PROGRAMMA D'AZIONE REGIONALE DI INVESTIMENTO PER PRODUZIONI AGROENERGETICHE E PER IL CONTENIMENTO DEL CARICO DI AZOTO NEL RISPETTO DELLA D.G.R. 21 NOVEMBRE 2007, N. 5868. PREMESSA La Regione Lombardia, in base alle competenze attribuite alle Regioni dallo Stato, intende incentivare l attuazione di investimenti intesi a produrre energia da fonti rinnovabili derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2000, art. 8, nelle parti relative alle azioni riguardanti gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, alla protezione dell ambiente, al risparmio energetico, al miglioramento della qualità, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli allevamenti. Con la programmazione di detti investimenti si intende contestualmente perseguire anche una corretta gestione degli effluenti di allevamento al fine di promuovere nelle aziende agricole, l adozione di corrette pratiche compatibili con l ambiente. In particolare si intende promuovere l attivazione di tecniche gestionali e di sistemi idonei a limitare l impatto ambientale ed in particolare il contenimento del carico d azoto e delle emissioni climalteranti prodotte da effluenti zootecnici sull intero territorio regionale, anche attraverso una maggiore valorizzazione, ai fini di una loro utilizzazione agronomica. La Regione Lombardia, in attuazione del Decreto legislativo 152/2006, di recepimento della Direttiva 91/676 CEE, con deliberazione n.5868 del 21/11/2007, relativa all adozione del programma d azione per la tutela e risanamento delle acque dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola, intende attivare un programma straordinario di interventi per il contenimento del carico d azoto prodotto e per l ammodernamento delle strutture di stabulazione per quanto riguarda la gestione delle deiezioni, privilegiando la connessa realizzazione di impianti agroenergetici. Gli investimenti, in base alle risorse regionali disponibili e finalizzate, sono cofinanziabili secondo le modalità dell aiuto di stato n. 604/2001, C(2001)4428fin; 1 - Finalità Con il presente programma, in attuazione della citata legge regionale si intendono sostenere le azioni intese a produrre energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento agli impianti aziendali e consortili per la produzione di agroenergie da reflui zootecnici. A tal fine vengono valorizzati gli interventi che, nel contesto di produzione e/o risparmio energetico, migliorino la gestione degli effluenti zootecnici dell allevamento e quindi migliorino l ambiente, l igiene e il benessere degli animali. Le tipologie di intervento riguardano: - impianti di valorizzazione agroenergetica nelle aziende agricole ed interventi integrativi di contenimento dell apporto di azoto di origine agricola e di valorizzazione dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
I criteri di ammissibilità considerano le seguenti priorità: a) realizzazione di impianti agroenergetici a carattere consortile e/o associati legati ad impegni di conferimento da parte di aziende agricole b) realizzazione di impianti agroenergetici aziendali, che valorizzano l energia termica a livello locale o territoriale c) impiego ai fini energetici di prodotti, sottoprodotti e materiali residui provenienti dall agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agroenergetici. d) realizzazione di impianti integrativi che prevedano una valorizzazione dell azoto e delle altre sostanze nutrienti e/o aventi apporto organico, originati dal processo di digestione, ai fini di una loro più efficiente e diffusa utilizzazione agronomica e) realizzazione di impianti integrativi che prevedano l abbattimento dell azoto originato dal processo di digestione Possono presentare la domanda: 2 - Beneficiari 2.1 le imprese agricole che aderiscono a progetti di filiera o contratti quadro o che effettuano direttamente attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 2.2 le cooperative agricole ed i loro consorzi 2.3 le associazioni di produttori costituite in forma di società di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute dallo stato o dalla regione ai sensi della normativa nazionale o regionale 2.4 le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi 2.5 le società di capitali operanti nel settore delle agroenergie controllate per almeno il 51% da uno o più soggetti indicati ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 I progetti di filiera o consortili possono essere costituiti da una o più iniziative tra loro collegate che sviluppano le attività con la partecipazione diretta dei produttori di base. Il progetto è considerato di filiera o consortile solo se supportato da un formale accordo sottoscritto tra i soggetti di cui al punto 2.1, 2.2 e le imprese di trasformazione ai fini energetici. In presenza di finanziamento regionale tale accordo preliminare deve trasformarsi in contratto definitivo tra le parti.
Nel caso di società costituite e gestite direttamente dai produttori agricoli l accordo può essere approvato con le modalità stabilite nello statuto della società. 3 Utilizzo biomasse per usi energetici La produzione di biomasse per usi energetici deve soddisfare le finalità di utilizzo di cui all art.90 1 comma del Reg (CE) n.2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 4 - Tipologie di intervento 4.1 Gli aiuti vengono concessi per la seguente tipologia di intervento: impianti di valorizzazione agroenergetica degli effluenti da allevamento unitamente a impianti integrativi per la riduzione dell azoto e/o la sua valorizzazione ai fini dell utilizzazione agronomica. E ammissibile a contributo l insieme delle opere ed impianti per la realizzazione di strutture di produzione ed utilizzazione di energie, anche di tipo semplificato, comprensive della vasca di stoccaggio dei liquami e/o di altre opere accessorie e per la realizzazione di strutture integrative per la riduzione dell azoto e/o la sua valorizzazione ai fini dell utilizzazione agronomica. 4.2 Esclusioni Sono escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto di: terreni; apparecchiature e strumentazioni usate; Sono inoltre esclusi dal finanziamento: opere di manutenzione ordinaria; investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione delle produzione energetica aziendale da fonti rinnovabili; 5 - Entità delle spese ammissibili e del contributo L aiuto è rivolto esclusivamente ai beneficiari di cui al precedente punto 2. L importo minimo delle opere ammissibili a contributo è fissato in 150.000,00
Le spese ammissibili non devono superare i seguenti limiti: - Per le piccole imprese agricole il massimale ammissibile è pari a 800.000 per singola impresa e a 1.000.000 di Euro nel caso in cui l investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale, ivi compresi gli impianti per la valorizzazione e/o il contenimento dell azoto; - Per le aziende agricole associate, cooperative e consortili, nel caso in cui l investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale, ivi compresi gli impianti per la valorizzazione e/o il contenimento dell azoto: si applicherà il massimale per le aziende singole moltiplicate per il numero di aziende agricole associate, cooperative e consortili rapportato alla quantità di biomassa conferita e nel limite di 12.500.000; Il contributo può essere concesso come concorso sugli interessi ovvero come concorso sul costo della garanzia. Nel caso del concorso sugli interessi, l aiuto non può eccedere i 5 punti percentuali del tasso praticato per il finanziamento e non può essere riferito a durate superiori a dieci anni. Il valore dell aiuto non può inoltre eccedere il 30% della spesa ammessa. Nel caso di concorso sul costo della garanzia, l aiuto non può eccedere il 60% del costo complessivo della garanzia stessa. Il costo della garanzia deve essere calcolato avendo presente la durata del finanziamento finalizzato alla realizzazione dell opera che comunque non può eccedere il termine di anni dieci. Il valore dell aiuto non può inoltre superare il 30% della spesa ammessa. 6 - Caratteristiche e modalità dell aiuto finanziario 6.1 Forme di aiuto L aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento degli interessi e/o nel concorso al pagamento del costo di una eventuale garanzia. 6.2 Estensione degli incentivi per l accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari Per il raggiungimento delle finalità del presente programma possono essere concessi gli incentivi ai prestiti partecipativi, di cui al Decreto ministeriale 22/06/2004 n.182 art.4, comma 4, per gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 4 (Decisione delle Commissione europea C(2004) 169 fin del 03/02/2004). 6.3 Garanzie I finanziamenti previsti dal presente programma possono essere assistiti da garanzie operate dal Fondo di garanzia ISMEA. Le modalità di intervento della regione e le procedure di concessione delle garanzie sono convenzionalmente definite tra le parti coinvolte e interessate.
7 - Condizioni di ammissibilità al sostegno 7.1 Prerequisiti Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari di cui al punto 2 che, al momento della domanda, garantiscono le seguenti condizioni: 1. - Capacità professionale dell imprenditore Nel caso di giovani imprenditori, l impresa agricola che effettua l investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni attuative della misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.. 2. - Rispetto delle normative in materia di ambiente e sicurezza ed igiene dei lavoratori Devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza dei lavoratori, comprovandone l osservanza tramite autocertificazione. 3. - Giovani imprenditori agricoli I giovani imprenditori (età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti) che presentano domanda possono raggiungere il requisito di cui al punto 7.1.1. entro 3 anni a decorrere dal primo insediamento. 8 - Priorità 8.1 Criteri per l attribuzione delle priorità nel rispetto delle tipologie di intervento indicate al punto 1 la formulazione della graduatoria dei punteggi di priorità è desunta sulla base della scheda A riepilogativa (allegata al presente programma) per area di valutazione inerenti la qualità del progetto e le caratteristiche soggettive del richiedente. 8.2 Scheda per l attribuzione dei punteggi di selezione L istruttoria dei punteggi di selezione consente l attribuzione di massimo 30 punti per progetto. Per consentire l istruttoria è richiesta la compilazione della scheda A (scheda per l attribuzione dei punteggi) allegata alla domanda. I criteri per l attribuzione dei suddetti punteggi sono raggruppati per area di valutazione così contraddistinte: - qualità del progetto: poichè una buona qualità del progetto costituisce un fattore chiave per la realizzazione di impianti energetici e di valorizzazione agronomica/contenimento
dell azoto, l area di valutazione premia i progetti che meglio rispondono a tale requisito. Il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 20 punti - caratteristiche soggettive del richiedente:il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 10 punti 9 - Suddivisione delle risorse finanziarie e priorità La Direzione Generale Agricoltura, entro 30 giorni dalla definizione delle graduatorie provinciali e comunque compatibilmente con le dotazioni di bilancio, definisce la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili di ciascuna Provincia. Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti inferiore al fabbisogno complessivo, ad ogni Provincia saranno assegnate le risorse spettanti su base proporzionale e nel rispetto della graduatoria generale 10 - Periodo di validità delle domande. Le domande istruite positivamente, ma non finanziate, mantengono validità per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di definizione della graduatoria come indicato al precedente punto 9 Le province provvederanno all ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate con le somme derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al precedente punto 9 11 Limiti, divieti, ammissibilità L intervento è ammesso solo per i beneficiari di cui al punto 2 e finalizzato a ridurre i consumi energetici aziendali da fonti tradizionali, a proteggere l ambiente, a migliorare la qualità della vita dei cittadini. L attività di produzione energetica deve essere connessa rispetto all attività agricola od agroindustriale principale. Gli interventi di cui al punto 1 devono essere dimensionati in base alla capacità produttiva dell impresa/e agricola/e al momento della presentazione della domanda. Non sono ammissibili a finanziamento interventi di qualsiasi natura, la cui realizzazione sia stata avviata precedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto I beneficiari possono iniziare i lavori anche anteriormente al ricevimento della comunicazione di finanziamento del progetto. In tal caso l amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora il progetto non fosse finanziato (in modo parziale o totale). È ammessa l esecuzione di lavori in economia, chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, pari al 20% dell importo dei lavori per opere. Per la verifica di congruità degli importi, per i lavori effettuati in economia, si fa riferimento al prezzario C.C.I.A.A. della provincia di competenza, applicando un abbattimento forfettario del 25%.
Qualora la C.C.I.A.A. pubblichi il prezzario più volte all anno, si fa riferimento al primo pubblicato nel corso dell anno. Gli interventi devono essere conclusi entro il termine di diciotto mesi dalla data di concessione dei contributi, pena la revoca del contributo. E ammessa, previa richiesta del beneficiario, una sola proroga di sei mesi, opportunamente motivata. Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dei soggetti beneficiari. Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. E ammessa la realizzazione di interventi integrativi a impianti agro energetici esistenti, nel rispetto delle premesse e delle finalità di cui al punto 1. 12 - Zonizzazione Il programma è applicabile nelle aree vulnerabili e nelle aree non vulnerabili di cui alla dgr 3297 dell 11 ottobre 2006 Nuove aree vulnerabili ai sensi del Decreto legislativo 152/2006: criteri di designazione e individuazione SCHEDA A SCHEDA PER L ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI SELEZIONE Qualità del progetto (max punti 20) AREA DI VALUTAZIONE Progetto che introduce innovazioni dimostrabili che riducono l impatto ambientale e/o la riduzione del contenuto in nitrati del digestato Rendimento energetico PUNTEGGIO MASSIMO Cantierabilità del progetto 5 8 5 Progetto che determina un aumento dei posti di lavoro (almeno 1 ULU in più) 2 Caratteristiche soggettive del richiedente (max punti 10) Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli Imprese consortili o associate 4 Progetto di filiera o contratto quadro 3 3