REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1 DELL ART. 18 LEGGE N. 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

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REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI AL COMMA 1 DELL ART. 18 LEGGE N. 109/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ATTO DELIBERATIVO DI COMPETENZA: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 145 DEL 18.7.2003 ART. 1 FINALITA Il presente Regolamento ha per oggetto la gestione del fondo interno costituito con una somma pari al 1,5% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, nonché del 30% della tariffa professionale relativo all attività di progettazione effettuata o per un atto di pianificazione comunque denominato, ai sensi dell art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. La ripartizione del fondo viene effettuata, per ogni singola opera tra il Responsabile Unico del Procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, della direzione dei lavori e del collaudo, del collaboratori e del supporto amministrativo e legale sulla base dei criteri di ripartizione contenuti nel presente Regolamento. Per gli atti di pianificazione, la ripartizione viene effettuata tra il Responsabile del procedimento, il Coordinatore della progettazione, i progettisti, i redattori delle tavole grafiche e della relazione, il personale di collaborazione ed il supporto amministrativo e legale. ART. 2 OPERE E LAVORI Per opere si intendono tutti gli interventi programmati o comunque eseguiti dal Comune di Gragnano, per i quali è necessario provvedere ai progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per l appalto di opere, di forniture di beni e/o servizi nonché per l esecuzione con proprio personale. L ordine di priorità per la realizzazione delle opere o per la redazione degli atti di pianificazione viene dato dai competenti Organi dell Amministrazione. ART. 3 PROGETTO ESECUTIVO PER L APPALTO I progetti di cui al precedente art. 2 devono avere i caratteri previsti dall art. 16 della Legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Regolamento d attuazione, ovvero dalla disciplina regionale vigente e devono essere corredati dagli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie d opere, conformemente anche alle prescrizioni impartite dal Responsabile unico del procedimento. Per progetto esecutivo, agli effetti del presente Regolamento, si intende ciascuno dei progetti esecutivi ovvero architettonico, strutturale, impiantistico, ecc., in cui si articola il progetto a base d appalto e di cui alla sez. 4^ del D.P.R. 21.12.99, n. 554, di approvazione del Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL.PP.

ART. 4 ATTIVITA DI PROGETTAZIONE L attività di progettazione nell ambito del Comune è demandata ai Settori competenti per le opere da realizzare o per gli atti di pianificazione comunque denominati che possono, in caso di necessità, chiedere la collaborazione del personale inserito in altri Settori, previa autorizzazione del Responsabile del Settore di appartenenza. ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), è il responsabile del settore interessato ovvero funzionario dallo stesso nominato, è individuato, quale attuatore dell intervento, nell ambito del personale tecnico dell Ente in possesso dei requisiti professionali richiesti, in sede di elaborazione del programma triennale di cui all art. 14 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Egli esercita, per ogni singolo progetto o piano, le funzioni previste dalla legge stessa e dal Regolamento di attuazione, nonché il coordinamento del gruppo di progettazione, affidamento, direzione e collaudo dei lavori, tenendo contatti diretti con l Osservatorio Regionale e con l Autorità dei LL.PP., nonché con il Responsabile del Settore per ciò che concerne lo sviluppo dei progetti e l esecuzione del contratto, informandolo ogni qualvolta vi si frappongono ostacoli o sorgono problemi di qualsiasi natura. Il Direttore dei Lavori, con l eventuale gruppo di supporto allo stesso, viene nominato secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il medesimo deve essere un tecnico in possesso del titolo di studio adeguato e degli altri requisiti previsti dalla normativa in materia. ART. 6 GRUPPO DI LAVORO Al fine di procedere all elaborazione di ciascun progetto esecutivo, all aggiudicazione del contratto ed all esecuzione dell opera, il Responsabile del Settore designato quale attuatore dell intervento costituisce un gruppo di lavoro, formato da personale in possesso delle capacità professionali ed operative richieste dalla tipologia dello specifico intervento. Le figure da individuare sono tutte quelle che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, per l affidamento e per l esecuzione del contratto d appalto. Le quote del fondo vengono liquidate, in conformità al presente Regolamento, dal Responsabile del Settore designato, mediante Determinazione. ART. 7 ISTITUZIONE DEL FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE Le somme occorrenti al fondo interno per le attività di pianificazione pubblica, di cui all art. 18 della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, sono prelevate sulle quote degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale ovvero dai quadri economici di specifici finanziamenti. L entità del Fondo è pari al 30% della tariffa professionale vigente per tale attività di cui il 15% al RUP e 85% al gruppo di lavoro da ripartire secondo le modalità indicate al successivo art. 8. ART.8 RIPARTIZIONE FONDO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE Il fondo relativo agli atti di pianificazione viene ripartito con le seguenti modalità:

a) Il 40% al progettista che firma l atto di pianificazione; b) Il 30% a chi elabora e redige le tavole grafiche; c) Il 13% a chi elabora e redige le relazioni illustrative; d) Il 7% al personale amministrativo che ha collaborato all attività di pianificazione; e) Il 10% al supporto legale. ART. 9 ISTITUZIONE DEL FONDO PER OPERE O LAVORI Ai sensi e per gli effetti dell art. 18 della Legge 11.2.1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, viene istituito il fondo interno di incentivazione per la progettazione, per la direzione dei lavori per il collaudo, nonché per la sicurezza da ripartire tra il personale di cui all art. 1, comma 2, del presente Regolamento. ART. 10 AMMONTARE DEL FONDO PER OPERE O LAVORI La percentuale da applicare, desunta dall importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro pubblico, è pari all 1,5%. Qualora alcune prestazioni vengono affidate a tecnici esterni, perché non possono essere svolte da personale dell Ente per carenza di specifiche professionalità o per esigue disponibilità dei tempi di attuazione, per le prestazioni svolte dall Ente si applicano le percentuali stabilite per le prestazioni rese dal personale interno. ART. 11 RIPARTIZIONE DELL INCENTIVO La somma dell incentivo è ripartita tra il personale in base ai seguenti limiti percentuali: a) 15% al responsabile unico del procedimento; b) 40% al gruppo che partecipa alla progettazione; c) 30% al gruppo preposto alla direzione dei lavori; d) 5% al supporto amministrativo e legale; e) 5% al Responsabile della sicurezza; f) 5% al Collaudatore od alla Commissione tecnico amministrativo e statico. Le eventuali economie saranno ripartite secondo le percentuali di cui sopra. Per le ipotesi di rilascio di certificato di regolare esecuzione in luogo di collaudo viene riconosciuto al soggetto firmatario l aliquota prevista prevista per il Collaudatore. ART. 12 EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI Il Responsabile del Settore designato quale attuatore dell intervento determina la liquidazione d acconti in base alle scadenze individuate nell apposito documento preliminare di progettazione. A tali scadenze si considerano liquidabili, salvo conguaglio finale, sino ad un massimo dell 80% dei compensi stabiliti al precedente art. 10 e precisamente: a) Le somme relative a progetti che hanno ottenuto l approvazione degli organi competenti, in particolare per quanto attiene al rilascio di autorizzazioni e concessioni idonee per poter eseguire l opera; b) Le somme relative alla direzione dei lavori e del collaudo in corso d opera eseguiti.

Dopo l approvazione del collaudo dell opera, del lavoro o del piano, il Responsabile unico del procedimento redige lo schema definitivo di riparto del compenso previsto che tiene conto del lavoro effettivamente svolto da ciascuno degli incaricati, liquidando il residuo 20%. Il residuo 20% è erogato sulla base delle valutazioni sopra riportate ed a condizione che l importo di finanziamento iniziale non risulti maggiore a seguito di varianti di cui al punto d) del comma 1 dell art. 25 della Legge 109/94 e successive modificazioni. ART. 13 ASSEGNAZIONE DELL INCENTIVO Gli importi spettanti al personale sono ripartiti tra gli stessi secondo i seguenti coefficienti di compenso professionale, che tengono conto delle competenze assunte nell ambito del progetto: a) La quota riservata al gruppo che partecipa alla progettazione viene così ripartita tra i tecnici ed i collaboratori: 1) Il 15% al progettista capogruppo; 2) Il 45% al gruppo preposto alla progettazione (escluso il capogruppo), compreso il piano di sicurezza, che si assume la responsabilità diretta del progetto, firmandolo come progettista; 3) Il 25% ai prestatori di attività tecnica connessa ad alcune fasi della progettazione, che non hanno una responsabilità diretta del progetto; 4) Il 15% ai collaboratori, anche amministrativi, dell attività di progettazione. b) La quota del 30% riservata al gruppo preposto alla direzione dei lavori viene così ripartita tra i tecnici ed i collaboratori: 1) Il 60% al Direttore dei lavori; 2) Il 30% agli addetti alla contabilizzazione; 3) Il 10% agli assistenti e collaboratori. ART. 14 ACCORPAMENTO O SCORPORO DI FUNZIONI Qualora in sede di costituzione del gruppo di lavoro si verifichi l opportunità di gestire l intervento accorpando più funzioni in capo ad un unico componente, allo stesso spetta una percentuale dell incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte. Diversamente qualora sia richiesta in un progetto la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del gruppo addetto a quella singola mansione, tenendo conto dell apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte. ART. 15 ESCLUSIONE DALL INCENTIVO Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla normativa vigente o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso, su decisione del Responsabile del Settore, dalla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento a seguito di revoca del mandato. Il componente del gruppo di lavoro che violi gli obblighi posti a suo carico o che non svolga i compiti assegnatigli con la dovuta diligenza, è escluso, su decisione del Responsabile del procedimento, dalla ripartizione del fondo di cui al presente Regolamento, ad avvenuta revoca dell incarico.

ART. 16 ATTIVITA SVOLTA PER CONTO TERZI Il presente Regolamento si applica anche per attività svolta per Enti terzi ai sensi dell art. 17, comma c), della Legge 109/94. ART. 17 COMPENSO SPETTANTE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER L ATTUAZIONE DELL ART. 31/BIS LEGGE 109/94 Al soggetto incaricato per la definizione dell accordo bonario di cui all art. 31/bis della L. 109/94, spetta un compenso pari allo 0,20% dell importo delle riserve da esaminare. Il compenso viene prelevato dalle somme previste dal quadro economico del progetto dell opera. ART. 18 PUBBLICAZIONE Il presente Regolamento viene pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni, unitamente alla deliberazione di approvazione, e per ulteriori 15 giorni dopo l esecutività della medesima deliberazione di approvazione. Il presente Regolamento sostituisce quello precedente, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 684 del 3.11.1997.