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Transcript:

Consiglio dell'unione europea Bruxelles, 11 agosto 2017 (OR. en) Fascicolo interistituzionale: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PROPOSTA Origine: Data: 9 agosto 2017 Destinatario: n. doc. Comm.: COM(2017) 421 final Oggetto: Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'unione europea Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2017) 421 final. All.: COM(2017) 421 final 11653/17 am DG G 2B IT

COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IT IT

RELAZIONE A norma dell'articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (di seguito "la direttiva IVA"), il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure speciali di deroga alle disposizioni di detta direttiva allo scopo di semplificare la riscossione dell'iva o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2017, l'estonia ha chiesto una proroga della deroga all'articolo 168 della direttiva IVA per continuare a limitare il diritto di detrarre l'iva pagata a monte sulle spese connesse a determinate autovetture. Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva IVA, la Commissione, con lettera del 14 giugno 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'estonia. Con lettera del 15 giugno 2017 la Commissione ha comunicato all'estonia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda. 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivi e obiettivi della proposta Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva IVA stabiliscono che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l'iva dovuta per gli acquisti effettuati ai fini delle transazioni tassate. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva prevede che l'utilizzazione di un bene destinato all'impresa per uso privato costituisca una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell'iva. Questo sistema consente il recupero dell'iva inizialmente detratta in relazione all'uso privato. Nel caso delle autovetture tale sistema è di difficile applicazione, in particolare perché è difficile distinguere fra uso privato e uso professionale. La tenuta di iscrizioni contabili comporta un onere aggiuntivo per l'impresa e per l'amministrazione che devono tenerle aggiornate e controllarle. In forza della decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio 1, l'estonia è attualmente autorizzata a limitare al 50% il diritto di detrarre l'iva per l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture, nonché le spese correlate. Tale decisione scade il 31 dicembre 2017. L'Estonia ha chiesto di prorogare l'autorizzazione a limitare la detrazione iniziale ad una percentuale fissa e ad esentare a sua volta le imprese dall'obbligo di contabilizzare a fini fiscali l'utilizzo privato. L'Estonia ha informato la Commissione che i motivi della proroga della misura sono sostanzialmente gli stessi descritti nella precedente richiesta. La domanda di deroga è volta a prorogare il regime previsto dalla citata decisione del Consiglio. Conformemente all'articolo 6 della decisione 2014/797/UE del Consiglio, l'estonia ha inoltre presentato una relazione che informa che dal momento dell'attuazione della deroga le imprese 1 Decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 48). IT 2 IT

hanno dichiarato che il 66% circa delle autovetture di loro proprietà vengono utilizzate in parte per fini aziendali, confermando che la deroga è giustificata. La nuova misura si applicherà a tutte le autovetture con un massimo di otto posti a sedere oltre a quello del conducente, di peso non superiore a 3 500 chilogrammi e che non siano utilizzate esclusivamente per fini aziendali. Tuttavia, le autovetture utilizzate per talune attività specifiche sarebbero escluse dalla limitazione del diritto a detrazione e trattate secondo le regole normali, ad esempio: le autovetture acquistate per essere rivendute, noleggiate o cedute in leasing, quelle utilizzate per il trasporto di passeggeri (taxi) e quelle utilizzate per impartire lezioni di guida. La limitazione del diritto a detrazione dovrebbe applicarsi all'iva pagata sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture nonché sulle spese correlate. Secondo l'estonia il limite di detrazione dovrebbe essere fissato al 50%. In Estonia l'uso di autovetture aziendali per scopi privati è stimato al 60% circa. Tuttavia, poiché tale percentuale si basa su prove indirette e ipotesi e potrebbe quindi essere sovrastimata, è più adeguato fissare al 50% la limitazione del diritto a detrarre l'iva a monte. La deroga dovrebbe essere limitata al 31 dicembre 2020 affinché sia possibile valutare se la limitazione del 50% riflette ancora correttamente il rapporto globale tra uso professionale e uso privato. Un'eventuale domanda di proroga dovrebbe essere corredata di una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata ed essere inviata alla Commissione unitamente alla domanda entro il 31 marzo 2020. Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato Ad altri Stati membri sono state concesse deroghe analoghe relative al diritto a detrazione. A norma dell'articolo 176 della direttiva IVA, il Consiglio stabilisce le spese che non danno diritto a detrazione dell'iva. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1 gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto a detrazione in relazione alle autovetture. Nonostante le iniziative precedenti intese a stabilire norme sulle categorie di spesa che possono essere soggette a una limitazione sul diritto alla detrazione 2, tale deroga è opportuna in attesa di un'armonizzazione di tali norme a livello dell'ue. 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ Base giuridica Articolo 395 della direttiva IVA. 2 COM (2004) 728 def. - Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto (GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10), ritirata il 21 maggio 2014 (GU C 153 del 21. 5. 2014, pag. 3). IT 3 IT

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) Considerata la disposizione della direttiva IVA su cui si basa, la proposta è di competenza esclusiva dell'unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Proporzionalità La decisione riguarda un'autorizzazione concessa a uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenuto conto della portata limitata della deroga, la misura speciale è commisurata all'obiettivo perseguito, ossia prevenire talune forme di evasione o elusione fiscale. In particolare, tenuto conto della possibilità per le imprese di dichiarare un importo inferiore a quello effettivamente dovuto e dell'onere a carico delle autorità fiscali per controllare i dati relativi al chilometraggio, la limitazione al 50% permetterebbe di semplificare la riscossione dell'iva in un settore specifico. Scelta dello strumento Strumento proposto: decisione di esecuzione del Consiglio. A norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, la concessione di una deroga alle disposizioni comuni in materia di IVA è possibile soltanto su autorizzazione del Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione. Una decisione di esecuzione del Consiglio è lo strumento più idoneo poiché può essere destinata a un singolo Stato membro. 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO Consultazioni dei portatori di interessi La presente proposta si basa su una domanda presentata dall'estonia e concerne unicamente tale Stato membro. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni. Valutazione d'impatto La proposta è volta a contrastare l'evasione dell'iva e a semplificare la relativa procedura di imposizione e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata ritenuta dall'estonia una misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non incide sul bilancio dell'ue. IT 4 IT

5. ALTRI ELEMENTI La proposta contiene una clausola di caducità: un termine automatico fissato al 31 dicembre 2020. Qualora l'estonia ritenga opportuna un'ulteriore proroga della misura di deroga oltre il 2020, una relazione che comprende un riesame della percentuale applicata dovrebbe essere presentata alla Commissione congiuntamente alla domanda di proroga entro il 31 marzo 2020. IT 5 IT

2017/0188 (NLE) Proposta di DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto 3, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e i servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'iva i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa. (2) La decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio 4 autorizzava l'estonia a limitare il diritto di detrarre l'iva sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture, nonché a esonerare il soggetto passivo dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'iva l'uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione. (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2017 l'estonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare misure speciali per quanto riguarda l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture, in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'iva pagata sull'acquisto di beni e servizi e a quelle che impongono di contabilizzare l'imposta sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali. 3 4 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 48). IT 6 IT

(4) Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/UE, la Commissione, con lettera del 14 giugno 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'estonia. Con lettera del 15 giugno 2017 la Commissione ha comunicato all'estonia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda. (5) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/797/UE, insieme alla domanda di proroga l'estonia ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione di esecuzione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'estonia ritiene che la percentuale del 50% rimanga giustificata e adeguata. (6) La proroga di tali misure di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l'estonia a continuare ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2020. (7) Qualora l'estonia ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2020, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2020, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata. (8) La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'unione provenienti dall'iva. (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/797/UE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2014/797/UE è sostituito dal seguente: "Articolo 6 1. Tale decisione scade il 31 dicembre 2020. 2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2020 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1." IT 7 IT

Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2018. Articolo 3 La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il presidente IT 8 IT