Circolare Nr. 55/2016 Genova, 12 febbraio 2016 La Confetra comunica quanto segue: Oggetto: Codice della Strada Depenalizzata la guida senza patente Circolare Ministero dell Interno prot. n. 300/A/852/16/109/33/1. La guida senza patente non costituisce più un reato, bensì una violazione punibile con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro (in precedenza ammenda da 2.257 a 9.032 euro). Lo ha stabilito il D.Lgvo n.8/2016 che, unitamente al D.Lgvo n.7/2016, ha attuato la legge delega n.67/2014 sulla riforma del sistema sanzionatorio penale. Con la circolare in oggetto il Ministero dell Interno ha illustrato la portata delle nuove norme chiarendo che i casi rientranti nella depenalizzazione sono la guida senza patente perché mai conseguita, revocata, ovvero non rinnovata per mancato superamento della visita medica, nonché la guida con patente diversa da quella prescritta. La depenalizzazione riguarda inoltre i casi collegati, come la guida da parte del titolare di patente estera cui sia stata inibita la guida in Italia (art.136 ter c.3 CdS) e la guida con patente estera scaduta, diversa da patente UE o See, da parte di soggetto residente in Italia da oltre un anno (art.135 c.11 CdS). La nuova sanzione amministrativa per la guida senza patente può essere pagata entro i primi 60 giorni nella misura ridotta del minimo edittale (5.000 euro); inoltre è applicabile l ulteriore riduzione del 30% in caso di pagamento entro 5 giorni dalla contestazione (3.500 euro). La depenalizzazione si applica alle violazioni commesse anche anteriormente al 6 febbraio (data di entrata in vigore delle nuove disposizioni), purché non definite con sentenze o decreti irrevocabili. La depenalizzazione non opera per la recidiva della guida senza patente per la quale resta confermato quanto già previsto dall articolo 116 comma 15 del CdS, ossia che la reiterazione della violazione in un biennio comporta la pena dell arresto fino a un anno. Inoltre si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
La circolare ministeriale precisa che alla contestazione della guida senza patente consegue la contestazione dell incauto affidamento in capo al proprietario del veicolo o di chiunque ne abbia la materiale disponibilità, salvo che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà (articolo 116 c.14 CdS). In tali casi il proprietario del veicolo non può ritenersi persona estranea all illecito ai fini dell applicazione accessoria della confisca del mezzo. Con i migliori saluti. IL PRESIDENTE MAURIZIO FASCE All.to
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARiA, IlJ!LLE COMUNICAZIONI Dipartimento Pubblica Sicurezza Servizio Polizia Stradale Registrato 05.102/2016 Prot,JOOIN852116/1091JJJ1... E l'er I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO OGGETTO: Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 - Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. Depenalizzazione del reato di guida senza patente, - ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO - AI COMMISSARIA TI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO - BOLZANO - ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA - ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE - ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA - AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI t I I
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIAIJ DE!J,A POIJ!JA DI STATO... e, per conoscenza,:. AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA - AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento per l'amministrazione Penitenziaria ROMA - AL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Corpo Forestale dello Stato ROMA - AL COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI ROMA - AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA - AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA Il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n.8, la cui entrata in vigore è fissata per il 6 Febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di molti reati previsti dalla legislazione speciale diversa dal codice penale. La nonna, la cui ampia portata coinvolge molti ambiti operativi che formeranno oggetto di indicazioni generali da parte dei competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha importanti riflessi anche sul codice della strada, determinando la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116, comma 15 Cd.S. e di tutti gli i1ieciti correlati che ad esso rinviano. Di seguito si descrivono le novità normative e si rassegnano le prime indicazioni operative, con riserva di adeguarle, ove necessario, alle indicazioni generali che saranno fomite da altri Uffici del Dipartimento della P.S.