Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
|
|
- Bonaventura Berardi
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 3 capoverso 2, 3a capoverso 2, 16a capoverso 3, 19 capoverso 4, 39 capoverso 1 lettera e, 43 capoverso 5, 46 capoverso 5, 51 capoverso 2 e 60 capoverso 2 dell ordinanza del 7 dicembre sui miglioramenti strutturali (OMSt), visti gli articoli 2 capoverso 2, 3 capoverso 2, 15 capoverso 2 e 24 capoverso 1 dell ordinanza del 26 novembre concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC), ordina: Sezione 1: Calcolo del volume di lavoro per i provvedimenti individuali Art. 1 Coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera I coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM) per attività aziendali particolari sono fissati nell allegato 1. Art. 2 Criteri per la delimitazione delle aree a rischio 1 La gestione di un area della regione di montagna e collinare è a rischio, se è dato uno dei criteri di seguito indicati: a. domanda inesistente o scarsa di terreni da affittare con relativi canoni d affitto bassi; b. aumento dei terreni incolti; c. aumento del sottobosco e del bosco. 2 La sufficiente densità d insediamento in un area della regione di montagna e collinare è a rischio, se a lungo termine non è più assicurato il numero di abitanti necessario per mantenere un tessuto sociale o una comunità paesana. La valutazione del rischio avviene secondo la matrice di cui all allegato 2. RS RS 913.1; RU RS ; RU
2 Sezione 2: Aliquote forfettarie per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie Art. 3 Le aliquote forfettarie dei costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di strade e di prosciugamenti agricoli sono fissate nell allegato 3. Sezione 3: Aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Art. 4 Valutazione dell ubicazione della superficie agricola utile Se la superficie agricola utile computabile di un azienda, assicurata a lungo termine, è ubicata in diverse zone, per il calcolo degli aiuti agli investimenti sono presi in considerazione: a. la zona che comprende più di due terzi della superficie agricola utile; b. il valore medio delle aliquote delle zone maggiormente interessate, se nessuna delle zone comprende più di due terzi della superficie agricola utile. Art. 5 Graduazione degli aiuti agli investimenti La graduazione degli aiuti agli investimenti forfettari per l aiuto iniziale, gli edifici d abitazione, gli edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo, gli edifici alpestri nonché i porcili ed i pollai è fissata nell allegato 4. Art. 6 Importo massimo degli aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale 1 L importo massimo degli aiuti agli investimenti per gli edifici di economia rurale è limitato, per azienda, a: a. 40 unità di bestiame grosso (UBG) per i contributi; b. 60 UBG per i crediti d investimento, laddove per tutte le UBG viene applicata l aliquota di cui all articolo 4. 2 Per gli edifici collettivi (comunità aziendali, comunità aziendali settoriali e comunità analoghe) il numero di UBG giusta il capoverso 1 può essere raddoppiato. 3 Per gli edifici collettivi con oltre 120 UBG, le UBG computabili in via suppletiva sono sostenute finanziariamente in tutte le zone con crediti d investimento: a. gli animali che consumano foraggio grezzo nella misura della metà degli importi forfettari per la regione di pianura senza zona collinare giusta l allegato 4 III punto 2; b. i suini e il pollame nella misura della metà degli importi forfettari giusta l allegato 4 V. 5382
3 Art. 7 Edifici di economia rurale collettivi 1 Duo o più aziende che costruiscono un edificio di economia rurale collettivo vengono sostenute finanziariamente se: a. la comunità è riconosciuta dal competente servizio cantonale; b. la comunità dispone di un volume di lavoro minimo di 1,2 USM; c. ciascun socio gestisce un azienda con almeno 0,25 USM; d. viene concluso un contratto di collaborazione, la cui durata corrisponde almeno a quella del credito d investimento; e. in caso di dimissioni da parte di un socio prima della scadenza del termine giusta la lettera d, la superficie e le possibilità di produzione prese in considerazione nel programma delle disposizioni computabile giusta l articolo 10 OMSt sono cedute ai soci restanti. 2 La cessione della superficie e delle possibilità di produzione richiesta al capoverso 1 lettera e decade se: a. la superficie restante è superiore a quella presa in considerazione nel programma delle disposizioni computabile; b. il socio uscente è sostituito da una persona che possiede una superficie almeno altrettanto grande; oppure c. gli aiuti agli investimenti sono rimborsati proporzionalmente. 3 Se, giusta l articolo 6 capoverso 2 o 3, sono stati erogati aiuti agli investimenti maggiorati ed è stato superato il sostegno individuale giusta l articolo 6 capoverso 1, in caso di dimissioni anticipate da parte di un socio, gli aiuti agli investimenti vanno rimborsati proporzionalmente. Sezione 4: Rimborso in caso di alienazione con utile Art. 8 Se non sono comprovati costi di acquisizione maggiori, sono determinanti i valori per il computo dell utile giusta l allegato 5. Sezione 5: Condizioni per aliquote maggiorate nel caso di crediti d investimento Art. 9 Condizioni per progetti particolarmente innovativi I progetti particolarmente innovativi di cui all articolo 51 capoverso 2 OMSt adempiono in particolare le seguenti condizioni: a. Nell area interessata è la prima volta che si adotta una simile soluzione (progetto pilota). 5383
4 b. Il progetto serve da modello. c. Le esigenze in materia di sostenibilità sono considerate in maniera superiore alla media. Art. 10 Condizioni per progetti difficilmente sopportabili 1 I progetti difficilmente sopportabili di cui all articolo 51 capoverso 2 OMSt adempiono in particolare le seguenti condizioni: a. I costi residui, paragonati a quelli di progetti simili, sono superiori alla media. b. I costi residui devono essere sopportati da un numero esiguo di interessati. 2 Le bonifiche fondiarie sono difficilmente sopportabili se l onere relativo ai costi residui dell agricoltura supera i valori indicativi giusta l allegato 6. 3 La riparazione di danni causati dal maltempo può essere sempre classificata come progetto difficilmente sopportabile. Sezione 6: Graduazione dei contributi di sostentamento Art Se la gestione dell azienda cessa all inizio della riqualificazione o al più tardi sei mesi dopo, durante il periodo di riqualificazione sono versati i contributi di sostentamento non ridotti di cui all articolo 24 capoverso 4 OMSC. 2 Se la gestione dell azienda cessa alla fine della riqualificazione, tuttavia al più tardi due anni dopo, durante il periodo di riqualificazione è versato il 15 per cento dei contributi di sostentamento non ridotti. 3 Se la gestione dell azienda cessa nel periodo compreso tra sei mesi dopo l inizio della riqualificazione e la fine della riqualificazione, per il periodo antecedente la cessazione della gestione dell azienda è versato il 15 per cento dei contributi di sostentamento. A decorrere dal mese successivo alla cessazione della gestione dell azienda sono versati i contributi di sostentamento non ridotti. 5384
5 Sezione 7: Disposizioni finali Art. 12 Diritto previgente: abrogazione L ordinanza dell UFAG del 7 dicembre concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti è abrogata. Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio novembre 2003 Ufficio federale dell agricoltura: Manfred Bötsch 3 RU , ,
6 Allegato 1 (art.1) Supplementi e coefficienti supplementari per il calcolo delle unità standard di manodopera (USM) Ramo aziendale Unità USM per unità Supplemento: patate ha 0,045 Supplemento: bacche, piante medicinali e aromatiche ha 0,300 Supplemento: viticoltura con torchiatura in ha 0,300 proprio Supplemento: colture di alberi di Natale ha 0,045 Bosco di proprietà dell azienda ha 0,012 Vacche da latte nell azienda d estivazione carico normale (CN) 0,015 Animali da reddito nell azienda d estivazione carico normale (CN) 0,010 Nelle aziende d estivazione, gli animali propri o di terzi possono essere computati unicamente se l azienda d estivazione appartenente all azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo. 5386
7 Matrice per la valutazione del rischio dell insediamento Allegato 2 (art. 2) Criterio Unità Difficoltà contenuta Capacità finanziaria del Comune Calo demografico nel Comune Dimensione della località, in cui l azienda viene classificata Difficoltà moderata Difficoltà elevata Quota pro capite dell imposta > < 60 federale diretta in % CH Percentuale degli ultimi 10 anni Numero di abitanti < > > < Peso Punti Collegamenti traffico pubblico Frequenza dei collegamenti > < 6 giornalieri Accesso traffico privato Distanza di percorso per la scuola elementare Distanza di percorso per i negozi di prima necessità Distanza di percorso per il centro più vicino Qualità delle strade (su tutto l arco dell anno): accesso ad auto e mezzi pesanti km km km nessun problema possibile limitato < > < > < > Peculiarità della regione: Punteggio totale (punteggio massimo = 39) Punteggio minimo necessario per il sostegno finanziario dell azienda in virtù degli articoli 80 capoverso 2 e 89 capoverso 2 LAgr
8 Costi aventi diritto ai contributi per il ripristino periodico di bonifiche fondiarie Allegato 3 (art. 3) Opera Grado di difficoltà tecnica Aliquota in franchi per km Strada contenuto Strada moderato Strada elevato Prosciugamento Di norma, per le strade si applica l aliquota per le difficoltà tecniche contenute. Le difficoltà sono moderate se sono dati almeno due dei criteri indicati di seguito: portanza del sottosuolo media (indice CBR medio <5%), tuttavia prevalentemente stabile; terreno declive (pendenza media >20%); sottosuolo umido, su gran parte della lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio; evacuazione delle acque oltre il profilo possibile soltanto in misura limitata; materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura non disponibile in prossimità della strada. Le difficoltà sono elevate se sono dati almeno tre dei criteri indicati di seguito: portanza del sottosuolo esigua (indice CBR medio <2,5%); gran parte del sottosuolo è soggetta a scoscendimenti o assestamenti («Flysch»); terreno ripido (pendenza media >40%); sottosuolo intriso d acqua, su tutta la lunghezza sono necessarie condotte di drenaggio, evacuazione delle acque oltre il profilo impossibile, indispensabili le derivazioni con tubazioni verso un ruscello; materiale idoneo per lo strato portante e/o di usura disponibile unicamente al di fuori della regione con conseguenti costi di trasporto elevati. 5388
9 Graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti Allegato 4 (art. 5) I Crediti d investimento per l aiuto iniziale Categorie Unità standard di manodopera (USM) Importo forfettario in franchi Categoria 1 0,75 1, Categoria 2 1,20 1, Categoria 3 2,00 2, Categoria 4 2, Le USM vengono calcolate in virtù dell articolo 3 dell ordinanza del 7 dicembre sulla terminologia agricola nonché dell allegato 1. L aiuto iniziale della categoria 1 è accordato unicamente nelle regioni di cui all articolo 3a capoverso 1 OMSt. II Crediti d investimento per gli edifici d abitazione Elemento Cubatura massima (Norma SIA) Importo forfettario in franchi Abitazione del capoazienda con alloggio 1200 m per anziani Abitazione del capoazienda 950 m Alloggio per anziani 700 m I limiti si applicano all abitazione del capoazienda e all alloggio per anziani. Non sono calcolati gli spazi abitativi e altri spazi utilizzati per una diversificazione ai sensi dell articolo 44 capoverso 1 lettera d OMSt (p. es. «ferie in fattoria»). Per il calcolo della cubatura massima si applica la Norma SIA 416 «Superfici e volumi di edifici» del 1 ottobre Il volume dell edificio è calcolato in base alla figura 8 giusta l allegato della Norma 416, partendo dal presupposto che la soletta ha uno spessore uniforme di 0,20 m. Nella cubatura massima rientra un garage di 50 m 3. Se non viene costruito alcun garage, l aliquota si riduce di 50 m 3. 4 RS
10 III Aiuti agli investimenti per edifici di economia rurale per animali che consumano foraggio grezzo 1 Contributi Contributo federale e cantonale in franchi per unità di cui contributo federale in funzione della capacità finanziaria del Cantone Elemento Unità Regione di pianura, senza zona collinare Zona collinare e zona di montagna I Zone di montagna II IV Nuovo edificio di economia rurale o trasformazione equivalente Nuovo edificio Importo forfettario di base di cui contributo federale Nuovo edificio UBG di cui contributo federale Nuovo edificio SSRA UBG di cui contributo federale Costruzione di singoli elementi Stalla Importo forfettario di base di cui contributo federale Stalla UBG di cui contributo federale Stalla SSRA UBG di cui contributo federale Fienile/silo m di cui contributo federale Impianto per il deposito di m concimi aziendali di cui contributo federale Rimessa m di cui contributo federale
11 2 Crediti d investimento Credito d investimento in franchi Elemento Unità Regione di pianura, Zona collinare e senza zona collinare zona di montagna I Nuovi edifici di economia rurale o trasformazioni equivalenti Nuovo edificio UBG Nuovo edificio SSRA UBG Costruzione di singoli elementi Stalla UBG Stalla SSRA UBG Fienile/silo m Impianto per il deposito di m concimi aziendali Rimessa m Zone di montagna II IV 3 Disposizioni comuni per i contributi e i crediti d investimento: a. In caso di costruzione di singoli elementi e di trasformazioni, la somma dei contributi parziali non può essere superiore all importo forfettario per un nuovo edificio di economia rurale. b. L importo forfettario di base viene erogato soltanto per nuovi edifici di economia rurale nonché per la costruzione di stalle. c. Per gli ovili, ad eccezione di quelli destinati alle pecore da latte, le aliquote per nuovi edifici e per la costruzione di stalle sono ridotte del 40 per cento. d. Sono sostenute finanziariamente anche le rimesse in aziende senza animali che consumano foraggio grezzo. 5391
12 IV Aiuti agli investimenti per edifici alpestri Elemento, parte dell edificio, unità Contributo federale e cantonale in franchi di cui contributo federale secondo la capacità finanziaria del Cantone Credito d investimento in franchi Capanna alpestre (parte abitativa); bestiame giovane e fino a 59 vacche di cui contributo federale Capanna alpestre (parte abitativa); a partire da 60 vacche di cui contributo federale Locali e impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio, per vacca da latte di cui contributo federale Stalla, compreso l impianto per il deposito di concimi aziendali per UBG di cui contributo federale Porcile, compreso l impianto per il deposito di concimi aziendali per posta di suini da ingrasso (PSI) di cui contributo federale Disposizioni comuni per contributi e crediti d investimento: a. Per sostenere finanziariamente locali ed impianti per la fabbricazione e lo stoccaggio del formaggio deve essere garantito a lungo termine un contingente minimo di 800 kg per vacca da latte. b. Per vacca da latte viene sostenuta finanziariamente al massimo una posta di suini da ingrasso. c. Se anziché stalle vengono costruite soltanto aree di mungitura e se queste ultime sono attrezzate con uno stand mobile di mungitura, per la prima area di mungitura, per vacca da latte, viene concesso un contributo di 400 franchi al massimo (Confederazione e Cantone) e un credito d investimento di 600 franchi. Per le altre aree di mungitura necessarie viene concesso un importo forfettario di 100 franchi (contributo) e 150 franchi (credito d investimento) per vacca da latte e area di mungitura. 5392
13 V Crediti d investimento per edifici di economia rurale per suini e pollame Nuovi edifici compresi il deposito di foraggi e l impianto per il deposito di concimi aziendali Specie animale Unità Credito d investimento per unità in franchi Credito d investimento per unità, compreso il supplemento SSRA in franchi Suini riproduttori, discendenti Posta e quota di verri compresi Suini da ingrasso Posta Galline ovaiole 100 poste Pollame da allevamento e da ingrasso 100 poste
14 Rimborso in caso di alienazione con utile Allegato 5 (art. 8) Calcolo del valore determinante per il computo Oggetto Superficie agricola utile, bosco e diritti d alpeggio Edifici agricoli non sostenuti mediante aiuti agli investimenti Edifici agricoli (nuovi) sostenuti mediante aiuti agli investimenti Edifici agricoli (trasformazione) parzialmente sostenuti mediante aiuti agli investimenti Edifici non agricoli Calcolo 8 x valore di reddito 2,5 x valore di reddito costi di realizzazione meno il contributo federale e cantonale 2,5 x valore di reddito prima dell investimento, più i costi di realizzazione, meno il contributo federale e cantonale (importo massimo: valore di un nuovo edificio) valore imponibile (analogamente al calcolo della sostanza rettificata giusta l art. 7 OMSt) Per le aziende agricole intere si applica lo stesso calcolo degli edifici agricoli. 5394
15 Allegato 6 (art. 10) Progetti difficilmente sopportabili nel caso di bonifiche fondiarie Onere relativo ai costi residui dell agricoltura Costi residui in franchi per unità Unità Campo d applicazione, unità di misura ha provvedimenti collettivi di ampia portata: comprensorio; provvedimenti individuali e collettivi per aziende campicole: SAU degli agricoltori interessati UBG provvedimenti individuali e collettivi per aziende dedite alla detenzione di animali: effettivo medio di bestiame (bovini, suini, pollame, ecc.) degli agricoltori interessati carico normale (CN) allacciamento bonifiche fondiarie in aree d estivazione: carico medio delle aziende interessate. approvvigionamento idrico ed elettrico nella regione di montagna: numero di allacciamenti determinante per il dimensionamento. 5395
16 5396
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) L Ufficio federale dell agricoltura, visti
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2011) L Ufficio federale dell agricoltura, visti
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2014) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2018) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2019) L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG),
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 18 ottobre 2017 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 28 ottobre 2015 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L
DettagliDirettiva per il calcolo dei contributi nei PSR
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Sviluppo rurale Progetti di sviluppo regionale Direttiva per il calcolo dei contributi
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L
Dettaglinella media pluriennale, al reddito dell azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) 211.412.110 del 4 ottobre 1993 (Stato 1 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 7 capoverso 1, 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della
Dettaglitra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.
Ordinanza sul diritto fondiario rurale (ODFR) del 4 ottobre 1993 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale del 4 ottobre
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) 913.1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L
DettagliOrdinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi 2
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) 913.1 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 25 maggio 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC) 914.11 del 26 novembre 2003 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi
DettagliOrdinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC) 914.11 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 89
DettagliOrdinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia,
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia, visti gli
DettagliOrdinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza concernente le misure sociali collaterali nell agricoltura (OMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 dicembre 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 79 capoverso 2, 80 capoversi
DettagliOrdinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) 913.1 del 7 dicembre 1998 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 10 gennaio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 (Stato 27 giugno 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliPagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoversi
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi
DettagliOrdinanza del DATEC concernente l acquisto di terreni per il completamento della rete delle strade nazionali approvata
Ordinanza del DATEC concernente l acquisto di terreni per il completamento della rete del 4 dicembre 2007 Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni, d intesa
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2004) Il Dipartimento federale dell economia, visti
DettagliOrdinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale
Ordinanza concernente la consulenza agricola e in economia domestica rurale (Ordinanza sulla consulenza agricola) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 138 capoverso 3
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
DettagliPolitica agricola Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Politica agricola 2014-2017 Retrospettiva e analisi a un anno dall inizio dell attuazione
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
DettagliProgetto per l indagine conoscitiva
Progetto per l indagine conoscitiva Maggio 2007 Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure (OPPM-DFGP) del. Il Dipartimento federale di
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) Modifica del 15 dicembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza URA del 7
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura
Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull
DettagliOrdinanza sul computo globale dell imposta
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L ordinanza del agosto 967 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
DettagliOrdinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 13 dicembre 2005) Il Dipartimento federale dell economia,
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 (Stato 1 marzo 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli
Ordinanza concernente la determinazione dei fitti agricoli (Ordinanza sui fitti agricoli, OFAgr) 1 dell 11 febbraio 1987 (Stato 1 aprile 2018) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 capoverso
DettagliAtti legislativi. Atti legislativi. Ufficio federale dell agricoltura UFAG
1 2 Leggi LF del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR, RS 211.412.11) LF del 4 ottobre 1985 sull affitto agricolo (LAAgr, RS 221.213.2) LF del 20 marzo 1975 sulla protezione delle novità vegetali
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177
DettagliMonitoraggio del sistema dei pagamenti diretti
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Monitoraggio del sistema dei pagamenti diretti Tematica Obiettivi PA 14-17 Modifiche principali
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 luglio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliOrdinanza concernente contributi d estivazione
Ordinanza concernente contributi d estivazione (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 29 marzo 2000 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e 3, 168 e 177 della legge
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza del DFGP sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure del 24 settembre 2001 (Stato 1 gennaio 2008) Il Dipartimento federale di giustizia e polizia,
DettagliOrdinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale
Ordinanza concernente l adeguamento di ordinanze all ulteriore sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale del Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) del 7 dicembre 1998 (Stato 5 dicembre 2006) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 maggio 2007) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) Modifica del 6 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Avamprogetto dell 8 aprile 2013 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del... Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico
Ordinanza sull aiuto in favore delle zone di rilancio economico 951.931 del 10 giugno 1996 (Stato 7 novembre 2006) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 3 e 10 del decreto federale
Dettaglidel 10 febbraio 1993 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFF sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un attività lucrativa dipendente ai fini dell imposta federale diretta (Ordinanza sulle spese professionali) 1 del
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione delle pene e delle misure
Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell esecuzione (OPPM) Modifica del 19 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 21 novembre 2007 1 sulle prestazioni
DettagliOrdinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi (Ordinanza SSRA) Modifica dell 11 dicembre 2000 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza del DFE del
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza BDTA del 26 ottobre 2011 1 è modificata come
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC) del 31 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29 aprile 1998 1
DettagliOrdinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese nelle zone di rilancio economico
Ordinanza concernente le agevolazioni fiscali in favore delle imprese del... Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale del 6 ottobre 2006 1 sulla politica regionale
DettagliOrdinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA)
[Signature] [QR Code] Ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d agglomerato (OPTA) del Il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni (DATEC), visto
DettagliOrdinanza sul computo globale dell imposta
Ordinanza sul computo globale dell imposta Modifica del 9 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 22 agosto 1967 1 sul computo globale dell imposta è modificata come segue:
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 4 Ogni azienda soggetta all obbligo
DettagliOrdinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli
Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) 910.91 del 7 dicembre 1998 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177
DettagliOrdinanza
Ordinanza del Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni 1 concernente l acquisto di terreni per la costruzione delle strade nazionali del 1 maggio 1968 Il Dipartimento
DettagliOrdinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura
Ordinanza concernente provvedimenti a favore del mercato della frutta e della verdura (Ordinanza sulla frutta e la verdura) 1 916.131.11 del 7 dicembre 1998 (Stato 28 giugno 2005) Il Consiglio federale
Dettagli