Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia



Documenti analoghi
Legge federale sull applicazione di sanzioni internazionali

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Codice delle obbligazioni

Legge federale sull assicurazione contro gli infortuni

Legge federale sull accesso alle professioni di trasportatore su strada

Codice civile svizzero (Atti pubblici)

Codice delle obbligazioni

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

Codice delle obbligazioni (Revisione dei diritti di revoca)

Legge federale sulla promozione del settore alberghiero

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale concernente l attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d azione finanziaria

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

del 20 dicembre 2006 Art. 1 ed al loro riconoscimento è approvata.

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Termini di pagamento di giorni anche per i lavori pubblici

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Legge sui consulenti in brevetti

Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Legge federale sul trasporto pubblico

Legge federale sull attuazione dell Accordo FATCA tra la Svizzera e gli Stati Uniti (Legge FATCA)

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Trattato

COMUNE DI FONTANELLA - Provincia di Bergamo -

del 20 ottobre 2010 (Stato 1 gennaio 2013)

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Ordinanza del DATEC concernente le imprese di costruzione di aeromobili (OICA) Capitolo 1: In generale

Il quadro normativo attualmente vigente nel settore dei Dispositivi Medici

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

Modulo 3.7 Revisione4 Pagina 1 di 5

Progetto della Commissione di redazione per il voto finale

UNIONCAMERE LAZIO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA ECONOMALE

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Legge federale sull unità monetaria e i mezzi di pagamento

Legge federale sulle finanze della Confederazione

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL UTENZA IN MATERIA DI FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA MEDIANTE CONTRATTI A DISTANZA

Statuto della Società svizzera di credito alberghiero (SCA)

Legge federale

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Legge federale sui consulenti in brevetti

Lotta contro i ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali: l attuazione in Italia della Direttiva 2011/7/UE

Legge federale concernente i musei e le collezioni della Confederazione

Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali

Codice delle obbligazioni

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di gas naturale

IF COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE LA GESTIONE DELLE RISERVE NELLE OO.PP. Seminario. Milano, 9 giugno Ing. Luciano Brusaferro

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Ordinanza sul collocamento in vista d adozione

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati (OCPD)

del 3 ottobre 2008 (Stato 1 gennaio 2010) Capitolo 1: Scopo, campo d applicazione e definizioni

I. Disposizioni generali. II. Trasporti di persone Trasporti gratuiti con autovetture

Traduzione 1. (Stato 19 giugno 2001)

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

La normativa italiana

Allegato: Contratto di fornitura di servizi

Legge federale sull organizzazione dell azienda delle telecomunicazioni della Confederazione

Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sull esecuzione di procedure di sicurezza relative alle aziende nel quadro dei programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS

Assicurazione trasporti Assicurazione della responsabilità sul traffico di merci

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n Matera (MT)

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici

Art. 54 decreto legge

Codice civile svizzero

852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

Castenaso, 15/10/2014 CODICE ETICO

Legge federale sui giuristi d impresa (LGIm)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 ottobre 2013

L estinzione dei diritti. Corso di diritto privato Prof.ssa Maria Vittoria Cozzi A.A. 2013/2014

Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico

Legge federale sulla protezione dell ambiente

DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE (Libro I, Titolo II, Capo II)

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

dell 11 dicembre 2003 (Stato 13 gennaio 2004) Oggetto e campo d applicazione

Ordinanza concernente gli elementi d indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

AUTOCERTIFICAZIONE OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE PER SERVIZIO ATTUAZIONE PROGETTI

Condizioni generali e basi contrattuali. 1. Basi contrattuali

REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Regolamento sull organizzazione dell Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni

visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo 2001 sul credito al consumo (LCC) 1,

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

*Tutte le relazioni commerciali in materia di. cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.

SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO PER CONTO DEPOSITO. Articolo 1 Oggetto del contratto

Articolo 126 bis TITOLO IV - Guida dei veicoli e conduzione degli animali Patente a punti

A. Obblighi generali d informazione e di dichiarazione nm. 4-9

Transcript:

Legge federale sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (Legge sul trasporto di merci, LTM) Avamprogetto del XX. xxx 2006 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 87 e 122 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del... 2, decreta: Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo di applicazione 1 La presente legge si applica ai trasporti di merci effettuati: a. dalle imprese ferroviarie titolari di una concessione secondo l articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1957 3 sulle ferrovie (Lferr) o di un autorizzazione secondo l articolo 9 Lferr; b. dalle imprese ferroviarie, di trasporto a fune e di navigazione titolari di una concessione o di un autorizzazione secondo gli articoli 6-8 della legge del 4 sul trasporto di viaggiatori. 2 Le disposizioni della presente legge sono imperative per il trasporto di merci su commissione. 3 Per il trasporto di merci non su commissione sono imperative le disposizioni concernenti la responsabilità (art. 18-27) e i rimedi giuridici (art. 29). Le altre disposizioni si applicano laddove il contratto non preveda altrimenti. 4 La legge è applicabile sul territorio svizzero, salvo disposizione contraria di una convenzione internazionale. Art. 2 Definizioni 1 Ai sensi della presente legge si intende per: a. Dipartimento: il Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni; RS... 1 RS 101 2 FF. 3 RS 742.101 4 RS...; RU... (FF 2005 2313) 2006... 1

b. Ufficio federale: l Ufficio federale dei trasporti; c. stazione: una stazione ferroviaria, una fermata ferroviaria, un imbarcatoio o una stazione di un impianto a fune; d. veicolo: un veicolo a motore utilizzato per il trasporto di merci, un carro merci o un battello, come anche una cabina, un contenitore o il sedile di un impianto di trasporto a fune; e. gestore dell infrastruttura: impresa ferroviaria titolare di una concessione dell infrastruttura secondo l articolo 5 della Lferr 5. f. documento di trasporto: una lettera di vettura o un altro certificato di trasporto. Art. 3 Requisiti di qualità e cooperazione 1 Il Consiglio federale può disciplinare conformemente alle norme internazionali riconosciute i requisiti di qualità per il trasporto di merci e le conseguenze in caso di mancato rispetto di tali norme. 2 Può disciplinare la cooperazione delle imprese tra di loro e con i clienti per promuovere la capacità del traffico merci e favorire un offerta favorevole all utente. Capitolo 2: Trasporto di merci Art. 4 Trasporto di merci pericolose 1 Il Consiglio federale emana disposizioni speciali sul trasporto di merci pericolose. 2 Il Dipartimento può affidare l autorizzazione, l omologazione o il controllo degli imballaggi di merci pericolose ad aziende o organizzazioni che garantiscono un esecuzione conforme alle prescrizioni. Art. 5 Trasporti nell ambito della cooperazione nazionale in materia di sicurezza 1 In situazioni speciali e straordinarie le imprese sono obbligate a effettuare prioritariamente trasporti a favore della Confederazione e dei Cantoni. 2 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. Capitolo 3: Diritto dei trasporti Sezione 1: Principi Art. 6 Responsabilità extracontrattuale Le imprese sottostanno alle disposizioni sulla responsabilità della Lferr 6. 5 RS 742.101 2

Art. 7 Vizi del carro L impresa risponde dei danni alla merce risultanti da un vizio del carro al quale il mittente non ha consentito. Sezione 2: Contratto di trasporto di merce Art. 8 Definizione 1 Con il contratto di trasporto di merce l impresa s impegna nei confronti del mittente a trasportare contro pagamento una merce da una stazione a un altra e a consegnarla al destinatario indicato dal mittente. 2 Il contratto di trasporto di merce è concluso quando i contraenti hanno manifestato concordemente la loro reciproca volontà. Art. 9 Lettera di vettura 1 Il contenuto del contratto di trasporto di merce può essere iscritto in una lettera di vettura. 2 La lettera di vettura deve essere firmata dal mittente e dall impresa. 3 La forma e l aspetto della lettera di vettura sono decise dai contraenti. La lettera di vettura in forma elettronica è equiparata a quella scritta. Art. 10 Compimento delle formalità amministrative 1 Durante il trasporto della merce l impresa compie, dietro pagamento, le operazioni prescritte dalle dogane, dalla polizia o da altre autorità. Nel compierle assume gli obblighi di un commissionario. 2 Salvo disposizione contraria del mittente, alla stazione di destinazione è il destinatario che compie queste operazioni. Se omette di compierle, se ne occupa l impresa. 3I costi derivanti dal compimento delle formalità amministrative sono a carico del mittente. Art. 11 Modifica del contratto da parte del mittente 1 Finché il destinatario non richiede la lettera di vettura o la merce, il mittente può modificare unilateralmente il contratto di trasporto. Il mittente copre tutte le spese derivanti dalla modifica. 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Art. 12 Termini di consegna 1 Il mittente e l impresa si accordano sul termine di consegna. 6 RS 742.101 3

2 In assenza di un accordo specifico, si applicano i termini di consegna e le disposizioni sulla decorrenza dei termini stabiliti dal Consiglio federale. Art. 13 Consegna 1 Dall arrivo della merce, il destinatario può esigere che la lettera di vettura e la merce gli siano consegnati contro pagamento degli importi che la gravano conformemente al contratto di trasporto. 2 Il destinatario è tenuto a scaricare egli stesso la merce, tranne se l impresa vi provvede contro pagamento. Il destinatario deve rispettare le prescrizioni dell impresa e il termine di ritiro stabilito. Se il destinatario allega un danno, può esigerne l accertamento prima della presa in consegna della merce. Art. 14 Impedimento al trasporto 1 In caso di impedimento al trasporto, l impresa prende i provvedimenti atti a salvaguardare gli interessi del mittente. 2 In caso di dubbio sull idoneità dei provvedimenti o se la continuazione del trasporto non è possibile, l impresa chiede istruzioni al mittente. Art. 15 Impedimento alla presa in consegna Se il destinatario non ritira la lettera di vettura e la merce nel termine stabilito, l impresa chiede istruzioni al mittente. Nei casi urgenti può prendere autonomamente i provvedimenti adeguati. Art. 16 Immagazzinamento e vendita dopo il termine 1 Scaduto il termine di consegna l impresa immagazzina la merce non ritirata. Può depositarla presso terzi a spese e rischio dell avente diritto. 2 Scaduto il termine supplementare, l impresa vende la merce se: a. il mittente non dà istruzioni o le stesse sono ineseguibili; e b. il destinatario non fa uso del termine supplementare. 3 L impresa vende la merce allo scadere del termine di consegna se: a. si tratta di merce deperibile; b. lo stato della merce lo giustifica; o c. i costi dell immagazzinamento sono sproporzionati rispetto al valore della merce. 4 Il ricavo della vendita, dedotte tutte le spese, è messo a disposizione dell avente diritto. Se il ricavo è inferiore alle spese, il mittente paga la differenza. 4

Sezione 3: Responsabilità contrattuale Art. 17 Responsabilità dell impresa risultante dal contratto di trasporto di merce 1 L impresa risponde del danno risultante dalla perdita o dal danneggiamento della merce o dall inosservanza del termine di consegna. 2 L impresa è liberata da questa responsabilità nella misura in cui prova che il danno è dovuto a colpa del danneggiato o a circostanze che l impresa non poteva evitare e alle cui conseguenze non poteva ovviare. 3 Se si è verificato un danno, si presume che sia dovuto al trasporto. L impresa tuttavia, se stabilisce l esistenza di circostanze particolari, definite dal Consiglio federale, che indicano un altra origine del danno, è responsabile soltanto in quanto il danneggiato provi che il danno non è dovuto a tali circostanze. 4 Se provvede al carico o allo scarico di un carro per incarico del cliente, l impresa risponde come mandatario. Art. 18 Responsabilità dell impresa per le incombenze di servizio L impresa risponde del danno causato dalle persone che occupa per il trasporto, nell esercizio delle loro incombenze di servizio. Sono considerati tali anche i mandatari di prestazioni di trasporti e i loro impiegati nonché i gestori dell infrastruttura su cui avviene il trasporto. Art. 19 Risarcimento 1 Il Consiglio federale stabilisce gli importi massimi di risarcimento dei danni. 2 Se il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave, l impresa deve risarcirlo per intero. Art. 20 Limitazione contrattuale della responsabilità 1 Sono nulle le convenzioni tra l impresa e il cliente che escludono preventivamente, del tutto o in parte, la responsabilità dell impresa o che attribuiscono l onere della prova al cliente. Del rimanente, il contratto di trasporto resta valido. 2 Sono tuttavia ammesse le limitazioni convenzionali della responsabilità per merci il cui trasporto è particolarmente difficile o comporta rischi particolari. Art. 21 Legittimazione attiva Nei confronti dell impresa ferroviaria possono far valere pretese fondate sul contratto di trasporto: a. il mittente, fintanto che ha il diritto di disporre della merce; b. il destinatario, non appena ha ritirato la lettera di vettura o dispone della merce. 5

Art. 22 Legittimazione passiva 1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto possono essere fatte valere, a scelta, contro: a. l impresa di partenza; b. l impresa di arrivo; c. l impresa che ha svolto la parte del trasporto nel cui corso si è verificato il fatto che ha dato origine alla pretesa. 2 Quando l azione è promossa contro una di queste imprese, le altre non possono più essere convenute in giudizio. 3 Tuttavia, se una delle altre imprese promuove azione contro l avente diritto, questi può, con una domanda riconvenzionale o un eccezione, far valere le sue pretese anche contro quest altra impresa. Art. 23 Estinzione delle pretese 1 Le pretese contro l impresa si estinguono non appena l avente diritto accetta la merce. 2 Le pretese non si estinguono: a. se l avente diritto prova che il danno è stato cagionato intenzionalmente o per negligenza grave; b. in caso di inosservanza del termine di consegna, se la pretesa è fatta valere entro sessanta giorni; c. in caso di perdita parziale o di danneggiamento accertati prima che l avente diritto abbia preso in consegna la merce o se il danno non è stato accertato per colpa dell impresa ferroviaria; d. in caso di danno non apparente alla merce, accertato entro i termini stabiliti dal Consiglio federale, se l avente diritto prova che il danno si è verificato nell intervallo tra l accettazione al trasporto e la consegna. Art. 24 Prescrizione 1 Le pretese fondate sul contratto di trasporto o di fornitura di un carro si prescrivono in un anno. 2 La prescrizione decorre: a. in caso di pretese per perdita della merce, il trentesimo giorno dopo il termine di consegna; b. in caso di pretese per perdita parziale o danneggiamento della merce e per mancato rispetto del termine di consegna, il giorno della consegna; c. in caso di pretese per altri motivi, il giorno in cui la pretesa diventa esigibile. 6

3 La prescrizione è sospesa se l avente diritto presenta un reclamo all impresa. Riprende non appena l impresa respinge il reclamo. I successivi reclami sullo stesso oggetto non sospendono la prescrizione. Art. 25 Responsabilità L impresa che ha causato il danno è sola responsabile dello stesso nei confronti delle altre imprese che hanno partecipato al trasporto. Art. 26 Diritto di pegno L impresa ha sulla merce i diritti di un creditore pignoratizio per tutti i crediti risultanti dal contratto di trasporto. Questi diritti sussistono fintanto che la merce si trova in possesso dell impresa o di un terzo al quale l impresa può chiederne la restituzione. Capitolo 4: Vigilanza, rimedi giuridici e disposizioni penali Art. 27 Vigilanza I trasporti di merce ai sensi dell articolo 1 capoverso 1 sottostanno alla vigilanza dell Ufficio federale. Quest ultimo è abilitato ad abrogare le decisioni e le istruzioni di organi o servizi delle imprese ferroviarie o a impedirne l applicazione se infrangono la presente legge, l autorizzazione o accordi internazionali oppure violano importanti interessi nazionali. Art. 28 Rimedi giuridici 1 Le controversie patrimoniali tra il cliente e l impresa sottostanno alla giurisdizione civile. 2 Alle rimanenti controversie si applicano le disposizioni della giurisdizione amministrativa federale. Art. 29 Delitti Chiunque intenzionalmente o per negligenza contravviene a una disposizione esecutiva della presente legge la cui violazione è stata dichiarata punibile dal Consiglio federale, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Art. 30 Perseguimento d ufficio I reati punibili secondo il Codice penale 7 sono perseguiti d ufficio se sono commessi contro le seguenti persone durante il servizio: a. gli impiegati delle imprese ai sensi dell articolo 1 capoverso 1; 7 RS 311.0 7

b. le persone incaricate di un compito invece degli impiegati di cui alla lettera a. Art. 31 Competenza 1 Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolo spettano all Ufficio federale. 2 Le sentenze e i decreti di abbandono sono trasmessi senza indugio, gratuitamente e in copia integrale al Ministero pubblico della Confederazione all attenzione del Consiglio federale. Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 32 Esecuzione 1 Il Consiglio federale è incaricato dell esecuzione della presente legge. 2 Il Dipartimento può autorizzare le imprese con particolari difficoltà dovute all esercizio a derogare temporaneamente dalle disposizioni sui trasporti. Art. 33 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 4 ottobre 1985 8 sul trasporto pubblico è abrogata. Art. 34 Referendum ed entrata in vigore 1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo. 2 Il Consiglio federale ne determina l entrata in vigore. 8 RU 1986 1974, 1994 2290, 1995 4093, 1995 3517, 1998 2856 8

9