COMUNE di FIANO. (Provincia di Torino) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO RETTA ASILO NIDO

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Transcript:

COMUNE di FIANO (Provincia di Torino) REGOLAMENTO COMUNALE PER L ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO RETTA ASILO NIDO Approvato con deliberazione C. C. n. 32 del 30.9.2014

INDICE Articolo 1) Oggetto e definizione Articolo 2) Domande di ammissione: documentazione, norme d accesso Articolo 3) Determinazione contributo alle famiglie, erogazione. Articolo 4) Controlli-Decadenza Articolo 5) Trattamento dati personali Articolo 6) Entrata in vigore

Articolo 1 Oggetto e definizione 1. Il presente Regolamento definisce i criteri per l ammissione al contributo in conto retta per bambini frequentanti: - Asili Nido Articolo 2 Domanda di ammissione: documentazione, norme d accesso 1. La domanda per l accesso al contributo deve essere presentata all Ufficio Segreteria entro tre mesi dall iscrizione del minore alla struttura prescelta e comunque non oltre 30 giorni dall inizio effettivo della frequenza. 2. Ai fini dell ammissione al contributo in conto retta, sono richiesti i seguenti requisiti: a) 0-3 anni di vita del bambino alla data della domanda; b) Residenza anagrafica del nucleo familiare nel Comune di Fiano, compreso il figlio per cui è richiesto il contributo. c) Si considerano residenti i bambini adottati, in affidamento o affiliazione presso famiglie residenti nel Comune. 3. Il concetto di nucleo familiare, ai fini dell accesso al contributo in conto retta asilo nido, coincide con quello di famiglia anagrafica, intendendosi per tale un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti od aventi dimora abituale nello stesso Comune. 4. Alla domanda di contributo, corredata da copia fotostatica di un documento di identità, deve essere allegata: A) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 46-47 D.P.R. 445/2000 contenente: - Dichiarazione attestante la composizione del nucleo familiare e residenza anagrafica; - Dichiarazione inerente allo stato di occupazione lavorativa dei genitori; - Dichiarazione di iscrizione (o di intenzione di iscriversi) e di inizio frequenza presso la struttura prescelta; - Per le persone che si trovino in stato di separazione: dichiarazione ex art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, nella quale sia attestato lo stato di separazione risultante da sentenza del Tribunale (corredata da copia della sentenza) e l eventuale fruizione di alimenti da parte del coniuge, con l indicazione del soggetto beneficiario (moglie o figli). - Nel caso di soggetti e/o nuclei familiari stranieri, consegnare copia del permesso/carta/attestazione di soggiorno del richiedente con validità almeno biennale in corso di validità o l attestazione della domanda di rinnovo di tutti i componenti del nucleo familiare. B) Dichiarazione sostitutiva unica ex D. Lgs. 109/98, così come modificato con D. Lgs. 130/2000 ex artt. 43 e 76 D.P.R. 445/2000, per il calcolo della situazione economica equivalente (ISEE). C) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 rilasciata dalla struttura dove sia indicata la tipologia del servizio offerto e il recepimento della normativa regionale, corredata da copia fotostatica della carta di identità del legale rappresentante dichiarante. Detto documento avrà validità per tutto l anno scolastico. Il Comune di Fiano potrà procedere alla verifica dell effettiva esistenza dei requisiti di cui alla sopraccitata normativa. Nel caso in cui al momento della domanda di contributo il minore non sia ancora iscritto al servizio, detta certificazione andrà obbligatoriamente prodotta all ufficio Segreteria ad inizio avvenuto della frequenza e comunque in occasione della prima erogazione di contributo, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 445/2000 attestante l effettivo inizio della frequenza. La mancata presentazione di detti documenti comporta l impossibilità di procedere all erogazione del contributo.

5. La modulistica relativa all istanza di contributo ed il modello per le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà saranno predisposte dal responsabile del servizio ed approvati con propria determinazione. 6. In via transitoria, e solo per l anno 2014/2015 la domanda di contributo, presentata entro il 31 gennaio 2015, avrà efficacia retroattiva, anche per coprire il periodo di frequenza antecedente, con inizio dal mese di settembre. Articolo 3 Determinazione contributo alle famiglie, erogazione. 1. Il contributo concesso dal Comune viene calcolato in misura fissa, ovvero in percentuale sulle rette pagate dalla famiglie, tenendo conto delle fasce di reddito, a ciascuna delle quali corrisponde una diversa percentuale di contribuzione, il tutto come risultante dalla tabella approvata dal Consiglio Comunale. 2. Il contributo in conto retta è riferito al solo anno scolastico per il quale è stata presentata la richiesta. 3. Entro 30 giorni dal termine dei periodi sottospecificati, ovvero dall emissione delle corrispondenti note di pagamento se successive, le famiglie sono tenute a presentare all Ufficio Segreteria copia delle fatture pagate alle strutture prescelte, nella quali sia indicata la tipologia di frequenza (tempo pieno part time), i giorni effettivi di fruizione del servizio, ed altresì corredate da quietanza di pagamento Settembre-Dicembre Gennaio-Marzo Aprile-Luglio. L erogazione effettiva del contributo verrà effettuata entro 45 giorni dal ricevimento delle relative fatture. 4. Le eventuali variazioni della frequenza del bambino all asilo dovranno essere tempestivamente comunicate, per iscritto, all Ufficio Segreteria del Comune. 5. Il Comune si fa carico di un contributo massimo così come definito nella tabella approvata dal Consiglio Comunale. 6. Nel caso l utente dell asilo nido sia disabile o sia sottoposto a provvedimento dell Autorità Giudiziaria, il contributo in conto retta potrà essere determinato anche in misura superiore rispetto a quanto disciplinato dal presente Regolamento, previa relazione dell Assistente Sociale e deliberazione della Giunta Comunale. 7. Il calcolo convenzionale del contributo si riferisce ad una frequenza pari o superiore ai 20 giorni. In caso di frequenza inferiore il contributo sarà riparametrato proporzionalmente in base ai giorni di effettiva presenza. 8. La mancata frequenza per due mesi consecutivi nel periodo per il quale è richiesto il contributo, determina la decadenza dal contributo stesso, fatti salvi documentati gravi motivi di salute. Articolo 4 Controlli-Decadenza 1. L Ufficio Segreteria procederà in sede di consegna delle domande di contributo ad accertare che le stesse siano corredate da tutta la documentazione e/o dichiarazioni sostitutive previste dal presente regolamento. Procederà inoltre ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai richiedenti. 2. In caso di riscontro di dichiarazione non veritiera il provvedimento favorevole non potrà essere emanato. Il dichiarante decadrà altresì dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente già emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e sarà tenuto alla restituzione di quanto percepito, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalla legge in materia di dichiarazioni mendaci.

Articolo 5 Trattamento dati personali 1. I dati personali, acquisiti dalle istanze e dalla documentazione presentata, saranno trattati dagli uffici competenti, in applicazione della legge n. 196/2003 e s.m.i. (Tutela dati personale). Articolo 6 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del medesimo.