Nella sentenza che segue il Giudice di Pace ha ritenuto che, in caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi era tenuto alla loro sorveglianza e non direttamente allo stesso minore. Infatti, ha affermato il giudicante, la Corte di Cassazione ha stabilito che, ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo. Su queste premesse responsabile della violazione dovrà essere ritenuto chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Questi, infatti, risponderà a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata (Giudice di Pace di Ottaviano - Sentenza del 20.05.2013). R E P U B B L I C A I T A L I A N A 1 / 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI OTTAVIANO Il Giudice di Pace DOTT.SSA MARIA CUOMO, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 320/12 RGNR 2 / 10
Decisa il 20/5/13 promossa da CCC Sss, C.F. < > nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il < > e FFF Sss, C.F. < >, nata a < > (TO) il < > entrambi residenti in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via < >, 190 ed elett.mente dom.ti in San Giuseppe Vesuviano(NA) alla via Rrr, presso lo studio dell Avv. Eee SSS che li rapp.ta e difende giusta procura a margine dell originale del ricorso CONTRO COMUNE Dl <...> c.f. <...>, in persona del Sindaco p.t., <...>, elettivamente dom.to per la carica presso il Palazzo Comunale di <... > s it o in <...> a lla Via <...>, rapp.to e difeso dall Avv. VVV Ggg c.f. < > Pec : vvvggg@pecavvocatinola.it, nella qualità di Avvocato dell Ente iscritto nella sezione speciale presso il Consiglio dell Ordine degli avv.ti di Nola, giusta delibera di giunta Comunale n. <...> 3 / 10
del <...> ed in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione;- resistente - OGGETTO: RiCORSO per opposizione a verbale di contestazione di infrazione ; CONCLUSIONI: Come da verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo, in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege 69/09, entrata in vigore il 4/7/09. 4 / 10
Il ricorso proposto in data 13/11/11, avverso il verbale di contestazione di infrazione n. < > del 19/7/12 notificato in data 18/10/12 elevato in danno del minore CCC Lll nato a <...> il < >, figlio dei ricorrenti, per presunta violazione dell'art. 171 comma 1, 2 e 3 CDS è fondato e deve essere accolto. Preliminarmente, va dichiarata la sua ammissibilità, tenuto conto del fatto che trattasi di opposizione a verbale di contestazione di infrazione al codice della strada, sottoposto alla cognizione del Giudice del luogo dell'avvenuto accertamento. Va, quindi, ritenuta la sua tempestività, in considerazione della data di notifica del verbale al minore a mani della madre FFF Sss. Deve affermarsi la corretta instaurazione del contraddittorio, considerata la ritualità della notifica all'ente che si è regolarmente costituito ; Il processo delineato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81 si pone come un vero e proprio 5 / 10
speciale sistema di tutela giurisdizionale del cittadino nei confronti del potere sanzionatorio della Pubblica Amministrazione. Trattasi di un processo a cognizione piena ed a rito speciale. L opposizione introduce un vero e proprio processo civile le cui regole, in presenza di lacune normative, vanno applicate; Vale il principio della domanda e quindi l oggetto del processo è dato dal contenuto del ricorso; Il giudice non può annullare l atto per motivi diversi da quelli dedotti (Cass. Civ. I n. 3811 del 14/3/2003). Passando, quindi, al merito della opposizione deve chiarirsi quanto segue : 6 / 10
In caso di infrazioni al codice della strada commesse da minorenni, la contestazione deve essere immediatamente effettuata ai genitori o a chi era tenuto alla loro sorveglianza e non direttamente allo stesso minore. Tanto è stato stabilito anche dalla prima sezione Civile della Corte di Cassazione (Sentenza n. 4286 del 26/03/2002). I Giudici della Corte hanno evidenziato che, ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediatamente verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo. Nella parte motiva, la Corte evidenzia che, se da un lato l'art. 201 del codice della strada prevede la contestazione immediata della violazione al trasgressore (in caso di impossibilità, la contestazione deve essere effettuata mediante notifica entro i 90 giorni), dall'altro, l'art. 2 della legge 689/1981, applicabile anche in tema di violazioni al codice della strada ex art. 194 di detto codice, stabilisce l'impossibilità di assoggettamento alla sanzione amministrativa ai minorenni. 7 / 10
Su queste premesse responsabile della violazione dovrà essere ritenuto chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Questi, infatti, risponderà a titolo personale e diretto per la trasgressione della norma violata ( cfr : Minorenni e infrazioni al codice della strada: le contestazioni si fanno ai genitori ). Tenuto conto di quanto innanzi il procedimento sanzionatorio deve ritenersi illegittimo ed il verbale va annullato. Le ragioni dell'accoglimento, e, soprattutto, la resistenza dell'ente che, invece, alla luce delle ragioni della opposizione, avrebbe dovuto sollecitare l'adozione di un provvedimento in autotutela, impongono l'applicazione delle disposizioni dell'art. 91 c.p.c, per cui le spese devono seguire la soccombenza e, vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei nuovi parametri vigenti per la determinazione dei compensi. P.Q.M. 8 / 10
Il Giudice di Pace, Dichiara l ammissibilità del ricorso; Dichiara la propria competenza per materia e per territorio; Accoglie la domanda di opposizione; Annulla il provvedimento impugnato ; Condanna la parte resistente al rimborso del contributo unificato ed al pagamento delle competenze che liquida in euro 100,00 oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore anticipatario. 9 / 10
Così deciso in Ottaviano il 20/5/13 IL GIUDICE DI PACE DOTT.SSA MARIA CUOMO 10 / 10