Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini. Via Gerolamo Gaslini, Genova Quarto C.F STATUTO SOCIALE

Documenti analoghi
STATUTO. ART.1 - (Denominazione e sede) ASSOCIAZIONE GENITORI I.C. LAVERDA con sede in Piazzetta degli Alpini, 12, Comune di Breganze.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE A SCUOLA APERTA

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO Associazione WIDE

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI DEL CENTRO VELICO CAPRERA

Statuto di Canoaverde e successive modifiche

Art.1 - Denominazione, sede e durata

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

Statuto Art. 1 - Denominazione, sede e durata Art. 2-Scopo Art. 3 - Attività Art. 4 - Ammissione dei soci

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE TERRE DI JACOPINO

Articolo 1 (Denominazione e sede) Articolo 2 (Scopo)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO. Associazione di promozione sociale «C ENTRO DENTRO»

Statuto dell Associazione di Promozione Sociale Creuza de ma - Pietracatella

2

STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e sede) Articolo 2 (Scopo)

culturale Noi Donne Insieme con sede in Bologna, via Decumana n. 52/a.

STATUTO. Associazione Peace Human Rights Alumni

Lo Statuto di Casa di (H)owl

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MELIÀ MONSELICE (PD)

Statuto. 1. E costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, l associazione di promozione sociale

ALLEGATO A ALL' ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE DI SAN POLO STATUTO

STATUTO. Associazione di promozione sociale << LA CARTA DI ALTINO >>

FAC SIMILE STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

TITOLO IV RECESSO - ESCLUSIONE

A. M. A. LA VITA, ASSOCIAZIONE DI AUTO MUTUO AIUTO STATUTO

CENTRO DI CULTURA Card. ELIA DALLA COSTA STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Articolo 1. Articolo 2

STATUTO dell Associazione Culturale ESSI VIVONO

Il Fondaco per Feltre

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

art. 1 (denominazione sede) 1. E costituita l Associazione di volontariato denominata Amici dell Africa Onlus.

3 SCOPI DELL ASSOCIAZIONE

Statuto dell Associazione di promozione sociale Ruota Libera.

Art.11 - Il Vice Presidente Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Museo del Cioccolato

Associazione Direttori Casse Rurali Trentine

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

Statuto Associazione Viola Club Go Women s

STATUTO. dell Associazione di Promozione Turistica Pro Loco CURTOMARTINO con sede in Acquaviva delle Fonti.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

ASSOCIAZIONE DIRIGENTI PER L INNOVAZIONE ALLIEVI SCUOLA SUPERIORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STATUTO

ASSOCIAZIONE TEATRO STUDIO associazione di promozione sociale STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO dell ASSOCIAZIONE GENITORI ISTITUTO SANTA LUCIA

Bozza di Statuto Tipo per le Pro-loco (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO. Nome L Associazione è denominata: idem percorsi di relazione

dell Associazione ex Consiglieri regionali del Molise

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE AMICI DELLA GUINEA BISSAU Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE WAGNERIANA DI MILANO (approvato dall Assemblea dei Soci in data 23 giugno 2018)

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

STATUTO. Art. 1. Costituzione, denominazione e sede. 1) E costituita l Associazione denominata LABORATORI L ARTE NELLE MANI. Art. 2 Scopi e attività

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI TECNICI DELL INDUSTRIA MOLITORIA. Modificato dall Assemblea Generale Straordinaria del 26 Marzo 2011

STATUTO PROLOCO GRESSAN. (in riferimento al D. LGS. 460/97 e alla Legge 383/2000)

ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI DEL LAZIO. (Legge Regionale 10 maggio 1990 n. 53) STATUTO

ART. 1 (Denominazione e sede)

Da quante persone deve essere composto il Consiglio Direttivo? Il Consiglio Direttivo è composto in genere da un numero dispari di membri

Associazione Italiana di Acustica

Statuto. Associazione di Promozione Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ASSOCIAZIONE ITALIANA BOWEN

FEDERFARMA LAZIO - STATUTO

VIA PIAVE & DINTORNI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE *** STATUTO *** ARTICOLO 1 Costituzione denominazione e sede. ARTICOLO 2 Scopi e attività

La durata dell associazione ZEITBANK BRIXEN - BANCA DEL TEMPO BRESSANONE è illimitata.

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE IDEA per LECCE

Associazione sa n Filippo STATUTO. Articolo 1 DENOMINAZIONE

Statuto dell associazione di promozione culturale e sociale Sassiscritti Teatro, Danza, Editoria, Fotografia, Arti visive e altro

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

STATUTO ASSOCIAZIONE GENITORI CESARE PESENTI - BERGAMO

Statuto dell Associazione Culturale Gruppo del Tasso

Club Milanese Automotoveicoli d Epoca

sede in Venezia - Mestre, via Poerio n Opera nell ambito territoriale della Regione Veneto. 4. L associazione ha durata illimitata.

STATUTO. ASSOCIAZIONE VIRTUS dalla parte del Malato e del Consumatore ***

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

Statuto di Associazione di promozione sociale

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BASSANO DEL GRAPPA

Regolamento Gruppo Giovani. Imprenditori Edili

Statuto associazione di promozione sociale COHOUSING SOLIDARIA

ASSOCIAZIONE BETULLA onlus

Associazione Romana di Teoria dei Numeri ONLUS STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE COMITATO SANTA LUCIA TARÙ

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

STATUTO. E' costituita nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 l'associazione Dirdipiù-Lingue nel mondo

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. F-cube Associazione Fotografica Feltrina TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI.

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

L associazione, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

S T A T U T O APPROVATO il

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

SO.CREM STATUTO SOCIALE

Associazione GIOCATORI IN SCATOLA

REGOLAMENTO SULLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE.

STATUTO ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO SAABWAY CLUB

STATUTO dell Associazione di Volontariato

Statuto di Canoaverde e successive modifiche

Statuto dell associazione del GRUPPO MICOLOGICO CASTELLANO

STATUTO. Articolo 1 (Denominazione e finalità)

MOVIMENTO CULTURALE SAN MARTINO STATUTO

Transcript:

Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini Via Gerolamo Gaslini, 5 16147 Genova Quarto C.F. 95003520103 STATUTO SOCIALE Art. 1 (Denominazione e Sede) E vigente dal 1 Gennaio 1973, in Genova Quarto, una Associazione di Promozione Sociale dei Dipendenti dell Istituto Giannina Gaslini con sede in Via Gerolamo Gaslini, 5 con la denominazione: Circolo Ricreativo Istituto Giannina Gaslini (C.R.I.G.G.). La figura giuridica è quella delle Associazioni no-profit ed uniforma il proprio nuovo statuto ai sensi dalla Legge 7 Dicembre 2000, n. 383, della Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 30, del regolamento regionale 20 ottobre 2005, n. 1 e successive modifiche. Art. 2 (scopo) Il Circolo ha lo scopo di promuovere attività sociali, culturali, ricreative,sportive, turistiche e promozionali in modo da favorire la partecipazione dei Soci ed un proficuo impiego del loro tempo libero. Per tali scopi ed attività il Circolo potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie o avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche o convenzionate. Il Circolo, inoltre, può partecipare ad iniziative dell associazionismo culturale e democratico e promuovere direttamente con altri Circoli Aziendali e territoriali, lo sviluppo di tali rapporti presenti sul territorio. Art. 3 (Appartenenza al circolo) Possono essere soci del Circolo, in qualità di Soci tutti i dipendenti, i borsisti, i contrattisti ed i dipendenti in quiescenza definitiva dell Istituto Giannina Gaslini, che ne facciano domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza. E facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda entro 30 giorni.. Il Consiglio Direttivo del Circolo può accettare l iscrizione in qualità di Soci, dei familiari dei dipendenti, dei borsisti, dei contrattisti e dei dipendenti in quiescenza definitiva dell Istituto Giannina Gaslini nonché di tutti i cittadini che ne facciano richiesta scritta indicando nome, cognome, luogo e data di nascita e luogo di residenza.

E facoltà del Consiglio Direttivo accettare o respingere la domanda entro 30 giorni.. Fino al compimento del settimo anno di età, l iscrizione al Circolo dei bambini facenti parte del nucleo familiare dei Soci è gratuita. Il trattamento dei dati personali acquisiti all atto dell iscrizione al Circolo, nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative. All atto dell ammissione il Socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall Assemblea nonché a rispettare il contenuto dello statuto, delle delibere e dei regolamenti emanati. Non è ammessa l adesione temporanea all Associazione; la quota associativa non è trasmissibile. Art. 4 (Diritti e doveri dei soci) Tutti i Soci maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno il diritto di voto per l approvazione di tutte le delibere assembleari, per l approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l elezione degli Organi Direttivi del Circolo alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. I Soci minori di età hanno i medesimi diritti e doveri dei soci maggiorenni, salvo il diritto di elettorato attivo e passivo che acquisiranno automaticamente al compimento della maggiore età. Il Socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l attività prestata, avvalendosi il Circolo prevalentemente dell attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati. L associazione può, in casi di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il comportamento del Socio verso gli altri aderenti e verso l esterno del Circolo deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate. Art. 5 (Recesso ed esclusione del socio) Il Socio può recedere dall associazione al Circolo mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. Il Socio può essere escluso dall associazione al Circolo nei seguenti casi: a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per 6 mesi dal termine di versamento richiesto; b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all Associazione.

L esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all interessato. I Soci receduti e/o esclusi non possono chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio del Circolo. Art. 6 (Organi sociali) Gli organi dell Associazione sono: a) Assemblea dei Soci; b) Consiglio Direttivo; d) Collegio dei Sindaci e) Collegio dei Probiviri Tutte le cariche associative sono gratuite. Art. 7 (Assemblea dei Soci) L Assemblea è organo sovrano del Circolo, ed è costituita dai Soci. L Assemblea è convocata almeno una volta all anno dal Presidente del Circolo o da chi ne fa le veci mediante: 1. avviso scritto da inviare con lettera o e-mail agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l adunanza; 2. avviso affisso nell apposita bacheca almeno venti giorni prima di quello fissato per l adunanza. L Assemblea deve, inoltre, essere convocata: 1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; 2. quando lo richieda almeno un decimo dei Soci. Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi. L Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E straordinaria l Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell Associazione. E ordinaria in tutti gli altri casi. L Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: 1. elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri; 2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi; 3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo; 4. approvazione dell entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;

5. ratifica delle esclusioni dei Soci deliberate dal Consiglio Direttivo; 6. approvazione del programma annuale dell Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo; le deliberazioni dell Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega. Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un solo voto e può presentare un massimo di quattro deleghe. L Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti: 1. approvazione di modifiche allo statuto o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; 2. scioglimento dell Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci. Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i Soci, purché maggiorenni e in regola con il pagamento della quota sociale. Le discussioni e le deliberazioni dell Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell Associazione. Ogni Socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia. Art. 8 (Il Consiglio Direttivo) Il Consiglio Direttivo è l organo di gestione del Circolo Ricreativo cui è demandato il compito di realizzare gli scopi statutari. E composto da dieci Consiglieri eletti tra i Soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora nel corso del mandato, si verificassero, per qualsiasi causa, vacanze nel suo seno, il Consiglio Direttivo può integrare il proprio organico cooptando i nuovi Consiglieri, attingendo dalla graduatoria dei non eletti a partire dal primo. Il Presidente uscente convoca la prima riunione del Consiglio che, di norma, avviene entro 15 giorni dall elezione. Nel corso della sua prima riunione, il Consiglio Direttivo elegge i propri Organi ed assegna gli incarichi specifici: 1) Presidente 2) Vice Presidente 3) Segretario 4) Vice Segretario 5) Tesoriere Il Consiglio Direttivo designa i collaboratori preposti alle varie attività. Il Consiglio Direttivo delibera validamente in prima convocazione se presenti la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione qualunque si il numero dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

La decadenza della carica di Consigliere si ha in presenza di n. 3 assenze consecutive non motivate alle riunioni del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente. Art. 9 (Presidente ) Il Presidente del Circolo è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale del Circolo e svolge la carica a titolo gratuito. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Art. 10 (Vice Presidente) Il Vice Presidente del Circolo è eletto dal Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni, è rieleggibile e svolge la carica a titolo gratuito. Sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi. Art. 11 (Segretario) Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica quattro anni, è rieleggibile e svolge la carica a titolo gratuito. Collabora con il Presidente, redige l ordine del giorno delle riunione e delle assemblee, predispone per le convocazioni del Consiglio Direttivo, coordina le attività delle sezioni specifiche, redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, provvede all esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente, è titolare, unitamente al Tesoriere, con firma disgiunta, del conto corrente bancario ed è autorizzato a compiere operazioni bancarie a favore e per conto del Circolo. Art. 12 (Vice Segretario) Il Vice Segretario del Circolo è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica quattro anni, è rieleggibile e svolge la carica a titolo gratuito. Sostituisce il Segretario in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi. Art. 13 (Tesoriere) Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica quattro anni, è rieleggibile e svolge la carica a titolo gratuito. Il Tesoriere è deputato alla riscossione delle quote sociali e dei contributi straordinari, nonché delle eventuali elargizioni. E titolare, unitamente al Segretario, con firma disgiunta, del conto corrente bancario del Circolo ed è autorizzato a compiere operazioni bancarie a favore e per conto del Circolo. Convoca almeno una volta all anno il Collegio dei Sindaci per le verifiche contabili. Redige bozza del bilancio consuntivo e quant altro a Lui demandato dal Consiglio Direttivo. Art. 14 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi eletti dall Assemblea tra i Soci. I membri del Collegio Sindacale restano in carica quattro anni, sono rieleggibili e svolgono le funzioni a titolo gratuito. Il Collegio ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l inventario dei beni mobili, di esaminare e di controllare il conto consuntivo, di redigere una relazione di presentazione dei bilanci all Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati. Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione elegge un Presidente. Il Collegio Sindacale esercita le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile; agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione sottoscritta anche da un solo Socio. Il Collegio Sindacale riferisce annualmente all Assemblea attraverso relazione scritta sottoscritta da tutti i membri e distribuita a tutti i soci. Art. 15 (Collegio dei Probiviri) Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi eletti dall Assemblea tra i Soci che non rivestano altre cariche sociali. L Assemblea elegge, altresì, due membri supplenti. I Probiviri restano in carica quattro anni, sono rieleggibili e svolgono le funzioni a titolo gratuito. Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti. Il Collegio ha il compito di esprimere parere non vincolante nel caso di contestazione di un provvedimento disciplinare deliberato dal Consiglio Direttivo. In tal caso il Socio dissenziente, entro 15 giorni dalla deliberazione del provvedimento da parte del Consiglio Direttivo, deve esporre per iscritto le proprie contestazioni al Collegio che deve pronunciarsi nei 15 giorni successivi. Il parere del Collegio non è vincolante ed è suscettibile di reclamo dinanzi al Giudice Ordinario. Art. 16 (Mezzi finanziari) Il Circolo è dotato di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da: a) quote sociali e contributi degli associati, nell entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall Assemblea; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari; d) fondi stanziati dall Istituto Giannina Gaslini a seguito di trattative con il Consiglio Direttivo. e) contributi dell Unione europea e di Organismi internazionali; f) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati; g) erogazioni liberali di associati e di terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell associazionismo di promozione sociale. L amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo del Circolo. L Associazione è tenuta, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell ambito dei fini statutari, contributi dell Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati nonché, per quanto riguarda le erogazioni liberali di associati e di terzi, alla conservazione della documentazione relativa alle erogazioni liberali, se finalizzate alle detrazioni d imposta ed alle deduzioni dal reddito imponibile. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il Circolo, dopo la liquidazione, ha l obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale. I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale ed avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati ed i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita del Circolo, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge. Art. 17 (Esercizio sociale e bilancio) L esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede del Circolo almeno venti giorni prima dell Assemblea e può essere consultato da ogni associato. L Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell esercizio sociale. Dal bilancio consuntivo debbono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. L eventuale avanzo di gestione non può essere distribuito tra gli associati ma deve essere destinato a favore di attività istituzionali previste nello statuto del Circolo. Art. 18 (Scioglimento del Circolo) La deliberazione di scioglimento del Circolo è assunta dall Assemblea dei Soci in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L Assemblea che delibera lo scioglimento del Circolo, nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio residuo sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di Associazioni di Promozione Sociale di finalità similari,

sentito l organo di controllo di cui all articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n.662. Art. 19 (Disposizioni finali) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. Il presente Statuto composto di numero 19 articoli, annulla e sostituisce ogni altro precedente ed è stato approvato dall Assemblea straordinaria dei Soci in data 08 giugno 2011. Il Presidente dell Assemblea Di vito Alessandro Il Segretario Macri' Marco