FAQ Voucher Internazionalizzazione Domande di iscrizione in elenco INDICE DELLE DOMANDE FREQUENTI 1. Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione nell elenco fornitori 2. Requisiti per l ammissione in elenco 3. Rinuncia e cancellazione dall elenco 1. Modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione nell elenco fornitori 1.1. Quali sono i passi operativi per accedere all elenco fornitori di servizi di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2015 art. 5 e in particolare quali sono le modalità di compilazione e invio della domanda? La domanda deve essere compilata dalla Società in formato elettronico, secondo lo schema di cui all allegato n. 1 del Decreto Ministeriale 15 maggio 2015 visibile nella sezione Voucher per internazionalizzazione/normativa e moduli del sito www.mise.gov.it. La domanda così compilata, unitamente all ulteriore documentazione eventualmente necessaria (cv asseverati o progetti export realizzati), deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della società proponente mediante firma digitale e presentata, a partire dal 19 giugno, esclusivamente attraverso l invio a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo PEC indicato nel Decreto: elencosocieta@pec.mise.gov.it. 1.2. Fino a quando è possibile presentare la domanda di inserimento in elenco di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2015 art. 5 e come si viene a conoscenza dell avvenuta iscrizione in elenco? La domanda per l iscrizione in elenco fornitori di servizi può essere presentata esclusivamente via pec entro il 20 luglio p.v. L elenco verrà costituito dal Ministero dello Sviluppo economico e pubblicato sul sito www.mise.gov.it entro il giorno 1 settembre 2015. Non è previsto l invio di comunicazioni di inserimento o non inserimento da parte del Ministero alle singole società richiedenti.
1.3. Una Società che non possiede la firma digitale può dare la procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione della domanda e per l invio della stessa a mezzo PEC? No, la società non può dare procura a un soggetto terzo per la sottoscrizione con firma digitale della domanda di inserimento in elenco. 1.4. La società può inviare la domanda da una PEC diversa dalla propria? La domanda deve essere presentata unicamente attraverso la PEC della società. Si segnala in proposito che ai fini della data di presentazione della domanda di inserimento in elenco vale la data di invio a mezzo PEC. 1.5. Nel caso in cui il modulo di domanda fosse incompleto in alcune sue parti è possibile fornire integrazioni? No, deve essere compilato un nuovo modulo. Una domanda incompleta non sarà presa in considerazione. Ai fini dell inserimento nell elenco non saranno considerate ammissibili le domande con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati. 1.6. In caso di indisponibilità temporanea o malfunzionamento della PEC è possibile presentare la domanda con modalità alternativa? No, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente via pec. Si precisa che l Amministrazione non è in nessun caso responsabile nei confronti degli operatori economici di eventuali ritardi nella consegna delle domande di iscrizione anche se per cause tecniche non imputabili all operatore economico stesso.
2. Requisiti per l ammissione in elenco 2.1. Una società per presentare domanda di inserimento in elenco di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2015 art. 5 deve operare in settori specifici? No, possono presentare domanda di inserimento nell elenco fornitori di servizi tutte le società di capitali anche in forma di cooperativa appartenenti a qualsiasi settore purché in possesso dei requisiti di competenza e professionalità nella esecuzione delle attività per le quali si chiede l iscrizione all elenco dei fornitori di servizi. 2.2. Una impresa individuale o una società di persone può inviare la domanda di inserimento nell elenco? No, è necessario essere una società di capitali, anche in forma cooperativa, per presentare domanda di inserimento in elenco. 2.3. Esistono vincoli temporali sulla data di costituzione della società di capitali o limiti di fatturato minimo ai fini della presentazione della domanda di inserimento nell elenco? No, non sono previsti vincoli temporali sulla data di costituzione della società né vincoli di fatturato minimo. Pertanto è possibile fare domanda anche da parte di una società di recente costituzione purché risulti iscritta al registro delle imprese e in stato di attività. 2.4. Possono presentare domanda di inserimento in elenco società estere? Si, purché dispongano di una sede nel territorio italiano che risulti iscritta al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente e in stato di attività, al momento della presentazione della domanda. 2.5. Possono presentare domanda di inserimento in elenco, ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 2015, gli studi professionali? Le società tra professionisti o società professionali possono presentare domanda purché abbiano assunto la forma giuridica di società di capitali anche in forma cooperativa. 2.6. Possono presentare domanda di inserimento in elenco, ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 2015, le ATI e le RTI? ATI e RTI non possono presentare domanda. 2.7. Ai fini dell inserimento nell elenco fornitori di servizi, quali requisiti tecnici è necessario dimostrare?
Ai sensi dell art 5 del decreto ministeriale 15 maggio 2015, è necessario inoltrare come allegato alla domanda di iscrizione, una delle seguenti tipologie di documenti a completamento delle autodichiarazioni rese: referenze da parte delle aziende clienti dell'esecuzione, con buon esito, di almeno 10 progetti di export management della durata minima di tre mesi ciascuno, svolti nell ultimo triennio. In assenza di referenze da parte delle aziende clienti, può essere prodotta una scheda informativa delle attività svolte per ciascun progetto di export completa dei riferimenti per la verifica presso i clienti o il contratto di servizio; in alternativa almeno 5 curricula di soci e/o dipendenti e/o collaboratori, che abbiano comprovata esperienza di almeno 5 anni in materia di servizi a supporto dell approccio commerciale verso mercati esteri, così come asseverato da associazione di rappresentanza manageriale o associazione imprenditoriale rappresentativa, e livello C1 (CEFR) di conoscenza della lingua inglese. 2.8. Cosa si intende per collaboratori? Per collaboratore ai fini di quanto richiesto all art 5 comma 2 lettera b) si intende il titolare di un qualsiasi contratto di natura lavorativo-professionale (incluse le collaborazioni occasionali, gli incarichi consulenziali etc) con la società di servizi che intende iscriversi in elenco. 2.9. Quando deve essere stato sottoscritto il contratto di lavoro del TEM? I dipendenti/collaboratori dovranno risultare, già alla data di presentazione della domanda di iscrizione in elenco, titolari del contratto di lavoro dipendente/di collaborazione. La durata del contratto di lavoro dovrà essere tale da coprire almeno l intero periodo di durata del contratto di servizi oggetto del finanziamento. 2.10. Cosa si intende per asseverazione dei curricula? Si intende una attestazione del possesso del requisito di esperienza quinquennale maturata (anche in posizione manageriale all interno di una azienda) in materia di servizi a supporto dell approccio commerciale verso i mercati esteri, che dovrà risultare in modo circostanziato dal CV allegato alla domanda. Tale asseverazione dovrà essere rilasciata da parte di un associazione di rappresentanza manageriale o un associazione imprenditoriale rappresentativa. Sono tali quelle associazioni, rappresentative ai sensi dell art 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, ossia rappresentate nel CNEL o in almeno cinque Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura. 2.11. Quali sono le modalità di asseverazione dei curricula allegati alla domanda? Per ottenere la asseverazione dei curricula da allegare alla domanda di inserimento nell elenco fornitori è necessario contattare un associazione di rappresentanza manageriale (Federmanager o Manager Italia) o un associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell art 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, sottoponendo i CV dei dipendenti, soci o collaboratori che si intende presentare.
2.12. Quali sono le modalità di certificazione del livello di conoscenza della lingua inglese? Il raggiungimento del livello C1 (CEFR) dovrà essere comprovato da copia del certificato rilasciato e firmato dagli enti certificatori delle competenze linguistico comunicative come riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione. In alternativa, potrà essere allegata una certificazione di conoscenza della lingua inglese equipollente a livello C1 CEFR, così come espressamente dichiarato dall ente/istituto che rilascia il certificato. Tale certificato dovrà essere allegato al cv presentato. 2.13. Cosa si intende per ultimo triennio in riferimento ai progetti di export presentati? Si intendono i progetti avviati e realizzati successivamente al 1 gennaio 2012. 2.14. Cosa si intende per progetto? Per progetto si intende un insieme finalizzato di attività e output di risultato, così come risultante da apposito contratto allo scopo sottoscritto (1 contratto = 1 progetto).
3. Rinuncia e cancellazione dall elenco 3.1. E possibile essere rimossi dall elenco una volta costituito? Le società ammesse nell elenco, la cui finalità è esclusivamente riferibile al bando di cui al DM 15 maggio 2015, e pubblicato entro il prossimo 1 settembre potranno essere cancellate dall elenco medesimo qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni: - la società invii esplicita richiesta di cancellazione dall elenco (rinuncia) via pec all indirizzo elencosocieta@pec.mise.gov.it - venga meno uno dei requisiti previsti in sede di ammissione, a seguito di verifiche effettuate dal Ministero o di esplicita comunicazione da parte della società. In tal caso si provvederà d ufficio a rimuovere la società dall elenco dei fornitori di servizi, dandone comunicazione via pec alla società medesima entro 10 giorni dalla cancellazione. 3.2. Se non si rientra nell elenco costituito per la prima tranche è possibile partecipare con la domanda per l elenco della seconda tranche? Qualora vengano riaperti i termini per l iscrizione in elenco delle società di servizi per la seconda tranche di agevolazione, sarà possibile partecipare con l invio della domanda di ammissione. 3.3. E possibile rinunciare alla erogazione dei servizi pattuiti nel contratto con la società beneficiaria? Con la presentazione della domanda di ammissione in elenco la società dichiara di impegnarsi a provvedere, per tutta la durata della agevolazione, alla piena e completa esecuzione dei servizi eventualmente richiesti e contrattualizzati dalle imprese beneficiarie dei voucher. 3.4. E possibile modificare il TEM assegnato alla erogazione dei servizi pattuiti nel contratto con la società beneficiaria? Si se necessario ai fini del completamento dell erogazione del servizio pattuito. Qualora intervengano modifiche al contratto di servizio, in particolare in riferimento al TEM preposto alla erogazione dei servizi di accompagnamento alla internazionalizzazione, tali modifiche dovranno essere concordate con la società beneficiaria dell agevolazione e prontamente comunicate al Ministero.