In molti luoghi di lavoro vengono utilizzate, o comunque possono essere presenti, sostanze che comportano un pericolo:



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Il rischio chimico

In molti luoghi di lavoro vengono utilizzate, o comunque possono essere presenti, sostanze che comportano un pericolo: - di natura chimico-fisica (infiammabili, esplosivi) - di natura tossicologica (nocivi, irritanti, tossici, mutageni, cancerogeni, ecc.)

D altra parte il pericolo chimico può essere presente ovunque, e non sempre per cause dipendenti dall opera dell uomo. Nell acqua che usiamo: inquinanti organici e inorganici, anche di origine naturale (oltre a batteri o protozoi) Nel cibo: tossine (botulino, aflatossine), coloranti, conservanti, prodotti derivanti da frodi e adulterazioni Nell ambiente domestico: detersivi, prodotti per l igiene, solventi, combustibili, farmaci, piante velenose Nell aria: residenza (aldeidi, cloroformio, polveri, radon...) ambienti esterni (ozono, benzene, polveri, CO, NOx, Pb...) trasporti (CO, VOCs...) Per difendersi dal pericolo chimico in primo luogo occorre conoscerlo e tenerne conto.

PERICOLO CHIMICO e RISCHIO CHIMICO

Esempio domestico Gas metano per scaldarsi e cucinare: PERICOLO? INEVITABILE! RISCHIO? INACCETTABILE! Se l impianto l è a norma il RISCHIO può essere pressoché azzerato. Quindi il rischio è un fattore che decresce in funzione della applicazione di norme preventive di sicurezza applicate ad un pericolo noto o presumibile.

Non è necessario che tali pericoli siano eliminati, se sono funzionali al corretto svolgimento delle attività tipiche di un certo ambiente di lavoro. Neanche la Legge lo pretende, salvo casi molto particolari. Comunque, anche in questi casi, la ricerca fa eccezione. Quello che ovunque deve essere eliminato, o comunque ridotto ad un minimo accettabile, tenuto sotto controllo, è il RISCHIO In altre parole, le giuste e necessarie limitazioni non regolano tanto il COSA si possa fare, quanto il COME lo si debba fare per evitare che la presenza di un pericolo comporti un rischio.

Come evitare che il PERICOLO CHIMICO necessario diventi un RISCHIO CHIMICO inaccettabile? - CONOSCENZA (conoscere e saper riconoscere il pericolo) - SCELTA (l uso di certe sostanze, procedure, apparecchiature è veramente necessario per un dato scopo? Possono essere disponibili alternative equivalenti, ma più sicure?) - PREVENZIONE e ATTENZIONE (adeguatezza di strutture, informazione, previsione e valutazione dei rischi, cautele operative, ma anche senso di responsabilità e buonsenso - Il datore di lavoro - Chi dirige e decide - Chi esegue Tutte le figure coinvolte hanno obblighi e responsabilità morali e legali, anche se di diverso tipo e a livelli diversi

Il Pericolo ed il Rischio Chimici negli ambienti Universitari e di Ricerca - In tali ambienti hanno spesso caratteristiche e problematiche assai diverse da quelle di altre realtà lavorative (produzione, lavorazioni industriali, professioni che prevedono l uso l di elevate quantità di specifiche sostanze, ecc.), che di norma comportano l impiego l di pericoli chimici in quantità assai maggiori ma in numero minore, e comunque in modo molto più prevedibile. - Quindi sono spesso diverse anche le problematiche e le necessità connesse con la loro gestione.

In particolare, peculiarità delle attività di ricerca quali la non ripetitività delle operazioni la variabilità dei tempi di esposizione dei soggetti la polverizzazione dei centri di pericolo la sintesi di nuovi prodotti la presenza di micro-attività non configurabili come attività di processo rendono in molti casi palesemente impropria l applicazione, tout court, di metodiche messe a punto in realtà industriali o produttive. Pertanto CONOSCENZA, SCELTA, PREVENZIONE diventano ancora più determinanti, e necessitano in continuo di aggiornamento, studio, attenzione e cura

I Pericoli chimici

DEFINIZIONI (dal D.lgs, 81/2008, articolo 222,) Agenti chimici: Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato. Agenti chimici pericolosi: - agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi dei relativi Dlgs del 1997 e 1998, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose ivi riportati. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; - agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base ai citati Dlgs, possono comportare rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.

Attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo,, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione,, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa (sia in modo desiderato che non desiderato). Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi; Rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione. Comunque,, la legge specifica che le proprietà chimico-fisiche o tossicologiche di una sostanza non sono da sole sufficienti per la definizione di un agente chimico pericoloso,, ma devono essere prese in considerazione in concomitanza con le modalità con cui gli agenti chimici sono usati o presenti sul luogo di lavoro (es., stato fisico, diluizione, quantità, ecc.)

Agenti: Sostanze e preparati pericolosi ai sensi del DLgs 52/1997 (richiamato dal DLgs 81/2008) 1) esplosivi 2) comburenti 3) estremamente infiammabili 4) infiammabili 5) facilmente infiammabili 6) molto tossici 7) tossici 8) nocivi 9) corrosivi 10) irritanti 11) sensibilizzanti 12) mutageni 13) cancerogeni 14) tossici per l apparato riproduttore

Possiamo distinguere i diversi pericoli derivanti dall uso e dall esposizione ad agenti chimici in due grandi gruppi: - Pericoli per la sicurezza - Pericoli per la salute I pericoli per la sicurezza sono quelli che possono provocare effetti acuti con meccanismi aspecifici come, ad esempio: esplosivi, sostanze infiammabili, irritanti, corrosive. i pericoli per la salute sono quelli dovuti all effetto tossico delle sostanze, ovvero che possono provocare effetti acuti o cronici mediati da meccanismi specifici.

Esplosivi, comburenti, infiammabili : premesse INFIAMMABILITÀ L infiammabilità è definita come la temperatura alla quale l accensione di una data miscela sostanza/aria avviene senza un innesco o apporto calorico ulteriore. La temperatura alla quale una sostanza emette vapori,, a pressione atmosferica, sufficienti per formare con l aria una miscela infiammabile rappresenta il punto di infiammabilità. Questo dato indica approssimativamente le condizioni in cui si possono creare rischi di incendio o esplosione in presenza di una certa sostanza. Infatti il punto di infiammabilità indica la presenza di un rischio qualora risulti inferiore o molto vicino al valore della temperatura ambiente.

INNESCO La combustione può essere attivata in due diversi modi: - portando tutto il sistema alla temperatura di accensione - fornendo un energia di innesco ad una parte (cio( cioè fornendo un energia sufficiente per consentire sia la combustione in un certo punto sia la propagazione della combustione al resto del sistema). Possibili fonti di innesco: lavori a caldo; fiamme o scintille dovute a lavori di taglio, affilatura, saldatura, ecc.; riscaldamento e generazione di scintille nell uso di macchine; sigarette; condotte di aria calda o flussi di aria calda (phon); impianti elettrici non in regola (scariche elettriche, scintille); sorgenti di calore causate da attriti; radiazioni elettromagnetiche; luce solare;

ESPLOSIVI, COMBURENTI, INFIAMMABILI: definizioni A norma del D.Lgs.52/97 sono classificate: - esplosive le sostanze ed i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l azione dell ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapido formazione di gas e che,, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento; - comburenti le sostanze ed i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica (nota: ad esempio l ossigeno è un comburente, di per se non brucia); - estremamente infiammabili le sostanze ed i preparati liquidi con un punto di infiammabilità estremamente basso ed un punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l aria;

- facilmente infiammabili: a) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi, b) le sostanze ed i preparati che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente di accensione, c) le sostanze ed i preparati che, a contatto con l acqua o l aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabili in quantità pericolose; - infiammabili: le sostanze ed i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità.

Agenti pericolosi (classificazione del DLgs 52/1997): 1) esplosivi 2) comburenti 3) estremam. infiammabili 4) infiammabili 5) facilmente infiammabili 6) tossici 7) molto tossici 8) nocivi 9) corrosivi 10) irritanti 11) sensibilizzanti 12) mutageni 13) cancerogeni 14) tossici per l apparato riproduttore Sostanze pericolose per la loro diretta azione sull uomo uomo

TOSSICITÀ Per tossicità si intende la capacità caratteristica di un dato un agente chimico (puro, diluto, miscelato ad altri agenti) di produrre un danno allorché raggiunga un sito vulnerabile all interno o alla superficie del corpo. Altrimenti detto, in breve: capacità di un agente chimico di provocare danni alla salute. NOTA BENE: la tossicità di un preparato dipende dalla natura della/e sostanze che lo compongono, ma anche dalla loro formulazione, in particolare dalla diluizione. D altra parte anche formulanti e solventi possono essere dotati di tossicità.

L INTOSSICAZIONE Può essere,, in dipendendenza dall agente agente e dalla sua quantità: - intossicazione acuta: esposizione di breve durata a forti concentrazioni con assorbimento rapido del tossico. Gli effetti (gravi o leggeri, in dipendenza dall agente) sono immediati e di norma si risolvono (positivamente o negativamente) entro le 24 ore. - intossicazione sub-acuta acuta: esposizione per un periodo di più giorni o settimane prima che appaiano i primi effetti. - intossicazione cronica: esposizioni frequenti e prolungate nel tempo. Gli effetti sono tardivi e si possono manifestare anche dopo molti anni di esposizione e/o molti anni dal termine dell esposizione. Accumulo dell agente tossico per bassa eliminazione da parte dell organismo (mercurio) o per concentrazione in particolari tessuti (tossici liposolubili in tessuti adiposi).

L INTOSSICAZIONE L'organismo umano può venire in contatto con le sostanze nocive essenzialmente per tre vie: - per inalazione - per ingestione - per via cutanea In ogni caso il danno può derivare dalla diretta azione e/o dall assorbimento assorbimento della sostanza. Comunque la prima è certamente se non la più pericolosa,, la più subdola delle tre possibilità. Il contatto per ingestione avviene normalmente per disattenzione, anche se pericolosissimo è un caso poco frequente. Il contatto per via cutanea è normalmente da attribuire a sostanze allo stato liquido,, ma anche alcuni vapori o aereosol possono danneggiare l'organismo per questa via.

Negli ambienti di lavoro, di solito la più frequente via di assorbimento di sostanze potenzialmente dannose è quella respiratoria (inalazione). Possono essere assorbite mediante inalazione sostanze - nello stato gassoso: : gas, vapori; - nello stato liquido: nebbie, aerosol (microgocce( del liquido disperse in aria); - nello stato solido: polveri, fumi (microparticelle( di solidi ottenute rispettivamente, ad es., per azioni meccaniche o come residuo di combustioni incomplete).

Per quanto riguarda l assorbimento l di solidi (polveri, fumi) per via respiratoria, sono estremamente determinanti le dimensioni delle particelle La penetrazione delle polveri nei bronchioli respiratori e negli alveoli polmonari, con conseguente azione tossica nel polmone profondo e assorbimento, si ha per un diametro delle particelle compreso tra 0.5 e 5 µm. Di norma la massima azione patogena è data da particelle con diametri tra 1 e 2 µm. Viene appunto definita POLVERE RESPIRABILE la quantità percentuale di una polvere con diametro inferiore ai 5 µm, e quindi in grado di raggiungere il polmone profondo.

PRINCIPALI EFFETTI DANNOSI SULL UOMO UOMO In base al tipo di effetto nocivo sull organismo umano gli agenti chimici possono risultare: asfissianti semplici causa di allergie o alteranti la cute e le mucose (sensibilizzanti e irritanti) ustionanti (o corrosive) genericamente tossiche mutagene dannose per il ciclo riproduttivo - teratogene cancerogene

Asfissianti semplici Sono gas quali l azoto, l l anidride l carbonica, l idrogeno, l i gas rari, la cui concentrazione troppo elevata nell aria provoca asfissia senza causare altri importanti effetti fisiologici. Sostanze ustionanti - corrosive Sono sostanze che con il semplice contatto provocano corrosioni o ustioni chimiche alla cute per le loro natura acida o caustica. Altri tipi di alterazioni cutanee come la cloracne sono provocate e da sostanze specifiche (diossina). Sostanze allergeniche (sensibilizzanti) Sono sostanze che provocano allergie molto specifiche e reazioni individuali particolari.

Sostanze tossiche La tossicità può essere acuta o cronica e può interessare diversi organi. Gli effetti tossici acuti sono di facile rilevabilità e sono noti per moltissime sostanze. Più complessa è la problematica per quanto attiene alla tossicità cronica per la quale non è sempre semplice la correlazione causa effetto. Sostanze mutagene Un mutageno è un agente che aumenta l insorgere l di mutazioni genetiche. Tali mutazioni sono una modificazione permanente di un u frammento del materiale genetico di un organismo (il DNA, costituente dei cromosomi e portatore delle informazioni genetiche). Una esposizione a questo tipo di agenti può indurre difetti genetici ereditari e queste mutazioni possono altresì portare all insorgere di tumori. Per questo motivo molti mutageni sono anche cancerogeni e quindi la nostra Legge, recependo la legislazione Europea, li regolamenta nello stesso modo.

Sostanze nocive per la riproduzione L esposizione a certi agenti chimici può produrre una alterazione della funzione o della capacità riproduttiva sia maschile che femminile, attraverso: - effetti nefasti sulla libido, sul comportamento sessuale, sulla produzione ovulare o degli spermatozoi; - effetti negativi sulla attività ormonale che possono perturbare la capacità di fecondazione, la fecondazione o lo sviluppo dell ovulo fecondato fino a comprometterne l impianto; l - effetti che danneggiano il normale sviluppo dell embrione embrione o del feto, causando: aborti, effetti tossici su organi specifici, anomalie fisiche (effetti teratogeni), ritardi della crescita e dello sviluppo, riduzione di peso, anomalie peri o post natali e funzionali. Alcuni di questi agenti possono compromettere lo sviluppo mentale e o fisico del bambino, nonché la sua futura capacità riproduttiva. Gli agenti più insidiosi sono quelli nocivi per la riproduzione a livelli di esposizione tali da non provocare altri indizi di tossicit sicità o di disturbo.

Sostanze cancerogene La cancerogenesi è un fenomeno biologico che trasforma cellule normali in cellule tumorali, caratterizzate da una proliferazione incontrollata. In campo professionale alcuni agenti cancerogeni possono essere identificati, e si può tenere conto dell esposizione a tali agenti, ma certamente hanno una notevole influenza anche fattori individuali quali il consumo di alcool, l alimentazione, l il tabagismo, fattori genetici. Il cancro può risultare da una interazione di diversi agenti cancerogeni, o da metaboliti di una certa sostanza e compare normalmente molto tempo dopo l esposizione. l Tutto ciò rende più difficile una valutazione del rischio cancerogeno dovuto ad agenti chimici cui si può essere esposti nel luogo di lavoro.

UNA PIÚ SEMPLICE CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI DANNOSI Questa classificazione tiene solo in parte conto delle modalità di azione, ma è di lettura e comprensione immediate. I pittogrammi di pericolosità posti sulle etichette si basano questa classificazione. - altamente tossici e tossici: prodotti che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare gravi rischi, acuti o cronici c ed anche morte; comprende cancerogeni, teratogeni e mutageni; nocivi: prodotti che per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea possono comportare rischi di gravità limitata; comprende sospetti cancerogeni, teratogeni e mutageni; - nocivi corrosivi: prodotti che, a contatto con i tessuti vivi possono esercitare su di essi un azione distruttiva; - corrosivi irritanti: prodotti non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle, o con le mucose può provocare reazione infiammatoria. - irritanti

E la DOSE che determina il VELENO Tutte le cose sono veleni, poiché nulla è privo di proprietà tossiche: è soltanto la dose che rende tossica una qualunque sostanza (Paracelso, XVI secolo). Ma quali sono i parametri che permettono di conoscere il livello di tossicità di una sostanza? Parametri di tossicità DL 50 = dose letale nel 50% dei casi: dose in grado di produrre la morte del 50% delle cavie trattate (espresso per unità di peso corporeo). Il valore dipende dal modo di somministrazione (orale, cutanea ), talvolta anche dal mezzo (sospensione acquosa, soluzione in olio ). CL 50 = concentrazione letale nel 50% dei casi: usata per sostanze inalabili disperse in aria (di norma espressa per unità di volume e per tempo di esposizione).

Parametri ambientali (valori-limite limite di esposizione) TLV (Threshold Limits Values) Concentrazione di una sostanza in aria al di sotto della quale si ritiene che quasi tutti possano essere ripetutamente esposti, giorno dopo giorno, senza effetti sfavorevoli per la salute. TLV-TWA TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) concentrazione media ponderata nel tempo per una giornata lavorativa di 8 ore e per 40 ore settimanali. TLV-C: concentrazione che non deve essere superata durante l esposizione lavorativa TLV-STEL STEL: Short Time Exposure Limit (limite per breve tempo di esposizione) concentrazione alla quale i lavoratori possono essere esposti per breve tempo purchè il TLV-TWA TWA giornaliero non venga superato; in particolare: l esposizione l a tali concentrazioni non deve durare più di 15 minuti, non può ripetersi per più di 4 volte in un giorno, tra un esposizione e la successiva devono intercorrere almeno 60 minuti.

Nel D.lgs. 81/2008 non vengono citati tal quali questi parametri internazionali, bensì definito il valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento un primo elenco di tali valori e' riportato nell'allegato XXXVIII;

Riconoscere i pericoli

Le sostanze commerciali sono più di 100 000, 000, decine di migliaia delle quali sono notoriamente più o meno pericolose; moltissime altre sono sospette e/o non adeguatamente studiate da un punto di vista tossicologico. Ognuna di queste può essere presente, in miscela con solventi, eccipienti e/o altri composti attivi, in vari preparati, ciascuno o dei quali avrà caratteristiche tossicologiche diverse, in dipendenza dalle particolarietà della specifica miscela di cui è composto. Soprattutto in ambienti di ricerca, le sostanze non commerciali che possono essere maneggiate sono potenzialmente infinite. Qualsiasi sia la loro origine, ottenute per sintesi o per altra via (ad es., per estrazione da fonti naturali), desiderate o non desiderate (ad es., sottoprodotti di reazione), già note in letteratura o preparate/isolate per la prima volta (in particolare), re), di norma le loro caratteristiche tossicologiche e di pericolosità sono pressoché incognite. Talvolta presumibili, mai certe.

Considerata questa situazione, come si possono conoscere i pericoli connessi con la manipolazione/esposizione di una certo agente chimico? Neanche il chimico o il tossicologo più esperti possono avere tutte le risposte, senza il supporto di opportuni strumenti informativi. i. CHE FARE, QUINDI, IN PRATICA? Quando gli agenti chimici sono completamente incogniti, usare il massimo delle precauzioni possibili. Quando sono noti, ma non si possono trovare dati sulla loro pericolosità (composti nuovi o non ancora studiati sotto questo aspetto), usare ancora il massimo delle precauzioni possibili, da d integrare con - eventuali dati rintracciabili in letteratura - l esperienza e le conoscenze proprie, dei nostri collaboratori, di chi ci dirige (se sono certe e affidabili).

PER COMPOSTI O PREPARATI COMMERCIALI SI POSSONO RICAVARE INFORMAZIONI DETTAGLIATE (ma non sempre) DA: ETICHETTE DELLE CONFEZIONI SCHEDE DI SICUREZZA Sulle etichette compilate correttamente si trovano: - nome del composto/preparato, - formula bruta, peso molecolare (M( r ), - codice CAS (ogni composto/preparato noto ha tale codice) e altri codici di identificazione, - purezza/concentrazione/composizione, - caratteristiche chimico-fisiche (punto di ebollizione, punto di fusione, densità - Bp., Mp., d temp. ), - punto di infiammabilità (Flpt.), - PITTOGRAMMI, SIMBOLI E INDICAZIONI DI RISCHIO, - FRASI DI RISCHIO (frasi R), - FRASI DI SICUREZZA (consigli di prudenza, frasi S).

LE FRASI DI RISCHIO - Sono semplicemente dei numeri preceduti dalla lettera R. - Ad ogni numero corrisponde una ben precisa indicazione di pericolo. - Le frasi di rischio sono 68; alcune indicano pericoli per l ambiente. l - Oltre che su etichette e schede di sicurezza sono riportate anche nei cataloghi di prodotti chimici. - Nei cataloghi più completi è riportata anche una legenda di tali frasi. Alcuni esempi di frasi R R 14 : Reagisce violentemente con l acqual R 15 : A contatto con l acqua l libera gas estremamente infiammabili R 20 : Nocivo per inalazione R 21 : Nocivo a contatto con la pelle R 22 : Nocivo per ingestione R 23 : Tossico per inalazione R 24 : Tossico a contatto con la pelle

COMBINAZIONI DI FRASI R - Sono serie di numeri preceduti dalla lettera R e separati da un /. - Il significato complessivo è dato dalla somma dei significati dei singoli numeri. - Quelle usate sono circa 24. Oltre che su etichette e schede di sicurezza sono riportate anche nei cataloghi di prodotti chimici. - Nei buoni cataloghi è riportata anche una legenda di tali combinazioni. Alcuni esempi di combinazioni R - R 14/15 : Reagisce violentemente con l acqua l liberando gas infiammabili - R 20/21 : Nocivo per inalazione e contatto con la pelle - R 20/21/22 : Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e ingestione - R 40/20/21/22 : Nocivo - possibilità di effetti irreversibili per inalazione, contatto con la pelle e ingestione

LE FRASI DI SICUREZZA - Sono semplicemente dei numeri preceduti dalla lettera S. - Ad ogni numero corrisponde una ben preciso consiglio su come manipolare, conservare o smaltire un certo agente, oppure sulle protezioni individuali da usare. - Le frasi di sicurezza sono 64; alcune danno indicazioni per la salvaguardia dell ambiente. - Oltre che su etichette e schede di sicurezza sono riportate anche nei cataloghi di prodotti chimici. - Nei cataloghi più completi è riportata anche una legenda di tali frasi. Alcuni esempi di frasi R S 1 : Conservare sotto chiave S 2 : Conservare fuori dalla portata dei bambini S 3 : Conservare in un luogo fresco S 39 : Proteggere gli occhi e il viso S 37 : Indossare guanti

COMBINAZIONI DI FRASI S - Sono serie di numeri preceduti dalla lettera S e separati da un /. - Il significato complessivo è dato dalla somma dei significati dei singoli numeri. - Quelle usate sono circa 24. Oltre che su etichette e schede di sicurezza sono riportate anche nei cataloghi di prodotti chimici. - Nei buoni cataloghi è riportata anche una legenda di tali combinazioni. Alcuni esempi di combinazioni S S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini S 3/7 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco. S 3/9/14 /14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante). S 3/9/14/49 /14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventila to lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante).

PITTOGRAMMI, SIMBOLI, INDICAZIONI ESPLOSIVI Le sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l azione l dell ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente e o esplodono in seguito a riscaldamento in condizione di parziale contenimento. Contrassegnati dal simbolo E.. Obbligatoria una delle seguenti frasi di rischio: R 2: : rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d ignizione; R 3: : elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre a sorgenti d ignizione. d

COMBURENTI Le sostanze e i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica. Contrassegnati dal simbolo O e dall indicazione di pericolo comburente.. Obbligatoria una frase indicante i rischi specifici: R 7: : può provocare un incendio; R 8: : può provocare l accensione l di materiale combustibile; R 9: : esplosivo in miscela con materiale combustibile.

ESTREMAMENTE INFIAMMABILI Le sostanze e i preparati liquidi, con punti di infiammabilità estremamente bassi e un punto di ebollizione basso, che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l aria. l Contrassegnati dal simbolo F+ e dall indicazione di pericolo estremamente infiammabile.. Obbligatoria la frase: R 12: : altamente infiammabile: sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 C 0 C e un punto di ebollizione inferiore o uguale a 35 C.

FACILMENTE INFIAMMABILI Le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso. Solidi facilmente infiammabili. Il pittogramma è uguale al precedente, ma sono contrassegnati dal simbolo F,, dall indicazione di pericolo facilmente infiammabile e da una delle seguenti frasi R: R 11 facilmente infiammabile: - sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi in seguito a un breve contatto con una sorgente di ignizione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l allontanamento l da tale sorgente; - sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 C e maggiore di 0 C. R 15: : a contatto con l acqua l libera gas altamente infiammabili. R 17: : spontaneamente infiammabile all aria. aria.

INFIAMMABILI Le sostanze e i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilit bilità. Pittogramma e simbolo sono uguali ai facilmente infiammabili, ma si distinguono perché devono riportare la seguente frase: R 10 infiammabile: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è uguale o superiore a 21 C C e minore o uguale a 55 C.

MOLTO TOSSICI Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, anche in piccolissime quantità,, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche. Contrassegnati dal simbolo T+,, dall indicazione di pericolo molto tossico e da una delle seguenti frasi: R 28 molto tossico per ingestione: DL 50 per via orale, ratto < 25 mg/kg; R 27 molto tossico a contatto con la pelle: DL 50 per via cutanea, ratto o coniglio < 50 mg/kg; R 26 molto tossico per inalazione: CL 50 per inalazione, ratto, aerosol o particelle < 0,25 mg/litro/4h; gas e vapori < 0,5 mg/litro/4h; R 39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi: un unica unica esposizione alle dosi sopra citate può provocare danni irreversibili (anche morte).

TOSSICI Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, anche in piccole quantità,, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche. Contrassegnati dal simbolo T,, dall indicazione di pericolo tossico e da una delle seguenti frasi: R 25 tossico per ingestione: DL 50 orale, ratto, 25 < DL 50 < 200 mg/kg; R 24 tossico a contatto con la pelle: : DL 50 per via cutanea, ratto o coniglio, 50 < DL 50 < 400 mg/kg; R 23 tossico per inalazione: CL 50 per inalazione, ratto, aerosol o particelle, 0,25 < CL 50 < 1 mg/litro/4h; gas e vapori, 0,5 < CL 50 < 2 mg/litro/4h; R 39 pericolo di effetti irreversibili molto gravi: un unica unica esposizione nelle condizioni sopra citate può provocare danni irreversibili; R 48 pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizioni ripetute o prolungate.

NOCIVI Le sostanze e i preparati che per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono essere letali o provocare lesioni acute o croniche. Contrassegnati dal simbolo Xn,, dall indicazione di pericolo nocivo e da una delle seguenti frasi: R 22 nocivo per ingestione: DL 50 orale, ratto, 200 < DL 50 < 2000 mg/kg; R 21 nocivo a contatto con la pelle: DL 50 per via dermica, ratto o coniglio, 400 < DL 50 < 2000 mg/kg; R 23 nocivo per inalazione: CL 50 per inalazione, ratto, aerosol o particelle, 1 < CL 50 < 5 mg/litro/4h; gas e vapori, 2 < CL 50 < 20 mg/litro/4h; R 65 nocivo, può provocare danni ai polmoni in caso di ingestione: sostanze e preparati liquidi che contengono idrocarduri in concentrazione totale pari o superiore al 10%; R 68 possibilità di effetti irreversibili; R 48 pericolo di gravi danni per la salute per esposizioni prolungate.

CORROSIVI Le sostanze e i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un azione distruttiva. Contrassegnati dal simbolo C,, dall indicazione di pericolo corrosivo e da una delle seguenti frasi: R 35 provoca gravi ustioni: distrugge l intero l spessore del tessuto cutaneo dopo un esposizione di non oltre 3 minuti; R 34 provoca ustioni: distrugge l intero l spessore del tessuto cutaneo dopo un esposizione di non oltre 4 ore.

IRRITANTI Le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria. Contrassegnati dal simbolo Xi,, dall indicazione di pericolo irritante e da una delle seguenti frasi: R 38 irritante per la pelle; R 36 irritante per gli occhi; R 41 rischio di gravi lesioni oculari; R 37 irritante per le vie respiratorie.

SENSIBILIZZANTI (ALLERGIZZANTI) Le sostanze e i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui i una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche. Non hanno pittogrammi, simboli o indicazioni specifiche. Si usano quelli dei composti nocivi o irritanti, da cui si distinguono solo per le frasi R,, così come indicato qui di seguito. Sono suddivisi in due tipi: - contrassegnati dal simbolo Xn,, dall indicazione di pericolo nocivo e dalla frase R42: può provocare sensibilizzazione per inalazione; - contrassegnati dal simbolo Xi,, dall indicazione di pericolo irritante e dalla frase R43: può comportare una sensibilizzazione per contatto con la pelle. Ulteriori frasi utilizzate in aggiunta: R29, R31, R32, R33, R64, R66, R67.

CANCEROGENI Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza. Non hanno pittogrammi, simboli o indicazioni specifiche. Si usano quelli dei composti tossici o nocivi, da cui si distinguono solo per le frasi R,, come indicato qui di seguito. Suddivisi nelle Categorie 1, 2, 3. - Categoria 1 e 2; ; attribuiti il simbolo T e le frase di rischio: R45 (può provocare il cancro); R49 (può provocare il cancro per inalazione). - Categoria 3: : attribuiti il simbolo Xn e la frase di rischio R40 (possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti).

MUTAGENI Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne e la frequenza. Non hanno pittogrammi, simboli o indicazioni specifiche. Si usano quelli dei composti tossici o nocivi, da cui si distinguono solo per le frasi R,, come indicato qui di seguito. Suddivisi nelle Categoria 1, 2, 3. Categoria 1 e 2: attribuiti il simbolo T e la frase di rischio R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie). Categoria 3: attribuiti il simbolo Xn e la frase di rischio R68 (possibilità di effetti irreversibili).

TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacit pacità riproduttive maschili o femminili. Non hanno pittogrammi, simboli o indicazioni specifiche. Si usano quelli dei composti tossici o nocivi, da cui si distinguono solo per le frasi R,, come indicato qui di seguito. Suddivisi nelle Categorie 1, 2, 3. Categoria 1: Sostanze che danneggiano la fertilità o feti; simbolo T: - frase R60 (può ridurre la fertilità); - frase R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati). Categoria 2: Sostanze da considerare potenzialmente in grado di danneggiare la fertilità o di provocare effetti tossici sullo sviluppo degli esseri umani; simbolo T: - frase R60 (può ridurre la fertilità). - frase R61 (può danneggiare i bambini non ancora nati). Categoria 3: Sostanze che potrebbero avere effetti sulla fertilità o sullo sviluppo degl esseri umani; simbolo Xn: - frase R62 (possibile rischio di ridotta fertilità. - frase R63 possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati).

LE SCHEDE DI SICUREZZA Tutte le sostanze ed i preparati pericolosi posti in commercio in i Italia devono essere accompagnati da una scheda di sicurezza, compilata a cura e sotto la responsabilità di chi la immette sul mercato (fabbricante, importatore, distributore). I lavoratori devono essere informati mediante queste schede di sicurezza, e quindi ne devono disporre. Per la regolamentazione di tale argomento il D.lgs. 81/2008 rimanda ai D.lgs. 52/1997 e 65/2003, e successive modifiche. Le schede di sicurezza devono rispondere a requisiti essenziali che sono definiti dal Decreto Legislativo n. 52 del 3 Febbraio 1997 e in particolare dal Decreto Ministeriale 4 Aprile 1997 (attuazione dell art.25 commi 1 e 2 del D.Lgs.52/97.52/97).

LE SCHEDE DI SICUREZZA QUINDI: ogni sostanza (o preparato) messa in commercio (se è pericolosa secondo le normative) deve essere etichettata con un simbolo di pericolo ed essere accompagnata da una scheda di sicurezza. Tali schede devono essere a disposizione di chi utilizza tale sostanza o può trovarvisi esposto. ANALOGAMENTE, come ribadito dal D.lgs 81/2008, ogni contenitore di agenti chimici presente su di un luogo di lavoro deve essere opportunamente etichettato; la sua scheda di sicurezza deve essere facilmente reperibile e raggiungibile.

LE SCHEDE DI SICUREZZA Preparati commercializzati per alcuni specifici usi sono soggetti i a regolamentazioni particolari e non devono essere necessariamente accompagnati dalle schede di sicurezza (ad es., farmaci, fitofarmaci, cosmetici, mangimi, sostanze alimentari...) In questi casi, o qualora l esposizione l a agenti chimici derivi da processi indotti (sintesi, decomposizioni, degradazioni biologiche, impurità) ) occorre che le sostanze vengano identificate e che il datore di lavoro (nota: o chi da questo ha la delega di tale responsabilit lità) fornisca le singole schede (reperibili nell ambito delle disponibilità documentali) ) o materiali informativi equivalenti. D altra parte queste informazioni sono comunque indispensabili sia al RSPP, sia al Medico Competente per una corretta valutazione dei rischi e per la predisposizione di una adeguata sorveglianza sanitaria.

Ogni scheda di sicurezza deve contenere: 1. Identificazione del prodotto e della società 2. Composizione / informazione sugli ingredienti (per preparati) 3. Indicazione dei pericoli 4. Misure di pronto soccorso 5. Misure antiincendio 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 7. Manipolazione e stoccaggio 8. Controllo dell esposizione esposizione / protezione individuale 9.. Proprietà chimiche e fisiche (tutte le possibili, compresi ph, aspetto, odore, solubilità, punto di infiammabilità,, ecc.) 10. Stabilità e reattività (per quanto riguarda gli aspetti relativi alla sicurezza) 11. Informazioni tossicologiche 12. Informazioni ecologiche 13. Considerazioni sullo smaltimento 14. Informazioni sul trasporto 15. Informazioni sulla regolamentazione 16. Altre eventuali informazioni utili

NOTE SULLE SCHEDE DI SICUREZZA Non sempre, con tutta la buona volontà dei fornitori, le schede possono essere così complete; talvolta le informazioni in esse contenute sono assai limitate. Ciò può accadere soprattutto in ambiti di ricerca e universitari, dove possono essere utilizzati, aquistandoli,, composti/preparati particolari, rari o di uso limitato e settoriale, sui quali non sono ancora disponibili molti dati, soprattutto da un punto di vista tossicologico e infortunistico. Alcuni fornitori, in alternativa o in aggiunta alle schede di sicurezza fornite con le confezioni dei prodotti, danno la possibilità di scaricare le schede di sicurezza dai loro siti Internet (anche se non si è comprato il prodotto). Talvolta danno anche la possibilità di scaricare informazioni ulteriori.

Da pericolo a rischio: buonsenso e regole

IL BUONSENSO Dunque può capitare di dover usare agenti chimici anche molto pericolosi. Ma il livello di rischio non dipende tanto dall intensità del pericolo, bensì da come questo viene, e può essere, gestito. In generale, i principali elementi che creano il rischio sono - I pericoli intensità,, quantità,, tempo di esposizione - Le persone istruzione, esperienza, attenzione - L ambiente strutture, presidi,, organizzazione

IL BUONSENSO Il rischio di esposizione a agenti chimici è influenzato da molti fattori che, uniti al rischio specifico derivante dalla possibile esposizione a sostanze pericolose, contribuiscono a volte in misura rilevante a determinarne un incremento significativo. Anche la legislazione sul rischio chimico in ambito lavorativo tiene conto di questi fattori.

IL BUONSENSO L uso di pericoli in ambiti lavorativi è spesso necessario e la legislazione, specie per quanto riguarda la ricerca, non vi si oppone. o Ma sia il buonsenso che la legislazione chiedono di valutare se un certo pericolo sia davvero necessario per un dato fine e di considerare le possibili alternative. Questa scelta è un fattore in buona parte soggettivo, che richiede, fatica, conoscenza, studio, esperienza e può essere influenzato da fattori ambientali. Talvolta la scelta più sicura, apparentemente più faticosa e impegnativa, può risultare invece la più pratica e conveniente.

IL BUONSENSO La Legge chiede, attraverso regole spesso ben precise, sia un opportuna scelta che una valutazione dei possibili rischi presenti in un ambiente lavorativo. D altra parte anche secondo buonsenso durante la programmazione di una lavorazione o di una ricerca, così come prima e durante l esecuzione l di una specifica operazione, è opportuno valutare i possibili rischi con esse connessi, e quindi i si agisca in modo da evitarli o minimizzarli. Questa opera di prevenzione e organizzazione continua da parte di d tutti risulta particolarmente necessaria proprio negli ambienti universitari (personale( in formazione, scarsa ripetività e prevedibilità delle operazioni, polverizzazione e indipendenza dei centri decisionali,, il lavorare ai confini col conosciuto, i mezzi limitati).

IL BUONSENSO

IL BUONSENSO L ambiente di lavoro è un altro punto fondamentale per quanto riguarda l eliminazione l del rischio (chimico e no). La Legge obbliga il datore di lavoro, o a chi ha in delega tale responsabilità,, di mettere a disposizione tutto quanto è necessario per eliminare o minimizzare il rischio, sia per quanto riguarda le strutture s che i dispositivi di protezione collettiva ed individuale. Purtroppo, proprio nell Universit Università questo rappresenta un punto spesso estremamente critico e difficile da risolvere, a causa delle sue particolari caratteristiche (scarsa( ripetività e prevedibilità delle operazioni, polverizzazione e indipendenza dei centri decisionali,, il lavorare ai confini col conosciuto, i mezzi limitati). Nelle scelte strategiche e operative in alcune situazioni può quindi essere necessario, non giusto, porsi dei limiti, ma si ha comunque ue il diritto di chiedere quanto indispensabile per non averne, nei ragionevoli confini di quanto scientificamente valido, accettato e fatto. Ma si può correre il rischio di un conflitto fra le proprie responsabilit onsabilità in ambito di sicurezza e quelle didattiche e scientifiche.

Anche noi universitari siamo soggetti alla stessa legislazione degli altri settori lavorativi Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Estratto da DLgs 81/2008 ART. 3 - Campo di applicazione. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della d salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici. ART. 2 - Definizioni Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per: lavoratore: : persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,, svolge un'attivita attivita' ' lavorativa con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione. Sono altresì equiparati l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, ere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione,

Norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Estratto da DLgs 81/2008 ART. 20 - Obblighi dei lavoratori (riassunto) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro

Obblighi del datore di lavoro in tema di prevenzione dei rischi La legge impone ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti che esercitano, dirigono e sovrintendono alle attività nell ambito delle proprie attribuzioni e competenze: a) di attuare le misure di igiene (tutela) previste nei decreti, b) di rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti, etti, c) ) di fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione. d) ) di disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le misure m di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. Vale la pena ricordare che la prevenzione dei rischi e la promozione della salute è un obbligo generale presente nella Costituzione (articoli 32, 35, 3 41). Ed anche l art.2087 l del Codice Civile: L imprenditore è tenuto ad adottare nell esercizio esercizio dell impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l esperienza l e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integritl integrità fisica e la personalità morale dei prestatori d operad opera.

Altre misure di tutela previste dalla Legge e connesse con il Rischio Chimico - programmazione della prevenzione - sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è - controlli sanitari - misure di protezione collettiva o individuale, con priorità per le prime - misure di emergenza - uso di segnali di avvertimento e sicurezza - regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti - progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione - fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate - riduzione al minimo della durata e dell intensità dell esposizione - misure igieniche adeguate - riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione - metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, DECRETO 5 agosto 1998, n. 363. Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 1. Campo di applicazione e particolari esigenze 1.. Le norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, 6,, si applicano a tutte le attività di didattica, di ricerca, di assistenza, di servizio, svolte direttamente e/o indirettamente dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria sia presso le proprie sedi che presso sedi esterne. Art. 2.. Soggetti e categorie di riferimento 4. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo o dipendente dell'università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che e svolge l'attività presso le strutture dell'università,,, nonché gli studenti dei corsi universitari,, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio e, in ragione dell'attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. 5. Per responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio.

Art. 5.. Obblighi ed attribuzioni del responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio (RAR e RAD) 1. ai fini della valutazione del rischio e dell'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, collabora con il servizio di prevenzione e protezione, con il medico competente e con le altre figure previste dalla vigente normativa. 2. all'inizio di ogni anno accademico, prima di iniziare nuove attività e in occasione di cambiamenti rilevanti dell'organizzazione della didattica o della ricerca, identifica tutti i soggetti esposti a rischio. 3. In particolare, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze, deve: a) attivarsi al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro; b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza degli operatori, affinché venga aggiornato il documento (di valutazione del rischio), sulla base della valutazione dei rischi; c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere; d) attivarsi per la vigilanza sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi; e) frequentare i corsi di formazione ed aggiornamento organizzati dal datore di lavoro con riferimento alla propria attività ed alle specifiche mansioni svolte.

Art. 6.. Formazione ed informazione 1. Ferme restando le attribuzioni di legge del datore di lavoro in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, anche il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti sui rischi i e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro. 2. Il responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi c alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l'operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.