05 ottobre 2017 A tutti i Sigg. clienti c/o loro rispettive sedi SPLIT PAYMENT Come già comunicato con ns. circolari del 01. Maggio e del 29 giugno c.a., le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di determinate società a queste collegate/controllate, l IVA è versata dagli stessi cessionari o committenti, soggetti pubblici (c.d. meccanismo dello split payment scissione dei pagamenti). E così, il fornitore di beni e servizi: deve emettere la fattura con l annotazione scissione dei pagamenti (IVA e imponibile sono regolarmente evidenziati in fattura); nella liquidazione periodica IVA, non deve conteggiare l IVA indicata nella fattura come IVA a debito; semplicemente non deve considerarla; incassa dal cliente pubblico l importo del corrispettivo al netto dell IVA, posto che questa verrà versata dal soggetto pubblico (cessionario/committente) direttamente all Erario. Il meccanismo dello split payment è applicato fino al 30 giugno 2020 (come da decisione del Consiglio UE del 25 aprile 2017, n. 2017/784). Si fa presente che il descritto meccanismo non si applica alle operazioni che sono soggette a reverse charge (completamento di edifici, servizi di pulizia, installazione di impianti in edifici, etc. effettuato nei confronti dell ente pubblico nell ambito della propria attività commerciale). SI ESTENDE LO SPLIT PAYMENT A decorrere dalle operazioni fatturate dal 1 luglio 2017, il meccanismo dello split payment è applicabile a tutti coloro che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi - compresi i professionisti - nei confronti dei soggetti della pubblica amministrazione e delle società individuati dall art. 17-ter, comma 1 e 1-bis, per le quali i cessionari/committenti non sono debitori d imposta ai fini della disciplina IVA (vedi oltre per il significato di quest ultima locuzione). Rispetto alla disciplina previgente, dunque, anche i lavoratori autonomi che emettono fattura per i compensi ricevuti dalla pubblica amministrazione e società partecipate (come sotto individuate), sono obbligati all applicazione dello split payment, con effetto 1 luglio 2017. I soggetti nei cui confronti imprese e professionisti devono applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti, dal 1 luglio 2017 sono: a) Pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell art. 1, comma 3, della L. 31 dicembre 2009, n. 196; b) Società controllate, ai sensi dell art. 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; c) Società controllate, ai sensi dell art. 2359, primo comma, n. 2), del Codice Civile (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; d) Società controllate, ai sensi dell art. 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile (controllo di diritto), direttamente dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; e) Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell art. 2359, primo comma, n. 1), del Codice Civile (controllo di diritto), dalle società di cui sopra; f) Società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana.
COME FARE PER CAPIRE SE A QUEL SOGGETTO VA EMESSA UNA FATTURA IN SPLIT PAYMENT Il decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze del 13 luglio 2017, che ha modificato l art. 5-bis del Decreto del 23 gennaio 2015 (introdotto dal Decreto del 27 giugno 2017), ha stabilito che detta normativa si applica: alle amministrazioni destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all art. 1, commi da 209 a 214, della L. 24 dicembre 2007, n. 244; a specifiche società controllate di diritto da soggetti della PA. SOGGETTO DELLA PA Dunque la regola è: se a quel soggetto pubblico va emessa una fattura elettronica PA, allora detta fattura va trattata in split payment. Conseguentemente per l elenco delle pubbliche amministrazioni occorre fare riferimento all elenco (cd. Elenco IPA) pubblicato sul sito dell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it). Nell utilizzo di detto elenco, tuttavia, non vanno considerati i soggetti classificati nella categoria dei Gestori di pubblici servizi, in quanto si tratta di soggetti che non rientrano nell ambito della citata disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all art. 1, comma 209, della L. n. 244/2007. Nelle pagine successive alcune indicazioni per orientarsi nel sito www.indicepa.it. SOCIETÀ CONTROLLATE DA UN SOGGETTO PA Il dipartimento Finanze del MEF ha comunicato che il 14/9/2017 che sono stati pubblicati nuovi elenchi, validi per l anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali che, in applicazione del meccanismo del cd. Split payment, tratterranno l IVA ora anche dai compensi dei professionisti per versarla direttamente all erario. Gli elenchi definitivi disponibili sul sito WWW.finanze.it sono: elenco definitivo rettificato delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; elenco definitivo rettificato delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime. Oltre a detti elenchi rettificati, si riconfermano invariati gli altri elenchi definitivi già divulgati lo scorso 26 luglio 2017 (inviati in formato excel quali allegati alla ns. circolare) e poi rettificati in data 4 agosto 2017: elenco definitivo delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime; elenco definitivo delle società quotate inserite nell indice FTSE MIB della Borsa italiana.
COME ORIENTARSI NEL SITO WWW.INDICEPA.GOV.IT
N È POSSIBILE CHIEDERE AL SOGGETTO PUBBLICO UNA APPOSITA ATTESTAZIONE Il nuovo comma 1-quater, art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, prevede che il cedente o prestatore possa richiedere ai cessionari e committenti (pubblica amministrazione e società partecipate) il rilascio di un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment (in calce si propone un fac-simile di richiesta di assoggettabilità o meno allo split payment). A seguito dell ottenimento dell attestazione, il cedente/prestatore è obbligato all applicazione della scissione. Viene in tal modo ribaltato sul cliente l onere di verificare l obbligatorietà del meccanismo, riducendo la possibilità di commettere errori in capo al fornitore/prestatore. QUALI OPERAZIONI SONO ESCLUSE DA SPLIT PAYMENT La scissione dei pagamenti riguarda unicamente le operazioni documentate da fattura, emessa da fornitori e prestatori ai sensi dell art. 21, D.P.R. n. 633/72. Sono escluse dallo split payment (Circolari nn. 1/E, 6/E e n.15/e del 2015): le operazioni certificate da ricevuta fiscale o scontrino fiscale o non fiscale, fattura semplificata ex art. 21-bis, D.P.R. n. 633/72. Se la fattura è emessa su richiesta del cliente, in luogo dello scontrino o ricevuta, l operazione rientra nello split; le operazioni rese a soggetti per le quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettante: si tratta delle operazioni rese alla PA in relazione alle quali il fornitore trattiene il corrispettivo riversando alla PA committente un importo netto in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria (ad esempio, aggio sui tabacchi); le operazioni assoggettate ai fini IVA a regimi speciali, in quanto non prevedono l evidenziazione dell imposta in fattura e ne dispongono l assolvimento con regole proprie (regime monofase ex art. 74, D.P.R. n. 633/72, regime del margine, agenzia di viaggio); le operazioni rese da fornitori/prestatori che applicano un regime caratterizzato da un meccanismo forfetario di determinazione della detrazione (regime speciale dell agricoltura, regime forfetario associazioni sportive dilettantistiche ex L. n. 398/91, attività di intrattenimento e spettacoli viaggianti);
le operazioni di acquisto per le quali l ente/società è debitore d imposta ai sensi delle disposizioni in materia di IVA: si tratta delle fattispecie di reverse charge (manutenzioni edili, servizi di pulizia, acquisto di immobili, etc.), in cui la veste di debitore è attribuita al cessionario/committente soggetto passivo d imposta. Al riguardo, va precisato che nel caso in cui detti beni o servizi siano destinati dall Ente pubblico in parte alla sfera commerciale e in parte alla sfera istituzionale, lo stesso dovrà comunicare al fornitore/prestatore la quota parte del bene/servizio destinato alla sfera commerciale, determinata con criteri oggettivi, in relazione alla quale è applicabile il reverse charge. Lo split payment troverà applicazione in relazione alla quota parte del bene/servizio destinato alla sfera istituzionale alla quale non si applica il reverse charge (Circolare n. 15/E/2015, par. 2). Lo studio è a disposizione per ogni chiarimento. Cordiali saluti. Nadia Consonni