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VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l articolo 7, comma 4, che dispone che Per lo svolgimento di particolari compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a quella del Governo che le ha istituite, è specificata dall'atto istitutivo. ; VISTI gli articoli 9, comma 5-quater, e 9-bis del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile ; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 ottobre 2012, recante Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2012, con il quale il Capo del Dipartimento dello sviluppo delle economie territoriali è stato nominato titolare della gestione stralcio della contabilità speciale n. 5281, già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della Regione Abruzzo di cui all articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, recante la proroga alla data del 28 febbraio 2013 della gestione stralcio di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012; 1

VISTO l articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che, al comma 4, stabilisce che il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio ; VISTO l articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 che dispone che Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici uffici o dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può delegarli a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ; VISTO il decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 29 ottobre 2012 che all articolo 2 disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l apertura delle contabilità speciali degli Uffici speciali per la Ricostruzione e, agli articoli 4 e 5 disciplina le modalità con cui devono essere operati i monitoraggi di attuazione finanziaria, fisica e procedurale degli interventi di ricostruzione pubblica e privata conseguenti al sisma in Abruzzo del 6 aprile 2009; VISTO l articolo 7- bis, del decreto-legge n. 43, del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, così come rifinanziato dal articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2013, n. 143, che stabilisce che al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, le risorse sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate; VISTO l Accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d emergenza socio economico ambientale stipulato in data 26 aprile 2012; VISTA l istituzione, su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale, di un Tavolo tecnico presso il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri per coordinare alcune Amministrazioni firmatarie dell Accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d emergenza socio economico ambientale; 2

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre 2012 che assegna le funzioni di Autorità di Gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo al Dipartimento per lo Sviluppo delle economie territoriali e le aree urbane (DISET) della Presidenza del Consiglio di Ministri; RAVVISATA l opportunità, anche alla luce di quanto disposto dal citato articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, di istituire un apposita struttura di missione, in considerazione della specificità e del carattere temporaneo delle attività connesse al processo di ricostruzione dell area del cratere aquilano, allo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e al POIn Attrattori culturali, naturali e turismo ; DECRETA ART. 1 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane è istituita una struttura di missione denominata Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e lo svolgimento delle funzioni di Autorità di gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e del turismo, di seguito struttura di missione. 2. La struttura di missione svolge la propria attività sino alla scadenza del mandato del Governo in carica. 3. L autorità politica delegata alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 si avvale della struttura di missione per le attività inerenti il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all articolo 67-ter, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. ART. 2 1. La struttura di missione, in attuazione dell articolo 67-ter, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 3

coordina le amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e di sviluppo dell area del cratere aquilano al fine di indirizzare e dare impulso, d intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali per la ricostruzione, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio. Nell ambito di tali attività, la struttura gestisce le attività di rendicontazione conseguenti alla conclusione della gestione stralcio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012, con la quale sono state liquidate le somme giacenti sulla contabilità speciale n. 5281 già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo, alla cessazione delle sue funzioni avvenuta il 31 agosto 2012. La struttura, inoltre, in coordinamento con il Ministero dell Economia e delle Finanze Ragioneria Generale dello Stato, anche avvalendosi degli Uffici speciali per la ricostruzione, vigila sull attuazione del decreto del Ministero dell Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2012, che ha disciplinato le modalità con cui gli Uffici speciali per la ricostruzione e le amministrazioni ordinariamente competenti all attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata provvedono ad assolvere i loro obblighi di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale sugli interventi di ricostruzione, come prescritto dal citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. La struttura di missione, con riferimento alle attività relative al coordinamento delle amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d intesa con la regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni di categoria presenti nel territorio: a) provvede all elaborazione delle proposte per la risoluzione delle problematiche relative alla ricostruzione ed allo sviluppo dell area colpita dal sisma del 6 aprile 2009, per la cui rilevanza, fatte salve le ordinarie competenze riconosciute agli enti territoriali ed alle amministrazioni centrali di settore, sia richiesto un intervento della struttura medesima; b) fornisce il proprio supporto alle istruttorie per il CIPE delle proposte di assegnazione e di riparto delle risorse finanziarie necessarie per gli interventi di ricostruzione e le iniziative per lo sviluppo della Città dell Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; c) elabora proposte normative nelle materie di propria competenza; d) supporta le attività del Comitato di indirizzo istituito con decreto del Ministro per la coesione territoriale in data 8 aprile 2013 e svolge funzioni di segreteria del Comitato stesso; e) vigila e propone gli atti di impulso affinché gli Uffici speciali per la ricostruzione e le amministrazioni ordinariamente competenti all attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica e privata della Città di L Aquila e dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 provvedano ad assolvere gli obblighi 4

di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale disciplinati dal decreto del Ministro dell economia e delle finanze del 29 ottobre 2012; f) quantifica i fabbisogni finanziari relativi all avanzamento della spesa rilevata dai monitoraggi periodici al fine di formulare le previsioni di bilancio, di assegnazioni e di riparti di risorse finanziarie e determina i trasferimenti di risorse finanziarie necessarie ai soggetti attuatori delle attività di ricostruzione, delle iniziative per lo sviluppo e la ricerca, per la Città di L Aquila e per gli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; g) coordina la predisposizione della relazione annuale per il Parlamento, prevista dall articolo 2-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n.77; h) gestisce le attività di rendicontazione conseguenti alla conclusione della gestione stralcio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 ottobre 2012, con la quale sono state liquidate le somme giacenti sulla contabilità speciale n. 5281 già intestata al Commissario delegato per la ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo; i) cura la predisposizione delle relazioni prima affidate dal CIPE al Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane. 2. La struttura di missione provvede al coordinamento dei soggetti firmatari dell Accordo per lo sviluppo dei traffici containerizzati nel porto di Taranto e il superamento dello stato d emergenza socio economico ambientale stipulato in data 26 aprile 2012, nonché provvede al coordinamento del Tavolo tecnico istituito su iniziativa del Ministro per la coesione territoriale pro tempore di cui alle premesse. 3. Le funzioni di Autorità di Gestione del POIn Attrattori culturali, naturali e turismo gia attribuite al DISET sono svolte dalla struttura di missione. ART. 3 1. La struttura di missione costituisce ufficio di livello dirigenziale generale. 2. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell articolo 19, commi 4, 5-bis o 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti di prima fascia appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri ovvero tra estranei alla Pubblica Amministrazione. 3. Oltre al coordinatore, alla struttura di missione sono assegnati due dirigenti con incarico di livello dirigenziale non generale appartenente ai ruoli della Presidenza 5

del Consiglio dei Ministri o scelti, ai sensi dell articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i dirigenti delle amministrazioni del comparto Ministeri. 4. Alla struttura è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 18 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all area A o B della Presidenza del Consiglio dei Ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo in base all articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Nell ambito del predetto contingente non più di 2 unità possono essere scelte anche tra amministrazioni diverse da quelle del comparto Ministeri. ART. 4 1. Al coordinatore della struttura di missione è attribuito un trattamento economico in misura non superiore a quello massimo attribuito ai coordinatori di uffici interni ai dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. Ai dirigenti di livello dirigenziale non generale, è attribuita la retribuzione di posizione variabile nell importo massimo previsto per gli incarichi dirigenziali di seconda fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. ART. 5 1. Gli oneri derivanti dall attuazione del presente decreto, nei limiti delle disponibilità, gravano sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presente decreto è trasmesso, per i successivi adempimenti, ai competenti organi di controllo. Roma, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6