Comune di Magliano in Toscana Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI

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Comune di Magliano in Toscana Provincia di Grosseto REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI PATROCINIO E CONTRIBUTI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2007

SOMMARIO ART. 1 OGGETTO ART. 2 - SOGGETTI DESTINATARI ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE ART. 4 BENEFICI ORDINARI E STRAORDINARI ART. 5 FORME DI INTERVENTO ART. 6 PROCEDURA PER LA RICHIESTA ART. 7 TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ART. 8 EROGAZIONE ART. 9 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI ART. 10 CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ART. 11 RENDICONTO ART. 12 PATROCINIO COMUNALE ART. 13 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ART. 14 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ART. 15 NORMA TRANSITORIA

ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell articolo 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a enti pubblici e privati, persone, gruppi e associazioni, organizzazioni di natura giuridica diversa, purché le iniziative siano dirette alla collettività del Comune di Magliano in Toscana e riferite agli ambiti di cui all art. 3 e siano svolte senza fine di lucro. ART. 2 SOGGETTI DESTINATARI I soggetti destinatari dei benefici di cui al precedente articolo 1 sono individuati in enti pubblici e privati, persone, gruppi, associazioni e organizzazioni di natura giuridica diversa aventi sede nel territorio comunale. I benefici possono essere concessi anche a coloro che, pur non avendo la residenza, svolgono nell ambito comunale un attività di particolare interesse per la collettività e/o per la promozione dell immagine del Comune. L Amministrazione comunale può altresì concedere patrocinio ed erogare contributi ad organismi che operano sul territorio nazionale ed internazionale per lo sviluppo della solidarietà sociale e per finalità di carattere umanitario e/o ambientale. Possono altresì essere concessi contributi e/o sussidi a collettività colpite da calamità naturali. In tal caso, l erogazione di contributi può essere attivata sia con presentazione di apposita istanza da parte dell ente od associazione, sia d ufficio su proposta del Sindaco e/o dell assessore competente. Sono escluse dalla concessione dei suddetti benefici le iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito o di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzati dagli stessi, e quelle iniziative palesemente non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale. ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE Le concessioni di cui al precedente articolo 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: a) Attività sociali, culturali e ricreative. b) Cooperazione e solidarietà c) Politiche giovanili ed attività formativo-educative d) Attività di sviluppo economico e turismo e) Attività sportive f) Politiche agricole e ambientali g) Attività di tutela e valorizzazione di tradizioni e cultura locali Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per le loro finalità, sono ad esse riconducibili. Settori di intervento a. ATTIVITA SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE. 1. Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e

sanitaria; 2. Attività e iniziative per favorire l aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza. 3. Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana 4. Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale 5. Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all impegno civile nei settori sociale e sanitario 6. Attività volte alla realizzazione delle pari opportunità tra i generi. 7. Organizzazione nel Comune di premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione; 8. Organizzazione, promozione e sostengono ad attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico 9. Creazione di durevoli occasioni aggregative e di impiego del tempo libero 10 Organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali; 11 Attività di Corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune. 12 Attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l accrescimento dei patrimoni artistici, culturali, storici. b. COOPERAZIONE E SOLIDARIETA 1 Contribuire al miglioramento della condizioni di vita nei paesi poveri o in via di sviluppo 2 Fornire mezzi o altri aiuti alle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione 3 Contribuire al soggiorno di bambini o giovani stranieri provenienti dalle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione 4 Sovvenzionare la possibilità di studio in Italia di giovani meritevoli e privi di possibilità economiche provenienti dalle città gemellate o con le quali esiste un rapporto di collaborazione; 5 Contribuire alle spese di viaggio e di soggiorno di bambini e giovani all estero, nell ambito di programmi di scambi internazionali; 6 Sostenere iniziative promosse da enti, comitati o associazioni per favorire gli scambi culturali, la conoscenza tra i popoli, la promozione della cultura della pace e della solidarietà. 7 Interventi diretti o indiretti in favore di popolazioni colpite da gravi eventi e calamità c. POLITICHE GIOVANILI ED ATTIVITA FORMATIVO-EDUCATIVE a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili; 1 Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extrascolastiche giovanili; 2 Attività pedagogiche; 3 Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed

extra-comunitari volti a favorire l inserimento nei diversi ordini di scuole; 4 Attività scolastiche e parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici; 5 Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica. 6 Corsi di insegnamento all uso dei p.c. e di una lingua straniera d. ATTIVITA DI SVILUPPO ECONOMICO E TURISMO 1 Attività di promozione turistica; 2 Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliants e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica; 3 Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio; 4 Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico; 5 Promozione e assistenza ai turisti; 6 Organizzazione di manifestazioni nell ambito del turismo congressuale. e. ATTIVITA SPORTIVE 1 Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e/o agonistiche e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani anche mediante meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti; 2 Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità; 3 Promozione dell attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap; 4 Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti ed in particolare modo con la scuola. 5 Partecipazione a competizioni sportive. f. POLITICHE AGRICOLE E AMBIENTALI 1 Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio; 2 Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali; 3 Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale; 4 Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione; 5 Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

g. ATTIVITA DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DI TRADIZIONI E CULTURA LOCALI Manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristi finalizzate alla conservazione e valorizzazione di antiche tradizioni storiche e culturali locali. Art. 4 BENEFICI ORDINARI E STRAORDINARI I contributi di natura ordinaria sono concessi ad enti o associazioni per attività che vengono svolte in maniera stabile e continuativa con ricaduta sul territorio comunale da almeno 5 anni e per il perseguimento dei loro fini istituzionali. I contributi straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal comune. Le richieste di contributo ordinario hanno valenza annuale e non fanno sorgere in capo al richiedente alcun diritto di continuità. Art. 5 FORME DI INTERVENTO La concessione dei benefici di cui all art. 1 può attuarsi mediante: a) erogazione contributi finanziari; b) prestazioni di servizi mediante l uso di risorse umane, di strutture, di attrezzature e/o altro; c) altre forme di interventi comunque diretti ad arrecare un vantaggio economico; d) attribuzione in godimento di beni comunali mobili o immobili e) concessione di patrocinio. L utilizzo gratuito o agevolato di beni mobili e immobili o strutture, a carattere temporaneo, potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l assegnazione dei contributi, in relazione alle reali disponibilità ad alle attività programmate dall Amministrazione Comunale. L uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno 15 giorni prima dell evento o iniziativa, con allegata relazione sull attività da svolgere. Art. 6 PROCEDURA PER LA RICHIESTA Per le attività di cui all art. 3 possono essere concessi benefici a condizione che: a) l attività perseguita, risultante dallo statuto o dal programma o progetto presentato, non abbia finalità di lucro* e sia comunque idonea a soddisfare, direttamente o indirettamente interessi pubblici; b) gli interessati inoltrino al Sindaco apposita domanda di concessione di benefici sottoscritta dal legale rappresentante corredata dal documento illustrativo dell iniziativa per la quale viene richiesto il contributo, il patrocinio e/o altri vantaggi economici, con l indicazione: - delle generalità della persona fisica o legale rappresentante del gruppo, dell ente o dell associazione richiedente; - del codice fiscale o partita IVA; - del periodo di svolgimento; - della relativa previsione di spesa (facoltativa nella richiesta di patrocinio); - di eventuali altri contributi ottenuti o richiesti per la realizzazione della medesima; - dell entità del sostegno economico richiesto;

- dei principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicità dell iniziativa; - della modalità di accreditamento con indicazione della persona abilitata alla riscossione, ovvero indicazione del conto corrente bancario o postale e loro sede di riferimento; - della dichiarazione che per l anno in corso, per l iniziativa, non sono state presentate al Comune di Magliano in Toscana altre richieste di contributo; - della dichiarazione di cui all art. 28 DPR 600/73. ** Alla domanda dovranno essere allegate: - copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente; - copia dell atto costitutivo e dello Statuto dell ente che presenta la domanda, salvo che tali atti siano già stati forniti all Amministrazione Comunale in occasione di precedenti richieste; - copia dell ultimo rendiconto approvato dell ente richiedente. * per il solo Patrocinio è ammessa, in casi eccezionali, la concessione per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, purché rivestano particolare importanza per la comunità locale o comunque siano finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l immagine dell ente. ** art. 28 DPR. 600/73. Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici. I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con l'obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto dei beni strumentali. Art. 7 TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Le domande di concessione di contributo ordinario e straordinario (art. 5 lettera a), dovranno essere presentate al Sindaco, su apposito modello fornito dall Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno con riferimento all anno corrente. L istruttoria sarà completata a cura del Settore Amministrativo entro il 31 luglio del medesimo anno. E ammessa deroga nel caso di progetti ed attività la cui natura non consente una programmazione. In tali casi i termini per la presentazione dell istanza sono ridotti a 30 giorni antecedenti l iniziativa o la realizzazione del progetto e a condizione che l entità economica del contributo richiesto rientri nelle ordinarie disponibilità dell amministrazione comunale. Il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà a pubblicizzare in modo idoneo la data di scadenza per la presentazione delle domande di concessione dei vantaggi economici di cui al precedente articolo 5) lettera a) entro 30 giorni dall approvazione del bilancio annuale di previsione. L assegnazione di contributi finanziari (art. 5 lettera a) avviene con atto gestionale del Responsabile del Settore Amministrativo sulla base di criteri individuati agli articoli 9 e 10 del presente regolamento. Le domande per le agevolazioni finanziarie di cui all art. 5 lettere b), c), d), e) dovranno essere presentate al Sindaco, su apposito modello fornito dall Amministrazione, almeno 15 giorni

prima dello svolgimento dell iniziativa o manifestazione e concesse con provvedimento del responsabile competente. Art. 8 EROGAZIONE Quando il beneficio economico consiste nell erogazione di un contributo finanziario, questo non potrà essere superiore al 50% dei costi risultanti dal consuntivo, l erogazione avverrà in un unica soluzione salvo anticipazione pari al 50% del contributo concesso dietro esplicita e motivata richiesta. Qualora i progetti rispondano a finalità, interessi e linee di intervento proprie dell Amministrazione Comunale, a discrezionalità della medesima, sentito il parere dell assessore di competenza, il contributo potrà coprire fino per intero le spese previste per l organizzazione e l effettuazione di singole iniziative. Art. 9 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI Nella concessione di contributi, erogati in funzione delle disponibilità di bilancio, si terrà conto dei seguenti criteri per la graduazione degli importi: 1. tipo di organizzazione, con priorità a quelle di volontariato ed alle associazioni che operano senza fini di lucro; 2. perseguimento di interessi di carattere generale con particolare riferimento ai valori di solidarietà; 3. coerenza dell attività o dell iniziativa con le finalità istituzionali dell amministrazione risultanti dal programma di governo e dalla programmazione annuale; 4. idoneità a concorrere alla qualificazione, sviluppo e valorizzazione degli interessi comunali; 5. originalità e innovatività dei progetti ; 6. attività svolte in collaborazione con l amministrazione comunale; 7. attività finalizzate alla conservazione di tradizioni e cultura locali; 8. attività svolte per favorire la destagionalizzazione delle vacanze; 9. potenzialità di diffusione del messaggio attraverso strumenti comunicativi; 10. gratuità dei servizi resi; 11. numero dei soci/tesserati delle associazioni/enti richiedenti. rilevanza delle attività svolte fuori del territorio comunale; 12. organizzazione corsi di insegnamento di musica, arte, canto, teatro e altre discipline artistiche con riferimento al numero di allievi. 13. anzianità dell associazione e continuità nel tempo delle attività proposte e del servizio svolto nell interesse della collettività; 14. quantità, qualità e valenza sociale delle attività svolte nel corso dell anno. Art. 10 CRITERI ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE Nella quantificazione dell erogazione del contributo occorre tenere conto in via generale dei seguenti criteri: 1. regolare pratica dell attività sportiva durante tutto il corso dell anno attraverso la partecipazione a campionati o a manifestazioni ufficiali organizzate da federazioni e/o enti e coordinamenti di promozione sportiva 2. numero dei soci/tesserati dell associazione richiedente 3. numero degli atleti iscritti/tesserati all associazione

4. priorità alle associazioni che svolgono attività sportive indirizzate alle seguenti classi d età: fasce fino 16 anni, tra 16 e 18 anni, oltre 60 anni. Ad integrazione dei criteri di cui sopra, riguardo le sole associazioni calcistiche: 1. Vanno finanziate in via prioritaria le associazioni sportive che militano nel campionato nazionale dilettanti, nelle categorie Eccellenza e promozione; successivamente quelle che militano nella prima e seconda categoria dei tornei calcistici dei dilettanti, viste le maggiori spese necessarie, e in subordine le associazioni che militano nella terza categoria e nella UISP; 2. vanno finanziate le associazioni che organizzano corsi di insegnamento di un attività sportiva ai giovani tenendo in considerazione anche il numero di soggetti cui vengono indirizzati i corsi; 3. vanno finanziate prioritariamente le associazioni che provvedono direttamente alla manutenzione ordinaria ed alla custodia dei campi di calcio di proprietà comunale. Annualmente la Giunta Comunale determina la percentuale di stanziamento da destinare alle varie pratiche sportive. Art. 11 RENDICONTO A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo ordinario o straordinario e comunque entro il 31 marzo dell anno successivo, i soggetti a cui è stato assegnato il contributo sono tenuti a presentare all Amministrazione Comunale apposito rendiconto con relativa documentazione contabile e relazione sulle attività svolte e i risultati raggiunti. La mancata presentazione del rendiconto comporta la decadenza di diritto all assegnazione del contributo e la eventuale restituzione della somma anticipata. Art. 12 PATROCINIO COMUNALE Il Patrocinio consiste nell attestazione di apprezzamento e di adesione ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, artistiche, storiche, istituzionali, sportive, scientifiche e umanitarie nonché inerenti a tutti i settori di intervento di cui all art. 3 del presente regolamento. Il patrocinio senza oneri determina la partecipazione dell amministrazione comunale all iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite da leggi e regolamenti, in materia di pubbliche affissioni e suolo pubblico. La concessione del patrocinio comporta l autorizzazione all uso del logo comunale su tutto il materiale promozionale o di produzione dell iniziativa. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell iniziativa o evento dalla quale risulti la descrizione dell attività o dell iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell amministrazione. Il patrocinio è concesso con decreto del Sindaco previa valutazione dell istanza tenendo conto dei seguenti criteri: - attinenza alle finalità ed ai programmi dell amministrazione comunale; - rilevanza nell ambito dei settori individuati all art. 3. - interesse del comune alla realizzazione dell iniziativa riconosciuta elemento di valorizzazione dell immagine del territorio comunale. La concessione del patrocinio comporta l onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell iniziativa o della manifestazione il logo del Comune e la seguente dicitura: Con il patrocinio dell Amministrazione Comunale di Magliano in Toscana.

Art. 13 ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE Ai sensi dell art. 1 del D.P.R. 118/2000 è istituito l albo dei beneficiari di provvidenza di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica. Sull albo vanno riportate le seguenti informazioni minime: -estremi e indirizzi del beneficiario; -tipo e quantificazione delle provvidenze; -estremi della determinazione di concessione; -disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni. Art. 14 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE Le domande di concessione di contributo relative a progetti o iniziative da realizzare presso le scuole del territorio comunale (art. 3. lettera c) dovranno essere presentate al Sindaco, entro il 30 ottobre di ogni anno con riferimento all anno scolastico in corso. Il settore amministrativo completerà l istruttoria entro il 10 dicembre del medesimo anno. E ammessa deroga al termine di presentazione dei progetti nel caso di progetti ed attività la cui natura non consente una programmazione. In tali casi i termini per la presentazione dell istanza sono ridotti a 30 giorni antecedenti l iniziativa o la realizzazione del progetto e a condizione che l entità economica del contributo richiesto rientri nelle ordinarie disponibilità dell amministrazione comunale. Il contributo concesso non potrà essere superiore al 50% dei costi risultanti dal consuntivo. Qualora i progetti rispondano a finalità, interessi e linee d intervento proprie dell Amministrazione Comunale, a discrezionalità della medesima, sentito il parere dell assessore di competenza, il contributo potrà coprire fino per intero le spese previste per l organizzazione e l effettuazione di singoli progetti o iniziative. L erogazione del contributo avverrà in un unica soluzione a seguito di presentazione di rendiconto a conclusione delle attività o comunque entro il termine dell anno scolastico di riferimento, salvo anticipazione pari al 50% del contributo concesso dietro esplicita e motivata richiesta. Art. 15 NORMA TRANSITORIA 1. Con riferimento alle domande di contributo ordinario presentate per l anno 2007, è ammessa la liquidazione immediata ed integrale della somma concessa dietro esplicita e motivata richiesta. 2. Con riferimento alla pubblicizzazione del bando per l attribuzione di contributi, per l anno 2007 il termine è fissato in giorni 60 dall approvazione del bilancio di previsione.