PREMESSA. 1 - Finalità



Похожие документы
All interno dei Progetti Integrati di Filiera (PIF) Settore Zootecnico: Carni Bovine

6 Bollettino PSR Pag. 1

l estensione all imprenditoria giovanile del Fondo di garanzia già costituito a favore dell imprenditoria

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

SOMMARIO. Bando per il sostegno della progettazione e dell adozione di politiche in materia di energia. Anno pag. 1

SCHEDA BANDO PSR EMILIA ROMAGNA : INSEDIAMENTO GIOVANI IN AGRICOLTURA

CITTÀ DI MINERBIO PROVINCIA DI BOLOGNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI

Allegato alla DGR n. del

PSR: Misura 112 "Insediamento di giovani agricoltori"

LEGGE REGIONALE N. 4 DEL REGIONE VENETO INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

Allegato 2 Avviso per l individuazione degli alloggi sfitti di edilizia residenziale pubblica da recuperare gestiti dalle A.R.T.E.

Visto l articolo 103 della legge regionale 27 dicembre 201, n.66 (Legge finanziaria per l anno 2012);

FONDO PER LE INFRASTRUTTURE PRODUTTIVE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE PER L INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI

A relazione dell'assessore Sacchetto:

Toscana: Insediamento giovani agricoltori Misura 112 PSR Pacchetto Giovani

BANDO PER L EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI BRESCIA

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NECESSARI A RISOLVERE SITUAZIONI DI EMERGENZA O CRITICITÀ

Circolare N. 90 del 17 Giugno 2015

Sulla base dei valori di riferimento indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi: A 100% 3 75% < A < 100% 2 0 < A 75% 1

2. SOGGETTI BENEFICIARI

Art. 1 Definizioni. Art. 2 Finalità. Art. 3 Costituzione Fondo Regionale. Art. 4 Durata. Art. 5 Beneficiari del Fondo. Art. 6 Iniziative ammissibili

PSR REGIONE MARCHE

CRITERI E MODALITÀ DI EROGAZIONE E REINTEGRO DEL FONDO ROTATIVO PER LE AGENZIE FORMATIVE DI CUI ALL ART. 60 DELLA L. R. 6 AGOSTO 2009 N.

Torino, lì 21 ottobre Alle imprese interessate. Loro Sedi. Oggetto: O.C.M. Vitivinicolo Misura investimenti Prossima Apertura bando

LINEE GUIDA PER Il FINANZIAMENTO DI AREE ATTREZZATE DESTINATE ALLA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 19

COMUNE DI SANTA FIORA Provincia di Grosseto

MISURA Utilizzo di servizi di consulenza

L.R , n. 4 INIZIATIVE A FAVORE DELL EDILIZIA SOSTENIBILE

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL REGIONE CAMPANIA

Scheda di riepilogo x Bando ISI INAIL - Regione Lazio

Capo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente

Allegato 1 Manifestazione di interesse

MISURA 112 Insediamento di giovani agricoltori

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PROGETTI PER L IMPRENDITORIALITA SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Bando per la concessione di contributi destinati alle cooperative sociali di tipo A e B, di cui all art. 13 della L.R. 39/1993.

IL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

DIREZIONE GENERALE SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

COMUNE DI AREZZO. Art. 1 Oggetto

ALLEGATOA alla Dgr n del 04 agosto 2009 pag. 1/5

LEGGE REGIONALE N. 32 DEL REGIONE LOMBARDIA. Promozione di interventi agevolati di edilizia residenziale.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

Direttive per l azione amministrativa e la gestione della misura 133 Attività. di informazione e promozione del PSR 2007/2013.

REGOLAMENTO PER LE EROGAZIONI EMBLEMATICHE DELLA FONDAZIONE CARIPLO

INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PASSIVITA A BREVE TERMINE Legge Finanziaria 2006, art. 6, comma 4 lettera b) Direttive di attuazione

Nuovi incentivi ISI INAIL

Regolamento per la concessione di contributi in conto interesse alle imprese dei settori artigianato, commercio e turismo

Dott. Augusto Buldrini Responsabile Servizio Aiuti alle imprese e promozione Regione Umbria

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

RELAZIONE TECNICA. Aziende non cooperative

Ministero dello Sviluppo Economico

GLI STRUMENTI ISMEA PER L ACCESSO AL CREDITO.

5. Il soggetto promotore, se costituito dai Comuni, deve prevedere la partecipazione degli enti privati.

Azioni nel campo della formazione professionale e dell informazione

NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLA INNOVAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI INTELLETTUALI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA Via Ravasi Varese

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

Cod. Fisc. e Part. IVA, iscritta all albo di cui all articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in persona In qualità di

BANDO DAL AL

ASSESSORADU DE S IGIENE E SANIDADE E DE S ASSISTÈNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DELL IGIENE E SANITÀ E DELL ASSISTENZA SOCIALE

REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER L EROGAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO AL PERSONALE DIPENDENTE

LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE. VENETO Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

Distretti agricoli in Regione Lombardia

CONCORSO DI INTERESSI SU PRESTITI CONCESSI ALLE PMI ADERENTI AI CONSORZI DI GARANZIA COLLETTIVI FIDI ART. 1 OGGETTO E FINALITA DEGLI AIUTI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

I FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE PMI VENETE

D. Lgs. 185/00 - MISURE IN FAVORE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

COMUNE DI PECCIOLI Provincia di Pisa

Avviso n. 3/ 2008 Sostegno alla presentazione dei piani formativi sul Conto Formazione delle imprese aderenti di dimensioni minori

A relazione dell'assessore Ferrero:

Euro 350,00 raddoppiabile a Euro 700,00 per soggetti particolarmente disagiati con

MANOVRA ANTICONGIUNTURALE 2009 INCENTIVI ALLE IMPRESE

Nuovi incentivi ISI INAIL

Fare Impresa. Ecco l alternativa. Massimo Calzoni Finanza e Impresa Promozione, Sviluppo e Marketing Roma, 06 marzo 2012

REGOLAMENTO COMUNALE

NEWSLETTER n. 18 del 18 gennaio 2013

REGIONE PUGLIA Area Politiche per lo Sviluppo Rurale

Il Ministro dello Sviluppo Economico

LA CRISI ECONOMICA E FINANZIARIA E PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Транскрипт:

PROGRAMMA D'AZIONE REGIONALE DI INVESTIMENTO PER PRODUZIONI AGROENERGETICHE E PER IL CONTENIMENTO DEL CARICO DI AZOTO NEL RISPETTO DELLA D.G.R. 21 NOVEMBRE 2007, N. 5868. PREMESSA La Regione Lombardia, in base alle competenze attribuite alle Regioni dallo Stato, intende incentivare l attuazione di investimenti intesi a produrre energia da fonti rinnovabili derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2000, art. 8, nelle parti relative alle azioni riguardanti gli investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, al contenimento dei costi di produzione, alla protezione dell ambiente, al risparmio energetico, al miglioramento della qualità, al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli allevamenti. Con la programmazione di detti investimenti si intende contestualmente perseguire anche una corretta gestione degli effluenti di allevamento al fine di promuovere nelle aziende agricole, l adozione di corrette pratiche compatibili con l ambiente. In particolare si intende promuovere l attivazione di tecniche gestionali e di sistemi idonei a limitare l impatto ambientale ed in particolare il contenimento del carico d azoto e delle emissioni climalteranti prodotte da effluenti zootecnici sull intero territorio regionale, anche attraverso una maggiore valorizzazione, ai fini di una loro utilizzazione agronomica. La Regione Lombardia, in attuazione del Decreto legislativo 152/2006, di recepimento della Direttiva 91/676 CEE, con deliberazione n.5868 del 21/11/2007, relativa all adozione del programma d azione per la tutela e risanamento delle acque dall inquinamento causato da nitrati di origine agricola, intende attivare un programma straordinario di interventi per il contenimento del carico d azoto prodotto e per l ammodernamento delle strutture di stabulazione per quanto riguarda la gestione delle deiezioni, privilegiando la connessa realizzazione di impianti agroenergetici. Gli investimenti, in base alle risorse regionali disponibili e finalizzate, sono cofinanziabili secondo le modalità dell aiuto di stato n. 604/2001, C(2001)4428fin; 1 - Finalità Con il presente programma, in attuazione della citata legge regionale si intendono sostenere le azioni intese a produrre energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento agli impianti aziendali e consortili per la produzione di agroenergie da reflui zootecnici. A tal fine vengono valorizzati gli interventi che, nel contesto di produzione e/o risparmio energetico, migliorino la gestione degli effluenti zootecnici dell allevamento e quindi migliorino l ambiente, l igiene e il benessere degli animali. Le tipologie di intervento riguardano: - impianti di valorizzazione agroenergetica nelle aziende agricole ed interventi integrativi di contenimento dell apporto di azoto di origine agricola e di valorizzazione dell utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

I criteri di ammissibilità considerano le seguenti priorità: a) realizzazione di impianti agroenergetici a carattere consortile e/o associati legati ad impegni di conferimento da parte di aziende agricole b) realizzazione di impianti agroenergetici aziendali, che valorizzano l energia termica a livello locale o territoriale c) impiego ai fini energetici di prodotti, sottoprodotti e materiali residui provenienti dall agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di trasformazione alimentare, nell ambito di progetti rivolti a favorire la formazione di distretti locali agroenergetici. d) realizzazione di impianti integrativi che prevedano una valorizzazione dell azoto e delle altre sostanze nutrienti e/o aventi apporto organico, originati dal processo di digestione, ai fini di una loro più efficiente e diffusa utilizzazione agronomica e) realizzazione di impianti integrativi che prevedano l abbattimento dell azoto originato dal processo di digestione Possono presentare la domanda: 2 - Beneficiari 2.1 le imprese agricole che aderiscono a progetti di filiera o contratti quadro o che effettuano direttamente attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 2.2 le cooperative agricole ed i loro consorzi 2.3 le associazioni di produttori costituite in forma di società di capitali, anche consortili, e cooperative riconosciute dallo stato o dalla regione ai sensi della normativa nazionale o regionale 2.4 le imprese di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e loro consorzi 2.5 le società di capitali operanti nel settore delle agroenergie controllate per almeno il 51% da uno o più soggetti indicati ai punti 2.2, 2.3 e 2.4 I progetti di filiera o consortili possono essere costituiti da una o più iniziative tra loro collegate che sviluppano le attività con la partecipazione diretta dei produttori di base. Il progetto è considerato di filiera o consortile solo se supportato da un formale accordo sottoscritto tra i soggetti di cui al punto 2.1, 2.2 e le imprese di trasformazione ai fini energetici. In presenza di finanziamento regionale tale accordo preliminare deve trasformarsi in contratto definitivo tra le parti.

Nel caso di società costituite e gestite direttamente dai produttori agricoli l accordo può essere approvato con le modalità stabilite nello statuto della società. 3 Utilizzo biomasse per usi energetici La produzione di biomasse per usi energetici deve soddisfare le finalità di utilizzo di cui all art.90 1 comma del Reg (CE) n.2237/2003 della Commissione del 23 dicembre 2003 4 - Tipologie di intervento 4.1 Gli aiuti vengono concessi per la seguente tipologia di intervento: impianti di valorizzazione agroenergetica degli effluenti da allevamento unitamente a impianti integrativi per la riduzione dell azoto e/o la sua valorizzazione ai fini dell utilizzazione agronomica. E ammissibile a contributo l insieme delle opere ed impianti per la realizzazione di strutture di produzione ed utilizzazione di energie, anche di tipo semplificato, comprensive della vasca di stoccaggio dei liquami e/o di altre opere accessorie e per la realizzazione di strutture integrative per la riduzione dell azoto e/o la sua valorizzazione ai fini dell utilizzazione agronomica. 4.2 Esclusioni Sono escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto di: terreni; apparecchiature e strumentazioni usate; Sono inoltre esclusi dal finanziamento: opere di manutenzione ordinaria; investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione delle produzione energetica aziendale da fonti rinnovabili; 5 - Entità delle spese ammissibili e del contributo L aiuto è rivolto esclusivamente ai beneficiari di cui al precedente punto 2. L importo minimo delle opere ammissibili a contributo è fissato in 150.000,00

Le spese ammissibili non devono superare i seguenti limiti: - Per le piccole imprese agricole il massimale ammissibile è pari a 800.000 per singola impresa e a 1.000.000 di Euro nel caso in cui l investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale, ivi compresi gli impianti per la valorizzazione e/o il contenimento dell azoto; - Per le aziende agricole associate, cooperative e consortili, nel caso in cui l investimento riguardi anche la trasformazione del prodotto aziendale, ivi compresi gli impianti per la valorizzazione e/o il contenimento dell azoto: si applicherà il massimale per le aziende singole moltiplicate per il numero di aziende agricole associate, cooperative e consortili rapportato alla quantità di biomassa conferita e nel limite di 12.500.000; Il contributo può essere concesso come concorso sugli interessi ovvero come concorso sul costo della garanzia. Nel caso del concorso sugli interessi, l aiuto non può eccedere i 5 punti percentuali del tasso praticato per il finanziamento e non può essere riferito a durate superiori a dieci anni. Il valore dell aiuto non può inoltre eccedere il 30% della spesa ammessa. Nel caso di concorso sul costo della garanzia, l aiuto non può eccedere il 60% del costo complessivo della garanzia stessa. Il costo della garanzia deve essere calcolato avendo presente la durata del finanziamento finalizzato alla realizzazione dell opera che comunque non può eccedere il termine di anni dieci. Il valore dell aiuto non può inoltre superare il 30% della spesa ammessa. 6 - Caratteristiche e modalità dell aiuto finanziario 6.1 Forme di aiuto L aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento degli interessi e/o nel concorso al pagamento del costo di una eventuale garanzia. 6.2 Estensione degli incentivi per l accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari Per il raggiungimento delle finalità del presente programma possono essere concessi gli incentivi ai prestiti partecipativi, di cui al Decreto ministeriale 22/06/2004 n.182 art.4, comma 4, per gli investimenti finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al precedente punto 4 (Decisione delle Commissione europea C(2004) 169 fin del 03/02/2004). 6.3 Garanzie I finanziamenti previsti dal presente programma possono essere assistiti da garanzie operate dal Fondo di garanzia ISMEA. Le modalità di intervento della regione e le procedure di concessione delle garanzie sono convenzionalmente definite tra le parti coinvolte e interessate.

7 - Condizioni di ammissibilità al sostegno 7.1 Prerequisiti Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari di cui al punto 2 che, al momento della domanda, garantiscono le seguenti condizioni: 1. - Capacità professionale dell imprenditore Nel caso di giovani imprenditori, l impresa agricola che effettua l investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni attuative della misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.. 2. - Rispetto delle normative in materia di ambiente e sicurezza ed igiene dei lavoratori Devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza dei lavoratori, comprovandone l osservanza tramite autocertificazione. 3. - Giovani imprenditori agricoli I giovani imprenditori (età compresa tra i 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti) che presentano domanda possono raggiungere il requisito di cui al punto 7.1.1. entro 3 anni a decorrere dal primo insediamento. 8 - Priorità 8.1 Criteri per l attribuzione delle priorità nel rispetto delle tipologie di intervento indicate al punto 1 la formulazione della graduatoria dei punteggi di priorità è desunta sulla base della scheda A riepilogativa (allegata al presente programma) per area di valutazione inerenti la qualità del progetto e le caratteristiche soggettive del richiedente. 8.2 Scheda per l attribuzione dei punteggi di selezione L istruttoria dei punteggi di selezione consente l attribuzione di massimo 30 punti per progetto. Per consentire l istruttoria è richiesta la compilazione della scheda A (scheda per l attribuzione dei punteggi) allegata alla domanda. I criteri per l attribuzione dei suddetti punteggi sono raggruppati per area di valutazione così contraddistinte: - qualità del progetto: poichè una buona qualità del progetto costituisce un fattore chiave per la realizzazione di impianti energetici e di valorizzazione agronomica/contenimento

dell azoto, l area di valutazione premia i progetti che meglio rispondono a tale requisito. Il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 20 punti - caratteristiche soggettive del richiedente:il punteggio attribuito deriva dalla somma dei punteggi ottenibili: fino ad un massimo di 10 punti 9 - Suddivisione delle risorse finanziarie e priorità La Direzione Generale Agricoltura, entro 30 giorni dalla definizione delle graduatorie provinciali e comunque compatibilmente con le dotazioni di bilancio, definisce la quota di risorse assegnata alle domande ammissibili di ciascuna Provincia. Nel caso in cui la dotazione finanziaria risulti inferiore al fabbisogno complessivo, ad ogni Provincia saranno assegnate le risorse spettanti su base proporzionale e nel rispetto della graduatoria generale 10 - Periodo di validità delle domande. Le domande istruite positivamente, ma non finanziate, mantengono validità per un periodo pari a 12 mesi a partire dalla data di definizione della graduatoria come indicato al precedente punto 9 Le province provvederanno all ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate con le somme derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al precedente punto 9 11 Limiti, divieti, ammissibilità L intervento è ammesso solo per i beneficiari di cui al punto 2 e finalizzato a ridurre i consumi energetici aziendali da fonti tradizionali, a proteggere l ambiente, a migliorare la qualità della vita dei cittadini. L attività di produzione energetica deve essere connessa rispetto all attività agricola od agroindustriale principale. Gli interventi di cui al punto 1 devono essere dimensionati in base alla capacità produttiva dell impresa/e agricola/e al momento della presentazione della domanda. Non sono ammissibili a finanziamento interventi di qualsiasi natura, la cui realizzazione sia stata avviata precedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto I beneficiari possono iniziare i lavori anche anteriormente al ricevimento della comunicazione di finanziamento del progetto. In tal caso l amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del beneficiario qualora il progetto non fosse finanziato (in modo parziale o totale). È ammessa l esecuzione di lavori in economia, chiaramente identificabili nel preventivo di spesa, pari al 20% dell importo dei lavori per opere. Per la verifica di congruità degli importi, per i lavori effettuati in economia, si fa riferimento al prezzario C.C.I.A.A. della provincia di competenza, applicando un abbattimento forfettario del 25%.

Qualora la C.C.I.A.A. pubblichi il prezzario più volte all anno, si fa riferimento al primo pubblicato nel corso dell anno. Gli interventi devono essere conclusi entro il termine di diciotto mesi dalla data di concessione dei contributi, pena la revoca del contributo. E ammessa, previa richiesta del beneficiario, una sola proroga di sei mesi, opportunamente motivata. Sono fatti salvi i motivi di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dei soggetti beneficiari. Non possono beneficiare degli aiuti le imprese in difficoltà in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. E ammessa la realizzazione di interventi integrativi a impianti agro energetici esistenti, nel rispetto delle premesse e delle finalità di cui al punto 1. 12 - Zonizzazione Il programma è applicabile nelle aree vulnerabili e nelle aree non vulnerabili di cui alla dgr 3297 dell 11 ottobre 2006 Nuove aree vulnerabili ai sensi del Decreto legislativo 152/2006: criteri di designazione e individuazione SCHEDA A SCHEDA PER L ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DI SELEZIONE Qualità del progetto (max punti 20) AREA DI VALUTAZIONE Progetto che introduce innovazioni dimostrabili che riducono l impatto ambientale e/o la riduzione del contenuto in nitrati del digestato Rendimento energetico PUNTEGGIO MASSIMO Cantierabilità del progetto 5 8 5 Progetto che determina un aumento dei posti di lavoro (almeno 1 ULU in più) 2 Caratteristiche soggettive del richiedente (max punti 10) Impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli Imprese consortili o associate 4 Progetto di filiera o contratto quadro 3 3