AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO



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AGGIORNAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE CONTINUO D: In che cosa consiste l aggiornamento professionale obbligatorio? R: Il primo comma dell art. 7 del DPR 137/2012 stabilisce che al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare. D: Da quando decorre l obbligo di aggiornamento professionale? R: L obbligatorietà dell aggiornamento professionale decorre per gli architetti italiani a partire dal 1 gennaio 2014. D: Quanti crediti formativi devono essere acquisiti nel corso di un triennio? C è un numero minimo di cfp che devono essere acquisiti in un anno? R: Il periodo dell attività e della valutazione dell aggiornamento è triennale, periodo durante il quale il professionista è obbligato ad acquisire il numero minimo di Crediti Formativi Professionali (cfp) richiesti. Secondo quanto riportato nelle Linee Guida e di Coordinamento attuative del regolamento per l aggiornamento e sviluppo professionale continuo, l iscritto ha l obbligo di acquisire nel triennio 90 cfp (60 cfp nel triennio 2014 2016), con un minimo di 20 cfp annuali (10 cfp nel triennio 2014 2016), di cui almeno 4 cfp per ogni anno derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi dell ordinamento professionale. 1

Triennio 2014/2016 Regime transitorio (esempi) A n n o C F P Totale CFP nel triennio Esempio 1 2014 20 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2015 20 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2016 20 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 60 SI Esempio 2 2014 10 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2015 10 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2016 40 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 60 SI Esempio 3 2014 20 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2015 24 (di cui 8 su Ordinamento Professionale) 2016 20 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 64* SI Esempio 4 2014 20 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2015 24 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2016 16 (di cui nessuno su Ordinamento Professionale) 60 NO Esempio 5 Esempio 6 2014 15 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2015 15 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2016 15 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2014 4(di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2015 4 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2016 52 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 45 NO 60 NO Esempio 7 2014 10 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2015 50 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 2016 10 (di cui 4 su Ordinamento Professionale) 70** SI * In questo esempio, gli 8 CFP acquisiti nel 2015 su corsi o attività di aggiornamento inerenti i temi dell Ordinamento Professionale in surplus rispetto al minimo richiesto, NON possono essere conteggiati all anno successivo come crediti specifici su tali temi, ma possono essere conteggiati in termini di crediti generali nel triennio successivo ** in questo esempio i 10 crediti formativi (limite massimo) in eccedenza possono essere trasferiti al triennio successivo D: Come vengono attribuiti i crediti formativi? R: I criteri per l attribuzione dei crediti formativi sono stabiliti dall art. 5 delle Linee Guida nazionali e pertanto non sono derogabili, fino ad una loro eventuale modifica. D: Ogni evento o corso formativo dà diritto ai crediti formativi? 2

R: Le procedure di autorizzazione degli eventi formativi e relativi crediti sono stabilite dal punto 6 delle Linee Guida. Il punto 6.2 definisce le procedure di autorizzazione degli eventi formativi organizzati dagli Ordini professionali, che necessitano di una mera approvazione formale del C.N.A.P.P.C. Il punto 6.3 definisce le procedure di autorizzazione degli eventi formativi organizzati da enti terzi, più complesse in quanto il parere del C.N.A.P.P.C. deve essere preceduto da una istruttoria da parte di un apposita Commissione ed ottenere preventivo parere vincolante del Ministero della Giustizia. D: Quali sono gli obblighi formativi per un neo-iscritto all Ordine? R: Le Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l Aggiornamento e Sviluppo Professionale continuo al punto 4 prevedono per i neo iscritti che l obbligo formativo decorra dal 1 gennaio dell anno successivo a quello di prima iscrizione all Ordine, con facoltà dell interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati nel periodo intercorrente tra la data di iscrizione all Albo e l inizio dell obbligo formativo. Per chi si sarà iscritto all Ordine durante il secondo o terzo anno del triennio formativo, l onere dell acquisizione dei cfp andrà ridotto proporzionalmente. Es: primo anno: data di iscrizione 01/03/2014 inizio obbligo formativo 1 gennaio 2015 i cfp non saranno più 60 ma bensì 40, con un minimo di 10 annuali secondo anno: data di iscrizione 01/03/2015 inizio obbligo formativo 1 gennaio 2016 i cfp non saranno più 60 ma bensì 20 terzo anno: data di iscrizione 01/03/2016 inizio obbligo formativo nel triennio successivo D: Posso seguire dei corsi o eventi online? R: Sì, l Ordine degli Architetti, P.P. e C. di Padova dà la possibilità di seguire corsi ed eventi online. L iscritto, per vedersi riconosciuti i crediti formativi, dovrà seguire l evento in diretta attraverso la piattaforma XClima, dopo aver aderito alla proposta formativa nei termini indicati nel sito. L iscritto può seguire corsi organizzati da altri Ordini e/o enti terzi accreditati che utilizzano modalità online anche diverse (es: e-learning); saranno poi i suddetti Ordini e/o enti terzi a rilasciare i cfp conseguiti. 3

D: E possibile sapere se un ente terzo è accreditato al rilascio di crediti formativi? R: Ai sensi del punto 6.4.2 delle Linee Guida, tutti i soggetti proponenti corsi e/o eventi formativi autorizzati sono tenuti a segnalare, per ciascun evento, ai partecipanti il numero dei crediti formativi riconosciuti e rilasciare agli stessi un attestato apposito, riportante gli estremi dell autorizzazione del Consiglio Nazionale. D: Come architetto, posso aderire alla proposta formativa di altri Ordini e Collegi professionali non appartenenti alla mia categoria? R: Il comma 4 dell art. 7 del DPR 137/2012 stabilisce che, con appositi regolamenti da approvarsi previo parere dei ministri vigilanti, i Consigli Nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore. Ad oggi tali regolamenti non sono ancora stati emanati e pertanto, in mancanza degli stessi, Ordini e Collegi diversi da quello di appartenenza dell iscritto non hanno facoltà di rilasciare crediti formativi. Conseguentemente, fino all approvazione dei suddetti regolamenti comuni, il riconoscimento di cfp relativi a corsi organizzati da Ordini e Collegi non appartenenti alla propria categoria è subordinato all autorizzazione del CNAPPC da richiedere a cura dell ente organizzatore, secondo le modalità di cui al punto 6.2 delle Linee Guida. ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (CFP) D: Se seguissi un corso di 60 ore, avrei assolto all obbligo di formazione dell intero triennio 2014-2016? R: No. Ai sensi del punto 5.1, per tutti i corsi di formazione accreditati viene attribuito un credito formativo per ogni ora di corso, con il limite massimo nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (15 ore nel triennio 2014-2016) di n. 20 crediti (n. 15 crediti nel triennio 2014-2016) per la partecipazione ad ogni singolo corso. D: Eventuali crediti in eccesso acquisiti rispetto a quanto previsto dalla normativa sono da considerarsi persi? R: Il terzo comma del punto 4 delle Linee Guida stabilisce che è ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso rispetto a quanto stabilito al comma precedente da un triennio al successivo, nel limite massimo di complessivi 10 crediti. In sostanza se nel triennio 2014-2016 l iscritto matura, ad esempio, 75 crediti, a fronte dei 60 richiesti, potrà riportarne 10 dei 15 maturati in eccesso al successivo triennio. 4

D: Relativamente a quali corsi di aggiornamento professionale frequentati prima del 1 gennaio 2014 posso richiedere che vengano riconosciuti i relativi crediti formativi? R: Il punto 10 delle Linee Guida Disciplina Transitoria stabilisce che per le attività formative sperimentali su base volontaria organizzate da Ordini territoriali, programmate successivamente, oppure in atto alla data del 1 luglio 2013, potranno essere riconosciuti crediti formativi professionali da computarsi nel primo triennio (2014 2016) in conformità e secondo i criteri previsti dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida. D: E possibile acquisire crediti attraverso l offerta formativa di un altro Ordine professionale? R: Sì, i crediti possono essere acquisiti aderendo alle proposte formative predisposte da qualsivoglia Ordine/associazione di Ordini degli Architetti, P.P. e C. provinciale. D: Esiste la possibilità di ottenere dall Ordine l accreditamento di crediti formativi attraverso la frequenza di corsi organizzati da Enti terzi? R: No, ogni Ordine è autorizzato, ai sensi del secondo comma dell art. 7 del DPR 137/2012, a rilasciare crediti formativi esclusivamente in relazione ad eventi formativi dallo stesso organizzati. Un Ente terzo rilascerà direttamente i crediti formativi, a condizione che l evento sia stato autorizzato dal CNAPPC previo parere vincolante del Ministro competente. D: Posso far riconoscere dei crediti formativi relativi alla frequenza di un Master universitario/dottorato di ricerca? Qual è la procedura da seguire? R: Sì. Le Linee Guida e di Coordinamento attuative del regolamento per l aggiornamento e sviluppo professionale continuo prevedono, al punto 5.3, che il conseguimento del titolo di master universitario o di dottore di ricerca, comporta l acquisizione di n 20 crediti formativi per ogni anno di corso (n 15 cfp nel triennio 2014 2016),.. Allo scopo di poter valutare e successivamente inoltrare richiesta di autorizzazione al Consiglio Nazionale Architetti, P.P. e C., l interessato dovrà inoltrare all Ordine territoriale di riferimento tutta la documentazione attinente. D: L Ordine può riconoscere dei crediti formativi relativi a corsi svolti all estero? R: L attività di formazione svolta all estero a partire dal 1 gennaio 2014 è normato dall art. 6.5 delle Linee Guida nazionali che così recita: E competenza del C.N.A.P.P.C. validare crediti formativi relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop et similia tenuti all estero da istituzioni, enti, 5

organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari. A tal fine il professionista dovrà inviare al proprio Ordine di appartenenza una espressa richiesta ed ogni documentazione utile attestante l avvenuta partecipazione alla attività formativa (a titolo esemplificativo, attestati di frequenza e di partecipazione, programmi dell attività formativa svolta, costi di partecipazione, ecc). L Ordine territoriale provvederà a trasmettere, previa sommaria valutazione, la richiesta al C.N.A.P.P.C. entro il termine di giorni 15 dal ricevimento. Il C.N.A.P.P.C., a seguito di valutazione ed istruttoria, comunicherà all Ordine territoriale entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza, il provvedimento con l indicazione del numero dei crediti formativi attribuiti. D: Posso acquisire crediti formativi visitando delle mostre? R: Sì, ma solo nel caso di mostre di architettura. Il punto 5.5 delle Linee Guida prevede infatti che l Ordine territoriale possa validare a posteriori e quindi attribuire crediti formativi a visite documentate a mostre di architettura. L iscritto dovrà quindi far pervenire all Ordine di appartenenza la documentazione attestante la visita alla mostra per il rilascio dei crediti formativi. D: Come posso verificare i crediti formativi già acquisiti? R: L Ordine degli Architetti, P.P. e C. di Padova a breve trasmetterà una specifica nota a tutti gli iscritti con la quale comunicherà le modalità di accesso ad un area riservata del sito web dove prendere visione del dato in questione. D: Cosa succede se non supero la soglia stabilita di presenza ad un corso per l attribuzione dei crediti? R: Il terzo comma del punto 5.1 delle Linee Guida prevede una frequenza non inferiore all 80% di quella complessiva; una frequenza inferiore non dà diritto ad alcun cfp. Nel caso in cui tale soglia non venga raggiunta le Linee Guida prevedono comunque all ultimo comma dell punto 5.1 che sia ammesso recuperare le ore mancanti, iscrivendosi successivamente ad analogo corso. D: In qualità di docente di corsi di formazione posso ottenere dei crediti formativi? R: La docenza di corsi di formazione dà diritto al riconoscimento di crediti formativi solo nel caso in cui l iscritto partecipi in qualità di docente non retribuito ad eventi formativi promossi dall Ordine. Il punto 5.4 delle Linee Guida prevede che per la partecipazione 6

documentata viene riconosciuto 1 cfp per docenza con il limite massimo di 5 cfp annuali: la reiterazione della medesima docenza non da diritto ad ulteriori cfp. La presenza del relatore non limitata al proprio intervento, ma estesa all intero evento, dà diritto al conseguimento dei crediti complessivamente previsti per il l evento medesimo. D: Se prendo regolarmente parte a Commissioni di lavoro degli Enti Territoriali, ho diritto ad acquisire dei crediti formativi? R: Il punto 5.4 delle Linee Guida stabilisce che la partecipazione attiva di iscritti all Ordine a gruppi di lavoro, Commissioni di studio del C.N.A.P.P.C. e degli Ordini territoriali, fatta eccezione, per gli Organi eletti, di quelle conseguenti al proprio ruolo istituzionale (sedute di Consiglio, Commissione parcelle, Consiglio di disciplina, Conferenze degli Ordini, Delegazione regionale et similia): per la partecipazione effettiva e documentata viene riconosciuto 1 cfp per ogni singola seduta con il limite massimo di n 5 cfp annuali. D: La frequenza del Corso per Coordinatore per la progettazione e l esecuzione dei lavori (120 ore) e i suoi relativi aggiornamenti danno diritto ad acquisire crediti formativi? R: Sì, il Consiglio Nazionale Architetti, P.P. e C. ha comunicato la possibilità di riconoscere anche ai corsi cosiddetti abilitanti i crediti formativi come stabilito al punto 5.3bis delle Linee Guida nella seguente misura: - corsi di 120 ore: n. 20 cfp (n. 15 cfp nel triennio 2014-2016) - corsi di 40 ore: n. 10 cfp (n. 1 cfp per ogni modulo di 4 ore) D: I crediti ottenuti frequentando corsi organizzati da Enti terzi vengono registrati direttamente dall Ordine? R: No, sarà compito di ciascun iscritto, ai sensi del punto 5.8 delle Linee Guida, compilare e trasmettere all Ordine di appartenenza entro il mese di febbraio successivo all anno di riferimento un prospetto riassuntivo dei cfp maturati sulla scorta di un formulario rilasciato dall Ordine territoriale, attualmente in fase di approvazione. Al termine di ogni triennio l iscritto autocertificherà l attività di formazione effettivamente svolta. Il Consiglio dell Ordine potrà eseguire controlli di conformità entro il termine di cinque anni alla data di svolgimento delle attività di formazione. D: Perché devo produrre un autocertificazione se posso essere sanzionabile? R: L Ordine è tenuto a fare verifiche a campione sull effettivo adempimento dei propri iscritti. L autocertificazione presentata potrà quindi essere verificata dall Ordine territoriale e 7

qualora non corrispondesse al vero, oltre che disciplinarmente, l iscritto è sanzionabile dal Codice Civile per falsa dichiarazione. ESONERI E ASSENZA OBBLIGO D: Quali sono le circostanze in cui posso essere esonerato dall obbligo di aggiornamento professionale? Come devo procedere? R: L iscritto all Ordine può essere esonerato, parzialmente o totalmente, dall obbligo di aggiornamento professionale nei casi riportati al punto 7 delle Linee Guida: maternità per un anno formativo; è comunque garantito il diritto all aggiornamento on-line e a quelle iniziative alle quali l iscritta ritiene opportuno partecipare; malattia grave, infortunio, assenza dall Italia, che determinino l interruzione dell attività professionale per almeno sei mesi; altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni, non sono tenuti a svolgere l attività di formazione professionale continua. A tal fine l interessato dovrà presentare all Ordine una comunicazione nella quale, sotto la propria responsabilità, dichiari di non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell oggetto della professione; di non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo; di non esercitare l attività professionale neanche occasionalmente. Eventuali crediti formativi acquisiti durante il periodo per il quale l iscritto sia stato esentato dall obbligo formativo non potranno essere computati al fine dell assolvimento dell obbligo. Naturalmente l esonero cadrà nel momento in cui l iscritto non sia più in possesso dei requisiti che gli abbiano consentito tale deroga e il numero dei cfp da acquisire per il triennio preso in considerazione sarà proporzionalmente ridotto. D: Un dipendente pubblico, impossibilitato a svolgere libera professione, è tenuto all aggiornamento professionale? R: Sì, ai sensi dell art. 7 del DPR 137/2012 è fatto l obbligo a tutti gli iscritti, liberi professionisti, dipendenti pubblici e privati, di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale nelle forme e modalità stabilite dal Regolamento di attuazione e relative Linee Guida. L obbligo riguarda anche l iscritto dipendente pubblico in qualsiasi forma eserciti la professione di architetto e cioè anche se non svolge attività 8

libero professionale e non firma progetti. Gli iscritti dipendenti pubblici possono sottoporre all autorizzazione dell Ordine i progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro che saranno valutati in termini di crediti formativi, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento e dalle presenti Linee Guida. D: Se percepisco già la pensione di Inarcassa e ho superato il 60 anno di età posso essere esonerato dall aggiornamento professionale? R: Le Linee Guida e di Coordinamento attuative del Regolamento per l aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo prevedono al punto 7 che l obbligatorietà formativa cessi al compimento del 70 anno di età avendo contestualmente almeno 20 anni di iscrizione all Albo. D: Docenza universitaria: professore di ruolo, ricercatore, professore a contratto possono/devono accumulare crediti professionali per la formazione continua? R: Sì, tutti i docenti universitari iscritti all Albo sono soggetti all obbligo formativo, fino al compimento del 70 anno di età e con almeno 20 anni di iscrizione all Albo. SANZIONI D: Che cosa succede se non raggiungo nei tempi stabiliti il numero minimo di crediti? R: L inosservanza dell obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell art. 7 comma 1 del DPR 137/2012. L ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, è tenuto all avvio di una azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità di un ravvedimento operoso dell iscritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale. 9