da allevamento, fino a quattro mesi; 7. vacche madri e nutrici con vitelli; 8. giovenche, tori e buoi, di oltre quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 9. vitelli, fino a quattro mesi, per l ingrasso di bestiame grosso; 10. vitelli da ingrasso; b. altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo: 1. caprini; 2. conigli; c. animali della specie suina: 1. suini da allevamento, di oltre sei mesi, e suinetti; 2. rimonte, fino a sei mesi, e suini da ingrasso; d. pollame da reddito: 1. galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso); RU RS

2 Agricoltura Art galline ovaiole; 3. pollastrelle, pollastrelli e pulcini (esclusi i polli da ingrasso); 4. polli da ingrasso; 5. tacchini. Esigenze poste alla stalla e alla detenzione degli animali 1 Il sistema di stabulazione ad aree multiple comprende almeno due aree chiaramente separate. Gli animali devono avere permanentemente accesso a tali aree. 2 Gli animali delle specie bovina e caprina possono essere tenuti durante 240 giorni al massimo al pascolo, senza aver accesso al sistema di stabulazione ad aree multiple per il quale vengono versati contributi. 3 Le stalle nelle quali gli animali soggiornano prevalentemente devono essere illuminate con luce diurna d intensità pari ad almeno 15 lux. Nelle aree di riposo e di ritiro, compresi i nidi, è ammessa un'illuminazione di minore intensità. 4 Le ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione e le esigenze specifiche in materia di detenzione sono fissate nell allegato 1. 5 Se necessario, è possibile derogare alle esigenze specifiche in materia di detenzione durante la fase del parto o in caso di animali malati o feriti. Art. 3 Superficie delle conigliere La superficie minima delle conigliere è fissata nell allegato 2. Art. 4 Area con clima esterno per il pollame da reddito 1 L area con clima esterno per il pollame da reddito deve essere: a. completamente aperta verso l esterno in misura equivalente ad almeno una parete oppure essere delimitata con una rete in metallo o in materiale sintetico; b. completamente coperta; c. provvista di una lettiera sufficiente e d. dotata, se necessario, di reti di protezione dal vento. 2 Le ulteriori esigenze poste all area con clima esterno sono fissate nell allegato 2. 3 Il Cantone può, per una durata limitata, autorizzare leggere differenze rispetto alle dimensioni prescritte, se l osservanza delle stesse: a. comportasse investimenti sproporzionatametne elevati oppure b. è impossibile per mancanza di spazio. 4 L accesso del pollame da reddito all area con clima esterno dev essere annotata in un registro delle uscite al più tardi entro tre giorni. 2

3 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali L area con clima esterno di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da lettiera se: a. il pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo, e se b. in seguito non viene installato in questo luogo alcun pollaio per almeno tre mesi. 2 Art. 5 Lettiera Possono essere utilizzati come lettiera soltanto materiali adeguati che non nuocciano alla salute degli animali né pregiudichino l ambiente. La lettiera dev essere mantenuta in uno stato che le consenta di adempiere il suo scopo. Art. 6 Durata minima d ingrasso per i polli da ingrasso I polli da ingrasso devono essere ingrassati durante almeno 30 giorni. Art. 7 Detenzione di animali in altre aziende Se gli animali di categorie oggetto di una domanda volta a ottenere contributi in virtù della presente ordinanza sono tenuti regolarmente in altre aziende (eccetto le aziende alpestri), i contributi vengono versati unicamente se in tutte le aziende interessate tutti gli animali della relativa categoria sono tenuti in conformità delle prescrizioni concernenti i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali. Art. 8 Disposizioni transitorie 1 Coloro i quali, per il 1999, hanno inoltrato tempestivamente una domanda volta ad ottenere contributi per la detenzione di polli da ingrasso in sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali devono adempiere le esigenze relative all ubicazione delle aperture del pollaio verso l area con clima esterno (allegato 2) soltanto dopo la prossima trasformazione edile sostanziale di quest area Art. 9 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio Introdotto dal n. I dell O del DFE dell 11 dic (RU ). 3 Abrogato dal n. I dell O del DFE dell 11 dic (RU ). 3

4 Agricoltura Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione di animali Allegato 1 4 (art. 2 cpv. 4) 1. Animali della specie bovina Categorie 1.1 Tutte le categorie escluse le categorie Vitelli fino al 4 mese (vitelli da allevamento, vitelli per l ingrasso di bestiame grosso e vitelli da ingrasso) Disposizioni specifiche Area di riposo: pagliericcio o strato equivalente per l animale. Area di foraggiamento: con rivestimento o pavimento perforato. Come in 1.1; oppure sistema di stabulazione ad area unica con area di riposo come in 1.1. I vitelli fino a 2 settimane di età possono esservi tenuti individualmente se hanno un contatto visivo con i propri simili. 4 Aggiornato dal n. II dell O del DFE dell 11 dic (RU ). 4

5 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo Categorie 2.1 Caprini (le dimensioni della superficie valgono per animale di oltre 10 mesi) Disposizioni specifiche Gli animali devono: essere tenuti liberi in gruppi; eccezione: i becchi; aver accesso permanentemente all area di riposo e a un area coperta senza lettiera. Area di riposo: pagliericcio di almeno 1,2 m 2 o strato equivalente per l animale; facoltativo: nicchie per riposare sopraelevate e non perforate (senza lettiera).la superficie mi-nima del pagliericcio si riduce di conseguenza, ma non deve essere inferiore a 0,6 m 2. Area coperta senza lettiera: almeno 0,8 m 2. L area coperta di una corte accessibile permanentemente è computabile al 100%. 2.2 Conigli Gli animali devono essere tenuti liberi in gruppi. Eccezione: i conigli maschi. Posta strutturata, provvista di lettiera almeno per 1 / 3, affinché gli animali possano raspare. Area sopraelevata per le coniglie madri, inaccessibile ai giovani. Nido separato con lettiera per coniglia madre. 5

6 Agricoltura 3. Animali della specie suina Animali Scrofe da allevamento, verri e suinetti, rimonte e suini da ingrasso Disposizioni specifiche Gli animali devono: essere tenuti liberi in gruppi. Eccezioni: stabulazione individuale dei verri e delle scrofe da allevamento, durante il periodo di allattamento e per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta; avere accesso permanentemente all area di riposo e a un altra area. Eccezione: scrofe da allevamento, per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta. L area di riposo: non può presentare perforazioni; deve essere sufficientemente coperta di paglia lunga e di canne. I box con giaciglio e trogolo e gli stalli che soddisfano le esigenze poste all area di riposo possono essere utilizzati soltanto per le scrofe in asciutta per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta. In caso di alimentazione a discrezione, l area di riposo deve essere chiaramente separata dall area di foraggiamento e dagli abbeveraggi. Nei sistemi di composta, l area di riposo deve essere situata al di fuori dell area di composta. Eccezione: poste in cui vengono tenuti i suinetti svezzati, se la superficie della posta all interno della stalla è di almeno 0,6 m 2 per animale. Nei sistemi con lettiera profonda e di composta, il pavimento dell area di foraggiamento e di abbeveraggio deve essere munito di un rivestimento solido. Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter sempre girarsi liberamente. Sono vietati l accorciamento della coda e la resezione dei denti. 6

7 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Pollame da reddito Categorie Tutte le categorie Disposizioni specifiche Nei pollai almeno il 20 per cento della superficie del pavimento, giusta l allegato 1 dell ordinanza del 27 maggio sulla protezione degli animali, dev essere provvisto di lettiera. Trespoli adatti al comportamento e alle attitudini fisiche degli animali devono essere collocati a diverse altezze. Nelle voliere in cui penetra poca luce diurna, l intensità della luce richiesta nell articolo 2 capoverso 3 può essere ottenuta mediante illuminazione artificiale. I tacchini devono poter disporre di sufficienti rifugi (p. es. balle di paglia). Polli da ingrasso a partire dal 22 giorno di vita, animali di altre categorie a partire dal 43 giorno di vita: libero accesso, durante tutto il giorno, all area con clima esterno. In caso di forte vento, di innevamento o di temperature eccessivamente basse rispetto all età degli animali, l accesso all area con clima esterno può essere limitato. Per evitare la dispersione delle uova, i pollai destinati alle galline da allevamento, ai galli da allevamento o alle ovaiole possono rimaner chiusi fino alle ore 10. Dall entrata nel pollaio fino alla 23 a settimana di vita possono essere previste limitazioni supplementari per quanto concerne l accesso all area con clima esterno. È vietata la troncatura del becco. 5 RS

8 Agricoltura Superficie minima delle conigliere e ulteriori esigenze poste all area con clima esterno per il pollame da reddito 1. Superficie delle conigliere Allegato 2 6 (art. 3 e 4 cpv. 2) Animali Gruppi da allevamento (al massimo 1 maschio per gruppo) Superficie delle conigliere Almeno 1,6 m 2 per coniglia madre Gruppi da ingrasso e da rimonta fino all età di 76 giorni: almeno 0,15 m 2 per animale, tuttavia almeno 2 m 2 per gruppo dall età di 77 giorni: almeno 0,25 m 2 per animale, tuttavia almeno 2 m 2 per gruppo 6 Nuovo testo giusta il n. II dell O del DFE dell 11 dic (RU ). 8

9 Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Area con clima esterno per il pollame da reddito Categorie Tutte le categorie, esclusi i polli da ingrasso e i tacchini Polli da ingrasso e tacchini Superficie dell area con clima esterno Effettivi di più di 100 animali: Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull area con clima esterno Almeno il 30 per cento Complessivamente almeno della superficie del pavimento 1,5 metri lineari per 1000 giusta l allegato 1 animali dell ordinanza del 27 maggio Ogni apertura deve essere larga sulla protezione almeno 0,7 m degli animali Almeno il 20 per cento Complessivamente almeno della superficie del pavimento 2 metri lineari per 100 m 2 della giusta l allegato 1 superficie del pavimento giusta dell ordinanza del 27 maggio l allegato 1 dell ordinanza del 1981 sulla protezione 27 maggio 1981 sulla degli animali protezione degli animali Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m. Le aperture del pollaio destinato ai polli da ingrasso che danno sull area con clima esterno devono essere sistemate in modo che la distanza più lunga che gli animali devono percorrere fino alla prossima apertura non sia superiore a 20 metri. 7 RS

10 Agricoltura 10

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi (Ordinanza SSRA) Modifica dell 11 dicembre 2000 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del DFE del

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali 910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia, visti gli

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 13 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell economia,

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali 910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2004) Il Dipartimento federale dell economia, visti

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoversi

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito

Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) Modifica del 15 dicembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza URA del 7

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici) Modifica del 18 novembre 2009 Il Dipartimento federale dell economia (DFE) ordina: I L ordinanza del 25 giugno 2008

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici) del 25 giugno 2008 Il Dipartimento federale dell'economia, visti gli articoli 59 capoverso 4, 60 capoversi 2 e 3

Dettagli

Ordinanza del DEFR concernente i programmi etologici

Ordinanza del DEFR concernente i programmi etologici Ordinanza del DEFR concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici) 910.132.4 del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento federale dell economia, della formazione e della

Dettagli

Il gestore conferma l esattezza di tutte le annotazione e di tutti i dati forniti oralmente. sì, sono soddisfatte Riduzione del contributo di Fr.

Il gestore conferma l esattezza di tutte le annotazione e di tutti i dati forniti oralmente. sì, sono soddisfatte Riduzione del contributo di Fr. Pagina 1 Rapporto di controllo Protezione degli animali Cognome: Indirizzo: Risultato del controllo Categoria di animali Pagina * 1. Bovini Protezione degli animali dal profilo edile 2a 2. Bovini Spazio

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali

Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) Modifica del 15 dicembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti

Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43

Dettagli

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici. (Ordinanza sui programmi etologici)

Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici. (Ordinanza sui programmi etologici) Ordinanza del DFE concernente i programmi etologici (Ordinanza sui programmi etologici) 910.132.4 del 25 giugno 2008 (le modifiche con effetto al 1 agosto 2011 sono evidenziate in giallo) con spiegazioni

Dettagli

Indagine conoscitiva. Politica agricola 2011: primo pacchetto d'ordinanze. Berne, 29 giugno Progetto dell UFAG

Indagine conoscitiva. Politica agricola 2011: primo pacchetto d'ordinanze. Berne, 29 giugno Progetto dell UFAG Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio federale dell agricoltura UFAG Berne, 29 giugno 2007 Politica agricola 2011: primo pacchetto d'ordinanze Progetto dell UFAG Politica agricola 2011: primo

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Istruzioni e spiegazioni 2014 Marzo

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Istruzioni e spiegazioni 2017 Gennaio 2017 (Cambiamenti rispetto al 2016 evidenziati) Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD; RS 910.13) del 23

Dettagli

www.news.admin.ch - PA 2011 - Disposizioni d'esecuzione della legge sull'agricoltura http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=13420&print_style=... Page 1 of 1 14.08.2007 Le autorità

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L

Dettagli

controlli di base sulla protezione degli animali nelle aziende detentrici di bovini, ovini, caprini, suini, equidi, lama / alpaca, conigli e/o pollame

controlli di base sulla protezione degli animali nelle aziende detentrici di bovini, ovini, caprini, suini, equidi, lama / alpaca, conigli e/o pollame Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria Protezione degli animali Direttive tecniche concernenti i controlli di base sulla protezione degli animali

Dettagli

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Misure minime per la detenzione

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L

Dettagli

Allegato 3: Panoramica delle rubriche di controllo e dei rispettivi gruppi di punti per l agricoltura

Allegato 3: Panoramica delle rubriche di controllo e dei rispettivi gruppi di punti per l agricoltura Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DFER Ufficio federale dell agricoltura Dipartimento federale dell interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

ALLEGATOA1 alla Dgr n del 03 luglio 2012 pag. 1/5

ALLEGATOA1 alla Dgr n del 03 luglio 2012 pag. 1/5 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA1 alla Dgr n. 1299 del 03 luglio 2012 pag. 1/5 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA POTENZIALITA MASSIMA DELL ALLEVAMENTO GALLINE OVAIOLE Le norme minime da rispettare

Dettagli

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica

Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Ordinanza del DFE sull agricoltura biologica Modifica del 12 novembre 2008 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del DFE del 22 settembre 1997 1 sull agricoltura biologica è modificata

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi

Dettagli

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Pavimenti nella detenzione

Dettagli

l ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici

l ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici Note esplicative concernenti l ordinanza sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici A. PREMESSA Conformemente all articolo 208 capoverso 1 dell ordinanza sulla protezione degli animali

Dettagli

Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura

Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 ottobre 2013 1

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza

Dettagli

Impiego di pavimenti perforati nella detezione di bovini

Impiego di pavimenti perforati nella detezione di bovini Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Impiego di pavimenti perforati

Dettagli

Ripartizione N al campo (kg/t p.v./a) Peso vivo. Volumi effluenti (m3/ t p.v. x anno) Azoto al campo

Ripartizione N al campo (kg/t p.v./a) Peso vivo. Volumi effluenti (m3/ t p.v. x anno) Azoto al campo Tabella 1: - Parametri per la stima degli effluenti prodotti in allevamento in termini di volumi e azoto al campo; elaborata sulla base delle tab.1 e 2 dell allegato 1 della Delibera dell Assemblea Legislativa

Dettagli

Mi prendo cura del mio animale. Grazie alla formazione!

Mi prendo cura del mio animale. Grazie alla formazione! Dipartimento federale dell economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Comunicazione (COM) Mi prendo cura del mio animale. Grazie alla formazione! Per prendersi cura dei propri animali nel modo giusto

Dettagli

Categoria animale e tipologia di stabulazione (kg/capo) (m3/t p.v. / anno) (t/t p.v. / a ) (m3/t p.v. / a) (kg/t p.v. /giorno)

Categoria animale e tipologia di stabulazione (kg/capo) (m3/t p.v. / anno) (t/t p.v. / a ) (m3/t p.v. / a) (kg/t p.v. /giorno) SUINI RIPRODUZIONE Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna: 180 pavimento pieno, lavaggio ad alta pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)

Dettagli

Criteri per il contributo di copertura e per la sostanza secca secondo l articolo 36 OPT

Criteri per il contributo di copertura e per la sostanza secca secondo l articolo 36 OPT Criteri per il contributo di copertura e per la sostanza secca secondo l articolo 36 OPT All elaborazione del presente testo hanno collaborato: Felix Aeby, Dipartimento dell agricoltura del Canton Friburgo

Dettagli

I principali aspetti legislativi del BA in allevamento

I principali aspetti legislativi del BA in allevamento I principali aspetti legislativi del BA in allevamento Paolo Rossi, CRPA SpA di Reggio Emilia - SANA Salone Internazionale del Naturale EU Food-CT-2004-506508 BA, ambiente e strutture umidità velocità

Dettagli

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Misure minime per la detenzione

Dettagli

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 10 gennaio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 18 ottobre 2017 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L

Dettagli

Allegato A5. Tabella A

Allegato A5. Tabella A Tabella A Si riporta nella tabella che segue, in relazione alla specie allevata e alla tipologia di ed in conformità al DM del 7 aprile 2006 e alla DGR della Campania n. 583 del 2.08.2010 per l bufalino:

Dettagli

ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE STABULAZIONE LIBERA SU LETTIERA INCLINATA SOLO LETAME ,5 73,0 29,

ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE STABULAZIONE LIBERA SU LETTIERA INCLINATA SOLO LETAME ,5 73,0 29, _N (kg/t (kg/t (kg/t ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE STABULAZIONE LIBERA SU LETTIERA INCLINATA SOLO 590-25,5 73,0 29,2 127 1 1 ALTRE VACCHE VACCHE NUTRICI (DA CARNE) BOVINI DA CARNE

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA RILEVAZIONE ESTIMATIVA DEL BESTIAME BOVINO, BUFALINO, SUINO, OVINO, CAPRINO, EQUINO e RATITI ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE 1 INDICE 1. Caratteristiche dell indagine e campo

Dettagli

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) L Ufficio federale dell agricoltura, visti

Dettagli

Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1

Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1 455.110.1 del 27 agosto 2008 (Stato 1 marzo 2018) L Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 (Stato 1 marzo 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 3 capoverso

Dettagli

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2011) L Ufficio federale dell agricoltura, visti

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Obbligo di formazione per la detenzione di animali domestici e per il trattamento professionale di animali domestici

Obbligo di formazione per la detenzione di animali domestici e per il trattamento professionale di animali domestici Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Obbligo di formazione per

Dettagli

Acontrol Lista dei punti di controllo

Acontrol Lista dei punti di controllo Ufficio federale dell' agricoltura UFAG Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaira USAV Acontrol Lista dei punti di controllo 01 Ambito Sicurezza delle derrate alimentari (produzione

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177

Dettagli

EFFLUENTI ZOOTECNICI: VOLUMI E AZOTO PRODOTTI PER CATEGORIA ANIMALE E TIPOLOGIA DI STABULAZIONE

EFFLUENTI ZOOTECNICI: VOLUMI E AZOTO PRODOTTI PER CATEGORIA ANIMALE E TIPOLOGIA DI STABULAZIONE ALLEGATI - Programma d Azione regionale per la protezione delle acque dall inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della Direttiva nitrati 91/676/CEE

Dettagli

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA

A.R.T..A. Regolamento (CE) n.1257/1999 del 17 maggio 1999 PIANO DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE TOSCANA D.Lgs. 30 dicembre 1992 n 534 Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini CAMPO DI APPLICAZIONE Si applica ai suini allevati da ingrasso e da allevamento.

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Principali norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei suini in termini di benessere animale:

Principali norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei suini in termini di benessere animale: Il benessere animale negli allevamenti suini Principali norme che disciplinano le condizioni di allevamento dei suini in termini di benessere animale: D.lgs. N. 534/1992 in attuazione della Direttiva 91/630/CEE

Dettagli

Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1

Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1 Ordinanza dell USAV sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici 1 455.110.1 del 27 agosto 2008 (Stato 1 gennaio 2014) L Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

Dettagli

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU

Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU [Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza

Dettagli

Ordinanza dell UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina

Ordinanza dell UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina Ordinanza dell UFAG concernente la valutazione e la classificazione di animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina del 23 settembre 1999 (Stato 1 dicembre 2003) L Ufficio federale dell agricoltura,

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

2. TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

2. TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO 2. TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO L'Azione 3 del progetto, intitolata Analisi delle tecnologie per il risparmio energetico, si propone di analizzare i costi e i benefici dell'applicazione di alcune

Dettagli

LATTE ALLEVAMENTO DI VACCHE DA LATTE INGRASSO. TORI >18 mesi TORELLI 6-18 mesi. VITELLI < 6 mesi VACCHE

LATTE ALLEVAMENTO DI VACCHE DA LATTE INGRASSO. TORI >18 mesi TORELLI 6-18 mesi. VITELLI < 6 mesi VACCHE ALLEVAMENTO DI VACCHE DA LATTE TORI >18 mesi TORELLI 6-18 mesi VACCHE VITELLI < 6 mesi MANZETTE 6-12 mesi MANZE 12-20 mesi GIOVENCHE (prima gravidanza) LATTE SCOTTONE 6-15 mesi VITELLONI 6-15 mesi VITELLI

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 concernente la banca dati sul traffico

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull

Dettagli

Ambienti tipici di un allevamento a ciclo chiuso nei suini

Ambienti tipici di un allevamento a ciclo chiuso nei suini Ambienti tipici di un allevamento a ciclo chiuso nei suini Disciplina: Produzioni animali Classe di concorso A052 Prof.ssa Marina Gentili SISTEMI DI ALLEVAMENTO: MAPPA CONCETTUALE SISTEMI DI ALLEVAMENTO

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale

Dettagli

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova

Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova Avamprogetto dell 8 aprile 2013 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del... Il Consiglio federale svizzero, visti

Dettagli

RILEVAZIONE ESTIMATIVA DEL BESTIAME BOVINO, BUFALINO, SUINO, OVINO, CAPRINO, EQUINO e RATITI

RILEVAZIONE ESTIMATIVA DEL BESTIAME BOVINO, BUFALINO, SUINO, OVINO, CAPRINO, EQUINO e RATITI ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA RILEVAZIONE ESTIMATIVA DEL BESTIAME BOVINO, BUFALINO, SUINO, OVINO, CAPRINO, EQUINO e RATITI AL 1 DICEMBRE 2010 ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE 1 INDICE 1. Caratteristiche

Dettagli

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2014)

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2014) Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visto la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli animali (LPAn);

Dettagli

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari

Pagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata come

Dettagli

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),

Dettagli

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali

Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali 916.404 del 18 agosto 1999 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14 capoverso 2, 15a capoverso 4 e 15b capoverso

Dettagli

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura

913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),

Dettagli

Manuale di controllo Protezione degli animali

Manuale di controllo Protezione degli animali Dipartimento federale dell'economia DFE Ufficio federale di veterinaria UFV Manuale di controllo Protezione degli animali Protezione degli animali dal profilo dei requisiti edili e della qualità Suini

Dettagli

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 settembre 2008)

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 settembre 2008) Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1 settembre 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla

Dettagli

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale

Dettagli

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 giugno 2012)

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 giugno 2012) Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1 giugno 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 aprile 2011)

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 aprile 2011) Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1 aprile 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla

Dettagli

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 gennaio 2011)

Ordinanza sulla protezione degli animali. (OPAn) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 23 aprile 2008 (Stato 1 gennaio 2011) Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla

Dettagli

BREF: Migliori tecniche disponibili in allevamento

BREF: Migliori tecniche disponibili in allevamento BREF: Migliori tecniche disponibili in allevamento ALESSANDRA PANTALEO ARPA Lombardia Settore Monitoraggi Ambientali Modellistica qualità dell'aria e inventari inemar@arpalombardia.it Direttiva europea

Dettagli

del 23 aprile 2008 (Stato 1 gennaio 2017)

del 23 aprile 2008 (Stato 1 gennaio 2017) Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) del 23 aprile 2008 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto la legge federale del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli animali (LPAn);

Dettagli

GIORNATE ZOOTECNICHE PIEMONTESI. Fossano, 5 Aprile 2008

GIORNATE ZOOTECNICHE PIEMONTESI. Fossano, 5 Aprile 2008 GIORNATE ZOOTECNICHE PIEMONTESI IMPATTO DELLE SOLUZIONI TECNICHE SUI COSTI DI PRODUZIONE DELLA CARNE SUINA Fossano, 5 Aprile 2008 Kees de Roest, Eugenio Corradini Azoto prodotto da animali di interesse

Dettagli

Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento

Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento Allegato I Caratterizzazione degli effluenti zootecnici e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio e trattamento Valutazione della quantità di effluente zootecnico prodotta I dati in Tabella 1 corrispondono

Dettagli

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda

Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2011) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

Zootecnia Biologica in Italia, problematiche, trend e prospettive del mercato dal punto di vista della certificazione

Zootecnia Biologica in Italia, problematiche, trend e prospettive del mercato dal punto di vista della certificazione Convegno Prospettive delle produzioni biologiche nelle diverse specie zootecniche Venerdì 10 ottobre 2014 Ore 9,30 Sala Bertonazzi - Palazzo dell'agricoltura Via Cristoforo Colombo, 35 Piacenza Zootecnia

Dettagli

REGIONE CALABRIA. Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS).

REGIONE CALABRIA. Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione Standard (PS). Allegato A REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGROALIMENTARI AUTORITÀ DI GESTIONE PSR CALABRIA 2014-2020 Criteri di calcolo della dimensione economica aziendale espressa in Produzione

Dettagli

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali

Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Protezione degli animali Informazioni tecniche Protezione degli animali Esempi di realizzazione

Dettagli

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio

Dettagli

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera

Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2010)

Dettagli