Relatore: Rocco Vitale

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COMUNICATO FORMAZIONE DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

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Relatore: Rocco Vitale

Una pagina di storia recente Decreto Legislativo 626/1994 Nessuna formazione per RSPP - ASPP Decreto Legislativo 195/2003 Denunce Corte Giustizia Tra le denunce quella di AiFOS Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006 Decreto Legislativo 81/2008 Nuovo Accordo Stato Regioni 7 luglio 2016

Il Nuovo Accordo Stato Regioni 7 luglio 2007 Soggetti formatori Ai soggetti formatori «ope legis» si aggiungono quelli definiti dall Accordo. Una novità fondamentale riguarda gli Enti Bilaterali. Specifiche Specifiche per associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici. Definizione organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [ ] art. 2, comma 1, lettera ee) del d.lgs. n. 81/2008

Associazioni e organismi bilaterali Requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la rappresentatività, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri: 1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.; 2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; 3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione); 4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro. Questi criteri valgono anche per le Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori

Un Organismo paritetico valido e riconosciuto Una Associazione di Datori di lavoro (es. Confcommercio, Confapi, Confindustria, CNA, Artigiani, Confesercenti, Agricoltori, ecc) Una Associazione dei prestatori di lavoro (es. CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, CONFSAL) Una Associazione di Datori di lavoro a livello locale Organismo paritetico Una Associazione dei prestatori di lavoro (CGIL, CISL, UIL, UGL, ecc) Una Associazione di Datori di lavoro (Confcommercio, Confindustria, ecc.) Organismo paritetico Una Associazione dei prestatori di lavoro a livello locale L Accordo richiama, puntualmente, il ruolo degli organismi paritetici che sono soggetti formatori e di aggiornamento solo per lo specifico settore di riferimento

Chiarezza sugli «Enti Bilaterali» Esclusi dagli Accordi gli «Enti Bilaterali» L Accordo del 7 luglio 2016 non prevede nessun richiamo agli «Enti bilaterali» Il medesimo Accordo modifica Accordi Precedenti Datori di Lavoro - Accordo 21 dicembre 2011 Punto 1. Soggetti formatori, lettera h) «gli enti bilaterali, quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all articolo 2 comma 1 lettera ee), del D. Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51 del D. Lgs. n. 81/08» NOTA IN PREMESSA Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

Chiarezza sugli «Enti Bilaterali» Esclusa la collaborazione con gli «Enti Bilaterali» Formazione Lavoratori, Preposti, Dirigenti - Accordo 21 dicembre 2011 PREMESSA in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D. Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quali definiti all articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, così come definiti all articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell ente bilaterale o dell organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall ente bilaterale o dall organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Chiarezza sugli «Enti Bilaterali» Soppressi i riferimenti agli «Enti Bilaterali» Nuovo Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016. Punto 12.10 - Linee applicative - Accordo 25 luglio 2012- «Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione dell Accordo «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012). Attrezzature - Accordo 22 febbraio 2012 Punto 1. Soggetti formatori, lettera i) - Sono soppressi gli enti bilaterali come soggetti formatori.

Il Nuovo Accordo Stato Regioni 7 luglio 2007 Associazioni: soggetto formatore Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici, possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate dalle Regioni. Il Responsabile del Progetto Formativo rappresenta AiFOS Associazione Nazionale di Categoria Svolge direttamente la formazione, emette e ne firma gli Attestati.

Più e-learning: nuove regole Nuove regole per tutti Abolito l Allegato I dell Accordo del 21 dicembre 2011 Allegato II (Accordo 07/07/2016) che sostituisce il precedente Per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva nel rispetto delle disposizioni di cui all Allegato II.

Gestione didattica e tecnica Profili di competenze per la gestione della formazione in e-learning Responsabile Coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l efficacia didattica del percorso formativo. - Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro Deve essere in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal decreto interministeriale del 06/03/2013

Gestione didattica e tecnica Profili di competenze per la gestione della formazione in e-learning Mentor / tutor del contenuto Esperto dei contenuti in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal decreto interministeriale del 06/03/2013 Assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l apprendimento dei contenuti. Fornisce chiarimenti, approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.

Gestione didattica e tecnica Profili di competenze per la gestione della formazione in e-learning Tutor di processo Esperto che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative - alla piattaforma, - alle dinamiche di interazione - di interfaccia con i discenti facilitando l accesso - ai diversi ambienti didattici - ai contenuti, - la dinamica di apprendimento, - monitoraggio e valutazione - efficacia delle soluzioni adottate Sviluppatore della piattaforma Esperto che ha il compito di a) sviluppare il progetto formativo nell ambito della piattaforma utilizzata, b) organizzare gli elementi tecnici e metodologici, c) garantire le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

Corsi base di formazione Riepilogo corsi erogabili in e-learning (e non) Lavoratore Formazione Generale Formazione specifica-basso SI NO Preposto Formazione da punto 1 a 5 Dirigente Tutto il corso R.L.S. NO Salvo Accordi Contrattuali Datore di Lavoro RSPP ASPP Modulo 1 e Modulo 2 Modulo «A» Addetto Primo Soccorso Addetto Prevenzione incendi NO NO Coordinatore sicurezza Modulo Giuridico-Normativo

Documento progettuale Per ogni corso un progetto Una apposita scheda del progetto del corso dovrà essere resa disponibile ad ogni utente. All atto dell iscrizione dichiara di prenderne visione e accettazione Nomi di tutti i collaboratori - Coordinatore scientifico - Mentor/tutor - Tutor di processo - Sviluppatore della piattaforma - Docenti, formatori, autori in possesso dei requisiti previsti dal D.I. 6 marzo 2013

L Allegato IV Lo schema Profili di competenza Per RSPP e ASPP Ma utili per i soggetti della sicurezza Bisogni formativi Aree di competenza Progettazione Modulo B Il Progetto formativo Obiettivi specifici e risultati attesi Contenuti dell unità didattica Strategie formative e metodologie Documento progettuale Verifiche In itinere Finali di apprendimento

L Allegato IV - Bisogni Le aree di competenza Si tratta di un allineamento alle già note «tre aree tematiche» previste per i formatori dal D.I. 6 marzo 2013 che vengono arricchite. 1. Conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi). 2. Capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale. 3. capacità relazionali, comunicative, per adempiere alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.

L Allegato IV - Bisogni Il Modulo B comune Le 12 Unità Didattiche previste dal «Modulo B Comune» indicano gli argomenti da affrontare. Elementi del Progetto per l azione formativa: L articolazione delle ore nella scelta dei tempi e dei contenuti - Tener conto delle conoscenze acquisite - Sviluppare le capacità di problem solving - Fornire strumenti operativi di gestione dei rischi - Evidenziare il ruolo dei comportamenti - Sviluppare relazioni orientate alla prevenzione dei rischi

L Allegato IV - Il progetto formativo Obiettivi Gli obiettivi sono correlati con i «risultati attesi» Devono essere semplici e misurabili quali: - Traferire competenze - Illustrare norme e processi - Illustrare documenti e leggi - Far conoscere metodi e procedure - Far acquisire competenze e capacità - Fornire strumenti di analisi - Definire le strategie e i sistemi Il percorso formativo si basa sugli obiettivi Sapere Saper fare Saper essere

L Allegato IV - Il progetto formativo Contenuti In molte unità didattiche l Accordo indica la tipologia dell argomento da trattare. I contenuti non sono riportati nel dettaglio. Sarà in sede di progettazione del corso che verranno definiti in coerenza con l analisi del bisogno formativo. La formazione specifica riguarda un determinato argomento Vi è però l esigenza di formare i soggetti della sicurezza con competenze trasversali per lo svolgimento di ruoli strategici in azienda.

L Allegato IV - Il progetto formativo Strategia formativa Definire una strategia formativa significa: a) Identificare le metodologie b) Predisporre gli strumenti più idonei L approccio da utilizzare è quello andragogico in riferimento alla formazione ed al coinvolgimento degli adulti. Le metodologie didattiche attive si basano sull apprendimento esperienziale e relazionale. Capacità di analisi e soluzioni dei problemi.

L Allegato IV - Il progetto formativo Metodologia didattica Lavori di gruppo casi di studio simulazioni

L Allegato IV - Il progetto formativo Il «Documento progettuale» Il progetto formativo viene redatto dal «Soggetto formatore» e contiene la descrizione delle specifiche: - del percorso formativo - delle modalità di realizzazione - per il controllo e le verifiche AiFOS quale soggetto formatore ha elaborato un documento progettuale che viene allegato, e ne forma parte integrante, di ciascun corso che viene erogato.

L Allegato IV - Le verifiche Verifiche in itinere e verifiche finali L apprendimento rappresenta una prima evidenza del raggiungimento degli obiettivi in termini di conoscenze acquisite durante il corso in relazione a: - conoscenze tecniche e metodologiche - capacità di analisi e di decisione - trasferimento di conoscenze e competenze Indicazioni di lavoro: - Utilizzare i test nelle prove in itinere - Simulazione e project work nella prova finale Valutazione complessiva con criteri dei vari pesi da attribuire alla verifiche per una valutazione globale.