PARAGRAFO 1 PARAGRAFO 2

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Allegato A LINEE DI INDIRIZZO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI, RIFERITE AI SOLI ASPETTI ACUSTICI, PER LO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO E PER SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO MOBILE PARAGRAFO 1 OGGETTO 1. Il presente Documento definisce le linee di indirizzo per il rilascio di autorizzazioni, riferite ai soli aspetti acustici, richieste per lo svolgimento nel territorio del Comune di Milano di eventi nel contesto di manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, in luogo pubblico o aperto al pubblico. PARAGRAFO 2 DEFINIZIONI 1. Ai fini dell applicazione del presente Documento si intende: a) per manifestazione o spettacolo a carattere temporaneo (di seguito manifestazione o spettacolo): qualsiasi manifestazione o spettacolo, anche non a scopo di lucro, organizzato da un soggetto pubblico o privato, comprese le associazioni, che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito, nel contesto del quale sono previsti uno o più eventi, così come definiti nella successiva lettera b) del presente Documento; b) per evento: la parte di una manifestazione o spettacolo, collocata in un intervallo temporale definito nell arco di una giornata, per il quale è previsto l utilizzo di sorgenti sonore; c) per evento in deroga: evento che non rispetta i valori limite di immissione stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997; d) per concerto: una particolare tipologia di evento che si esaurisce nell'arco di una giornata, ove è prevista l'esibizione di un artista/gruppo principale e di alcuni artisti di supporto, con le relative sessioni di prove; e) per sessione di prova: la sessione giornaliera di prove tecniche di regolazione strumentistica, degli impianti audio di diffusione e le prove artistiche; f) per sito: il luogo, pubblico o aperto al pubblico, in cui si svolge la manifestazione o lo spettacolo; g) per ricettore maggiormente esposto: l ambiente abitativo, come definito dall art. 2, comma 1, lettera b), della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, che in virtù della sua collocazione, è maggiormente esposto alle sorgenti sonore; h) per limiti temporali: i limiti orari autorizzabili per lo svolgimento dell evento, in deroga ai limiti acustici previsti dalla normativa; i) per sorgente sonora: il dispositivo o l impianto idoneo a produrre emissioni sonore, nonché il contributo antropico; j) per valori limite o limiti acustici in deroga: i valori limite autorizzabili in deroga ai limiti acustici di immissione, assoluti e differenziali, e di qualità previsti dalla normativa in materia di tutela dall inquinamento acustico; 1

k) per Agenzia Regionale per la Protezione dell Ambiente (di seguito A.R.P.A.): l Ente tecnico istituzionalmente preposto allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo in materia di tutela dall inquinamento acustico a supporto degli Enti Locali, ai sensi dell art. 14, comma 1) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dell art. 15, comma 1), della Legge Regionale 10 agosto 2001, n. 13; l) per autorizzazione in deroga: il provvedimento che stabilisce i valori limite di immissione, gli orari e i giorni da rispettare per lo svolgimento dei singoli eventi in deroga ai limiti acustici, nel quale sono riportati le prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore e gli obblighi a carico dei titolari, dei gestori o degli organizzatori delle manifestazioni e degli spettacoli; m) per Responsabile della violazione: il soggetto titolare dell autorizzazione in deroga, tenuto a garantire il rispetto di quanto contenuto nella medesima. PARAGRAFO 3 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA CRITERI GENERALI 1. Per le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo organizzati presso lo Stadio Meazza, l Arena Civica, Piazza Duomo, Piazza del Cannone, Fabbrica del Vapore, Piazza Città di Lombardia, Piazza Affari, Castello Sforzesco e Cortili Interni, Piazza Gae Aulenti, Parco Sempione e Teatro Burri, Parco di Villa Simonetta, Piazza Gino Valle, l Anfiteatro Martesana e l Anfiteatro Montagnetta di San Siro il numero massimo di eventi, gli orari e i valori limite di immissione autorizzabili in deroga in un anno solare sono indicati per ciascun sito nella Tabella 1 di seguito riportata. 2. Per i siti diversi da quelli indicati nel primo capoverso, il numero massimo di autorizzazioni in deroga rilasciabili in un anno solare è fissato in 10 (dieci) eventi per ogni sito, per non più di 2 (due) eventi per settimana, salvo diverse considerazioni da effettuare in sede di valutazione delle singole istanze ricevute, tenuto conto della specificità del sito e della tipologia dell evento, con un valore limite di immissione pari a 75dB(A) e il limite orario è fissato nelle ore 24:00 per i giorni feriali e festivi e fino alle ore 01:00 per il venerdì e dei giorni prefestivi. 3. TABELLA 1 LUOGHI Stadio Meazza NUMERO EVENTI AUTORIZZABILI IN DEROGA (in un anno solare) n. 16 eventi con utilizzo di tutto lo Stadio di cui n.12 durante il periodo che va dal 1 giugno al 31 luglio VALORE LIMITE EVENTO Laeq Altre tipologie Concerti di Eventi 80,0 db(a) 76,0 db(a) LIMITI TEMPORALI EVENTO n. 7 eventi ore 23.30 n. 5 eventi ore 24.00 n. 4 eventi ore 00.30 VALORE LIMITE PROVE Laeq Altre Concerti tipologie di Eventi 75,0 db(a) 73,0 db(a) Arena Civica 14 eventi fino a 2000 spettatori 6 eventi tra 2000 e 4000 spettatori 24:00 76,0 db(a) (1) 73,0 db(a) 01:00 74,0 db(a) (2) 78,0 db(a) 75,0 db(a) 71,0 db(a) 2

2 eventi tra 4000 spettatori e la capienza massima 80,0 db(a) 75,0 db(a) Piazza Duomo 15 eventi 80,0 db(a) 76,0 db(a) Obbligo di effettuare diverse pause, in particolare durante le celebrazioni liturgiche all interno della Cattedrale. 73 db(a) 71,0 db(a) Piazza del Cannone 20 eventi 76,0 db(a) 74,0 db(a) 73,0 db(a) 71 db(a) Fabbrica del Vapore 20 eventi 74,0 db(a) 72,0 db(a) 71,0 db(a) 69,0 db(a) Piazza Città di Lombardia Piazza Affari Castello Sforzesco e cortili interni Piazza Gae Aulenti Parco Sempione e Teatro Burri Parco di Villa Simonetta 15 eventi 76,0 db(a) 74,0 db(a) 24:00 (1) 01:00 (2) 73,0 db(a) 71 db(a) 20 eventi 76,0 db(a) 74,0 db(a) 73,0 db(a) 71 db(a) Piazza Gino Valle Anfiteatro Martesana Anfiteatro Mont. di San Siro 3

Note: (1) per i giorni feriali e festivi (2) il giorno di venerdì e i giorni prefestivi. 4. La durata massima dell evento autorizzato in deroga non può superare le 8 (otto) ore giornaliere. 5. Le sessioni di prova sono autorizzabili in deroga per un massimo di 6 (sei) ore al giorno, nelle fasce orarie 10:00-13:00 e 16:00 20:00 nel rispetto del valore limite di immissione indicato in tabella 1), e per 1 (uno) solo giorno nella fascia oraria 20:00 23:00 nel rispetto del valore limite di immissione inferiore di 3 db(a) a quanto indicato in tabella 1). 6. Rispetto agli orari di inizio e fine delle prove e dei concerti/eventi, indicati negli atti autorizzativi, è ammessa una tolleranza di 10 minuti. 7. Lo svolgimento dell evento in fasce orarie non oggetto dell autorizzazione in deroga, deve avvenire nel rispetto dei valori limite d immissione assoluti e differenziali previsti dalla specifica normativa. 8. Salvo diverse considerazioni da effettuare in sede di valutazione delle singole istanze ricevute, sono consentiti eventi, comprensivi delle relative sessioni di prova, che non superino il numero di 3 (tre) giorni consecutivi, intervallati da almeno 2 (due) di pausa. 9. Il numero massimo di autorizzazioni in deroga rilasciabili nell arco di una settimana è pari a 2 (due) eventi per settimana, oltreché per i tutti i siti di cui al paragrafo 3.2, anche per i seguenti siti inclusi in tabella 1: Castello Sforzesco e cortili interni, Piazza Gae Aulenti, Parco Sempione e Teatro Burri, Parco di Villa Simonetta, Piazza Gino Valle, Anfiteatro Martesana e Anfiteatro Montagnetta di San Siro. 10. Le sessioni di prova, se autorizzate in deroga ai limiti acustici, non sono computate nel numero massimo di eventi autorizzabili, indicati per ciascun sito, nei capoversi primo e secondo del presente paragrafo. 11. Agli eventi autorizzati in deroga non si applica il limite d immissione differenziale, né i fattori correttivi previsti dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (D.M. 16 marzo 1998). 12. L amministrazione comunale, con apposito provvedimento della Giunta comunale, ha facoltà di stabilire, per eventi di particolare rilevanza, un numero di eventi e valori limite di rumore diversi da quanto riportato ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente documento, fermo restando il rispetto delle altre disposizioni contenute nel presente documento. Il provvedimento deliberativo, adeguatamente motivato, è presentato dall Area proponente l evento e corredato dal parere di ATS. PARAGRAFO 4 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA ALL INTERNO DI PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, ASSOCIAZIONI E DI ALTRI SITI 1. All interno di pubblici esercizi, circoli privati, associazioni sono autorizzabili un massimo di 4 (quattro) eventi in deroga in un anno solare (comprensivi di eventi svolti su relative pertinenze esterne private), per non più di 1 (uno) evento al mese e non in giorni consecutivi. 2. La deroga potrà essere concessa per non più di 4 (quattro) ore giornaliere e comunque non oltre le ore 24.00. 3. Ai fini della tutela della salute del pubblico, per tutta la durata dell evento autorizzato in deroga, dovrà essere garantito il rispetto dei seguenti limiti: 4

L AmaxS102 db(a) L Aeq 95 db(a), per un tempo di osservazione equivalente alla durata dell evento autorizzato in deroga. 4. Per pertinenze esterne su suolo privato valgono i limiti di cui al paragrafo 3. 5. Agli eventi autorizzati in deroga non si applica il limite di immissione differenziale, né i fattori correttivi previsti dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza (DM 16 marzo 1998). PARAGRAFO 5 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA PROCEDURA PER IL RILASCIO 1. L istanza per il rilascio dell autorizzazione in deroga, deve pervenire all Amministrazione Comunale 30 giorni prima della data prevista per l inizio dell evento. 2. L istanza per il rilascio dell autorizzazione in deroga corredata da dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell art.47 del DPR 445/2000, deve contenere tutti gli elementi indicati nel fac-simile pubblicato sul portale web del Comune. 3. Le istanze per il rilascio delle autorizzazioni in deroga sono esaminate dall Amministrazione comunale secondo l ordine cronologico di presentazione delle stesse. 4. Dopo il rilascio dell autorizzazione in deroga sono ammissibili unicamente modifiche dell evento che non comportino alcun incremento dell impatto acustico, rispetto a quanto indicato nell istanza di autorizzazione in deroga. PARAGRAFO 6 AUTORIZZAZIONI PER MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI NEL RISPETTO DEI VALORI LIMITE DI IMMISSIONE 1. Le istanze inoltrate all Amministrazione Comunale per il rilascio dell autorizzazione temporanea per manifestazioni e spettacoli nel rispetto dei valori limite di immissione stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997, resa nelle forme di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell art.47 del DPR 445/2000, devono contenere tutti gli elementi indicati nel fac-simile pubblicato sul portale web del Comune. PARAGRAFO 7 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL AUTORIZZAZIONE IN DEROGA 1. Il titolare dell autorizzazione in deroga è tenuto: a) a conservare copia dell autorizzazione in deroga presso il sito della manifestazione o spettacolo, da esibire, a richiesta, agli organi di controllo; b) a individuare e mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali idonei a limitare l impatto acustico; c) a nominare, nel caso di non diretta assunzione di responsabilità da parte del richiedente, un responsabile tecnico della manifestazione o spettacolo che controlli, durante l intero svolgersi dell evento in deroga, il corretto funzionamento degli accorgimenti tecnico-gestionali adottati per limitare la diffusione del rumore e che vigili affinché gli stessi non vengano alterati in alcun modo; il responsabile tecnico deve garantire la reperibilità per tutta la durata dell evento autorizzato in deroga. 5

2. In occasione di manifestazioni e di spettacoli organizzati presso lo Stadio Meazza, comportanti variazioni significative nei volumi del traffico veicolare delle aree limitrofe al sito, nonché un notevole afflusso e deflusso del pubblico, l Amministrazione Comunale adotta azioni preventive finalizzate al potenziamento e rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi di Polizia Locale. In tal caso le citate azioni saranno al pari di quelle individuate al punto 1) del presente paragrafo - necessarie ai fini del rilascio dell autorizzazione in deroga, rientrando fra le misure di mitigazione dell'impatto degli eventi sulla città. Conseguentemente il titolare dell autorizzazione in deroga è tenuto a partecipare ai costi sostenuti dall Amministrazione per il potenziamento e rafforzamento del servizio di trasporto pubblico locale e dei servizi di Polizia Locale come definiti dall Amministrazione stessa nella misura di seguito riportata. I rapporti economici con il titolare dell autorizzazione in deroga saranno opportunamente disciplinati in apposito accordo da sottoscrivere prima del rilascio delle autorizzazioni all'evento (in quanto condizione necessaria per lo svolgimento dello stesso) tra il titolare dell autorizzazione in deroga stesso e l Area Trasporto Pubblico. Nella medesima ottica unitamente agli interventi sopraindicati l Amministrazione Comunale prevede l'integrazione del titolo giornaliero di trasporto pubblico locale urbano (al momento del valore di 4,50) con il biglietto del concerto. In relazione all orario di termine dell evento, gli accordi di cui al capoverso che precede, dovranno essere articolati su tre livelli di potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale. Le quote di partecipazione ai costi relativi al suddetto potenziamento, nonché al supporto alla circolazione da parte della Polizia Locale e al meccanismo di agevolazione tariffaria sono di seguito individuate: 0,60 a biglietto pagante per eventi che terminano entro le ore 23,30; 0,80 a biglietto pagante per eventi che terminano entro le ore 24,00; 1,00 a biglietto pagante per eventi che terminano entro le ore 00,30 Al fine di consentire all Amministrazione di determinare le modalità di potenziamento del servizio di Trasporto pubblico locale e la relativa quota di partecipazione ai costi, è fatto obbligo all organizzatore dell evento di comunicare all Amministrazione - almeno 30 gg prima dell evento stesso - i dati relativi al numero di biglietti oggetto di prevendita, nonché entro 30 giorni dalla conclusione dell evento quelli relativi al venduto totale per la definizione di eventuale conguaglio in favore dell Amministrazione. Al fine della presentazione dell istanza l organizzatore deve essere in regola con i pagamenti delle somme dovute per le autorizzazioni in deroga relative ad altri eventi anche di anni pregressi. Sono a carico del titolare dell autorizzazione in deroga i costi connessi alle attività di controllo effettuate da A.R.P.A. Lombardia, fatturati secondo il tariffario vigente. 3. Gli organizzatori dovranno assicurare il rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro durante le fasi di montaggio, smontaggio delle opere temporanee e garantire la sicurezza di lavoratori e del pubblico durante le fasi di spettacolo; gli stessi organizzatori degli eventi dovranno assicurare ai lavoratori misure di prevenzione e protezione dal rumore. Infine gli organizzatori dovranno informare la ATS di Milano Città Metropolitana, Servizio PSAL, delle misure di sicurezza che si intendono porre in essere. PARAGRAFO 8 MISURAZIONI E CONTROLLI 6

1. L attività di controllo sul rispetto delle autorizzazioni in deroga è demandata all Amministrazione comunale e all A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Milano, nell ambito delle rispettive competenze, prima dell inizio dell evento e durante il suo svolgimento. 2. I valori di L Aeq riportati al paragrafo 3 del presente Documento non sono applicabili all intera durata della manifestazione o spettacolo, ma ai soli singoli eventi svolti all interno degli stessi che fruiscono del regime di deroga. 3. I limiti acustici indicati al paragrafo 3 del presente Documento sono rilevati in facciata al ricettore maggiormente esposto alla sorgente emissiva in termini di L Aeq, come definito dal DM 16 marzo 1998. Tale parametro deve essere verificato come segue: a) per i concerti, su un tempo di osservazione compreso tra l inizio dell esibizione del principale artista di supporto (max. 1 ora) e il termine dell esibizione dell artista principale; b) per le altre tipologie di evento, su base oraria per tutta la durata dell evento; c) per le sessioni di prove, su base oraria per tutta la durata della sessione di prova. PARAGRAFO 9 MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DALL AMMINISTRAZIONE COMUNALE, ANCHE TRAMITE SOGGETTI TERZI, ED EVENTI ORGANIZZATI PRESSO IL SITO AREXPO/OPEN AIR THEATRE 1. Sono autorizzati in deroga e, pertanto, esentati dall obbligo di presentazione dell istanza prevista dai paragrafi 5 e 6 del presente documento, gli eventi di seguito elencati, organizzati o promossi dal Comune di Milano, anche tramite soggetti terzi: a) gli eventi in occasione del Carnevale Ambrosiano, del Natale, di Halloween, di Metti Milano in Nota, di MITO, del Fuori Salone del Mobile, delle Settimane della Moda, della Festa della Musica, della Music Week e dei palinsesti promossi dall Amministrazione comunale, a condizione che rispettino, in funzione dei siti e della tipologia di evento, gli orari e i limiti acustici in deroga stabiliti al precedente paragrafo 3; b) gli eventi organizzati in occasione dell ultimo giorno dell anno, purché si esauriscano entro le ore 03.00 del 1 gennaio dell anno successivo e rispettino, in funzione dei siti e della tipologia di evento, quanto riportato al precedente paragrafo 3; c) gli eventi organizzati in occasione delle c.d. Notti Bianche, purché si esauriscano entro le ore 03.00 del giorno successivo e rispettino, in funzione dei siti e della tipologia di evento, quanto riportato al precedente paragrafo 3. 2. Gli eventi relativi alle manifestazioni e agli spettacoli oggetto del presente paragrafo non sono computati nel numero massimo di eventi autorizzabili in deroga definito nel precedente paragrafo 3. 3. Gli eventi organizzati presso Arexpo/Open Air Theatre sono esclusi dall ambito di applicazione del paragrafo 3, fatta eccezione per il punto 3.11, in quanto non vengono fissati limiti di orari né di frequenze per eventi e prove. Per lo svolgimento dei medesimi va considerato, quale valore limite di immissione di riferimento, il valore stabilito dalla di Classificazione Acustica del Comune di competenza ai sensi del DPCM 14 novembre 1997. PARAGRAFO 10 PROGRAMMAZIONE 1. Per le manifestazioni localizzate negli impianti di maggiore dimensione (ad es. Stadio Meazza, Arena Civica), o comunque organizzati con il sistema della prevendita, ogni anno tra il mese di Settembre e Febbraio, l Amministrazione Comunale promuove gli accordi necessari con i 7

soggetti organizzatori al fine di programmare il calendario della stagione successiva, con particolare riferimento ai mesi da maggio a settembre. 2. Per quanto riguarda manifestazioni e spettacoli di iniziative diffuse sul territorio e di particolare interesse per Assessorati e Municipi (esempio Verdestate, Bianco Inverno e similari) la programmazione verrà determinata con bandi pubblici e/o con specifiche procedure che verranno progressivamente adottate. PARAGRAFO 11 VIOLAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL AUTORIZZAZIONE 1. Qualora venga accertata la non conformità dell evento al contenuto dell autorizzazione in deroga, l Amministrazione comunale adotta i provvedimenti necessari a garantire il ripristino delle condizioni autorizzate disponendo in diverso caso, la decadenza dell autorizzazione in deroga. 2. Oltre alle sanzioni previste dalla legge, nel caso venga accertato il superamento dei limiti acustici e/o degli orari autorizzati in deroga, non saranno concesse al responsabile della violazione ulteriori autorizzazioni in deroga nei dodici mesi successivi alla data di avvenuto accertamento, fatti salvi i provvedimenti già emessi. PARAGRAFO 12 DISPOSIZIONI FINALI 1. L autorizzazione in deroga ai limiti acustici non sostituisce ogni altro provvedimento e/o nulla osta necessario per lo svolgimento dell evento. 2. Per quanto non previsto nel presente Documento si applica la normativa nazionale e regionale in materia di tutela dall inquinamento acustico. 8