DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS) SETTORE 13 - POLITICHE DEL FARMACO, FARMACOVIGILANZA, FARMACIA CONVENZIONATA

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REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO TUTELA DELLA SALUTE E POLITICHE SANITARIE (TSPS) SETTORE 13 - POLITICHE DEL FARMACO, FARMACOVIGILANZA, FARMACIA CONVENZIONATA Assunto il 31/05/2018 Numero Registro Dipartimento: 255 DECRETO DIRIGENZIALE Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria N. 5914 del 07/06/2018 OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA A ALL'ESERCIZIO DELLA 10^ SEDE FARMACEUTICA DI NUOVA ISTITUZIONE DEL COMUNE DI RENDE (CS) A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE COMPOSTA DALLA DOTT.SSA DONATELLA VIZZA (REFERENTE) E DAL DOTT. BERNARDO ANTONIO MARIO BARBERIO. RICONOSCIMENTO TITOLARITA'. Dichiarazione di conformità della copia informatica Il presente documento, ai sensi dell art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE PREMESSO CHE: - con DGR n.1 del 4 gennaio 2013, pubblicata sul suppl. str. n.2 del 22/01/2013 del B.U.R.C. n.3 del 18/01/2013 Parte III, è stato indetto il pubblico Concorso Straordinario per l assegnazione di sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria, con approvazione del relativo bando; - con DDG n.6114 del 27 maggio 2016, pubblicato sul BURC n.65 del 31 maggio 2016, è stata approvata la graduatoria di merito definitiva dei vincitori; - con DGR n. 345 del 27 settembre 2016, pubblicata sul BURC n.102 del 18 ottobre 2016 Parte II è stato aggiornato l elenco delle sedi farmaceutiche disponibili nella Regione Calabria, da assegnarsi nell ambito della procedura concorsuale straordinaria attualmente in itinere; - con DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, si è provveduto alla rettifica della graduatoria dei vincitori; - con DDG n. 5943 del 6 giugno 2017, pubblicato sul BURC n. 52 del 7 giugno 2017, rettificato con DDS n.11248 dell 11 ottobre 2017, si è provveduto alla presa d atto dei provvedimenti comunali di revisione delle piante organiche delle farmacie ed al conseguente aggiornamento dell elenco delle sedi disponibili per l assegnazione; - con DDG n. 8131 del 24 luglio 2017 - avente ad oggetto Concorso Straordinario Sedi Farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Calabria Assegnazione Sedi Farmaceutiche a seguito del primo interpello - si è provveduto ad assegnare le sedi farmaceutiche alle associazioni vincitrici; CONSIDERATO CHE l associazione prot. n. 000493-17-02-2013 - 180 costituita dai farmacisti: Dott.ssa Donatella Vizza, nata a Cosenza il 14/01/1983, C.F. VZZDTL83A54D086U (referente); Dott. Bernardo Antonio Mario Barberio, nato a San Giovanni in Fiore (CS) il 2/01/1950, C.F. BRBBNR50A02H919U ; ha partecipato al concorso sopracitato classificandosi alla posizione n. 34 della graduatoria di cui al DDG n. 5603 del 29 maggio 2017, ed in forza del richiamato decreto dirigenziale n. 8131/2017 risulta assegnataria della 10^ sede farmaceutica urbana del Comune di Rende (CS) di nuova istituzione, così descritta: Arcavacata-Università della Calabria: "Limiti: Vecchio tracciato ferroviario Cosenza - Via Savinio - Chiesa Dehoniani - Via Longeni - Limite esterno Arcavacata lato ovest - Località Vermicelli - Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria"; DATO ATTO CHE l Ufficio regionale competente, con note prot. n. 251283 del 31 luglio 2017 e prot. n. 324654 del 17 ottobre 2017 - trasmesse a mezzo PEC ai referenti delle associazioni assegnatarie - ha reso noto l elenco della documentazione da allegare all istanza di rilascio del provvedimento di autorizzazione all apertura ed all esercizio della sede farmaceutica assegnata; RILEVATO CHE: - il giorno 11/10/2017, in San Giovanni in Fiore (CS), con atto per Notaio dott.ssa Pia Bisogno, Repertorio n. 1043, Raccolta n.796, registrato a Cosenza in data 17/10/2017 al n.39580/2017, Serie 1T, i componenti dell associazione sopra individuati, hanno costituito per la gestione della farmacia assegnata con DDG n. 8131/2017 una società avente ragione sociale: Farmacia di Arcavacata snc di Barberio B.A.M. e Vizza D. - C.F. e P.I. 3530040785; - i componenti dell associazione possiedono i requisiti per poter essere soci di società che abbia ad oggetto la gestione di farmacie, e che gli stessi hanno autocertificato l inesistenza di cause di incompatibilità di cui all art. 13, comma 1 della legge 475/68 e di cui all art. 8, comma 1 della legge 362/91; CONSIDERATO CHE: - ai sensi della legge n. 475/1968, art. 1 «ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie»; 1

- sono state prodotte perizie asseverate rese da professionista iscritto all albo, da cui risulta che: i locali da adibire ad esercizio farmaceutico, siti a Rende (CS), Località Arcavacata in via Bertoni nn 16/18, sono situati all interno della zona già individuata dal Comune nella propria Pianta Organica come sede farmaceutica n. 10, sopra meglio descritta; la distanza dalla farmacia più vicina, misurata tra soglia di ingresso e soglia di ingresso, non è inferiore alla distanza minima legale di ml 200; - è stata presentata Segnalazione Certificata per l Agibilità, agli atti con prot. n. 127787 del 10/04/2018 - è stata acquisita la planimetria funzionale dei locali in scala, che riporta l organizzazione degli ambienti; VISTO il parere preventivo igienico-sanitario favorevole, recante prot. n. 22681 del 12/02/2018, rilasciato dall U.O.S. Igiene Pubblica dell ASP di Cosenza, acquisito dal Settore competente con prot. n. 130750 del 12/04/2018; PRESO ATTO dell esito positivo del sopralluogo ispettivo eseguito in data 14/05/2018, volto alla verifica dell ubicazione e dell organizzazione dei locali della Farmacia di Arcavacata snc di Barberio B.A.M. e Vizza D. risultante dal verbale n. 5/2018, redatto dalla Commissione farmaceutica e trasmesso dall ASP di Cosenza, in atti con prot. n. 169322 del 16/05/2018; DATO ATTO CHE: - è stata integralmente prodotta, in formato cartaceo ed elettronico, la documentazione richiesta con le sopracitate note prot. n. 251283 del 31 luglio 2017 e prot. n. 324654 del 17 ottobre 2017, custodita agli atti del Settore competente; - la referente ha altresì confermato l accettazione della 10^ sede farmaceutica urbana del Comune di Rende (CS) di nuova istituzione, così descritta: Arcavacata-Università della Calabria: "Limiti: Vecchio tracciato ferroviario Cosenza - Via Savinio - Chiesa Dehoniani - Via Longeni - Limite esterno Arcavacata lato ovest - Località Vermicelli - Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria"; - l Ufficio competente ha effettuato le verifiche previste dal DPR 445/2000 e ss.mm.ii., nonché dalla vigente legislazione antimafia; CONSIDERATO CHE: - in merito alla titolarità e gestione della farmacia vinta in forma associata, l Ufficio Legislativo del Ministero della Salute - con nota prot. n. 9007 del 23 novembre 2012 - ha chiarito che i titolari in forma associata potranno costituire una società, optando per una delle tipologie di cui all art. 7 della legge 362/1991 e ss.mm.ii., e che tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, in quanto la titolarità, per effetto dell art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito nella Legge n. 27/2012, resta, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell associazione, in deroga alla fattispecie già prevista dall art. 7 della legge n. 362/1991; - in caso di partecipazione in forma associata, a fronte dell assegnazione disposta con il decreto dirigenziale n. 8131/2017, l autorizzazione all apertura della sede farmaceutica rilasciata con il presente provvedimento deve intendersi unica pro indiviso; - l art. 112 T.U.LL.SS. dispone: «L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri. È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona»; CONSIDERATO altresì che: - la legge 124/2017 ha sostituito il comma 1 dell articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, che attualmente dispone: «Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformita' alle disposizioni vigenti, le societa' di persone, le societa' di capitalie le societa' cooperative a responsabilita' limitata»; - l art. 1, comma 163, della legge n. 124 del 4 agosto 2017, ha modificato l art. 11, comma 7 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che attualmente dispone: «Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli 2

posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della sede farmaceutica assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni dalla data di autorizzazione all esercizio della farmacia, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità»; PRECISATO CHE, come chiarito dal Consiglio di Stato nel parere n. 69 del 3 gennaio 2018, reso dalla Commissione Speciale all esito dell adunanza del 22 dicembre 2017, «il vincolo della gestione associata su base paritaria, per un periodo minimo di tre anni, da parte dei farmacisti vincitori del concorso straordinario impedisce che - nel corso del triennio - partecipino alla società da essi costituita soggetti estranei alla gestione associata, tra i quali anche farmacisti non vincitori del concorso straordinario e non farmacisti»; VISTI: - l art. 11, lett. d) del Bando di concorso approvato con DGR n. 1/2013, rubricato Assegnazione della sede farmaceutica che dispone: «durante il periodo di validità della graduatoria, le sedi (..) non aperte entro 180 giorni dalla data di notifica dell avvenuta assegnazione della sede (..) verranno assegnate scorrendo la graduatoria con le medesime modalità dei punti precedenti»; - l art. 12 lett. g) del medesimo bando di concorso, rubricato Cause di esclusione dalla graduatoria che dispone: «I vincitori di concorso sono esclusi dalla graduatoria e dalla sede a loro assegnata nei seguenti casi: (..) omessa apertura dell esercizio farmaceutico entro centottanta giorni dalla data di notifica dell avvenuta assegnazione della sede»; DATO ATTO CHE sono di competenza della Regione, ai sensi dell art. 2 L.R. 18/1990 e ss.mm.ii., le funzioni amministrative in materia di: riconoscimento di titolarità delle farmacie, ivi compresi tutti gli adempimenti conseguenti all applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 362/1991; autorizzazione all apertura e all esercizio delle farmacie; decadenza dell autorizzazione all esercizio farmaceutico; RITENUTO DI : autorizzare l associazione prot. n. 000493-17-02-2013 - 180, costituita dai farmacisti : Dott.ssa Donatella Vizza e Dott. Bernardo Antonio Mario Barberio all apertura ed all esercizio della 10^ sede farmaceutica urbana del Comune di Rende (CS) di nuova istituzione, così descritta: Arcavacata-Università della Calabria: "Limiti: Vecchio tracciato ferroviario Cosenza - Via Savinio - Chiesa Dehoniani - Via Longeni - Limite esterno Arcavacata lato ovest - Località Vermicelli - Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria"; riconoscere la titolarità del diritto di esercizio, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell associazione; DATO ATTO CHE: - la società avente ragione sociale Farmacia di Arcavacata snc di Barberio B.A.M. e Vizza D. rileva unicamente ai fini della gestione, in quanto la titolarità del diritto di esercizio, per effetto dell art. 11 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012 resta, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell associazione, in deroga alla fattispecie già prevista dall art. 7 della L. 362/1991 (nota Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot. n. 9007 del 23 novembre 2012); - il Dott. Bernardo Antonio Mario Barberio come risulta dalla documentazione trasmessa, è stato individuato quale Direttore Tecnico della farmacia e che in tale qualità è tenuto a comunicare al Settore Politiche del Farmaco del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie qualsiasi variazione della situazione giuridica della farmacia e del personale che vi presta o presterà servizio; FATTI SALVI i diritti di terzi e l esito dei ricorsi pendenti e degli ulteriori controlli successivi previsti dal bando di concorso; 3

VISTI l art. 11 del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla Legge n.27/2012; il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS); la legge n. 221/1968; la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii.; la legge n. 362/1991 e ss.mm.ii.; il DPR n. 445/2000; la legge n. 124 del 4 agosto 2017; le deliberazioni della Giunta Regionale n. 541 del 16 dicembre 2015 e n.192 del 31 maggio 2016; il DDG n.106 del 15 gennaio 2016; il DDG n. 8644 del 22 luglio 2016 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Giuseppina Fersini l incarico di Dirigente del Settore 13 Politiche del Farmaco, Farmacovigilanza, Farmacia Convenzionata ; la D.G.R. n. 352 del 31 luglio 2017 con la quale la Giunta Regionale ha individuato quale Dirigente Generale ad interim del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie il Dott. Bruno Zito,ed il successivo DPGR n. 75 del 2 agosto 2017 di conferimento dell incarico; la L.R. n.7/96 Norme sull ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza regionale e ss.mm.ii.; la L.R. 12 agosto 2002 n. 34 e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza; DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria; su espressa dichiarazione di regolarità amministrativa dell atto resa con sottoscrizione del presente provvedimento, dal responsabile del procedimento, ai sensi della L.R. 19/2001 e s.m.e i. di recepimento della L. 07/08/1990, n.241 Norme sul procedimento amministrativo,la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi. DECRETA per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: DI AUTORIZZARE l associazione prot. n. 000493-17-02-2013 - 180 costituita dai farmacisti: Dott.ssa Donatella Vizza e Dott. Bernardo Antonio Mario Barberio all apertura ed all esercizio della 10^ sede farmaceutica urbana del Comune di Rende (CS) di nuova istituzione, così descritta: Arcavacata- Università della Calabria: "Limiti: Vecchio tracciato ferroviario Cosenza - Via Savinio - Chiesa Dehoniani - Via Longeni - Limite esterno Arcavacata lato ovest - Località Vermicelli - Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria"; DI RICONOSCERE la titolarità del diritto di esercizio, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell associazione; DI DARE ATTO CHE: - la società avente ragione sociale Farmacia di Arcavacata snc di Barberio B.A.M. e Vizza D. rileva unicamente ai fini della gestione, in quanto la titolarità del diritto di esercizio, per effetto dell art. 11 del D.L. 1/2012, convertito nella L. 27/2012 resta, congiuntamente, in capo ai singoli membri dell associazione, in deroga alla fattispecie già prevista dall art. 7 della L. 362/1991 (nota Ufficio Legislativo del Ministero della Salute prot. n. 9007 del 23 novembre 2012); - il Dott. Bernardo Antonio Mario Barberio è stato individuato quale Direttore Tecnico della farmacia e che in tale qualità è tenuto a comunicare al Settore Politiche del Farmaco del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie qualsiasi variazione della situazione giuridica della farmacia e del personale che vi presta o presterà servizio; - ai sensi dell art. 11, comma 7 del D.L. n. 1/2012 - convertito con modificazione dalla legge n. 27/2012 - come modificato dall art. 1, comma 163 della legge n. 124 del 4 agosto 2017, la titolarità 4

della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata, su base paritaria, tra tutti gli originari componenti dell associazione assegnataria, per un periodo di tre anni decorrenti dalla notifica del presente atto, fatta salva la premorienza o la sopravvenuta incapacità; DI NOTIFICARE a mezzo PEC copia del presente provvedimento a: Dott.ssa Donatella Vizza, referente dell associazione; Ministero della Salute Direzione Generale della Digitalizzazione, del Sistema Informativo Sanitario e della Statistica; Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza; Ordine Provinciale dei Farmacisti di Cosenza; Comune di Rende (CS); DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente; DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato sul sito istituzionale della Regione Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni. Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento COPPOLETTA CARLA (con firma digitale) Sottoscritta dal Dirigente FERSINI GIUSEPPINA (con firma digitale) Sottoscritta dal Dirigente Generale ZITO BRUNO (con firma digitale) 5