Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
|
|
- Claudio Verde
- 7 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Avamprogetto dell 8 aprile 2013 Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile sull'agricoltura (LAgr), ordina: Sezione 1: Campo d applicazione Art. 1 La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l allevamento suino, l ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l ingrasso di polli, l ingrasso di tacchini e l ingrasso di vitelli. Sezione 2: Aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi Art. 2 Effettivi massimi 1 Le aziende che non forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche secondo l articolo 70a capoverso 2 LAgr o che la forniscono solo cedendo concime aziendale a terzi devono attenersi ai seguenti effettivi massimi: a. 250 scrofe da allevamento, in lattazione e non in lattazione, di oltre 6 mesi (processo produttivo tradizionale); b. 500 scrofe da allevamento o rimonte da allevamento, non in lattazione (in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti); c suinetti svezzati (fino a 35 kg); d rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg); e galline ovaiole (di oltre 18 settimane); 1 RS 910.1
2 Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva f polli da ingrasso; g tacchini da ingrasso (periodo d allevamento, fino a 6 settimane); h tacchini da ingrasso (finissaggio, di oltre 6 settimane); i. 300 vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte). 2 In aziende specializzate nell allevamento di suinetti senza altre categorie di suini l effettivo massimo ammonta a suinetti svezzati (fino a 35 kg). Art. 3 Calcolo dell'effettivo complessivo massimo autorizzato 1 L azienda che esaurisce l effettivo massimo consentito per una categoria non può detenere animali delle altre categorie. 2 Se un azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali degli effettivi massimi consentiti non deve superare il 100 per cento. Art. 4 Animali giovani esclusi dal calcolo Per il calcolo dell effettivo complessivo massimo autorizzato non sono contati: a. le rimonte destinate alla rimonta del proprio effettivo, fino a un terzo dell effettivo di scrofe da allevamento ma al massimo 80 animali; b. i suinetti svezzati (fino a 35 kg) prodotti nella propria azienda. Art. 5 Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali l'effettivo complessivo massimo autorizzato previsto dagli articoli 2 4 vale singolarmente per ogni azienda associata. Sezione 3: Aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi Art. 6 1 Per le aziende che forniscono la prova di rispettare le esigenze ecologiche senza cedere concime aziendale a terzi, l effettivo massimo autorizzato è calcolato in funzione della prova che le esigenze ecologiche sono rispettate secondo l allegato 1 numero 2.1 capoversi 4 e 5 dell ordinanza del... 2 sui pagamenti diretti. Per determinare l'effettivo massimo autorizzato non può essere considerata la prova mediante analisi del suolo che i terreni dell'azienda sono sottoconcimati. 2 Se l effettivo massimo secondo il capoverso 1 supera l'effettivo complessivo autorizzato di cui agli articoli 2 4 e se gli effettivi di cui agli articoli 2 4 sono realmente superati, il gestore dell azienda deve presentare all Ufficio federale 2 RS
3 Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi dell'agricoltura (UFAG), mediante l apposito modulo, una domanda per determinare l'effettivo massimo applicabile all'azienda. 3 L'UFAG verifica i dati e inoltra, per parere, la domanda all'autorità cantonale competente. 4 L UFAG stabilisce l effettivo massimo applicabile all azienda e la superficie utile disponibile in un'autorizzazione. 5 Di regola l'effettivo massimo stabilito è valido per 15 anni. Almeno entro sei mesi prima della scadenza occorre presentare all'ufag una nuova domanda corredata dei documenti necessari; in caso di omissione non esiste alcun diritto a un trattamento prima della scadenza dell'autorizzazione. 6 Il gestore deve notificare all UFAG nell arco di un mese, dopo averne preso atto, qualsiasi modifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, L'UFAG può adeguare o revocare l autorizzazione prima della scadenza del termine. 7 La revoca dell autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni concernenti la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate, la protezione degli animali e la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'ufag. Sezione 4: Autorizzazioni eccezionali Art. 7 Autorizzazioni eccezionali per la valorizzazione di sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari 1 L'UFAG rilascia su domanda un autorizzazione eccezionale alle aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari se queste in media in un anno: a. coprono almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte; b. coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini con sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte; o c. utilizzano come foraggio sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e quelli non provenienti dalla trasformazione del latte e questi coprono almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico dei suini. 2 L'autorizzazione eccezionale è concessa soltanto se: a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti conferma per iscritto nel modulo elaborato dall'ufag che lo smaltimento è un compito d'interesse pubblico e d'importanza regionale; b. l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari dalla quale provengono i sottoprodotti è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 75 km;
4 Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva c. i sottoprodotti finora non sono ritirati da altre aziende esistenti o queste non sono disposte a continuare a ritirarli; d. il ritiro dei sottoprodotti è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l'azienda di trasformazione del latte o di derrate alimentari da cui provengono i sottoprodotti. Il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti e sulla quantità annua; e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altre categorie di animali per le quali si applica la presente ordinanza; fanno eccezione animali detenuti per uso personale o per hobby. 3 L'UFAG rilascia un autorizzazione eccezionale in funzione della quantità di sottoprodotti valorizzati. Art. 8 Elenco dei sottoprodotti 1 I sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte o di derrate alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 7 sono elencati nell'allegato. 2 L'UFAG può modificare l allegato. I sottoprodotti sono inseriti nell'allegato se adempiono le seguenti condizioni: a. non sono specificamente prodotti per il foraggiamento di suini; b. contengono molta acqua e si deteriorano, senza aggiunta di conservanti, al massimo entro 30 giorni; c. il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini è opportuno e non ha conseguenze negative sulla qualità della carne o sul benessere degli animali; d. risultano regolarmente e quindi il foraggiamento è garantito tutto l'anno; e. il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini è più opportuno rispetto all'utilizzo in un tradizionale alimento per animale secco. Art. 9 Autorizzazioni eccezionali per l'attività sperimentale e di ricerca L'UFAG rilascia su domanda alle aziende sperimentali e alle stazioni di ricerca della Confederazione, all'aviforum di Zollikofen e al Centro degli esami funzionali d ingrasso e di macellazione di Sempach un'autorizzazione eccezionale a condizione che il superamento dell'effettivo massimo sia necessario per l esecuzione di esperimenti e prove. Art. 10 Disposizioni comuni 1 Viene concessa un'autorizzazione eccezionale di cui all articolo 7 o 9 soltanto se l autorità cantonale competente conferma che nell'azienda del richiedente: a. sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; b. dopo il rilascio dell'autorizzazione sono adempiute le prescrizioni sulla protezione delle acque.
5 Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi 2 In ogni caso, un'autorizzazione eccezionale secondo l articolo 7 o 9 è rilasciata al massimo fino al 200 per cento dell effettivo complessivo massimo autorizzato giusta gli articoli 2-4. Art. 11 Procedura 1 La domanda per un'autorizzazione eccezionale va inoltrata all'ufag mediante l apposito modulo corredato di tutti i documenti necessari per la valutazione. 2 L'autorizzazione eccezionale è rilasciata - salva la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 8 capoverso 2 lettera d - per al massimo 5 anni. Almeno entro sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione eccezionale occorre presentare all'ufag una nuova domanda corredata dei documenti necessari; in caso di omissione non esiste alcun diritto a un trattamento della domanda prima della scadenza dell'autorizzazione eccezionale. 3 Il gestore deve notificare all UFAG nell arco di un mese, dopo averne preso atto, qualsiasi modifica delle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione eccezionale. In caso di modifiche delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, l'ufag può adeguare o revocare l autorizzazione eccezionale prima della scadenza del termine. 4 La revoca dell autorizzazione eccezionale è possibile in ogni momento se le prescrizioni concernenti la protezione degli animali o la protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'ufag. Sezione 5: Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l effettivo di bestiame o cessato l esercizio aziendale Art Le aziende che nel 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell ordinanza del 13 gennaio concernente i contributi per la cessazione dell esercizio aziendale, non possono, durante i 20 anni successivi alla riduzione o alla cessazione dell'esercizio, aumentare l effettivo di bestiame o riprendere la produzione senza l autorizzazione dell UFAG. 2 L'UFAG può autorizzare un azienda ad aumentare l effettivo di bestiame o a riprendere la produzione non appena i contributi ricevuti sono rimborsati proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento. 3 [RU all. 2 n. 5, , RU n. I 2]
6 Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva Sezione 6: Tasse Art. 13 Riscossione della tassa 1 L UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali di quelli: a. corrispondenti all effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2-4; b. corrispondenti all'effettivo massimo stabilito secondo l'articolo 6; c. stabiliti con un'autorizzazione eccezionale secondo l'articolo 7 o 9; d. stabiliti dall UFAG dopo una riduzione dell effettivo di animali nel quadro di un azione di cessazione dell esercizio aziendale. 2 La tassa è stabilita in base all'effettivo di bestiame il giorno della constatazione dello scarto dall'effettivo massimo autorizzato dall'ufag secondo il capoverso 1. 3 L'UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi di bestiame. Art. 14 Ammontare della tassa 1 Le tasse da pagare annualmente per animale tenuto in sovrannumero ammontano a: a. scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione, di oltre 6 mesi fr b. suinetti svezzati (fino a 35 kg) 75. c. rimonte e suini da ingrasso di entrambi i sessi (di oltre 35 kg) 75. d. galline ovaiole (di oltre 18 settimane) 12. e. polli da ingrasso 3.40 f. tacchini da ingrasso (periodo d allevamento, fino a 6 settimane) 5. g. tacchini da ingrasso (finissaggio, di oltre 6 settimane) 15. h. vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con succedanei del latte) In caso di detenzione di animali di diverse categorie, per il calcolo della tassa ci si basa sulla soluzione più vantaggiosa per il gestore. Sezione 7: Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione Art. 15 Le autorità cantonali competenti autorizzano la costruzione o la trasformazione di edifici soltanto per l'effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2 4, eccetto che l UFAG abbia precedentemente garantito un effettivo più elevato in conformità dell'articolo 6, 7 o 9.
7 Indagine conoscitiva Ordinanza sugli effettivi massimi Sezione 8: Disposizioni finali Art. 16 Esecuzione L UFAG esegue la presente ordinanza. Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L'ordinanza del 26 novembre sugli effettivi massimi è abrogata. Art. 18 Disposizioni transitorie 1 L Ufficio del registro fondiario competente radia d ufficio le menzioni nel registro fondiario concernenti la limitazione dell effettivo di bestiame, iscritte come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitate a 20 anni secondo l ordinanza del 13 gennaio concernente i contributi per la cessazione dell esercizio aziendale se il termine di 20 anni dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell effettivo di bestiame o sulla cessazione dell'esercizio aziendale è scaduto. Prima della scadenza di tale termine la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell UFAG. 2 Le autorizzazioni eccezionali rilasciate alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello previsto dagli articoli 2-4, poiché usano sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, restano valide fino alla loro scadenza. 3 Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti di macelli o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di cui all allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione eccezionale devono riportare l effettivo di animali entro il 31 dicembre 2015 all effettivo complessivo massimo autorizzato secondo gli articoli 2-4 o ai limiti stabiliti nella nuova autorizzazione eccezionale. 4 Gli effettivi massimi e le superfici utili stabiliti secondo il diritto vigente per ogni azienda sono validi per 15 anni dal momento dell'autorizzazione da parte dell'ufag. Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova 4 RU [RU all. 2 n. 5, RU n. I 2]
8 Ordinanza sugli effettivi massimi Indagine conoscitiva Allegato (art. 9 e 22 cpv. 5) Elenco dei sottoprodotti secondo l'articolo 8 Denominazione Sottoprodotto della... SS (g/kg) EDS (MJ/kg) Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte (art. 9): Latticello Fabbricazione del burro 65 1,1 Latticello 20 % Fabbricazione del burro 200 3,4 Latticello 30 % Fabbricazione del burro 300 5,1 Scarti di formaggio Fabbricazione del formaggio ,5 Siero di latte (=siero) Fabbricazione del formaggio formaggio a pasta dura 60 0,9 formaggio a pasta molle 53 0,8 ricotta 60 0,9 concentrato di siero di latte 12 % 120 1,8 18 % 180 2,6 25 % 250 3,7 Permeato Estrazione di proteine a partire 40 0,6 Miscele ottenute dal risciacquo di prodotti lattieri da latte scremato o siero di latte Trasformazione del latte 80 1,6 Sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte (art. 10): Amido di frumento liquido Fabbricazione dell'amido 170 2,7 Sottoprodotto della Fabbricazione del tofu 200 2,6 fabbricazione del tofu Trebbie di birra fresche Fabbricazione della birra Scarti di verdura / zuppa di scarti Trasformazione della verdura 120 1,7 di verdura Paste Fabbricazione di paste Resti di pane Fabbricazione di prodotti da forno Resti di pan di spagna e Fabbricazione di prodotti da sottoprodotti della panetteria forno Scarti di patate Trasformazione delle patate 150 1,9 Lieviti Fabbricazione della 100 1,4 birra/panetteria Resti di bevande con permeato di Fabbricazione di bevande con 100 1,7 latte permeato di latte SS = sostanza secca EDS = energia digeribile suini
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) 916.344 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2011) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 26 novembre 2003 (Stato 1 marzo 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEmax) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 46 capoversi
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) 916.344 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 25 giugno 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sui
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliOrdinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) del 25 maggio
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2019) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del... (disegno per indagine conoscitiva) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura
Ordinanza concernente i pagamenti diretti all agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD) Modifica del 10 gennaio 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 14 novembre 2007 L Ufficio federale dell agricoltura ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti
Ordinanza dell UFAG concernente la graduazione delle aliquote forfettarie per gli aiuti agli investimenti del 7 dicembre 1998 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 19 capoverso 4, 43
DettagliPagamenti diretti alle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari
Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Berna, gennaio 2015 Sintesi: Pagamenti
DettagliOrdinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero
Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 25 giugno 2008 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente la qualità del latte
Ordinanza concernente la qualità del latte (OQL) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 37 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli 10,
DettagliOrdinanza sul controllo del latte
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle derrate alimentari; visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia, visti gli
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull ingegneria genetica del 19 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente le designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e per i prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) dell 8 novembre 2006 Il
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005 1 sulla protezione degli
DettagliOrdinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne
Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM) Modifica del 6 novembre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2010)
DettagliOrdinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori
Ordinanza concernente l estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
DettagliOrdinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare
Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 4
DettagliOrdinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura
Ordinanza concernente i contributi d estivazione nell agricoltura (Ordinanza sui contributi d estivazione, OCEst) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 77 capoversi 2 e
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 del 30 ottobre 1985 (Stato 29 dicembre 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998 1 sull
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L
DettagliOrdinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA) 910.132.4 del 7 dicembre 1998 (Stato 6 febbraio 2001) Il Dipartimento federale dell economia,
DettagliOrdinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica
Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sull'ingegneria genetica Il Consiglio federale svizzero ordina: I Le ordinanze qui appresso sono modificate
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda
Ordinanza sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (Ordinanza sulla terminologia agricola, OTerm) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 23 ottobre 2013 I L ordinanza dell UFAG del 26 novembre 2003 1 concernente
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2016) Il Consiglio federale svizzero,
Dettagli11 Ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS
Consultazione 11 Ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS 916.350.) 11.1 Situazione iniziale La decisione ministeriale
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) del 26 novembre 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 7 dicembre 2004) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati
Ordinanza concernente i contributi all esportazione di prodotti agricoli trasformati (Ordinanza sui contributi all esportazione) del 23 novembre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 Il Dipartimento federale dell economia, visti gli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoversi
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali
910.132.5 Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2004) Il Dipartimento federale dell economia, visti
DettagliOrdinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
[Signature] [QR Code] Ordinanza sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del Il Consiglio
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) 916.51 del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2015)
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari 817.022.2 del 16 dicembre 2016 (Stato 1 maggio 2018) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3
DettagliOrdinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti
Ordinanza sugli emolumenti relativi ai compiti dell Ufficio federale dei trasporti (Ordinanza sugli emolumenti dell UFT, OseUFT) Modifica del 16 marzo 2001 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (Ordinanza sul coordinamento dei controlli, OCoC) del 26 ottobre 2011 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della
DettagliOrdinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli
Ordinanza concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio, OPSAgr) del 9 giugno 2006 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico
Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) L Ufficio federale dell agricoltura, visti
DettagliOrdinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito
Ordinanza del DFE concernente l uscita regolare all aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA) Modifica del 15 dicembre 2004 Il Dipartimento federale dell economia ordina: I L ordinanza URA del 7
DettagliOrdinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria
Ordinanza sulle tasse dell Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (Ordinanza sulle tasse dell USAV) 1 916.472 del 30 ottobre 1985 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) 916.371 del 26 novembre 2003 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge federale
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15a capoverso 4 e 53 capoverso 1 della legge del 1 luglio
DettagliOrdinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute
Ordinanza concernente l impiego delle designazioni «montagna» e «alpe» per i prodotti agricoli e le derrate alimentari da essi ottenute (Ordinanza sulle designazioni «montagna» e «alpe», ODMA) Modifica
DettagliOrdinanza concernente la ricerca agronomica
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 23 maggio 2012 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura (LAgr), ordina:
DettagliOrdinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti
Ordinanza sull aiuto al Servizio consultivo e sanitario in materia di allevamento di piccoli ruminanti (OSSPR) 916.405.4 del 13 gennaio 1999 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)
Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) Modifica del (PROGETTO 20.06.2007) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 27 febbraio 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliOrdinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base
Ordinanza del DFF sulle aliquote dei contributi all esportazione dei prodotti agricoli di base del 27 gennaio 2005 Il Dipartimento federale delle finanze, visti gli articoli 4 capoverso 1 e 6 capoversi
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) del 20 ottobre 2010 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1992 1 sulle
DettagliOrdinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari
Ordinanza del DFI sui nuovi tipi di derrate alimentari del 16 dicembre 2016 Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 16 lettera a, 17 capoversi 3 e 5, nonché 95 capoverso 3 dell
DettagliOrdinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura
Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre
DettagliOrdinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 22 ottobre 2002) Il Consiglio
DettagliSezione 1: Disposizioni generali. del 2 febbraio 2011
Ordinanza concernente l esame complementare per l ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali del 2 febbraio 2011 Il Consiglio
DettagliLegge sulle epizoozie
(LFE) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 2006 1, decreta: I La legge del 1 luglio 1966 2 sulle epizoozie è
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) del 16 giugno 2006 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 46a della legge federale del 21 marzo
DettagliOrdinanza concernente la ricerca agronomica
Ordinanza concernente la ricerca agronomica (ORAgr) del 27 ottobre 2010 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 177 della legge del 29 aprile 1998 1 sull agricoltura, ordina: Sezione 1: Scopo
DettagliOrdinanza sull'approvvigionamento elettrico Avamprogetto del 2 ottobre 2012
Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico Avamprogetto del 2 ottobre 2012 (OAEl) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 14 marzo 2008 1 sull'approvvigionamento elettrico
DettagliOrdinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Ordinanza concernente l eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 25 maggio 2011 1 concernente l eliminazione
DettagliOrdinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1
Ordinanza concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero 1 (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 21 marzo 2006) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliOrdinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro
Stato del 25.10.2005, su riserva di eventuali modifiche redazionali della cancelleria federale. Ordinanza sulla tassa di sorveglianza e sugli emolumenti dell Autorità di controllo per la lotta contro il
DettagliOrdinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale
Ordinanza concernente la concessione di agevolazioni fiscali in applicazione della politica regionale del 28 novembre 2007 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 12 capoverso 3 della legge federale
Dettagli913.211 Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 (Stato 1 luglio 2011) L Ufficio federale dell agricoltura, visti
DettagliOrdinanza concernente l importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr) Modifica del 26 ottobre 2016 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre
DettagliOrdinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura
Ordinanza concernente le tasse dell Ufficio federale dell agricoltura (Ordinanza sulle tasse UFAG) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 16 giugno 2006 1
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 26 ottobre 2011 1 concernente la banca dati sul traffico
DettagliOrdinanza concernente il mercato delle uova
Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU) del 7 dicembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge sull agricoltura 1 ; visto
DettagliOrdinanza sull energia
Ordinanza sull energia (OEn) Avamprogetto del 17 novembre 2014 Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 7 dicembre 1998 1 sull energia è modificata come segue: Art. 3m cpv.
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 maggio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1 bis della legge del 29
DettagliEffettivo determinante in base ai dati della BDTA
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell'agricoltura UFAG Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale CH-3003 erna, Maggio 2014 Guida
DettagliOrdinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria
Ordinanza sul rilascio di concessioni per l infrastruttura ferroviaria (OCIF) del 25 novembre 1998 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 97 della legge del 20 dicembre 1957 1 sulle ferrovie
DettagliOrdinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA)
Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza BDTA) Modifica del Disegno dell'08.06.2011 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza BDTA del 23 novembre 2005 1 è modificata
DettagliVersione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU
[Signature] [QR Code] Versione provvisoria - Fa fede solo la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali RU Ordinanza concernente la banca dati sul traffico di animali (Ordinanza
DettagliConsultazione 13 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr)
Consultazione 13 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura (OSIAgr) 13.1 Situazione iniziale L'OSIAgr è stata ideata ed elaborata nel quadro della PA 14 17 e negli anni 2015 2018
DettagliOrdinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole
Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle agricole (OCoC) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2017) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 32 capoverso 3 della legge del 16 dicembre 2005
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) del 26 novembre 2003 L Ufficio federale dell agricoltura, visti gli articoli 3 capoverso
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 18 ottobre 2017 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L
Dettagli