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i commi da 669 a 702 del l'articolo 1 della legge n. 147/2013, recanti la disciplina della TASI componente della IUC destinata alla copertura dei

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OGGETTO: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) - Approvazioni aliquote per l'anno 2018. Consiglieri presenti alla votazione Vivarelli Colonna Antonfrancesco * Mascagni Lorenzo * Birigazzi Anna Paola * Scoccati Catuscia * Pannini Stefano * Cirillo Ciro * Pettrone Angelo * Di Giacopo Marco * Pieroni Andrea * Bartalucci Manuele (PD) - Ciaramella Olga * Del Santo Marilena * Algeri Renato * De Martis Carlo * Lolini Mario * Rinaldo Carlicchi * Pacella Cosimo * Perruzza Gianluigi * Ulmi Andrea * Lembo Daniela * Pieraccini Alfiero * Pisani Antonella * Serra Paolo * Amore Francesca * Angelini Pier Francesco * Tornusciolo Gino * Guidoni Andrea * Ceccherini Bruno * Pepi Francesca * Virciglio Pasquale - Ripani Elisabetta * Biagioni Marco - Bartalucci Manuele (FI) * Presidente Segretario Scrutatori Cosimo PACELLA Angelo RUGGIERO Olga CIARAMELLA Elisabetta RIPANI Catuscia SCOCCATI sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 1 di 9

Il Consiglio Comunale Dato atto che dall'annualità 2014, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'imposta Unica Comunale (IUC) che si compone: dell'imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel: Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella: Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore. Visti i commi 669 e 671 della predetta Legge secondo cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Visti i commi 675 e 676 che prevedono che la base imponibile del tributo è quella prevista per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento. Considerato anche che le lettere a), b) e d) del comma 14 dell art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispongono, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI dell abitazione principale, nonché dell unità immobiliare nella quale l utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel Regolamento IUC). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9. Considerato, altresì, che il comma 54 dell art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone, dal 2016, la riduzione del 25% della TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 2 di 9

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati D ed E è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l utilità, nei limiti dell ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Considerato, altresì, che il comma 28 dell art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone che per gli l anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l anno 2015 e che per l'anno 2017, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l anno 2016. La stessa norma dispone anche che per l'anno 2018, i Comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017. Preso atto, che il Comune di Grosseto non ha mai applicato la maggiorazione di cui al periodo precedente. Preso atto che, sempre ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii., il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'imu al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Considerato che, ai sensi dell'art. 1 comma 678 della L. 147/2013, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del D.L. 201/2011 l'aliquota massima della TASI non può superare il limite di cui al comma 676 (1 per mille). Considerato, altresì, che a decorrere dall anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all Anagrafe degli italiani residenti all estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d uso. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 3 di 9

Visto, altresì, l art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell ente in materia di entrate. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC), di cui la TASI è una componente. Considerato, che secondo quanto stabilito con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC, sono state assimilate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Considerato, inoltre, che per effetto delle lettere b) e d) del comma 707 dell art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a partire dal 2014, sono escluse dall imposta municipale propria (IMU) le seguenti fattispecie: abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7); unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola. Considerato, infine, che il comma 26 dell art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, dispone che per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l anno 2015; il predetto divieto non si applica alla TARI, alle entrate non tributarie ed agli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 4 di 9

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 29/05/2015 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell imposta municipale propria (IMU) per l annualità 2015. Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 31/03/2017 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell imposta municipale propria (IMU) per l annualità 2017 riconfermando le aliquote approvate per l'anno di imposta 2015. Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/05/2015 sono state approvate le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l annualità 2015. Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/03/2017 sono state approvate le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l annualità 2017, relativamente alle fattispecie ancora imponibili, riconfermando le aliquote relative all'anno di imposta 2015. Vista la deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna che approva le aliquote e le detrazioni per l IMU relative all'anno 2018 riconfermando di fatto le aliquote deliberate per l'anno di imposta 2015. Considerato il carattere complementare della TASI rispetto all'imu, le novità introdotte per entrambe le imposte come descritto ai punti precedenti ed il divieto di introdurre aumenti dei tributi rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015, per cui si ritiene di confermare, nell'ottica del raggiungimento di una sempre maggiore semplificazione e chiarezza fiscale per le fattispecie ancora oggetto di imposizione, le aliquote TASI approvate per l'anno 2015, secondo il seguente schema: - aliquota: 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.; - aliquota: 0 per mille, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate al punto precedente. Rilevato che: - il comma 683 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; - per servizi indivisibili s intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 5 di 9

Dato atto che il gettito della TASI, stimato in 175.000,00, è diretto al finanziamento dei servizi indivisibili che, secondo quanto comunicato dal competente Servizio Finanziario,per l'anno 2018, ammontano complessivamente a euro 21.637.119,00, come puntualmente specificato nella successiva tabella: Missione Programma 1 1 organi istituzionali 933.365,00 1 2 segreteria generale 1.126.000,00 1 6 ufficio tecnico 2.199.360,00 1 7 elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile 1.666.805,00 1 10 risorse umane 1.765.905,00 3 polizia municipale (al netto quota finanziata con proventi CdS) 5.300.465,00 8 1 urbanistica e assetto del territorio 2.518.420,00 9 2 tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.173.179,00 10 5 viabilità e infrastrutture stradali 3.843.195,00 11 1 sistema di protezione civile 110.425,00 Totale 21.637.119,00 Visto l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006, secondo cui: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno. Visto l art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 6 di 9

l approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine. Visto il decreto del Ministro dell Interno 29 novembre 2017 che ha differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli anni 2018/2020. Visto il comma 688 dell art. 1 della legge n. 147 del 2013, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell art. 1 del Decreto Legge n. 16 del 2014 convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Entrate. Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. Visto lo Statuto Comunale. D E L I B E R A 1. Di prendere atto delle aliquote e detrazioni approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/05/2015. 2. Di approvare le aliquote della TASI per l anno 2018 confermando le sole aliquote relative all'anno di imposta 2015 inerenti le fattispecie ancora imponibili, come di seguito specificato: - aliquota: 1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii.; - aliquota: 0 per mille, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate al punto precedente. 3. Di dare atto che il gettito della TASI stimato in 175.000,00 è diretto al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati: Missione Programma 1 1 organi istituzionali 933.365,00 1 2 segreteria generale 1.126.000,00 1 6 ufficio tecnico 2.199.360,00 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 7 di 9

1 7 elezioni e consultazioni popolari anagrafe e stato civile 1.666.805,00 1 10 risorse umane 1.765.905,00 3 polizia municipale (al netto quota finanziata con proventi CdS) 5.300.465,00 8 1 urbanistica e assetto del territorio 2.518.420,00 9 2 tutela, valorizzazione e recupero ambientale 2.173.179,00 10 5 viabilità e infrastrutture stradali 3.843.195,00 11 1 sistema di protezione civile 110.425,00 Totale 21.637.119,00 4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come previsto dalla normativa vigente. 5. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000. sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 8 di 9

Si dà atto che la presente deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare in data 23/02/2018. Richiamato il dibattito precedente (v. delib. n. 37/2018), il Presidente mette in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Birigazzi, Ciaramella, Pannini, Pettrone, Pieroni, Angelini, Lolini, Pacella, Pieraccini, Serra, Ulmi, Pepi, Ceccherini, Guidoni, Bartalucci-FI, Ripani e Tornusciolo) e 11 astensioni (Carlicchi, Cirillo, Di Giacopo, Mascagni, Scoccati, Del Santo, De Martis, Amore, Lembo, Perruzza e Pisani), espressi dai consiglieri presenti. Dopodichè, con identica votazione palese IL CONSIGLIO DELIBERA ALTRESI' di rendere la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE Cosimo Pacella Angelo Ruggiero sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 9 di 9