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originale COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L AQUILA) VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE N. 54 del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI AVEZZANO PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO I SERVIZI DEL COMUNE DI SAN VINCENZO VALLE ROVETO. L anno duemilatredici il giorno trentuno del mese di OTTOBRE alle ore 12,00 nella consueta sala delle adunanze del Palazzo Comunale in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori: Ing. Giulio LANCIA SINDACO Dott.ssa Sabrina Olimpia MARTINELLI VICE SINDACO Geom. Marcello BLASETTI ASSESSORE Sig. Silvano CICCHINELLI (assente) ASSESSORE Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI. Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Ing. Giulio LANCIA, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l adunanza, procede all illustrazione dell argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO: - che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; - che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; - che l'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare anzichè le pene detentive e pecuniarie quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000, secondo le modalità ivi previste; - che gli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, modificati dalla Legge 29/07/2010 n. 120, prevedono che la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000 da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti ivi indicati; - che l art. 165 del cp prevede la possibilità di sospendere la pena in subordine alla prestazione da parte del condannato di attività non retribuita a favore della collettività; - che ai sensi della precitata normativa l attività di pubblica utilità è svolta sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Tribunale di Avezzano nella persona del Presidente, appositamente delegato dal Ministro della Giustizia, e gli enti individuati dallo stesso Ministero quali lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli Enti od Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato prioritariamente negli ambiti individuati dall art. 54 del d. lvo. 274/2000; CONSIDERATO che: - il Tribunale di Avezzano ha già predisposto uno schema di Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità da stipulare con gli enti sopra individuati che diano la propria disponibilità ad ospitare soggetti condannati a scontare la pena prevista dall art. 54 del D. Lvo 28 agosto 2000, n. 274; - Il rapporto di pubblica utilità così instaurato non costituisce rapporto di lavoro, e non spetta alcuna retribuzione per l attività prestata; - Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità il soggetto ospitato sarà seguito da un responsabile, il cui nominativo sarà debitamente indicato in convenzione; - Per il condannato ospitato, in base alla convenzione, verrà predisposta una relazione che documenti l adempimento della prestazione da parte del condannato; - Questa Amministrazione così come previsto dall art. 18 della l. 196/1997 assicura il soggetto ospitato contro gli infortuni sul lavoro presso l INAIL nonché per la responsabilità civile presso la medesima compagnia assicurativa impiegata per i dipendenti del Comune; VISTO lo schema di convenzione allegato sub A) alla presente deliberazione; RITENUTO di approvare lo schema di convenzione in parola, parzialmente adeguato alle esigenze del Comune, in quanto è perseguito il soddisfacimento di un interesse sociale proprio della collettività istituzionalmente rappresentata dal Comune;

VISTO lo Statuto Comunale; DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica, richiesti ai sensi dell art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; Con voti unanimi, legalmente espressi, D E L I B E R A DI APPROVARE, per le motivazioni sopra addotte, che qui si intendo richiamate, lo schema di convenzione, allegato sub. A), facente parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il Legale rappresentante dell Ente alla relativa sottoscrizione; DI DEMANDARE al Responsabile del servizio, Gianni Petricca, per l adozione di tutti gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione nonché la verifica sull attuazione dei progetti di pubblica utilità attivati, nonché a DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134 4 comma del D. Lgs. 267/2000 Si è espresso parere favorevole. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Geom. Gianni PETRICCA Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. IL RESPONSABILE: Dott.ssa Malvina SANTOMAGGIO

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto IL SINDACO Ing. Giulio LANCIA IL VICE SINDACO Dott.ssa Sabrina Olimpia MARTINELLI IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Claudio ROSSI Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d ufficio ATTESTA Che ai sensi dell art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal...27.11.2013... e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al..12.12.2013.. Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot.4054... del..27.11.2013... ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Claudio ROSSI Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data..., con nota prot... IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Claudio ROSSI SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 27.11.2013...

Ministero della Giustizia CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 D.L.VO 28.8.2000, N. 274, 2 D.M. 26.3.200, DELLA LEGGE 29.07.2010 N.120 Premesso Che a norma dell art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000, n.274, degli art.li 186 comma 9 bis e 224 bis del D.lgs n. 285 del 30.04.1992 e successive modifiche (nuovo codice della strada) ed in applicazione della legge 11.06.2004 n.145 e dell art.73 comma V bis del DPR 309/90, e successive modifiche, il Giudice di Pace ed il Tribunale, per quanto di loro competenza, possono ricorrere all applicazione, se non vi è opposizione da parte dell imputato, dell istituto del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato; che l art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità; che il Ministro della Giustizia con provvedimento in data 16 luglio 2001 ha delegato il Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni di cui all art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell art. 54, comma 6, del Decreto legislativo 274/2000; che l ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell art. 54 del citato Decreto legislativo; TRA Il Ministero della Giustizia, che interviene al presente atto nella persona del dott. Eugenio Forgillo, Presidente del Tribunale di Avezzano, giusta la delega di cui in premessa E L ente, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, signor, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Attività da svolgere L Amministrazione Comunale di San Vincenzo Valle Roveto si impegna a favorire l applicazione delle disposizioni normative in premessa richiamate, affinchè i condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli articoli 54 del decreto legislativo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività nell ambito della propria struttura organizzativa. L Amministrazione specifica che la predetta attività ha ad oggetto le seguenti prestazioni che sono elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo secondo la professionalità o le attitudini del soggetto: 1. Prestazioni di lavoro in opera di tutela della fauna e della flora e di prevenzione del randagismo degli animali; 2. Prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione di musei e gallerie; 3. Prestazione di lavoro nella manutenzione di strade, beni del demanio e del patrimonio pubblico, ivi compresi giardini, ville e parchi; 4. Altre prestazioni di lavoro di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato; Art. 2 Modalità di svolgimento L attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel provvedimento con cui il giudice, a norma dell art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità. Art. 3 Coordinatori delle prestazioni L amministrazione che consente alla prestazione dell attività non retribuita, ai sensi dell art.2 comma 2 del D.M. 23.03.2001, indica nel Responsabile dell Ufficio tecnico, settore servizi e manutenzioni, la persona incaricata di coordinare la prestazione dell attività lavorativa dei condannati e di impartire a loro le relative istruzioni. Il predetto Responsabile può individuare di volta in volta un dipendente dell Ente che, sulla scorta di incarico attribuito in forma scritta, dal Responsabile avrà il compito di inserire il condannato nei diversi ambiti lavorativi. Questi dovrà mantenere i rapporti con gli operatori dei vari servizi, dovrà segnalare eventuali inadempienze e in generale, dovrà seguire il condannato nel periodo di inserimento. L Amministrazione Comunale si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale i nominativi dei titolari di funzioni organizzative incaricati di coordinare l attuazione della presente convenzione ed eventuali integrazioni o modifiche. Art. 4 Modalità di trattamento Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto in convenzione. In Nessun caso l attività potrà svolgersi in modo da impedire l esercizio dei

fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto disposto dall art.4 commi 2 e seg. Del citato D.lgs. L Amministrazione si impegna, altresì, a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già a disposizione. Art. 5 Divieto di retribuzione Assicurazioni sociali È fatto divieto all Amministrazione Comunale di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta. È obbligatoria ed è a carico dell ente l assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi. L Amministrazione Comunale, pertanto, si impegna ad estendere le coperture assicurative di cui sopra a favore dei lavoratori di pubblica utilità. Art. 6 Violazione degli Obblighi I soggetti incaricati, ai sensi dell articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, hanno l obbligo di comunicare senza ritardo al giudice che ha applicato la sanzione, le eventuali violazione degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, secondo l art. 56 del D.lgs 274/2000. Art. 7 Relazione sul lavoro svolto I soggetti incaricati, ai sensi dell articolo 3 della presente convenzione redigono, terminata l esecuzione della pena, una relazione da inviare al giudice che ha applicato la sanzione, che documenti l assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato. Art. 8 Durata dell Accordo La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla firma della presente. Art. 9 Risoluzione della convenzione Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell Ente Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell elenco degli enti convenzionati di cui all articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione Generale degli Affari Penali.

Art. 10 Relazione sull applicazione della convenzione Il Responsabile del servizio interessato predisporrà annualmente una relazione sullo svolgimento delle attività espletate ai sensi della presente convenzione, da comunicare al Presidente del Tribunale. Copia della presente convenzione verrà trasmessa: Al Ministero della Giustizia direzione Generale degli Affari Penali; Alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell elenco degli Enti Convenzionati di cui all art,7 del Decreto Ministeriale citato in premessa; Al Responsabile dell UTC del Comune di San Vincenzo Valle Roveto; Al Responsabile del servizio finanziario del San Vincenzo Valle Roveto, Avezzano, Il Presidente Tribunale Ordinario di Avezzano Dott. Eugenio Forgillo Il Sindaco Comune