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Transcript:

DETERMINAZIONE RESPONSABILE Provveditorato - Servizi di manutenzione e supporto N. 276 DEL 10/05/2016 OGGETTO: PROCEDURA DI GARA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI ACCORDO QUADRO PER FORNITURA PNEUMATICI.DICHIARAZIONE GARA DESERTA. VISTO, ai fini della competenza, l art.107 del Decreto Legislativo18 agosto 2000 n.267 Testo Unico sull Ordinamento degli Enti Locali ; VISTO il Decreto del Sindaco n.18 del 30 giugno 2015 di attribuzione della Responsabilità Dirigenziale dell Area 3 del Comune, ed il successivo Decreto Sindacale n.4 dell 13 gennaio 2016,per l anno 2016 ; VISTO come, necessitando l acquisizione di pneumatici per i mezzi del Comune, nella logica di accorpamento della domanda, si è provveduto ad elaborare, insieme al Comune di Casole d Elsa, l Accordo Quadro per la fornitura dei pneumatici, quantificando le necessità dei rispettivi Comuni, e provvedendo ad espletare apposita procedura concorrenziale; RICORDATO che con proposta di determinazione n. 250 in data 04/03/2016 ( n.152/2016 ), il sottoscritto ha avviato procedura concorrenziale onde addivenire ad quadro per la fornitura pneumatici dell anno 2016; VISTO che la procedura di gara è stata espletata dal Comune di Colle di Val d Elsa in qualità di Centrale di Committenza ( Servizio Associato Appalti Valdelsa ), anche per il Comune di Casole d Elsa, aggregando la domanda di pneumatici ; VISTO pertanto come con mail / pec del 09.03.2016 sono state invitate a presentare offerta, entro le ore 13,00 del giorno 17 marzo 2016 le seguenti imprese : - Perla Pneumatici-Siena- CF e P.IVA : 01359020524 - Giovagomme-Colle di Val d Elsa- GVNRCR66M26I726L - F.M.F. Colle di Val d Elsa- CF e PIVA 01377630528 - Monaco Tyres- Colle di Val d Elsa,CF e PIVA 01334490529 - Nuova Provvedi di Casini-Poggibonsi-CF e P IVA 00370760522- - Autocarrozzeria Secchiano-Loc.Il Piano Casole d Elsa-CF e PIVA 01183600525 - Partini e Tozzi Colle di Val d Elsa-CF e piva 00804160521 VISTO il verbale della seduta del giorno 17/03/2016 h.15,00, dal quale si evince come siano pervenuti al protocollo del Comune i seguenti Plichi: Ragione Sociale 1 F.M.F.-COLLE DI VAL D ELSA VISTO come, essendo già in corso ( dall 11 marzo ), una richiesta di verifica sul DURC ( Documento Unico di Regolarità Contributiva ) della F.M.F., in data 5 aprile 2016 sia stato notificato sul sistema DURC on Line un DURC irregolare per la suddetta impresa, con irregolarità nei confronti dell INPS;

RILEVATO pertanto come si sia accertata la mancata regolarità contributiva dell Impresa F.M.F. al momento della partecipazione alla gara, accertando altresì come sia stata resa una falsa dichiarazione in fase di gara, nella quale è stato dichiarato di essere in situazione di regolarità contributiva ; VISTO come la situazione contributiva debba essere posta in relazione con la normativa degli appalti pubblici, cui è necessario riferirsi per la procedura in questione, essendo richiamato nell autocertificazione presentata dal concorrente in fase di gara il possesso dei requisiti di cui all art.38 del Decreto Legislativo 163/2006 ; RICORDATO pertanto come siano esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti i) ) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; RILEVATO come il dato normativo non incida sulla sostanza della necessità del possesso della regolarità contributiva al momento della partecipazione alla gara ; RICORDATO come la giurisprudenza abbia più volte ribadito l importanza di questo requisito (Cons. Stato, Sez. V, 5517-18 ottobre 2001). Ciò in quanto la regolarità contributiva, richiesta dalle norme quale presupposto per la partecipazione ad una gara per l'affidamento di un appalto pubblico, deve necessariamente essere una costante per la Impresa interessata che concorre a provare la affidabilità, diligenza e serietà della Impresa medesima e rappresenta un indice rivelatore della correttezza della impresa nei rapporti con le proprie maestranze; RICORDATO a tale proposito che la regolarità contributiva deve riferirsi esclusivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ad una pubblica gara, con esclusione di ogni successiva regolarizzazione (cfr. T.a.r. Lazio Roma, III, 16 luglio 2008, n. 4607; ed ancora: In tema di presentazione di offerte in gare per l affidamento di appalti pubblici, la successiva regolarizzazione della posizione contributiva non assume rilevanza ai fini delle determinazioni che conseguono all accertamento di irregolarità contributive esistenti al momento della gara ; T.a.r. Sicilia Palermo, III, 11 settembre 2007, n. 2009); RIBADITO altresì che la regolarità contributiva è requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, con la conseguenza che l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda di partecipazione (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, Pescara, 7 aprile 2005, n. 173; nonché Cons. Stato, V, 27 dicembre 2004, n. 8215 e IV, 20 settembre 2005, n. 4817, TAR Lazio, II-ter, 14 febbraio 2005, n. 1259, Consiglio di Stato sez.iv 30/1/2006 n. 288 ), e che sono irrilevanti eventuali adempimenti tardivi, anche se i loro effetti, dal punto di vista della disciplina dell'obbligazione nei confronti degli Enti, retroagiscano al momento della scadenza del termine di pagamento; VISTO come anche il Tar Toscana Sez.II abbia ribadito con sentenza 12/10/2006 n.4277 che : L interpretazione dell art.75 comma 1 lett.e) del DPR 554/1999 maggiormente conforme alle sue finalità risulta quella che identifica nella domanda di partecipazione alla gara la fase procedimentale alla quale riferire il possesso del requisito della regolarità contributiva. Infatti il carattere eventuale e futuro della sanzione dell esclusione potrebbe indurre le imprese partecipanti a rinviare ad un momento successivo ( a quello dell instaurazione del rapporto partecipativo) la regolarizzazione della propria posizione e,quindi, a non conseguire ed a non conservare la condizione di ordinario adempimento delle obbligazioni previdenziali,in via generale ed a prescindere dal concreto interesse derivante dalla partecipazione ad una determinata procedura (che è proprio l atteggiamento che la disposizione intende evitare). VISTO come,infatti, ammettendo la possibilità di regolarizzazioni tardive, arriveremmo ad un risultato paradossale "... le imprese sarebbero quasi incentivate alla violazione di legge, considerando di poter poi provvedere comodamente al pagamento, con il sistema della valuta retroattiva, con l'effetto

vantaggioso di poter scegliere se farlo o meno in funzione dell'utile risultato della aggiudicazione, senza effetti pregiudizievoli per la stessa" (Consiglio di Stato Sez.Iv,n.8215/2004) RIBADITO pertanto come la correttezza contributiva non costituisca un dato che possa essere temporaneamente frazionato in quanto attiene alla diligente condotta dell'impresa (che assurge, nella valutazione della stazione appaltante, a requisito per l'ammissione alla gara); RILEVATO altresì come, secondo quanto sancito da Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 29 febbraio 2016 n.6, è stata confermata addirittura anche l irrilevanza della regolarizzazione postuma in caso di DURC negativo. Anche dopo l entrata in vigore dell art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L istituto dell invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell autodichiarazione resa ai sensi dell art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d appalto» VISTO come, da questo punto di vista, in definitiva, la stazione appaltante abbia accertato, acquisendo il Durc dell impresa F.M.F., la mancanza di uno dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara,ossia la regolarità contributiva dell impresa; RICORDATO a questo proposito come il DURC assuma una valenza precisa, secondo quanto statuito dal Consiglio di Stato Sez.IV 12.03.2009 n.1458 : A seguito della entrata in vigore della disciplina sul certificato di regolarità contributiva, dettata dagli articoli 2, d.l. 25 settembre 2002, n.210, come modificato dalla l.conv. 22 novembre 2002 n.266, e 86 comma 10 d.lgs. 10 settembre 2003, n.276, la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti alle procedure di gara per l aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Consiglio Stato, V, 23 gennaio 2008, n.147).il DURC assume la valenza di una dichiarazione di scienza, da collocarsi fra gli atti di certificazione o di attestazione redatti da un pubblico ufficiale ed aventi carattere meramente dichiarativo di dati in possesso della pubblica amministrazione, assistito da pubblica fede ai sensi dell articolo 2700 c.c., facente pertanto prova fino a querela di falso.attesa la natura giuridica del DURC, non residua in capo alla stazione appaltante alcun margine di valutazione o di apprezzamento in ordine ai dati ed alle circostanze in esso contenute. VISTE a questo proposito anche Cons. St., Sez. VI, 6 aprile 2010, n. 1931; id., IV, 10 febbraio 2009, n. 1458; RICORDATO che, secondo quanto sancito dal Consiglio di Stato Sez.IV 26.02.2009 n.1141: In tema di regolarità contributiva la stazione appaltante non può far altro che prendere atto della certificazione, senza poterne in alcun modo sindacarne le risultanze, come del resto avviene con riferimento a qualsiasi certificazione acquisita per comprovare requisiti il cui accertamento è demandato ad altre Amministrazioni.(cfr.VSez.n.4273del2007). VISTO a questo proposito anche Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez. I 14/2/2011 n. 313: Il DURC ha la funzione di attestare il regolare pagamento dei debiti previdenziali da parte delle imprese e sotto questo profilo è qualificabile come un certificato, che attesta l'esistenza di determinati requisiti in capo al suo titolare fino a dimostrazione di falso. Il DURC è quindi un documento fidefacente delle cui risultanze la stazione appaltante non può che prendere atto senza dovere, né potere, effettuare un proprio sindacato

(C.d.S. V, 4 agosto 2010 n. 5213). Lo strumento per contestare le risultanze contenute nel DURC, come per tutti i documenti fidefacenti, è la querela di falso. VISTO pertanto come, avendo accertato l irregolarità da parte della impresa al momento di presentazione dell offerta, è stata accertata la violazione ai doveri di correttezza contributiva, fattispecie che determina l esclusione dalla gara; VISTO inoltre come nel caso in questione rilevi anche l art. 75 del DPR 445/2000, il quale prevede che «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». VISTO che è stato comunicato all impresa l avvio del procedimento di esclusione con lettera prot.6842 del 6 aprile 2016 e che nessuna risposta è pervenuta ; VISTO come sia da dichiarare l esclusione dalla gara dell Impresa F.M.F., dichiarando contemporaneamente deserta la Gara; VISTO come ai sensi dell art.147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali, introdotto dal Decreto Legge 10 ottobre 2012 n.174, il Responsabile del Servizio con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; RICORDATO che il presente provvedimento esecutivo dal visto di regolarità contabile e di copertura della Spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario; VISTO pertanto come sul presente atto è stato assicurato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all art.147 bis del D.Lgs 267/2000 ; DETERMINA 1) Di dare atto che, a seguito della procedura di gara in premessa citata, è stata accertata la irregolarità contributiva dell Impresa F.M.F., con acquisizione di DURC irregolare nei confronti dell INPS,prot.INPS_2592532; 2) Di stabilire l esclusione dalla gara dell impresa F.M.F., che avviene ai sensi dell art.38 comma 1 lett. i) del DLVO 163/2006, in quanto l Impresa non era in regola con l INPS al momento della partecipazione alla gara ; 3) Di stabilire altresì l esclusione della gara dell Impresa F.M.F. Srl, che avviene anche ai sensi dell art.75 del DPR 445/2000 e sm,in quanto, avendo reso dichiarazione non veritiera, la stessa decade dai benefici eventualmente conseguiti; 4) Di dichiarare deserta, ai sensi dell art. 69 del RD 827/1924, la procedura di gara; 5) Di riservarsi le segnalazioni di legge per i fatti accertati; 6) Di riservarsi le determinazioni conseguenti al presente atto in ordine alla acquisizione delle forniture in questione. 7) di trasmettere il presente provvedimento all Ufficio segreteria per la pubblicazione all Albo pretorio e l inserimento nella raccolta generale e all Ufficio Ragioneria per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000.

Colle di Val d'elsa, 10/05/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE DONATI DR. ROBERTO (Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)