Cass /2018 Contrassegno falso o mancanza di copertura: risarcisce sempre il FGVS?

Documenti analoghi
Cass /2011. Contrassegno assicurativo falso: sussistenza rapporto assicurativo.

Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 09 ottobre 2015, n ).

Cass /2015. Certificato di proprietà e carta di circolazione costituiscono presunzioni di proprietà.

Cass. n /2010: Omessa trascrizione della vendita del veicolo al PRA: responsabilità dell'intestatario

Presidente Preden - Relatore Chiarini. Svolgimento del processo. Cass /2012. Valore del modello CID

Cass. 5008/2017. Indennizzo diretto.premio pagato in ritardo: la compagnia è tenuta al risarcimento del da

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA n.7777 / OMISSIS -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass. 3082/2015. Anche chi non è proprietario del veicolo può chiedere il risarcimento danni in presenza d

Cass. 3146/2017. Quando l'indennizzo diretto è applicabile anche in caso di collisione tra più di due veico

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE. Sentenza 8 aprile 2011, n Cass. 8114/2011:O.S.A. - Compensazione spese: illegittimità

Cass. 7214/2017. Notifica nulla e notifica inesistente. Scritto da Francesco Annunziata Domenica 02 Aprile :00

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Il trasportato non deve provare le modalità del sinistro. Il caso del trasportato proprieta

Cass /2015. Insidia stradale. Nessun risarcimento per la caduta in una buca sulla strada di casa

Cass /2016. Coniuge comproprietario-trasportato del veicolo: ha diritto al risarcimento danni.

Cass /2014. Pagamento del premio nello stesso giorno dell'incidente: nessuna copertura assicurati

Cass. 6095/2015. Sassi dal cavalcavia: nessun risarcimento. Scritto da Francesco Annunziata Sabato 11 Aprile :00

Sofferenza dei familiari: è presunta in caso di decesso del congiunto

REPUBBLICA ITALIANA. Cass.12897/2015. La denuncia di sinistro non sospende la prescrizione

Cass /2018. Risarcimento danno biologico: non sempre è necessario l'accertamento strumentale.

CORTE DI CASSAZIONE II SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL Cass /2011. Ausiliari del traffico: limite accertamento violazioni

CORTE DI CASSAZIONE III SEZIONE CIVILE SENTENZA DEL , N SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Cassazione, Sez. III, 12 ottobre 2010, n (Pres. Varrone Rel. Filadoro) Svolgimento del processo

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza n.4825 del 11/03/2016 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Cass /2011: Danno esistenziale: inammissibilità di autonoma categoria.

Cassazione, sez. III, 3 maggio 2011, n (Pres. Trifone Rel. Levi) Cass. 9683/2011: investimento di pedone

Scritto da Ciro Tadicini Mercoledì 04 Maggio :15 - Ultimo aggiornamento Mercoledì 04 Maggio :16

Cass. 9954/2017. Furto del veicolo dopo incidente già risarcito: l'indennizzo è subordinato alla prova dell'a

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 9 dicembre 2010, n Svolgimento del processo

Reintegra del lavoratore ammissibile anche se l azienda è fallita

Articolo tratto dalla rivista elettronica PL.com- Editore EDK

Cass /2017. Cane randagio: il Comune unico responsabile. Scritto da Francesco Annunziata Martedì 23 Maggio :58

Cass /2014. Art.2051 c.c.: la responsabilità della P.A. è esclusa solo dal caso fortuito

Cass /2018: Tamponamento a catena di veicoli in sosta e veicoli in movimento

Cass. 3266/2016. Indennizzo diretto - Fase stragiudiziale e compensi professionali

Cass. 7105/2016. Il disconoscimento di documento prodotto in copia deve essere motivato.

Cass. civ. Sez. III, , n Risarcimento del fermo Tecnico e Rimborso IVA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Cass.21941/2018. Eccezione di incompetenza per territorio: requisiti.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A N E L N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E

Cass. 6907/2012. Danno da fermo tecnico: risarcibilità. Spese giudiziali. Scritto da Francesco Annunziata Giovedì 17 Maggio :18

INDICE-SOMMARIO INTRODUZIONE E PIANO DELL OPERA

Giurisprudenza. Corte di Cassazione V Sezione Penale - n del 11 maggio 2016

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

INDICE INDICE INDICE. Titolo I APERTURA DEL SINISTRO E ATTIVITÀ STRAGIUDIZIALE DI DEFINIZIONE

contro nei confronti di per l'annullamento

Cass /2016. Contenuto della richiesta di risarcimento danni (artt.145 e 148 d.lgs. 209/2015)

Cass /2017. Danni da circolazione stradale: il fallimento del responsabile civile

Corte di Cassazione, II Sezione civile, sentenza 30 maggio 2016, n

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2016 Omessa comunicazione dati conducente: il trascorrere del tempo rende i ricordi evanes

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Accoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018

Cass /2014. Iscrizione della causa a ruolo con la velina: mera irregolarità.

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Scontro tra veicolo e motorino. Corresponsabilità dei conducenti. Trasportata illegittim

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 18 novembre gennaio 2016, n. 681 Presidente Vivaldi Relatore De Stefano

Cass. 4891/2015. E' la data sull'avviso di ricevimento della raccomandata che perfeziona la notifica

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Avvisi di accertamento: va allegato l'atto non conosciuto dal contribuente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione II Sezione Civile - n del 3 agosto 2016

Nota a cura dell' Avv. Luca Tantalo

Le variazioni ai giudizi di impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La deducibilità delle spese di pubblicità

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Actio quanti minoris: quali criteri applicare? Cassazione, sez. VI, 25 gennaio 2012, n (L. D Apollo)

Svolgimento del processo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Cass /2014: non sempre il pedone ha ragione. Scritto da Francesco Annunziata Martedì 30 Settembre :34

Accordo in sede sindacale: non valido se il sindacato non informa il lavoratore (Cass. n /2013)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Cass. 7949/2017. Distanza tra autovelox e relativa segnalazione. Scritto da Francesco Annunziata Venerdì 31 Marzo :00

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 3 ORDINANZA

Cass /2013. Cade dal motorino. Nessun risarcimento se il conducente era a conoscenza dell'esisten

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Azione di risoluzione e azione di recesso nella stessa domanda introduttiva (nota a Cass., sez. III, 31/03/2017 n. 8343)

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - ORDINANZA

- controlicorrente - avverso la sentenza n. 920/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO del , depositata il 13/10/2010; udita la relazione dell

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Pietro Nisi. Avvocato. Milano, 17 maggio 2018

Marchio fiere RIMINI FIERA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Transcript:

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l azione diretta ex art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l azione risarcitoria,ex art. 283 D.Lgs. n. 209 del 2005, nei confronti dell impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa ; il tutto rilevando che la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla accertata mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza del 04.05.2018, n. 10588) 1 / 7

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ha pronunciato la seguente: ordinanza <...> 2 / 7

FATTI DI CAUSA H.S., in proprio e in nome e per conto dei figli minori H.E. e K., agì nei confronti di P.M. e della RAS Assicurazioni s.p.a., quale impresa designata dal F.G.V.S., per il risarcimento dei danni conseguiti alla morte di H.R. (rispettivamente, coniuge e padre degli attori) che era deceduto a seguito dell urto fra il veicolo in cui era trasportato, di proprietà del P., e un autocarro in sosta. Il Tribunale accolse la domanda, condannando entrambi i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni patiti dagli attori. Pronunciando sul gravame proposto dalla Allianz s.p.a. (già RAS), la Corte di Appello di Napoli ha parzialmente riformato la sentenza, escludendo la legittimazione passiva dell impresa designata dal F.G.V.S.; ha rilevato che gli attori non avevano provato la falsità del contrassegno assicurativo riferito alla Uni One Ass.ni (della cui presenza aveva dato atto il rapporto della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro) e, quindi, della inesistenza di una valida copertura assicurativa del veicolo del P.. 3 / 7

Hanno proposto ricorso per cassazione H.S., K. ed E., affidandosi a due motivi; ha resistito la Allianz s.p.a. con controricorso. Il PM ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l accoglimento del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 127 (sostitutivo della L. n. 990 del 1969, art. 10) e dell art. 1901 c.c., nonchè motivazione insufficiente su circostanza decisiva della controversia : i ricorrenti contestano la pertinenza del richiamo effettuato dalla Corte all indirizzo di legittimità che riconosce rilevanza all apparenza della validità del contrassegno a tutela della posizione del soggetto danneggiato, al quale la situazione di copertura assicurativa sia apparsa senza sua colpa esistente; rilevano che la compagnia Uni One che era stata inizialmente richiesta del risarcimento ed era stata citata in giudizio-aveva negato l esistenza della copertura assicurativa ed aveva corroborato la propria posizione di estraneità presentando anche una denuncia in merito alla falsità del contrassegno; 4 / 7

aggiungono che l ANIA aveva rilasciato certificazione attestante l inesistenza, nell archivio elettronico delle targhe assicurate, di coperture assicurative riferite al veicolo del P.. 2. Col secondo motivo (che denuncia l omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della L. n. 990 del 1969, art. 9 e dell art. 2727 c.c.), i ricorrenti lamentano che la Corte non ha considerato che la non copertura assicurativa si ha sia nel caso di falsificazione (inesistenza) che di mancata copertura e che la prova negativa della mancanza di copertura era stata fornita dagli attori mediante indizi plurimi e precisi. 3. I motivi da esaminare congiuntamente sono fondati per quanto di ragione. La Corte ha errato nel riconoscere rilevanza decisiva alla autenticità o meno del contrassegno o all apparenza della sua autenticità, svolgendo considerazioni che ben si attagliano all ipotesi in cui la domanda venga proposta dal danneggiato nei confronti dell assicuratore che abbia rilasciato (o appaia aver rilasciato) il contrassegno; non ha considerato, invero, che ciò che rileva, in relazione alla diversa azione promossa nei confronti dell impresa designata dal F.G.V.S. è unicamente la circostanza della mancanza della copertura, L. n. 990 del 1969, ex art. 19, comma 1, lett. b) e successivamente D.Lgs. n. 209 del 2005, ex art. 283,comma 1, lett. b). Ha errato, conseguentemente, quando ha affermato che è l autenticità del contrassegno che pertanto dev essere sconfessata in giudizio con prove adeguate e quando ha svolto le ulteriori 5 / 7

considerazioni sulla inidoneità della prova della falsificazione del contrassegno; l accertamento doveva attenere unicamente all esistenza o meno della copertura e, in funzione di tale oggetto, avrebbe dovuto essere valutata l idoneità degli elementi offerti dai ricorrenti a sostegno dell operatività della copertura del F.G.V.S.. Va richiamata, al riguardo, una recente pronuncia di questa Corte che ha opportunamente rimarcato la distinzione fra la posizione del danneggiato che faccia valere la situazione di apparenza del contrassegno assicurativo e quella del danneggiato che agisca nei confronti del F.G.V.S. facendo valere un difetto di copertura assicurativa, affermando il principio secondo cui in tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l azione diretta, L. n. 990 del 1969, ex art. 18 (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 144), nei confronti dell assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l azione risarcitoria, L. n. 990 del 1969, ex art. 19 (ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 283), nei confronti dell impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa (Cass. n. 24069/2017); il tutto rilevando che la situazione di apparenza non può che ridondare ad esclusivo vantaggio della vittima e non può, invece, essere intesa come ostacolo al perseguimento dell interesse proprio del danneggiato venendo ad essere opposta come eccezione di merito fatta valere dalla impresa designata dal FGVS per sottrarsi alla azione risarcitoria fondata sulla accertata mancanza di una copertura assicurativa per il veicolo danneggiante. La sentenza impugnata è dunque viziata in radice da un errore di impostazione giuridica che ha orientato la Corte a considerare rilevante una condizione di apparenza circa l esistenza di una valida polizza assicurativa, che sarebbe stata dirimente nell ambito di una domanda proposta nei confronti della assicuratrice apparente del responsabile, ma è invece priva di rilevanza in relazione alla domanda proposta nei confronti dell impresa designata dal F.G.V.S. sul presupposto della carenza della copertura: rispetto a quest ultima, dovrà dunque accertarsi se gli elementi emersi dall istruttoria siano idonei a dimostrare il difetto di copertura assicurativa quale presupposto per l operatività della garanzia del Fondo. 6 / 7

La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte territoriale che, in diversa composizione, dovrà rivalutare la vicenda alla luce dei principi e criteri sopra indicati. 4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2018. 7 / 7