VERBALE DI ACCORDO Il giorno 12 ottobre 2012, in Ravenna, nell ambito della procedura di fusione per incorporazione della Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A. (di seguito denominata Cassa di Milano) nella Banca di Imola S.p.A. (di seguito denominata Banca di Imola) si son o incontrate le seguenti parti: Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. Capogruppo, nelle persone dei Sigg. Maurizio Rambelli, Silvano Bacchetti ed Eleonora Baglioni; Banca di Imola S.p.A., nelle persone dei Sigg. Maurizio Bortolotti e Gabriele Turrini; Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.A, nella persona del Sig. Diego Piazza, le Organizzazioni Sindacali FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL e UILCA, nelle persone dei Sigg.: e FABI: Renato Lorenzetti, Stefano Sforza, Alberto Barboni e Giulio Galetti; FIBA/CISL: Enrico Pederzini, Roberta Scarpellini, Paolo Dirienzo, Alberto Vignali e Claudio Laghi; FISAC/CGIL: Daniela Monti, Lina Corazza, Giancarlo Dal Re, Giusy Serina, Domenico Giagnacovo, Stefano Severino e Mauro Lambertini; UILCA: Michelangelo Minganti e Anna Rita Guidi. Premesso che: Per il Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a la fusione per incorporazione della Cassa dei Risparmi di Milano e della Lombardia S.p.a (Cassa di Milano) nella Banca di Imola rappresenta un passaggio fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi di mercato definiti nell ambito del progetto di riorganizzazione societaria con il quale il Gruppo ha ritenuto opportuno ridefinire le proprie strategie di posizionamento e presidio territoriale nelle Regioni del Nord Italia, anche al fine di realizzare lo snellimento e semplificazione della struttura del Gruppo e conseguire una sensibile riduzione dei costi. Il Gruppo Cassa di Risparmio S.p.A. evidenzia che, all aumento dimensionale di Banca di Imola, che si realizzerà in conseguenza dell incorporazione della Cassa di Milano, si riconnettono vantaggi legati alla presenza territoriale della medesima nel cuore economico e finanziario del Paese, nonché ad un migliore utilizzo della capacità produttiva aziendale, fra cui: 1) la semplificazione nel governo societario e la riduzione della complessità gestionale; 2) la riduzione dei costi di gestione, dei costi fissi di struttura, e delle spese amministrative, anche grazie alla creazione di nuove sinergie operative; 3) la valorizzazione dei marchi maggiormente riconosciuti dal mercato con la possibilità di mantenimento a Milano 1
dell originario marchio della Cassa di Milano e (4) l ottimizzazione delle risorse impegnate nella direzione generale e nella rete. L'organico complessivo della Cassa di Milano alla data odierna è costituito da un totale di 16 risorse cosi suddivise per categoria: n. 6 Quadri Direttivi e n.10 Aree Professionali. L'operazione societaria di fusione comporta il passaggio alle dipendenze di Banca di Imola di tutte le risorse della Cassa di Milano. I Consigli di Amministrazione delle Aziende interessate e le relative Assemblee Straordinarie hanno approvato la fusione in parola, dando quindi corso agli adempimenti necessari affinché la fusione medesima sia giuridicamente efficace a far data dal 31 ottobre 2012. Le suddette Società, con lettera del 21 giugno 2012, hanno pertanto provveduto a fornire alle competenti Organizzazioni Sindacali la comunicazione prevista dalle disposizioni di legge e di contratto vigenti, avviando la relativa procedura. Come indicato nella suddetta informativa dall operazione di fusione derivano efficientamenti nelle strutture di direzione ed a tal fine dovranno essere individuate tutte le idonee soluzioni che possono anche comprendere fenomeni di riconversione e riqualificazione professionale tramite percorsi formativi da attuare sul personale interessato, nonché di eventuale mobilità territoriale. E stata attivata la fase di consultazione e contrattazione, ai sensi di quanto disposto dall art. 47 della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, nonché dalle vigenti disposizioni contrattuali, in ordine alle ricadute sulle condizioni di lavoro dei dipendenti interessati. Le OO.SS. ritengono prioritaria la piena tutela dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolti dalle operazioni di fusione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la salvaguardia delle professionalità maturate, le condizioni personali e familiari. le Parti medesime, tutto quanto sopra premesso e considerato, hanno definito e concluso le relative procedure di legge e di contratto, convenendo la seguente disciplina normativa ed economica da applicarsi a tutti i rapporti di lavoro trasferiti alla Banca cessionaria. Art. 1 - Premessa La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale di accordo. Art. 2 - Validità Il presente accordo si applica al personale inquadrato nella categoria dei Quadri Direttivi e delle Aree Professionali. Art. 3 - Prosecuzione del rapporto di lavoro Dalla data di efficacia della fusione la titolarità dei rapporti di lavoro del personale della Cassa di Milano prosegue, senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell art. 2112 CC, alle dipendenze della Banca di Imola spa - ad esclusione dei dipendenti il cui rapporto di lavoro dovesse cessare (per qualsiasi motivo) entro la data di efficacia della data di fusione - con conservazione di tutti i diritti che ne derivano. 2
Ai fini del comma precedente, sarà raffrontato il trattamento economico complessivo (di origine contrattuale collettiva nazionale, aziendale o individuale) avente natura retributiva (comprensiva di tutte le voci mensili/annue non legate ad aspetti indennitari o di disagio, con esclusione di eventuale sistema incentivante e del premio di produttività) spettante a ciascun lavoratore presso la Cassa di Milano e Lombardia spa al momento della data di efficacia della fusione (31 ottobre 2012) con il trattamento economico complessivo, come sopra definito, in essere presso la Banca di Imola. Qualora dal raffronto in questione emerga che presso la Cassa di Milano il dipendente godeva di un trattamento retributivo complessivo,come sopra definito, superiore, la Banca di Imola, dopo aver ristrutturato il trattamento economico in base alle voci retributive in essere presso la stessa, conserverà all'interessato il differenziale sotto forma di assegni ad personam suddivisi per 13 mensilità, che manterranno le caratteristiche di assorbibilità e rivalutazione previste nella Cassa di Milano stessa. La Banca di Imola spa valuterà in autonomia la trasformazione del contratto di apprendistato in essere in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Art. 4 - Adesione ad organizzazioni sindacali. Banca di Imola manterrà, senza soluzione di continuità, l iscrizione del Personale all organizzazione sindacale firmataria del presente accordo cui ciascun interessato abbia aderito alla data della fusione, fatte salve eventuali successive variazioni. Art. 5 - Normativa contrattuale Con effetto dalla data di efficacia della cessione cesserà di produrre effetto ogni e qualsiasi accordo ed intesa, anche riveniente da delibere aziendali, in essere presso l Azienda cedente. Con medesimo effetto la Banca di Imola spa applicherà nei confronti del personale ceduto la contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore del credito, nonché gli accordi e disposizioni aziendali vigenti presso la stessa cessionaria, in quanto applicabili al personale ceduto, con le modifiche/integrazioni di seguito specificate. Art. 6 - Premio Aziendale Al personale ceduto verrà riconosciuto, ricorrendone i requisiti ed i presupposti contrattuali e con riferimento all esercizio di competenza relativo all anno 2012, esclusivamente l elemento di garanzia retributiva previsto dall art. 8 Dichiarazione delle parti - dell accordo 19.1.2012 di rinnovo del ccnl 8.12.2007. A decorrere dall esercizio di competenza dell anno 2013 anche al personale ceduto, ricorrendone i presupposti contrattuali, sarà riconosciuto il premio aziendale in essere per il personale della Banca di Imola spa. Entro il 30 aprile 2013 le parti si incontreranno, in sede aziendale, per valutare gli effetti della fusione sugli indicatori di bilancio utili ai fini della determinazione del premio aziendale. Art. 7 - Copertura Sanitaria In materia di copertura sanitaria, le Parti si danno atto che il personale della Cassa di Milano, già beneficiario di prestazioni di copertura sanitaria, manterrà il diritto a fruire delle prestazioni stesse 3
sino al 31 dicembre 2012 per il tramite della forma di assistenza sanitaria di cui è già destinatario alle condizioni di contribuzione individuali e aziendali vigenti. A decorrere dal 1 gennaio 2013, il personale ceduto beneficerà della copertura sanitaria in essere per il personale della Banca di Imola spa alle condizioni tempo per tempo vigenti Art. 8 - Previdenza Complementare Premesso che la Cassa di Milano non corrisponde somme a suo carico al personale eventualmente iscritto alla previdenza complementare, le parti convengono di mantenere invariate le attuali situazioni di contribuzione degli iscritti a forme pensionistiche complementari fino alla data del 31.12.2012. In particolare, per le forme a capitalizzazione individuale, ogni interessato potrà richiedere di trasferire, riscattare ovvero mantenere la posizione previdenziale individuale maturata alla data di cessione. A decorrere dalla data di efficacia giuridica della fusione, il personale della Cassa di Milano, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge, di contratto e regolamentari/statutarie, potrà aderire alla previdenza complementare prevista per i dipendenti della Banca Imola spa alle condizioni previste dalla disposizioni relative alla previdenza complementare sulla base degli accordi vigenti presso la stessa Banca ed applicabili ai nuovi assunti. Resta inteso che la contribuzione a carico della Banca di Imola spa sarà così scaglionata: 1,00% con decorrenza 1.1.2013; un ulteriore 1,00% dal 1.1.2014 e un ulteriore 1,00% dall 1.1.2015 per un totale del 3%. Art. 9 - Premio di Fedeltà A decorrere dalla data del 1 gennaio 2013 al personale della Cassa di Milano verrà conteggiata l anzianità ai fini del riconoscimento del premio di fedeltà vigente presso la Banca di Imola spa. Art. 10 - Ferie, banca ore, festività soppresse Per quanto attiene alle eventuali ferie maturate, alle ore accumulate nella banca delle ore, alle festività soppresse e relativi adempimenti connessi al Fondo per l occupazione di cui al vigente CCNL e all accordo 31.5.2012 relativo al personale della Cassa di Milano, la Banca di Imola subentra in tutte le posizioni di debito/credito maturate, secondo le risultanze in essere al momento di efficacia giuridica della fusione. In via del tutto eccezionale, ai dipendenti della Cassa di Milano saranno monetizzati, se non goduti entro la fine del corrente anno, i giorni di ferie maturati, le eventuali ex festività ed il 50% della banca delle ore, in base alle vigenti disposizioni di legge di contratto, tenuto anche conto dell accordo del 31.5.2012 in materia di finanziamento al Fondo per il sostegno all occupazione nel settore del credito. Il restante 50% della banca ore dovrà, comunque, essere usufruito entro il 2013. Art. 11 - Rapporti intestati al personale La Banca di Imola spa assicurerà al personale proveniente dalla Cassa di Milano il mantenimento delle condizioni applicate al personale relativamente ai finanziamenti per i mutui ed i prestiti in essere alla data di decorrenza della fusione già erogati e/o deliberati e legati al conto corrente su cui è attualmente accreditata la retribuzione. 4
A decorrere dalla data di decorrenza della fusione il personale della Cassa di Milano potrà beneficiare delle agevolazioni creditizie tempo per tempo applicate ai dipendenti della Banca di Imola spa, secondo quanto stabilito dalle disposizioni aziendali vigenti in materia. Art.12 - Formazione Il Gruppo Bancario della Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. tramite Banca di Imola favorirà la pronta integrazione e valorizzazione professionale del personale proveniente dalla Cassa di Milano ricorrendo ad un adeguata formazione, anche la fine di consentire un corretto utilizzo delle varie procedure operative. Le parti convengono sull opportunità di proseguire con ulteriori programmi di riconversione e riqualificazione professionale finanziabili sia attraverso le prestazioni ordinarie erogabili dal Fondo di Solidarietà del settore del credito istituito con D.M. 158/2000 (art.5, comma 1, lett.a), sia con accesso ai finanziamenti ordinari previsti dal fondo FBA, con particolare riguardo ad un percorso di Banking & Financial Diploma. Al tale fine le parti si danno atto che con la sottoscrizione del presente verbale sussistono i requisiti ed i presupposti affinché la Banca di Imola presenti domanda di accesso ai finanziamenti di cui all art.5 comma 1 lettera a) del D.M. 158/2000 per i programmi formativi individuali per la riconversione e la riqualificazione del personale con apposito accordo a latere. Art. 13 Organici Alla data della fusione, al fine di consentire la piena operatività sulla piazza di Milano per mantenere, rafforzare sviluppare l insediamento territoriale di cui in premessa il numero dei dipendenti della Cassa di Milano che resteranno sulla piazza sopra indicata è quantificato, inizialmente, in 12 risorse, 10 delle quali saranno collocate nelle attuali filiali ubicate a Milano. Valutato l interesse della Banca di Imola spa, 2 risorse saranno distaccate presso società del Gruppo sulla piazza di Milano. La mobilità territoriale del personale dipendente della Cassa di Milano interesserà, pertanto, 4 risorse che saranno inserite negli uffici di Direzione Generale della banca di Imolas Spa o nella rete della stessa. Art. 14 - Trasferimenti Al personale della Cassa di Milano che, entro la data del prossimo 31.3.2013, sarà collocato presso gli Uffici di Direzione Generale della Banca di Imola o presso l attuale rete della stessa verrà riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio (treno in 2.a classe e/o pullman) effettivamente sostenute fino ad un massimo di sei mesi, decorrenti dall inizio effettivo della mobilità territoriale e limitatamente ai giorni di effettiva presenza. Nel disporre i previsti trasferimenti Banca di Imola ricercherà, se possibile, il consenso dei lavoratori interessati. Ricorrendone i presupposti tecnico-organizzativi, Banca di Imola favorirà l eventuale richiesta di rientro presso le filiali di Milano da parte del personale trasferito per effetto della fusione. L Azienda si impegna a valutare positivamente, compatibilmente con le esigenze di servizio, le elasticità d orario previste dalla vigente contrattazione collettiva a quei lavoratori trasferiti per effetto della fusione che ne facciano richiesta. 5
* * * Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo s intende assolta ed esperita la procedura di legge e di contratto riguardante l operazione in premessa. La Banca di Imola spa La Cassa di Risparmio di Ravenna spa La Cassa di Milano FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL UILCA 6