STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS



Documenti analoghi
SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

STATUTO DEL COMITATO spontaneo di volontariato "Medicina Generale Direzione Futuro"

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

Esente da imposta di bollo e imposta di registro ai sensi dell art. 8 L. 266/91 STATUTO

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE " "

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO di ASSOCIAZIONE di VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE StoriaMemoria.EU

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

STATUTO PER ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO. ART. 1 (Denominazione e sede)

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

$662&,$=,21(()$ (WLFD)LQDQ]DH$PELHQWH 67$7872

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DONO E SERVIZIO

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

STATUTO. Dell Associazione INTERNATIONAL MILITARY VEHICLE COLLECTORS CLUB

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

STATUTO ASSOCIAZIONE MAKIN SUD

STATUTO dell'associazione RIUSA CON AMORE. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO Q.d.V. O.N.L.U.S. STATUTO. E costituita l'associazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE DI

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO ASSOCIAZIONE ORNITOLOGI MARCHIGIANI

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE OPTION PLAYER. Titolo I Costituzione e scopi

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ASSOCIAZIONE AMICI DELLE CASE DI GIACOMO PUCCINI STATUTO

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

Università della Terza Età di Novara. Statuto dell'associazione

Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO dell Associazione Gruppo Immagini. TITOLO I (Denominazione, Sede, Oggetto e Durata)

Statuto di associazione di volontariato ADAS INTERCRAL PARMA STATUTO ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Associazione A.M.A. Amarcord Sede Intercomunale di Castello d Argile. Statuto

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE Vds Voglia di stupire

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO. Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di:

STATUTO Il Sole Onlus

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DEL PARCO DI MONTEVEGLIO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

Statuto Associazione RIOLO Associazione Volontari Protezione Civile

BOZZA DI STATUTO DEL COMITATO ORGANIZZATORE 1, 2

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO ASSOCIAZIONE DANEO

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

STATUTO. E' costituita l'associazione denominata: Le fragole nel cappellino

STATUTO. PUPPY WALKER onlus Associazione di volontariato ex L. 266/1991

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MEDICI CON L AFRICA CUAMM VICENZA. Statuto. art. 1 (Denominazione e sede)

ATTO COSTITUTIVO ASSOC CULTURALE COM.e ASSOC CULTURALE COM.E STATUTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

STATUTO ODV MIGRANTES SIENA

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

Atto costitutivo della Associazione Culturale Società di Danza Bolognese.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DEL LATTE

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

Statuto dell Agenzia Nazionale per la Certificazione Volontaria delle Competenze degli Ingegneri

STATUTO DELLA S.I.A.

Transcript:

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ONLUS Art 1 - Denominazione E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, un'associazione di volontariato (ONLUS), senza fini di lucro, denominata: - L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e da eventuali Regolamenti interni, nel rispetto e nei limiti delle Leggi Statali e Regionali in materia di Associazioni di volontariato. Art 2 - Sede legale L'Associazione ha sede legale in: Potranno essere istituiti ed eventualmente soppressi, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, sia in Italia che all'estero, uffici, sedi secondarie, dipendenze provinciali e regionali ed altri centri in genere, comunque collegati e dipendenti dalla sede legale. Art 3 - Scopo L'Associazione ha come fine istituzionale quello di: L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna e necessaria per il conseguimento dello scopo associativo, comprese: - la compravendita e permuta di beni immobili e mobili registrati; - la stipulazione di contratti di mutuo e la concessione di pegno ed ipoteca relativamente a beni associativi, lasciti ed eredità. L'Associazione, che non ha fini di lucro, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali ed intende essere retta e regolata, oltre che dalle disposizioni del Codice Civile, anche da quanto attualmente previsto dall'art. 87 lettera C del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi dall'art. 108 del Decreto medesimo, salvo nuove e/o ulteriori disposizioni di Legge in materia. Art 4 - Patrimonio Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo (elargizioni, donazioni, eredità, legati, contributi, quote e simili) da parte di persone fisiche ovvero di enti pubblici e privati. Il Consiglio Direttivo delibera circa l'opportunità di accettare le donazioni e di accettare i lasciti testamentari col beneficio d'inventario, deliberando altresì sull'impiego dei beni ricevuti a tali titoli dall'associazione, in armonia con le finalità statutarie. Il Presidente attua le deliberazioni del Consiglio Direttivo, intervenendo e sottoscrivendo tutti gli atti formali. Art 5 - Entrate Per la realizzazione delle proprie finalità, l'associazione dispone delle seguenti entrate finanziarie: A) quote associative; B) proventi derivanti dall'attività dell'associazione; C) contributi privati; D) contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; 1

F) rimborsi derivanti da convenzioni; G) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio; H) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, che avranno comunque carattere marginale. Art 6 - Quote L'importo della quota associativa annuale è stabilito anno per anno dal Consiglio Direttivo. Il versamento della quota, che dovrà essere effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo stesso, non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale. La quota non è trasmissibile a terzi, nè per successione a titolo universale o particolare, nè per atto tra vivi. La quota versata non è soggetta a rivalutazione. Art 7 - Associati Possono aderire all'associazione, acquistando la qualifica di associato, tutte le persone che condividano e dimostrino interesse verso le finalità dell'associazione. La qualità di associato decorre dalla data della delibera di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo, domanda che dovrà essere presentata allo stesso Consiglio. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato, non potendo essere richiesta nè accettata per un periodo di tempo limitato. E' comunque facoltà dell'associato di recedere mediante dimissioni presentate al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio. Gli associati che non avranno presentato le dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno, saranno considerati associati anche per l'anno successivo e quindi obbligati al versamento della quota annuale. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea in occasione della prima riunione successiva all'esclusione e portata a conoscenza dell'associato. Le domande di ammissione e dimissioni degli associati e le delibere del Consiglio Direttivo di accettazione e/o rifiuto, nonchè quelle di esclusione, devono essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata. Art 8 - Categorie di associati Gli Associati si distinguono in: 1) fondatori; 2) ordinari; 3) sostenitori; 4) onorari. I Fondatori, Ordinari e Sostenitori versano annualmente le quote rispettivamente determinate dal Consiglio Direttivo. Sono esonerati dal versamento della quota gli Onorari. - Associati fondatori sono quelli che hanno costituito l'associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo. - Associati ordinari e sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private ed ogni altro Ente (anche non riconosciuto) la cui domanda di ammissione verrà accettata con delibera del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche dovranno essere rappresentate da una persona fisica designata. - Associati onorari sono le persone fisiche o giuridiche di particolare fama negli ambienti medici, culturali, economici, amministrativi, sportivi della città in cui ha 2

sede l'associazione o di altre città che contribuiscono in modo rilevante allo sviluppo dell'associazione e quindi al raggiungimento dello scopo. Spetta al Consiglio Direttivo determinare il numero massimo degli Associati Onorari e la nomina degli stessi. Art 9 - Diritti degli associati Tutti gli Associati hanno il diritto di: - prendere visione della copia integrale del presente Statuto (e suoi aggiornamenti) e degli eventuali Regolamenti; - partecipare a tutte le attività associative; - essere informati periodicamente sulle decisioni e iniziative deliberate ed in corso di deliberazione; - usufruire delle strutture dell'associazione. Gli organi direttivi dell'associazione declinano ogni responsabilità per infortuni, incidenti o danni arrecati in qualsiasi maniera a persone o cose a carico degli Associati o di terzi, nella sede legale o in qualunque altro luogo, in occasione di attività dell'associazione. Art 10 - Doveri degli associati Tutti gli Associati hanno il dovere di: - osservare tutte le norme contenute nello Statuto vigente e negli eventuali Regolamenti; - comportarsi, sia nei confronti degli organi direttivi dell'associazione, che degli altri Associati, nonchè dei terzi in generale che vengano in contatto con l'associazione, secondo i principi della correttezza e buona fede; - versare puntualmente le quote associative nei termini, importi e modalità via via stabiliti dal Consiglio Direttivo. Art 11 - Gratuità dell'attività degli associati L'attività degli Associati non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dagli eventuali diretti beneficiari. Agli Associati possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa esibizione di documentazione probatoria ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di Associato. L'attività degli associati ricoprenti cariche amministrative e/o direttive è fornita gratuitamente. Art 12 - Perdita della qualità di associato La qualità di Associato si perde per: - decesso della persona fisica; - scioglimento o altre procedure estintive della persona giuridica; - mancato versamento della quota associativa, trascorsi 2 (due) mesi dal sollecito; - dimissioni; - esclusione. La morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione, che deriva da comportamenti in violazione delle norme statutarie e regolamentari, nonchè delle deliberazioni degli organi dell'associazione, ovvero in contrasto con gli scopi istituzionali dell'associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'assemblea in occasione della prima 3

convocazione successiva. Prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono attribuiti almeno 30 (trenta) giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, consentendogli la facoltà di replica. Gli associati dimissionari, esclusi o comunque che cessino di appartenere all'associazione non possono in nessun caso chiedere la restituzione delle quote versate, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Art 13 - Organi dell'associazione Sono Organi dell'associazione: A) l'assemblea degli associati B) il consiglio direttivo C) il presidente del consiglio direttivo D) il segretario Art 14 - Assemblea degli associati L'Assemblea, organo sovrano dell'associazione, è costituita da tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale dell'associazione o in qualsiasi altro luogo, purchè in Italia, almeno una volta l'anno. L'Assemblea delibera sui seguenti argomenti: - determinazione degli indirizzi, programmi e direttive generali dell'associazione per la realizzazione dello scopo; - elezione dei membri del Consiglio Direttivo; - ratifica di delibere di esclusione di associati fatte dal Consiglio Direttivo; - approvazione e modifiche di Regolamenti interni; - modifiche dello Statuto; - scioglimento dell'associazione e nomina dei liquidatori; - tutto quant'altro a lei demandato per Legge o quanto sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo e/o dagli associati che, nel numero minimo di cui appresso, ne hanno richiesta la convocazione. Art 15 - Convocazione dell'assemblea La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo o anche su richesta di un numero di associati non inferiore al dieci per cento di tutti. In tal caso, il Presidente, ricevuta la richiesta per iscritto a mezzo lettera raccomandata, deve convocare l'assemblea entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto inviato a mezzo posta, FAX o E-MAIL a tutti gli associati agli indirizzi risultanti da apposito libro degli associati, ovvero mediante affissione in apposita bacheca posta nell'atrio della sede legale dell'associazione. Nel caso di invio, gli avvisi devono pervenire agli associati entro una data che sia precedente di almeno quindici giorni a quello fissato per la riunione. Nel caso di affissione in bacheca, l'affissione stessa dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: - il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza; - il luogo, il giorno e l'ora dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima; - l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno. 4

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea con delega scritta che può essere conferita esclusivamente ad altro associato. Ogni associato può rappresentare per delega non più di 2 (due) associati assenti. Le deleghe vengono verificate, ritirate e conservate nella documentazione dell'associazione a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o del Segretario dell'assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo (ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo). Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'assemblea. Di ogni adunanza deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Su richiesta, ciascun associato può prendere visione del libro verbali assemblee ed altresì ottenerne copia relativa alla riunione alla quale non era presente. Art 16 - Quorum costitutivi e deliberativi In prima convocazione: - l'assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare per la presenza, in proprio o a mezzo deleghe, della metà più uno degli Associati. In seconda convocazione: - l'assemblea sarà regolarmente costituita e quindi atta a deliberare qualunque sia il numero degli Associati presenti. Le deliberazioni dell'assemblea vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Art 17 - Il consiglio direttivo L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, nominati per la prima volta dagli associati in sede di costituzione ed in seguito dall'assemblea. I componenti del Consiglio durano in carica 3 (tre) anni a partire dalla data della rispettiva nomina e, nel caso di decadenza per decorso del termine, sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Art 18 - Riunioni del consiglio direttivo Il Consiglio si riunisce presso la sede legale dell'associazione almeno ogni 3 (tre) mesi (e comunque ogni volta che sia necessario). La convocazione è fatta dal Presidente su sua iniziativa o a seguito di richiesta scritta fatta da almeno la metà dei Consiglieri. L'avviso di convocazione (da inviarsi a mano, a mezzo posta, fax o e-mail) deve essere indirizzato a tutti i Consiglieri e dagli stessi ricevuto almento 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere la data e l'ora fissate per la riunione, nonchè l'ordine del giorno. Per la validità delle deliberazioni è sufficente la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In mancanza delle formalità di convocazione, il Consiglio è comunque validamente costituito e atto a deliberare su qualsiasi argomento per la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente. In sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Detto verbale dovrà essere trascritto in apposito libro. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'associazione. Il Consiglio Direttivo può 5

inoltre costituire particolari commissioni composte da Associati e/o da persone appositamente scelte per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell'associazione. Art 19 - Poteri del consiglio direttivo Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione. In particolare, al Consiglio spettano le seguenti funzioni: - elezione al proprio interno del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario; - gestione dell'associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'assemblea; - accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'associazione o il rifiuto motivato delle stesse; - predisposizione annuale del bilancio-rendiconto; - determinazione dell'importo annuale delle quote associative; - conferimento della qualifica di Associato ONORARIO. Art 20 - Decadenza e cessazione dei consiglieri Nel caso di cessazione per qualunque motivo di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla cooptazione tra gli associati. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea degli associati, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Il nuovo Consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo di tempo degli altri Consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio s'intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione. Art 21 - Il Presidente Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età, a maggioranza assoluta dei voti. Dura in carica 3 (tre) anni dalla data della nomina ed è rieleggibile. Il Presidente rappresenta l'associazione verso i terzi in ogni genere di rapporto. Egli firma gli atti dell'associazione, i documenti contabili e pone in esecuzione le deliberazioni dell'assemblea degli associati, col concorso del Consiglio Direttivo. In particolare, al Presidente spettano le seguenti funzioni: - convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea degli associati; - curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; - verificare il rispetto dello Statuto e dei Regolamenti; - sottoscrivere i verbali dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e curarne la custodia presso la sede dell'associazione; - assumere, nei casi di urgenza e quando non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili per il corretto funzionamento dell'associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro 10 giorni. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare al Vice Presidente specifiche attribuzioni da esercitarsi a tempo determinato. Art 22 - Il Segretario Al Segretario (se nominato) sono affidati i seguenti compiti: 6

- tenuta e aggiornamento del Registro degli associati; - redazione e conservazione dei verbali di riunione degli organi collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo); - tenuta dei registri di contabilità e conservazione della documentazione relativa; - riscossione delle entrate e pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Art 23 - Esercizi Gli esercizi finanziari dell'associazione iniziano il 1 (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Art 24 - Rendiconto Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il rendiconto consuntivo. Tale rendiconto, da redigersi entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 (trenta) aprile dell'anno successivo dovrà essere debitamente conservato presso la sede legale a cura del Consiglio Direttivo. Il rendiconto resterà a disposizione di tutti gli associati (perchè ne possano prendere visione) per i 3 (tre) mesi successivi al termine ultimo innanzi indicato per la redazione. Art 25 - Divieto di distribuzione All'Assemblea è vietato, finchè dura l'associazione, distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve e comunque qualunque somma di denaro, salvo che la destinazione o la distribuzione sia imposta dalla Legge. Art 26 - Modifiche dello statuto Le delibere di modifica dello Statuto sono valide con la presenza della maggioranza assoluta degli associati e, se ottengono il voto favorevole, della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di modifica dello Statuto, il verbale di Assemblea potrà essere redatto da un notaio. Art 27 - Clausola compromissoria Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri designati dall'assemblea. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione rientra la città in cui ha sede l'associazione. Il Collegio arbitrale giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale. Art 28 - Scioglimento e liquidazione L'Assemblea degli Associati, con la maggioranza dei due terzi dei voti, può procedere allo scioglimento dell'associazione, nominando il o i liquidatori e indicando la destinazione da dare al patrimonio della Associazione. In caso di 7

scioglimento per qualunque causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra organizzazione di volontariato con finalità analoghe. Art 29 - Rinvio Per quanto qui non previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni. 8