CCS Italia Centro Cooperazione Sviluppo ONLUS

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CCS Italia Centro Cooperazione Sviluppo ONLUS STATUTO CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI Articolo 1 Denominazione, sede e durata Si è costituita, il giorno 18 novembre 1988, l'associazione CCS Italia - Centro Cooperazione Sviluppo, di seguito denominata CCS o Associazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L Associazione ha sede in Genova (Italia) La sua durata è indeterminata; essa può realizzare interventi e costituire sedi amministrative sia in Italia sia all'estero. La variazione della sede nell'ambito del medesimo Comune, con delibera del Consiglio Direttivo, non costituirà né importerà la necessità di una modifica statutaria. L Associazione è disciplinata dal seguente Statuto, dall'eventuale Regolamento interno e dalle leggi vigenti. Articolo 2 Finalità L Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, laica, apartitica ed aconfessionale, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale e della beneficenza; non può associarsi ad enti con finalità di lucro, é a base volontaria ed ogni provento è destinato agli scopi istituzionali. L Associazione interviene economicamente e con le competenze dei propri collaboratori per arrecare benefici a soggetti svantaggiati nei settori della formazione, dell assistenza sociale e sociosanitaria, e dell aiuto umanitario. L associazione nell espletamento delle proprie attività istituzionali a favore dei soggetti svantaggiati: Promuove il miglioramento delle condizioni di vita del bambino all interno della comunità in cui vive attraverso concrete iniziative dirette ed indirette di sostegno alla sua educazione, al suo benessere ed al suo sviluppo. Fra le attività connesse, l Associazione: Realizza programmi di informazione e sensibilizzazione, anche nell ambito scolastico, sui problemi relativi ai paesi in cui opera relativamente alle attività istituzionali. L Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate salvo quelle direttamente connesse a quelle istituzionali o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti stabiliti dal Dlgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPITOLO II ASSOCIATI Articolo 3 Condizioni e modalità di ammissione Possono acquisire la qualità di associato tutte le persone, fisiche o giuridiche, che condividono le finalità dell'associazione, si impegnano per realizzarle ed accettano il presente Statuto e l'eventuale Regolamento interno, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il numero degli associati è illimitato, Sono ammessi i giovani di età inferiore ai diciotto anni, purché iscritti dai propri genitori o tutori legali. E' esclusa la partecipazione alla vita associativa con carattere di temporaneità. L ammissione a associato avviene tramite: a) domanda di ammissione scritta e firmata del candidato indirizzata al Consiglio Direttivo, dietro presentazione da parte di almeno due associati; b) versamento della quota o prestazione delle attività stabilite per l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo; c) delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Articolo 4 Categorie di associati Gli associati possono essere Fondatori ed Ordinari. Associati Fondatori Sono associati Fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l atto costitutivo dell'associazione. Associati Ordinari Sono associati Ordinari le persone fisiche e giuridiche che, condividendo le finalità dell'associazione ed essendosi impegnate per realizzarle, hanno acquisito la qualità di associato in un momento successivo alla costituzione dell'associazione. Articolo 5 Diritti degli Associati Sono diritti degli Associati, Fondatori ed Ordinari, nella loro piena facoltà di esercizio: a) partecipare ed esprimere il proprio voto in seno all'assemblea; b) concorrere all'elezione ed essere eletto agli organi associativi; c) partecipare alla vita ed alle attività associative; d) recedere dall'associazione. Si considerano Associati nella piena facoltà di esercizio dei propri diritti associativi, coloro che siano in regola con il pagamento della quota associativa o con la prestazione delle attività a tale titolo deliberate dal Consiglio Direttivo. Articolo 6 Doveri degli Associati Sono doveri degli Associati, Fondatori ed Ordinari: a) osservare le norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, le delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; 2

b) partecipare alla vita associativa, contribuendo, nei modi e nei termini stabiliti dagli organi associativi, al funzionamento dell'associazione e sostenendone le iniziative, anche con l'impiego del proprio tempo libero; c) partecipare alle Assemblee; d) con puntualità versare la quota associativa o prestare le attività a tale titolo deliberate dal Consiglio Direttivo; e) astenersi da comportamenti che possano recare danno all'immagine ed al funzionamento dell'associazione. Articolo 7 Perdita della qualità di Associato La perdita della qualità di associato si ha per: a) recesso volontario, da comunicarsi al Consiglio Direttivo; b) esclusione per inosservanza delle norme del presente Statuto, dell'eventuale Regolamento interno, delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'assemblea; c) esclusione per mancato versamento della quota associativa od omessa prestazione delle attività a tale titolo stabilite da parte del Consiglio Direttivo, trascorsi trenta giorni dal ricevimento dell'invito scritto all'uopo formulato dal Consiglio Direttivo; d) esclusione a seguito di comportamenti pregiudizievoli per l'immagine ed il funzionamento dell'associazione; e) decesso. L'esclusione dell'associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo con decisione adottata a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti, soggetta a successiva ratifica da parte dell'assemblea. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili - ad eccezione dei trasferimenti a causa di decesso - e non sono comunque rivalutabili. Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) ii Collegio dei Revisori dei Conti. CAPITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo 8 Organi dell'associazione SEZIONE I L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Articolo 9 Composizione L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa è costituita da tutti gli associati, Fondatori ed Ordinari e può essere ordinaria o straordinaria. 3

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui lo Statuto disponga l assunzione di deliberazioni a maggioranza qualificata. L Assemblea è presieduta dal Presidente ed in ipotesi di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente; in ipotesi di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dal soggetto designato dai presenti a maggioranza. Articolo 10 Competenze dell'assemblea 10.1. Sono competenze dell'assemblea ordinaria: a) delineare gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione; b) eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti; c) approvare il bilancio preventivo e consuntivo; d) approvare il Regolamento interno; e) deliberare sulle altre questioni attinenti all'associazione e riservate alla sua competenza dal presente Statuto e dal Regolamento interno o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; f) ratificare la delibera di esclusione da Socio assunta dal Consiglio Direttivo; Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto 10.2. Sono competenze dell'assemblea straordinaria: a) deliberare le modifiche allo Statuto ed al Regolamento interno, a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti sia in prima sia in seconda convocazione; b) deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, con il voto favorevole dei tre quarti degli associati Articolo 11 Convocazione, votazione, processo verbale L Assemblea è convocata dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo. La convocazione dell Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli associati, che ne propongono l ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro il primo quadrimestre di ogni anno. Le assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede dell'associazione ed invio, a tutti i Soci, con un anticipo di almeno dieci giorni, di invito scritto indicante l'ordine del giorno della seduta, la data, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione. In assemblea ciascun associato maggiore di età, Fondatore ed Ordinario, nella piena facoltà di esercizio dei diritti associativi, ha diritto ad un voto. 4

In ciascuna riunione l'assemblea eleggerà tra gli associati un Segretario. Delle deliberazioni dell'assemblea verrà redatto, a cura del Segretario, processo verbale dallo stesso sottoscritto unitamente al Presidente. SEZIONE II IL CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 12 Composizione Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'associazione. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, tra i quali il Presidente, che di norma sono associati, ma in casi eccezionali l Assemblea può nominare anche soggetti di provata moralità e capacità che non siano associati. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente. In caso di dimissioni, rinuncia, decesso di un Consigliere, si procederà a nuova nomina per cooptazione da parte degli altri membri. Il Consigliere così scelto resterà in carica fino alla prima Assemblea. Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale. Articolo 13 Durata degli incarichi e delibere Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Esso si riunisce su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei componenti e, salvo i casi in cui il presente Statuto dispone maggioranze qualificate, le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Articolo 14 Competenze In qualità di organo esecutivo dell'associazione, il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto, delle delibere e delle linee programmatiche approvate dall'assemblea, oltre ad ogni altra operazione necessaria al raggiungimento degli scopi associativi. Sono, in particolare, competenze del Consiglio Direttivo: a) nominare un Segretario Generale responsabile di gestire le attività operative funzionali alla realizzazione delle strategie e politiche dell associazione - gestire le risorse umane e finanziarie e i mezzi necessari per il perseguimento degli obiettivi associativi e per la realizzazione del piano di lavoro annuale; - gestire il personale impiegato nell Associazione in Italia ed all estero b) predisporre il Regolamento interno da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; c) proporre le modifiche allo Statuto ed al Regolamento interno da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; d) predisporre il programma annuale delle attività da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; 5

e) predisporre il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea per l'approvazione; f) convocare le Assemblee, definendone l'ordine del giorno; g) deliberare in merito alle domande di ammissione ad associato, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; h) deliberare a maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dell'associato a norma del presente Statuto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti; i) verificare costantemente l'andamento delle attività dell Associazione e l'attuazione del programma annuale approvato dall'assemblea; l) instaurare collaborazioni e partenariati, deliberare la costituzione, la partecipazione alla costituzione, l'associazione, l'affiliazione, la federazione, la sovvenzione, il versamento di contributi, l'effettuazione di donazioni in favore di altri enti ed istituzioni ai sensi e nei limiti di cui al presente Statuto; m) conferire e revocare mandati, con e senza rappresentanza; n) deliberare acquisti, locazioni, comodati, accettare sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari; o) deliberare le modalità di ammissione a Socio; p) compiere ogni atto necessario o utile al perseguimento delle finalità dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può delegare sue competenze e funzioni ad uno più tra i propri membri., tranne quelle in tema di bilancio. La carica di consigliere è gratuita. SEZIONE III IL PRESIDENTE Articolo 15 Elezione, durata dell'incarico e competenze Il Presidente è titolare della firma sociale, rappresenta l'associazione sul piano sia sostanziale sia processuale; ha la responsabilità generale dell'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; sovrintende, in particolare, all'attuazione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente convoca e presiede l Assemblea II Presidente è eletto dall'assemblea dei Soci, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente sovrintende all attività del Segretario Generale, all attività di comunicazione esterna ed all immagine dell associazione In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando successivamente il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. In caso di assenza o impedimento, le relative funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente con firma e rappresentanza legale dell'associazione. La firma del Vice Presidente attesterà l'assenza o impedimento del Presidente, senza necessità di ulteriore indagine. Il Presidente può delegare facoltà di sua competenza ad altro membro del Consiglio, con approvazione del Consiglio stesso. 6

SEZIONE IV IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Articolo 16 Composizione, durata degli incarichi e competenze Al Collegio dei Revisori dei Conti oppure ad una Società di Revisione iscritta all'apposito Registro compete il controllo della regolarità dell'amministrazione e della contabilità, la predisposizione delle relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, riferendone al Consiglio di Amministrazione e l'effettuazione delle verifiche di cassa. I Revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea ordinaria in numero di tre. Essi durano in carica tre anni, sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, in ragione dell'effettiva responsabilità ed impegno di ciascuno, sono corrisposti emolumenti individuali nel rispetto e nei limiti previsti dall'art. 10, VI comma, lettera c), Dlgs. n. 460/97. Alla società di Revisione si rendono applicabili in quanto compatibili le disposizioni dettate per i Revisori dei Conti SEZIONE V I GRUPPI LOCALI Articolo 17 Natura, funzioni, costituzione Ai fini di un migliore e più efficace perseguimento delle finalità statutarie, l'associazione favorisce la costituzione ed organizzazione di Gruppi Locali, che, ispirandosi ai principi e scopi di CCS Italia, intendano partecipare e collaborare - in ambito internazionale, regionale, provinciale e comunale - alle attività dell'associazione. I Gruppi Locali per CCS Italia si costituiscono ed organizzano sotto forma di persona giuridica di diritto privato e conservano la propria indipendenza ed autonomia sotto il profilo giuridico, patrimoniale, amministrativo ed operativo nell'ambito territoriale di riferimento. La qualifica di Gruppo Locale per CCS Italia - cui consegue l'autorizzazione e la legittimazione all'utilizzo della denominazione e del marchio di CCS Italia - è attribuita e riconosciuta con delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti, previa verifica dell'adozione di uno Statuto e Regolamento interno conforme al modello deliberato dal Consiglio Direttivo stesso o, comunque, da quest'ultimo approvato. Il riconoscimento e la qualifica di Gruppo Locale ha la durata di anni due e, alla scadenza, essa si intende automaticamente revocata, salvo esplicito rinnovo da parte del Consiglio Direttivo. Il riconoscimento e la qualifica di Gruppo Locale, anche prima della scadenza biennale, può, in qualunque momento, essere revocata con effetto immediato mediante delibera del Consiglio Direttivo assunta a maggioranza qualificata dei quattro quinti dei componenti nel caso in cui si evidenzino gravi contrasti tra le finalità dell Associazione e l attività dei Gruppi Locali ovvero in caso di violazione degli accordi e, comunque, per motivi di opportunità. Con la scadenza e la revoca del riconoscimento e qualifica di Gruppo Locale, cessa l autorizzazione e la concessione all'utilizzo della denominazione e del marchio di CCS Italia. 7

SEZIONE VI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 Patrimonio dell'associazione Il Patrimonio dell'associazione è costituito da: a) beni mobili, mobili registrati ed immobili acquistati o, comunque, pervenuti a qualsiasi titolo all'associazione; b) sovvenzioni, donazioni o lasciti testamentari dei Soci o di terzi; c) quote di ammissione a Socio e quote associative; d) contributi derivanti da privati, enti pubblici ed organismi internazionali; e) contributi derivanti da attività istituzionali e da attività direttamente connesse a quelle istituzionali o accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti stabiliti dal Dlgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni; f) avanzi netti di gestione; Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale non possono essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Articolo 19 Gestione finanziaria L'esercizio finanziario corrisponde con l anno solare. A conclusione di ciascun anno finanziario e comunque non oltre il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea il bilancio consuntivo, la relazione circa l attività svolta ed il rendiconto economico e finanziario, da trascriversi in apposito registro. Entro lo stesso termine, il Consiglio Direttivo presenta all'assemblea per l'approvazione, il bilancio di previsione per l'esercizio successivo. Dovranno essere tenuti il libro giornale ed il libro inventari, salvo la loro sostituzione con il rendiconto delle entrate e delle spese nei termini e nei modi previsti dall'art. 25 del Dlgs. n. 460/97. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali cui al sopracitato art. 2 e di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 20 Scioglimento dell'associazione In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all art. 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento. 8

Articolo 21 Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto, potranno essere disposte con Regolamento interno, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea. Articolo 22 Norme di rinvio Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano. Firmato: STEFANO ZARA ANDREA FUSARO NOTAIO 9