11 Ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS
|
|
- Simone Luciani
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Consultazione 11 Ordinanza sui supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL; RS ) 11.1 Situazione iniziale La decisione ministeriale dell OMC del 19 dicembre 015 ha sancito che le sovvenzioni alle esportazioni sono vietate, per cui la Svizzera è tenuta a sospendere completamente la concessione di contributi all esportazione conformemente alla legge federale del 13 dicembre 1974 sull importazione e l esportazione dei prodotti agricoli trasformati (cosiddetta "legge sul cioccolato"; RS ) entro un termine transitorio di al massimo cinque anni (entro fine 00). I contributi all'esportazione ai sensi della legge sul cioccolato sono considerati sovvenzioni all'esportazione in virtù del diritto commerciale internazionale. Conformemente al messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 017 concernente l'eliminazione dei contributi all'esportazione per prodotti agricoli trasformati (FF ), il 15 dicembre 017 il Parlamento ha licenziato il decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la decisione ministeriale dell OMC sulla concorrenza all esportazione e approva le modifiche della Lista LIX- Svizzera-Liechtenstein nel settore delle sovvenzioni all esportazione. Decorso il termine referendario, il Consiglio federale determinerà l entrata in vigore delle revisioni di legge. Parallelamente procederà all abrogazione delle ordinanze che disciplinano il versamento dei contributi all esportazione. Per entrambe è prevista la data del 1 gennaio 019. Per preservare il più possibile, dopo l eliminazione dei contributi all esportazione, la creazione di valore aggiunto nella produzione alimentare nel contesto delle condizioni quadro vigenti in ambito agricolo è prevista una serie di misure d accompagnamento. Queste misure prevedono una nuova modalità di sostegno a favore dei produttori di latte e cereali, indipendente dall esportazione e vincolata ai prodotti nonché la semplificazione della procedura d autorizzazione per il traffico di perfezionamento attivo per latticini e cereali di base che oggi danno diritto ai contributi all'esportazione. La presente modifica d ordinanza crea le basi per il versamento ai produttori lattieri di un sostegno vincolato ai prodotti. Le nuove misure di sostegno, vincolate ai prodotti e compatibili con l'omc, mirano a indennizzare i produttori di latte e cereali per l elevata pressione del mercato cui saranno esposti nel rifornire l industria alimentare dopo l eliminazione dei contributi all'esportazione. 11. Sintesi delle principali modifiche Il sostegno ai produttori lattieri sarà garantito mediante un nuovo supplemento per il latte commerciale. Questo comporta una modifica dell ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Commento ai singoli articoli Articoli 1, 1a e 1b Le definizioni contenute in questi articoli sono trasposte dall'ordinanza sulla terminologia agricola (OTerm; RS ) all'osl, poiché si applicano solo nell'esecuzione dell'osl. Articolo 1c Capoverso 1 Dall'importo del supplemento per il latte trasformato in formaggio che ammonta attualmente a 15 centesimi, è detratto l importo del nuovo supplemento pari a 4 centesimi. L ammontare totale dei supplementi stanziati per il latte vaccino trasformato in formaggio rimane pertanto invariato rispetto ad oggi.
2 Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte Capoverso In base alla revisione della legislazione in materia di derrate alimentari, va adeguata la lettera a numero 1. Articolo Capoverso 1 - In base alla revisione della legislazione in materia di derrate alimentari, va adeguata la lettera a. Articolo a Come misura d accompagnamento alla prevista abrogazione dei contributi all esportazione ai sensi della legge sul cioccolato è introdotto il supplemento per il latte commerciale pari a 4 centesimi il chilogrammo. L importo del supplemento è conforme al Decreto federale modificato dal Parlamento che modifica il decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell agricoltura per gli anni Articolo 3 Capoverso 1 Poiché viene introdotto un nuovo supplemento per il latte commerciale (art. a), l'articolo 3 capoverso 1 OSL deve essere precisato in quanto si riferisce al supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 1 e ). Capoverso 3 Le domande di versamento del supplemento per il latte commerciale giusta l'articolo a in linea di principio devono essere inoltrate dai produttori poiché questi sono i beneficiari e dispongono dei dati necessari (conteggio del pagamento del latte). Capoverso 4 - I produttori possono incaricare i valorizzatori d inoltrare una domanda di versamento secondo l'articolo 3 capoverso 3. In tal modo il dispendio amministrativo per i produttori rimane contenuto. Capoverso 5 I produttori devono notificare al servizio d'amministrazione l'incarico giusta il capoverso 1 e indicargli il numero d'identificazione della persona incaricata contenuto nella banca dati nazionale sul latte (DBMilch.ch). Questo aiuta a creare condizioni chiare relativamente all'inoltro della domanda. Per garantire l'inoltro della domanda i produttori devono notificare al servizio d'amministrazione anche la revoca dell'incarico. Articolo 4a Capoverso Questo capoverso è abrogato poiché per tutte le domande vige lo stesso termine d'inoltro. Articolo 10 Capoverso - In base al termine d'inoltro (15 dicembre) giusta l'articolo 4a, i termini di notifica semestrali sono fissati al 10 maggio e al 10 novembre se sono commercializzati meno di 600 chilogrammi di latte al mese. Articolo 11 Anche i produttori devono conservare per almeno cinque anni i conteggi concernenti la vendita di latte.
3 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero 11.4 Ripercussioni Confederazione Il nuovo sovvenzionamento del latte commerciale viene finanziato trasferendo parte dei fondi finora destinati ai contributi all esportazione di prodotti agricoli. Conformemente a quanto deciso dal Parlamento riguardo ai supplementi per il latte, nel periodo , sono previsti 78.8 milioni. Con il relativo messaggio il Consiglio federale aveva richiesto 56.6 milioni. L attuazione della decisione del Parlamento comporta un maggior onere pari a. milioni l anno nel bilancio della Confederazione. Il maggior dispendio scaturito dall'introduzione del supplemento per il latte commerciale per la Confederazione può essere gestito con il personale attuale. Eventualmente vanno temporaneamente rinviati diversi lavori nel settore della statistica. I lavori preliminari in vista del versamento del supplemento per il latte commerciale saranno svolti dal servizio d'amministrazione. I costi per lo sviluppo di software ammontano a circa franchi. Questi costi sono finanziati, sulla base del mandato di prestazione esistente tra l'ufag e il servizio d'amministrazione, con fondi a disposizione dell UFAG. Il nuovo supplemento per il latte commerciale non comporta quindi un maggiore aggravio del bilancio della Confederazione. I costi periodici per le prestazioni del servizio d'amministrazione coprono il funzionamento dell applicazione informatica nonché la gestione dei dati e ammontano a circa franchi l'anno. Questi costi per l'esecuzione devono essere compensati all'interno dell'attuale preventivo globale dell'ufag Cantoni I Cantoni non sono interessati dall introduzione del supplemento per il latte commerciale. La gestione delle misure di sostegno vincolate ai prodotti per il latte è assicurata dall'ufag e dal servizio d'amministrazione Economia I fondi attualmente impiegati per ridurre i prezzi delle materie di base dei prodotti destinati all esportazione sono versati ai produttori di latte o di cereali. Gli effetti delle misure d accompagnamento proposte non sono identici a quelli dei contributi all esportazione. Tuttavia tali misure giovano ai due settori maggiormente toccati dall eliminazione dei contributi all esportazione, in quanto si persegue l obiettivo di rafforzare la competitività della produzione alimentare svizzera nell interesse dell intera catena del valore Rapporto con il diritto internazionale La compatibilità delle misure di sostegno vincolate ai prodotti con il diritto internazionale è stata illustrata nel messaggio del 17 maggio 017 sull eliminazione dei contributi all esportazione per i prodotti agricoli trasformati (FF ) Entrata in vigore Le disposizioni entrano in vigore contemporaneamente all eliminazione dei contributi all esportazione prevista per il 1 gennaio Basi legali La base legale è costituita dagli articoli 38, 39, 40 e 177 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).
4 Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte
5 [Signature] [QR Code] Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 5 giugno sul sostegno del prezzo del latte è modificata come segue: Titolo prima dell articolo 1 Sezione 1: Definizioni Art. 1 Valorizzatori 1 Per valorizzatori s'intendono le persone fisiche o giuridiche nonché le società di persone che acquistano latte dai produttori, lo trasformano in latticini o lo rivendono. Per valorizzatori s'intendono anche i venditori diretti e i valorizzatori che acquistano latte o componenti del latte da altri valorizzatori per produrre latticini. Art. 1a Venditori diretti Per venditori diretti s'intendono i produttori che vendono direttamente i loro prodotti ai consumatori. Art. 1b Latte commerciale Per latte commerciale s'intende il latte che: a. lascia l'azienda o l'azienda d'estivazione per il consumo immediato o per la trasformazione; b. viene trasformato nella propria azienda o nell'azienda d'estivazione in prodotti RS... 1 RS
6 O sul sostegno del prezzo del latte RU 018 che non sono destinati al consumo proprio del produttore. Titolo prima dell articolo 1c Sezione 1a: Supplementi Art. 1c Supplemento per il latte trasformato in formaggio 1 Il supplemento per il latte vaccino, di pecora e di capra trasformato in formaggio è di 11 centesimi per ogni chilogrammo di latte. È versato ai produttori se il latte è trasformato in: a. formaggio che: 1. adempie i requisiti del formaggio stabiliti dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'ordinanza del 16 dicembre 016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d uso (ODerr), e. presenta un tenore in grasso nella sostanza secca di almeno 150 g/kg; b. formaggio bianco quale materia prima per Glarner Schabziger; o c. Werdenberger Sauerkäse, Liechtensteiner Sauerkäse o Bloderkäse. 3 Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark o in gelatina di formaggio fresco. 4 Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell'allegato. Art. cpv. 1 lett. a Frase introduttiva 1 Per il latte proveniente da vacche, pecore e capre nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora: a. sia trasformato in formaggio di uno dei seguenti gradi di consistenza secondo i requisiti stabiliti dal DFI nelle disposizioni d'esecuzione nel settore delle derrate alimentari di origine animale in virtù dell'oderr 3 : Art.a Supplemento per il latte commerciale Per il latte commerciale vaccino la Confederazione versa ai produttori un supplemento di 4 centesimi il chilogrammo. Art. 3 cpv. 1 e 3-5 RS RS 817.0
7 Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte RU Le domande di versamento dei supplementi giusta gli articoli 1 e devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 1. 3 Le domande di versamento del supplemento giusta l'articolo a devono essere inoltrate dal produttore. Esse devono essere presentate al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 1. 4 I produttori possono autorizzare i valorizzatori a inoltrare la domanda di cui all'articolo 3 capoverso 3. 5 Devono comunicare al servizio d'amministrazione: a. l autorizzazione; b. il numero d identificazione delle persone incaricate contenuto nella banca dati nazionale sul latte; c. la revoca di un autorizzazione. Art. 4a cpv. Abrogato Art. 10 cpv. Possono notificare la quantità di latte e la relativa valorizzazione semestralmente, entro il 10 maggio ed entro il 10 novembre, se hanno commercializzato meno di 600 kg di latte al mese. Art. 11 Conservazione dei dati I valorizzatori, i venditori diretti e i produttori devono conservare per almeno cinque anni le registrazioni, i rapporti e i giustificativi inerenti la quantità di latte trasformata in formaggio e la quantità di latte commerciale che sono necessari all'ispezione. II L allegato è modificato come segue: Rimando al numero dell allegato Allegato (art. 1c cpv. 4 e cpv. ) III La presente ordinanza entra in vigore il 1 gennaio
8 O sul sostegno del prezzo del latte RU 018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr 4
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero
Ordinanza concernente il prezzo d obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL) 916.350.2 del 7 dicembre 1998 (Stato 5 febbraio 2002) Il Consiglio
Dettaglisulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia
Ordinanza sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia (Ordinanza sugli investimenti nell energia) 730.111 del 2 giugno 1997 (Stato il 24 giugno 1997) Il Consiglio federale svizzero,
Dettaglidel 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)
Ordinanza sul controllo del latte (OCL) 916.351.0 del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 15 capoverso 3 e 37 capoverso 1 della legge del 9 ottobre
Dettaglidel 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.
Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell Aia relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento del 20 dicembre 2006 L Assemblea federale della Confederazione
DettagliOrdinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova
Ordinanza concernente gli effettivi massimi per la produzione di carne e di uova (Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas) 916.344 del 23 ottobre 2013 (Stato 1 gennaio 2014) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliModifica del 10 gennaio 2001. Il Dipartimento federale dell economia ordina:
Ordinanza del DFE concernente l importo degli aiuti per i latticini nonché le prescrizioni relative al settore del burro e all importazione di latte intero in polvere Modifica del 10 gennaio 2001 Il Dipartimento
DettagliLegge sui cani. Sezione 1: Scopo. Sezione 2: Protezione dalle lesioni provocate dai cani. Progetto
Legge sui cani Progetto del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 80 capoversi 1, 2 e 2 bis e 120 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ; visto il rapporto della Commissione
DettagliOrdinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura
Ordinanza dell UFAG concernente gli aiuti agli investimenti e le misure sociali collaterali nell agricoltura (OIMSC) Modifica del 28 ottobre 2015 L Ufficio federale dell agricoltura (UFAG) ordina: I L
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Direttiva 95/16/CE del Parlamento
DettagliGuida. Berna, 1 gennaio 2014. Versione 1.1*
Dipartimento federale dell'interno DFI Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV Derrate alimentari e nutrizione Sorveglianza alimentare Guida Berna, 1 gennaio 2014 Obbligo di ritiro
Dettagli930.111.5 Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti
Ordinanza del DFE concernente l esecuzione della sorveglianza del mercato secondo la sezione 5 dell ordinanza sulla sicurezza dei prodotti del 18 giugno 2010 (Stato 1 luglio 2010) Il Dipartimento federale
Dettaglidel 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
Ordinanza del DFI sugli standard minimi delle misure tecniche e organizzative per l utilizzazione sistematica del numero d assicurato AVS al di fuori dell AVS del 7 novembre 2007 (Stato 1 dicembre 2007)
Dettagli951.91 Legge federale
Legge federale sulle misure temporanee di stabilizzazione congiunturale nei settori del mercato del lavoro, delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nonché del potere d acquisto del 25
DettagliREGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE
L 252/10 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28.9.2011 REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 961/2011 DELLA COMMISSIONE del 27 settembre 2011 che impone condizioni speciali per l'importazione di alimenti
DettagliNorme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari.
DGPOCOI Pro!. Uscita del 03/0812011 Numero 0005464 Classifica: Jl,-4 io ch /t &ffa a/ vhki e? ti III" III " 1/11111111 11//111 /11 Decreto ns4 '4 del :3 ngo.1g\t Norme in materia di leggibilità delle informazioni
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 8 maggio 2001) Il
DettagliRegolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995)
Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (RRM) (del 16 gennaio 1995) 5.1.7.3.1 La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE); visti
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
Dettagli916.351.0 Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera
Ordinanza concernente l assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell economia lattiera (Ordinanza sulla qualità del latte, OQL) del 7 dicembre 1998 (Stato 15 maggio 2001) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera
Ordinanza concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (Ordinanza sulle dichiarazioni agricole, ODAgr) Modifica del 20 maggio 2015 Il Consiglio federale
DettagliLegge federale sulla promozione del settore alberghiero
Legge federale sulla promozione del settore alberghiero del 20 giugno 2003 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 75 e 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio
DettagliElezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale
Legge 25 marzo 1993, n. 81 Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
DettagliInquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti d isolamento acustico su edifici
Il Capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Istruzioni Edizione del 01.01.2011 V1.00 Inquinamento fonico sulle strade nazionali Provvedimenti
DettagliOrdinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1
Ordinanza dell Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari 1 171.211 del 18 marzo 1988 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo
DettagliLegge di Stabilita': tutte le norme che riguardano il settore agricolo Venerdì 01 Novembre 2013 11:00 -
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia De Girolamo, commenta le misure per il settore agroalimentare e della pesca presenti nella Legge di Stabilità. "Ancora una volta il Governo
Dettaglile Organizzazioni di Produttori
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali Il successo dell'agricoltura Lucana: le Organizzazioni di Produttori Università degli Studi di Basilicata 24/10/2014 INDICE 1.PREMESSA 2.RIFERIMENTI REGOLAMENTARI
DettagliOrdinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA)
Ordinanza sull ammissione, il soggiorno e l attività lucrativa (OASA) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I. L ordinanza del 24 ottobre 2007 1 sull ammissione, il soggiorno e l attività
Dettagli(Legge federale sulla firma elettronica, FiEle)
Proposta della Commissione del Consiglio nazionale del 22.10.2015: adesione Legge federale sui servizi di certificazione nel campo della firma elettronica e di altre applicazioni di certificati digitali
Dettagli780.115.1 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OEm-SCPT) 1 del 7 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie
Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei
DettagliLegge federale sul commercio ambulante
Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del
DettagliLegge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
Decisioni del Consiglio nazionale del 15.03.2012 Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 19.06.2012 e del 15.11.2012 Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza
DettagliRegolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale
Regolamento sulle tasse dell Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI) 232.148 del 28 aprile 1997 (Stato 1 gennaio 2014) Approvato dal Consiglio federale il 17 settembre 1997 L Istituto
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura
Ordinanza sugli aiuti finanziari concessi per le indennità versate in virtù della legge sull agricoltura (Ordinanza sulle indennità nell agricoltura) 916.013 del 6 dicembre 1994 (Stato 1 gennaio 2008)
DettagliOrdinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC)
50.00 Ordinanza sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (ODPC) emanato dal Governo il 0 settembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 04 della legge sui diritti politici
DettagliRegolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
DettagliOrdinanza sulle epizoozie
Ordinanza sulle epizoozie (OFE) Modifica del 23 novembre 2005 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sulle epizoozie è modificata come segue: Sostituzione di termini
DettagliLa valorizzazione degli accordi facoltativi regionali alla luce della Dir. 98/34 CE
La valorizzazione degli accordi facoltativi regionali alla luce della Dir. 98/34 CE UCN 98/34/CE UDINE 29 Maggio 2014 CAPO 2 DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI Articolo 28 Sono
DettagliRapporto esplicativo relativo al diritto di esecuzione «Swissness»
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura
DettagliOrdinanza sull assicurazione per l invalidità
Ordinanza sull assicurazione per l invalidità (OAI) Modifica del 28 gennaio 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 17 gennaio 1961 1 sull assicurazione per l invalidità è modificata
Dettagli09.510. Iniziativa parlamentare Salvaguardia dell esportazione di bestiame dalla Svizzera
09.510 Iniziativa parlamentare Salvaguardia dell esportazione di bestiame dalla Svizzera Rapporto della Commissione dell economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 21 marzo 2011 Onorevoli presidente
DettagliOrdinanza sull assicurazione malattie
Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:
DettagliOrdinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari
Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) Modifica del 13 ottobre 2010 Il Dipartimento federale dell interno (DFI) ordina: I L ordinanza del DFI del 23
DettagliElenco degli obblighi
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Settore Promozione della qualità e delle vendite Elenco degli obblighi Emmentaler Registrato
DettagliLegge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto
DettagliOrdinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico
Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (OOSI) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 7 e 7 capoverso 6 della legge federale del 18 giugno 2010
DettagliDIRETTIVA. concernente
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d'economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell'economia pubblica e socialità dei Grigioni AWT 4/16 DIRETTIVA concernente
DettagliLegge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing)
9.00 Legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni (LCLing) del 9 ottobre 006 (stato gennaio 0) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto l'art. della Costituzione cantonale ) ; visto il messaggio
DettagliRestituzione dell imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati nell agricoltura
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle dogane AFD Direzione generale delle dogane Opuscolo informativo Restituzione dell imposta sugli oli minerali per i carburanti impiegati
DettagliOrdinanza del DEFR sull identità visiva comune dei provvedimenti di. di comunicazione sostenuti dalla Confederazione.
Ordinanza del DEFR sull identità visiva comune dei provvedimenti di comunicazione sostenuti dalla Confederazione per prodotti agricoli 916.010.2 del 23 agosto 2007 (Stato 1 gennaio 2013) Il Dipartimento
Dettagli811.112.31 Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria
Ordinanza del DFI concernente la sperimentazione di un modulo speciale d insegnamento e d esame per la medicina dentaria del 30 agosto 2007 (Stato 1 settembre 2007) Il Dipartimento federale dell interno,
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale
DettagliOrdinanza sulla protezione dei marchi
Ordinanza sulla protezione dei marchi (OPM) Modifica del xx Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 3 dicembre 199 sulla protezione dei marchi 1 è modificata come segue: Titolo Ordinanza
DettagliProgetto della Commissione di redazione per il voto finale
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l Unione europea concernente il recepimento
DettagliSPIEGAZIONI. gli interessi generali della società. La Confederazione riceve, con la responsabilità per
SPIEGAZIONI La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 99 Ordinamento monetario e dei mercati finanziari La Confederazione garantisce l approvvigionamento dell economia in denaro e servizi
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 15 dicembre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliOrdinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero
Ordinanza del DFI concernente il Premio del cinema svizzero 443.116 del 30 settembre 2004 (Stato 1 ottobre 2014) Il Dipartimento federale dell interno (DFI), visti gli articoli 8 e 26 capoverso 2 della
DettagliServizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio.
Servizio di documentazione tributaria art. 8 Imposta sostitutiva sul risultato di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio. Testo: in vigore dal 22/08/2000 1. L'articolo 9 della
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 29 ottobre 2014 Il Consiglio federale
DettagliOrdinanza 910.17 concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Ufficio federale dell agricoltura UFAG Unità di direzione Pagamenti diretti e sviluppo rurale Istruzioni e spiegazioni 2015 Gennaio
DettagliOrdinanza concernente la sicurezza delle macchine
Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch) 819.14 del 2 aprile 2008 (Stato 1 luglio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 4 della legge federale
DettagliLegge federale sulla riduzione delle emissioni di CO 2 (Legge sul CO 2 )
Commissione di redazione del 9.9.2011 Relatore: Marty Divergenze: Proposte della Commissione del Consiglio degli Stati del 28.10.2011 Decisioni del Consiglio nazionale del 13.09.2011 Legge federale sulla
DettagliOrdinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari
Ordinanza del DFI sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) Modifica del 15 novembre 2006 Il Dipartimento federale dell interno ordina: I L ordinanza del DFI del 23 novembre
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese
Ordinanza sui provvedimenti preparatori in materia di approvvigionamento economico del Paese del 2 luglio 2003 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 2, 4 capoversi 2 e 4, 5, 18
DettagliLegge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari
Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse, LBVM) Modifica del 28 settembre 2012 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio
DettagliLegge federale sui binari di raccordo ferroviario
Legge federale sui binari di raccordo ferroviario 742.141.5 del 5 ottobre 1990 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 22 ter, 26 e 64 della Costituzione
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliOrdinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore
Ordinanza sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (Ordinanza per gli autisti, OLR 1) Modifica del 30 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L
DettagliIl regolamento si compone di due articoli (di cui il secondo fissa la data di applicazione) e tre allegati.
Roma, 24/06/2010 Protocollo: R.U. 85800 Alle Direzioni Regionali ed Interregionali delle Dogane Rif.: Allegati: 1 Agli Uffici delle Dogane LORO SEDI Alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli Alla
DettagliRegolamento Tariffario OAD FCT (RT)
Regolamento Tariffario OAD FCT (RT) In applicazione dell art. 18 lett. d e dell art. 36 degli Statuti dell associazione OAD FCT, l Assemblea Generale dei soci approva il presente Regolamento Tariffario.
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza sull assicurazione dei veicoli
Ordinanza sull assicurazione dei veicoli (OAV) Modifica del 29 novembre 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 novembre 1959 1 sull assicurazione dei veicoli è modificata come
DettagliCircolare No 39. Imposizione delle opzioni destinate agli azionisti. 1. Introduzione. Imposta federale diretta Imposta preventiva Tasse di bollo
Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Imposta
DettagliLe legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d azione finanziaria (GAFI) rivedute nel 2012
Dipartimento federale delle finanze DFF Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali SFI Aprile 2015 Spiegazione tecnica Le legge federale del 12 dicembre 2014 concernente l attuazione
DettagliProposta di Deliberazione della Giunta Regionale
R E G I O N E P U G L I A Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale SERVIZIO POLITICHE PER IL LAVORO CODICE CIFRA: LAV/DEL/2013/ OGGETTO: PO Puglia FSE 2007-2013 Asse II Occupabilità - Rifinanziamento
DettagliComunicazione di atti scritti a un autorità
Ordinanza Avamprogetto concernente la comunicazione per via elettronica nell ambito di processi civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento del Il Consiglio federale svizzero, visti gli
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
DettagliOrdinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza di ammissione al PFZ) Modifica del 10 settembre 2002 La direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina: I L ordinanza
DettagliConto annuale IUFFP 2007
Conto annuale IUFFP Rapporto al Consiglio federale concernente il primo conto annuale dell Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP Marzo 2008 Sommario 1. Rapporto dell organo
DettagliI L C O N S I G L I O F E D E R A L E S V I Z Z E R O
I L C O N S I G L I O F E D E R A L E S V I Z Z E R O su raccomandazione della Commissione federale delle case da gioco (CFCG) del.. su proposta del DFGP del.. vista la decisione del Consiglio federale
DettagliOrdinanza relativa alla tassa sul CO 2
Ordinanza relativa alla tassa sul CO 2 (Ordinanza sul CO 2 ) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza dell 8 giugno 2007 1 sul CO 2 è modificata come segue: Art. 1 Principio La
Dettagli919.117.71 Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura
Ordinanza sui sistemi d informazione nel campo dell agricoltura (OSIAgr) del 23 ottobre 2013 (Stato 1 luglio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 165c capoverso 3 lettera d, 165g, 177
DettagliCOMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI
COMUNE DI CAMPIONE D ITALIA REGOLAMENTO DI INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI Approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 28 febbraio 2013 Modificato con deliberazione consiliare n. 13 del
DettagliCommissione federale delle case da gioco
Commissione federale delle case da gioco Segretariato 4 novembre 2014/Ama/Mun Riferimento: N452-0038 Revisione parziale dell'ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza
DettagliLegge federale sull organizzazione della Posta Svizzera
Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (Legge sull organizzazione della Posta, LOP) 783.1 del 17 dicembre 2010 (Stato 1 ottobre 2012) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliACQUISTO DI FONDI DA PARTE DI PERSONE ALL ESTERO
ACQUISTO DI FONDI DA PARTE DI PERSONE ALL ESTERO Questionario per domande di concessione di autorizzazioni di massima secondo l articolo 5 della Legge cantonale di introduzione alla Legge federale sull
Dettaglidel 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012)
Ordinanza concernente gli elementi di e gli elementi mobili applicabili all importazione di prodotti agricoli trasformati del 23 novembre 2011 (Stato 1 febbraio 2012) Il Consiglio federale svizzero, visti
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliLe produzioni animali:
Le produzioni animali: COMPARTO BOVINO Il comparto dell allevamento dei bovini è l elemento produttivo maggiormente caratterizzante l agricoltura bergamasca, in particolare quello legato alla produzione
DettagliOrdinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale
Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli
DettagliOrdinanza sui servizi di telecomunicazione
Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 1 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modificata come segue:
Dettaglivisti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) Avamprogetto del... Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliOrdinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (Ordinanza sul libero passaggio, OLP) 831.425 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie
Ordinanza sui diplomi, la formazione, il perfezionamento e l esercizio della professione nelle professioni mediche universitarie (Ordinanza sulle professioni mediche, OPMed) Modifica del... Avamprogetto
DettagliPreventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine 2015 2016 1
Preventivo 2014 e pianificazione finanziaria a medio termine 2015 2016 1 CH 2014 2015 2016 CH CH CH CH CH CH CH Provenienza dei mezzi Entrate dei contributi per 3 000 000 3 000 000 3 000 000 azienda Totale
DettagliOrdinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino
Ordinanza concernente la viticoltura e l importazione di vino (Ordinanza sul vino) Modifica del 23 ottobre 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2007 1 sul vino è modificata
DettagliOrdinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 837.141 del 31 gennaio 1996 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25
DettagliOrdinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi
Questo testo è una versione provvisoria. Fa stato unicamente la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale. Ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi Modifica
DettagliSISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti
LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO SISTRI Sistema Tracciabilità Rifiuti La scheda normativa è stata elaborata tenendo conto delle norme più importanti in materia; sono possibili omissioni o imprecisioni. E opportuno
Dettagli