AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO E SOLIDARIETA SOCIALE SERVIZIO LAVORO Torino, 29/01/03 STRUTTURA MITTENTE: NA4 Segreteria IR/*of ALLEGATI: Prot. N. Ai Responsabili dei C.P.I. Ai Responsabili degli Uffici del SERVIZIO LAVORO LORO SEDI CIRCOLARE N 1 OGGETTO: Applicazione D.Lgs 297/02 Prime indicazioni operative Dal 30/01/2003 entra in vigore il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n.297: Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 181/00, recante norme per agevolare l incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 144/99. Al fine di consentirne l applicazione secondo procedure uniformi, si richiamano di seguito le disposizioni che comportano immediato riflesso sull operatività dei CPI, fornendo prime delucidazioni. Linee guida della riforma Il quadro regolativo in materia risulta ora definito dai seguenti provvedimenti: Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181: Disposizioni per agevolare l incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell articolo 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n. 144; D.P.R. 07 luglio 2000, n. 442: Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 DD.MM. 30 maggio 2001 recanti contenuto e modalità di trattamento dell elenco anagrafico, della codifica di base delle professioni, della classificazione dei lavoratori e della scheda professionale) Decreto Legislativo 19 dicembre 2002 n.297: Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 181/00, recante norme per agevolare l incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 144/99. Restano inoltre parzialmente in vigore alcune disposizioni contenute nella legge 264/49, nella legge 56/87 e nella legge 608/96, con le precisazioni che di seguito si effettueranno. 1
Il complesso delle disposizioni sopra richiamate modifica sostanzialmente i principi di funzionamento, le finalità, i compiti del sistema dei servizi all impiego, in funzione del miglioramento dell incontro tra domanda e offerta di lavoro e della realizzazione di politiche attive del lavoro. Nella logica di promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e quella di lunga durata sono inoltre ridefiniti i criteri per l individuazione dei soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione all inserimento nel mercato del lavoro. Ulteriori importanti modifiche sono rivolte a semplificare e razionalizzare l intero apparato procedurale dei servizi all impiego. Si evidenziano in particolare le seguenti: sono soppresse le liste di collocamento e diventa pienamente operante l elenco anagrafico di cui al DPR 442/00, contenente i dati relativi ai soggetti disoccupati, inoccupati o occupati in cerca di altra occupazione; l accesso ai servizi, attraverso l autocertificazione, diventa volontario sulla base della reale ed immediata disponibilità a svolgere o a cercare un attività lavorativa; i nuovi utenti che accedono ai servizi hanno diritto ad un colloquio di orientamento entro 3 mesi dall autocertificazione; non è più previsto il rilascio del libretto di lavoro, sostituito da una scheda contenente anche i dati relativi alle esperienze professionali e formative, nonché alla disponibilità espresse dal lavoratore; vengono modificate le modalità di comunicazione fra i datori di lavoro, i centri per l impiego e gli altri soggetti amministrativi (quali l INPS e l INAIL), attraverso la definizione di un modello unificato per le comunicazioni relative ad assunzione, cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro. Di seguito si prendono in considerazione i seguenti aspetti: 1. Soppressione delle liste di collocamento e attivazione dell elenco anagrafico 2. Definizione dello stato di disoccupazione 3. Durata dello stato di disoccupazione 4. Certificazione dello stato di disoccupazione 5. Conservazione dello stato di disoccupazione 6. Perdita e sospensione dello stato di disoccupazione 7. Obblighi di comunicazione per i datori di lavoro 1. Soppressione delle liste di collocamento e attivazione dell elenco anagrafico L art. 2 del D.Lgs. 297/02 sopprime le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione delle seguenti liste che restano ancora in vigore: La lista nazionale lavoratori dello spettacolo (art.1, DPR 24 settembre 1963 n.2053); La lista di mobilità (art.6, legge 23 luglio 1991 n.223); L elenco dei lavoratori disabili (art.8, legge 12 marzo 1999 n.68); Le matricole della gente di mare (art.17, c.2 legge 23 agosto 1988 n.400). Per effetto di tali abrogazioni e dell art. 8 del DPR 442/00, tutti i lavoratori che risultano presenti in banca dati alla data del 29/01/03, compresi quelli che siano stati cancellati dalle liste di collocamento (ordinarie e speciali), saranno inseriti d ufficio nell elenco anagrafico previsto dallo stesso decreto. 2
Per ciascun lavoratore sarà assicurato il recupero di tutte le informazioni registrate nel precedente sistema di gestione delle liste del collocamento, mentre altre informazioni, eventualmente mancanti, saranno rilevate in occasione della prima presentazione del lavoratore al Servizio competente. A far data dal 30/1/03 vengono inserite nell elenco anagrafico tutte le persone alla ricerca di lavoro (disoccupati, inoccupati nonché occupati alla ricerca di altra occupazione) aventi l età stabilita dalla legge per essere ammesse al lavoro e che intendano avvalersi, nella loro ricerca, dei servizi competenti di cui all art.1, comma 2, lett. g del decreto legislativo 181/00 come sostituito dall art.1, comma 1 del D.lgs 297/02. L elenco è inoltre integrato e aggiornato con le indicazioni fornite dal lavoratore e d ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro privati, Enti pubblici economici, Pubbliche Amministrazioni, società di fornitura di lavoro temporaneo e dalle società cooperative, come previsto dall art. 6 del decreto legislativo 297/02. Nel predetto elenco anagrafico saranno inoltre inserite, non appena sarà attuata la relativa anagrafe regionale informatizzata, le comunicazioni provenienti dagli istituti scolastici, di cui al DPR 257/2000, art.3 comma 4, con esclusivo riferimento a coloro che sono a rischio di dispersione scolastica. Nell elenco anagrafico sono infine comprese anche le persone appartenenti alle liste speciali sopra richiamate, ancora in vigore. Si rammenta che, ai sensi dell art. 4, c. 1 del DPR 442/00, l inserimento nell elenco anagrafico dei lavoratori ha effetti esclusivamente di tipo dichiarativo. Si rinvia tuttavia al successivo paragrafo 4 per quanto riguarda le problematiche di certificazione dello stato di disoccupazione dei lavoratori già inseriti nelle ex liste di collocamento. Nell elenco anagrafico saranno registrati i dati relativi a ciascun lavoratore secondo il modello di Scheda anagrafica (Allegato A al D.M. 30/05/2001), compatibilmente con le funzionalità del sistema informativo, in via di adeguamento. Responsabile del trattamento dei dati (inserimento, aggiornamento, conservazione, cancellazione, diffusione, comunicazione e trasferimento) relativi a ciascun lavoratore è il CPI competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore. Nel caso di trasferimento del domicilio il lavoratore è tenuto a presentarsi al Servizio competente per territorio ove è ubicato il luogo del nuovo domicilio; quest ultimo richiederà al Servizio competente di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del lavoratore ed una assicurazione dell avvenuto trasferimento. 2. Definizione dello stato di disoccupazione L art. 1 del D.lgs 297/02 definisce in termini nuovi lo stato di disoccupazione. Questo si riconosce al soggetto quando ricorrano contestualmente le seguenti tre condizioni: essere privo di lavoro; essere immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa; aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti. Con riferimento alla prima condizione, il mancato svolgimento di un attività lavorativa è oggettivamente dimostrato dall assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di un attività di lavoro autonomo, e di qualsivoglia tipologia lavorativa contrattualmente e giuridicamente vigente. La condizione di disoccupazione sussiste anche in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa che assicura un reddito annuale, riferito all anno solare, non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. La seconda condizione si realizza con la disponibilità ad accettare una proposta di lavoro avente i requisiti minimi di cui all art. 4, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 181/00 come sostituito dall art. 5, comma 1 del D.lgs.297/02, mediante la presentazione ai servizi competenti e la contestuale 3
dichiarazione attestante l eventuale attività precedentemente svolta e l immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La terza condizione è verificata dall aver concordato modalità di ricerca attiva di un lavoro con i Servizi competenti, sulla base di un patto di servizio che occorrerà formalizzare secondo un modello standard che sarà a breve definito. 3. Durata dello stato di disoccupazione Lo stato di disoccupazione così come definito al punto precedente, decorre dal momento in cui il lavoratore si presenta ai Servizi Competenti ed effettua la dichiarazione di cui all art. 2 comma 1 del decreto legislativo 181/00, come modificato dall art.3, comma 1, lett. a) del D.lgs 297/02. La persistenza e la durata dello stato di disoccupazione è condizionata dal rispetto degli adempimenti e modalità concordate con i Servizi Competenti. A tutti i lavoratori che iscritti nelle liste del collocamento ordinario e provvisoriamente inseriti d ufficio nell elenco anagrafico effettuano la dichiarazione di cui all art. 2 comma 1 del decreto legislativo 181/00, come modificato dall art.3, comma 1, lett. a) del D.lgs 297/02, si riconosce una durata di disoccupazione equivalente a quella maturata alla data del 29 gennaio 2003, secondo le regole della normativa previgente legge 56/87 come fino a tale data applicate. In particolare: per coloro che, precedentemente iscritti nelle ex-liste, hanno già effettuato la dichiarazione di disponibilità ( in sede di censimento, preselezione o altra occasione) tale riconoscimento avverrà d ufficio, sulla base degli elementi fino ad ora acquisiti in banca dati. Tali soggetti dovranno essere da subito presi in carico dal servizio, ai fini dell erogazione delle misure promozionali previste dal nuovo decreto per coloro che, precedentemente iscritti nelle ex-liste, non hanno effettuato la dichiarazione di disponibilità, tale riconoscimento potrà essere effettuato con le stesse regole - solo in caso di dichiarazione resa entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 29 luglio compreso, come previsto dall art. 3, comma 2 dello stesso provvedimento. Al fine di organizzare la raccolta delle dichiarazioni di disponibilità, si forniranno specifiche istruzioni. La durata della disoccupazione così calcolata vale agli effetti dell applicazione delle procedure per l avviamento a selezione ex art.16 L. 56/87 e in particolare per il calcolo del punteggio relativo al criterio dell anzianità. Tale durata, sia quella maturata precedentemente secondo le regole della normativa previgente, sia quella nuova che si acquisisce con l attuale regolamentazione, viene inoltre considerata valida per gli effetti previsti dall art. 8 comma, 9 della legge 407/90, finchè in vigore. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali informatici si rinvia alle istruzioni tecniche allegate. 4. Certificazione dello stato di disoccupazione Ai sensi dell art. 2 comma 5, del D.lgs. 181/00, come modificato dall art. 3, comma 1, lett. B) del D.lgs 297/02, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali a distanza, sottoscritte dall interessato. In tali casi si applica il D.P.R. 28/12/2000 n 445. Per quanto attiene ai lavoratori che beneficiano del trattamento di disoccupazione ordinaria, la fruizione dello stesso viene condizionata dal requisito dello stato di disoccupazione e dal rispetto degli adempimenti e modalità che ne consentono la persistenza. 4
Per quanto attiene invece ai lavoratori che non percepiscono un trattamento di disoccupazione e tuttavia richiedono certificazione per aver accesso a benefici, servizi, sussidi, provvidenze e prestazioni non attinenti al lavoro, i Servizi Competenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti la condizione occupazionale, secondo le classificazioni previste dall art. 1 del D.Lgs. 181, come modificato dal decreto 297. Ai fini della legge 407/90, si adotterà in via provvisoria il modello di certificazione allegato alla presente, con l indicazione di formulare il requisito nei seguenti termini: soggetto in stato di disoccupazione da oltre 24 mesi. 5. Conservazione dello stato di disoccupazione Il nuovo decreto prevede la possibilità di conservare lo stato di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. In sede di prima applicazione della norma, con riserva di ulteriori chiarimenti, la fattispecie sarà applicata ai casi di attività lavorativa autonoma, occasionale, ovvero subordinata part-time, rientranti nei limiti sopra indicati. In particolare, i lavoratori part-time già iscritti nelle ex-liste e disponibili allo svolgimento e alla ricerca di altre attività lavorative, conservano lo status di disoccupati qualora dichiarino di conseguire, nell anno in corso, un reddito non superiore al minimo di legge. Anche a tale fine si fa riserva di fornire ulteriori indicazioni. 6. Perdita e sospensione dello stato di disoccupazione Nel rinviare a quanto previsto dal decreto 297, che anche su questo aspetto ha innovato la disciplina precedentemente prevista dal decreto 181, si fa notare che saranno le Regioni che dovranno stabilire i criteri per l adozione di procedure uniformi da parte dei servizi per l impiego. In attesa di indirizzi in proposito, i Centri per l Impiego daranno immediata applicazione alla sola previsione di sospensione dello stato di disoccupazione nei casi di accettazione di offerte di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ridotti a quattro in caso di giovani. Resta inteso che l accettazione di offerte di lavoro aventi durata superiore ai limiti sopra richiamati comporta la perdita dello stato di disoccupazione. Ai rapporti a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, di durata fino a 12 mesi, il periodo lavorato fino al 29/1 sarà considerato utile ai fini del mantenimento dell anzianità pregressa (liste ordinarie); al periodo successivo saranno applicati i nuovi criteri di sospensione, nei limiti di otto e quattro mesi. Sulla scorta degli indirizzi già espressi dalla Regione con la DGR del 23/12/02, le stesse regole saranno applicate ai lavoratori o soci di cooperativa para-subordinati (co.co.co). 7. Obblighi di comunicazione per i datori di lavoro Tutte le disposizioni innovative in materia di comunicazione di assunzione (compresa l istituzione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), di trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro, troveranno applicazione solo a decorrere dalla data stabilita nell apposito Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di cui al comma 7 del nuovo art.4bis introdotto dall art.6 del D.lgs. 297/02, con cui verranno definiti anche i modelli per effettuare le comunicazioni obbligatorie ai competenti servizi. Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare al Centro per l Impiego competente - da parte dei datori di lavoro privati ed enti pubblici economici - l avvenuta instaurazione o cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti. 5
Dalla data di entrata in vigore del D.lgs 297/02, sono tuttavia da tenere presenti alcune modifiche al sistema delle comunicazioni dei datori di lavoro che derivano dalle abrogazioni di disposizioni previgenti. In particolare: a) sulla base del DPR 442/2000 non è richiesto che i lavoratori oggetto della comunicazione siano preventivamente inseriti nell'elenco anagrafico, in quanto tale inserimento può avvenire d'ufficio proprio a seguito della comunicazione. In conseguenza di ciò non è più richiesto di allegare alla comunicazione il modello C/1, che attestava l'iscrizione nelle ex-liste di collocamento; b) l abrogazione del comma 4 dell art. 9 bis della legge 608/96 comporta che le comunicazioni riguardanti i lavoratori domestici devono essere effettuate entro 5 giorni al CPI competente, e non più all INPS; c) non è più richiesta la presentazione dal parte dei datori di lavoro del mod. Ass-Ag in caso di assunzioni agevolate e la convalida dei requisiti da parte del CPI. Stante l opportunità di tenere conto, sui punti b) e c), anche dell orientamento degli organi ispettivi e previdenziali, al momento non ancora noto, si raccomanda di confrontarsi, per ogni eventuale problematica, con questa direzione. Ai fini di dare ampia comunicazione all utenza delle nuove disposizioni, si è predisposto l avviso allegato, che ciascun centro è tenuto a pubblicizzare con le consuete modalità. Si ribadisce infine che le presenti istruzioni rivestono necessariamente carattere provvisorio e si fa pertanto riserva di una loro integrazione, in modo particolare per quanto riguarda gli aspetti organizzativi del servizio. Il Dirigente del Servizio Lavoro (D.ssa Ida Rossi) 6