Statuto dell associazione. Osservatorio Diritti Umani Onlus



Documenti analoghi
Art. 3 L associazione ha sede in Roma, Via Scipio Sighele n

STATUTO SOCIALE ONLUS MARIANNA. È stata costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS Marta per gli altri. Art. 1

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<ROCCO FEDERICO>> Art. 1

STATUTO AMICIZIA MISSIONARIA ONLUS. Art.1

L Associazione ha sede in Favria, Via Canavere 19D.

ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI MICROFINANZA (RITMI) S T A T U T O. Denominazione. sede e durata

STATUTO ASSOCIAZIONE ONLUS <<GIOVANI & FUTURO>>

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE AMICI DELLA SCUOLA DI MUSICA DI FIESOLE. Articolo 1 Natura giuridica

Statuto associazione Salvaiciclisti-Bologna

STATUTO Piccola Famiglia onlus (versione definitiva 18 gennaio 2012)

STATUTO. Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto dell Organizzazione di Volontariato Associazione

STATUTO. Denominazione Sede Durata

ASSOCIAZIONE ONLUS STATUTO. Art.1- DENOMINAZIONE

È costituita un associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità

STATUTO ASSOCIAZIONE «UNA STRADA» approvato dall Assemblea Straordinaria del 2015

INSIEME PER LIMANA Gruppo d'acquisto Solidale

Associazione Volontari per Policlinico Tor Vergata. O.N.L.U.S. sede Viale Oxford, Roma Codice fiscale e P. IVA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE LEND TRENTO

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ONLUS IL ROMPIGHIACCIO. ART. 1 (Denominazione e sede)

CENTRO ANZIANI DI PORCIA

STATUTO. <<Moramora, destinazione Madagascar>>

STATUTO. ASSOCIAZIONE A.B.C Demenza e Alzheimer senza paura

STATUTO CENTRO DEL CAMMINO PER LA SPERANZA TRA I POPOLI ONLUS

Statuto dell Associazione Dalmazio Mongillo (A.DA.MO.)

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA StudentiGiurisprudenza.it

STATUTO Associazione di promozione sociale << SOLIDARIETA PER IL LAVORO >>

REGOLAMENTO CENTRO RICREATIVO DISABILI C.R.D.

ASSOCIAZIONE ZYP ITALIA ONLUS STATUTO. Art. 1

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CIRCOLO RICREATIVO DELLA COOPERAZIONE TRENTINA. Articolo 1

Associazione Nazionale tra Imprenditori di Piattaforme di Distribuzione STATUTO SOCIALE. Roma, 22 giugno 2012 INDICE

STATUTO dell'associazione

1) E costituita, con sede in Trescore Balneario, via dell Albarotto. una associazione di volontariato senza scopi di lucro, per fini di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CONSORZIO ASSOCIAZIONI con il MOZAMBICO ONLUS

Atto costitutivo dell associazione - organizzazione di volontariato. Il giorno, alle ore, nel Comune di

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CGTV CHANNEL

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

Statuto Associazione Culturale MirAttiva

STATUTO. Articolo 2 Sede L Associazione ha sede in Milano - via Costantino Baroni n. 228.

STATUTO DELL ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO salvadanaio per i boschi

STATUTO DELLA FONDAZIONE. Articolo 1 Denominazione e Sede

DEAFETY Project Associazione di Promozione Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE LIGURE THALASSEMICI

ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8

PRONTO CONSELVE ASSOCIAZIONE VOLONTARI SERVIZI ALLA PERSONA STATUTO

STATUTO TIPO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO. Art. 1 (Costituzione)

ASSOCIAZIONE SIRO MAURO per le cure palliative in provincia di Sondrio STATUTO DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ABILMENTE CON TUTTI PREMESSA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

TITOLO PRIMO: COSTITUZIONE TITOLO SECONDO: FINALITA

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO IN MODO ASSOLUTO COME PRECISATO DA ART. 17D.LGS. 460/97. STATUTO della Associazione Karibu Afrika - ONLUS

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. Le Officine del Sapere

STATUTO DELLA FONDAZIONE R.E TE. IMPRESE ITALIA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO. Oggi, 7 dicembre 2009, a seguito delle vigenti disposizioni di legge viene rinnovato l atto costitutivo del GRUPPO

Associazione onlus Creature del mare

Amici di Italia 61 Associazione culturale

STATUTO (ONLUS) AVENTE FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE

STATUTO. dell Associazione di associazioni Volontà Solidale

STATUTO. Art.1 - Denominazione, sede e durata

STATUTO COORDINAMENTO ASSOCIAZIONI DI PUBBLICA ASSISTENZA DELLA PROVINCIA DI FERRARA

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ONLUS STAR FREEDOM

Statuto Associazione Borsisti Marco Fanno

ARTICOLO 1 ARTICOLO 2 ARTICOLO 3

STATUTO TIPO PROMOZIONE SOCIALE. Articolo 1 (Denominazione e sede)

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO. Art.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE. E costituita l'associazione non riconosciuta denominata Associazione Musicale. Art.

ASSOCIAZIONE CULTURALE CHROMATICA - STATUTO

STATUTO ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA REALTÀ

Premessa E costituita nell ambito della provincia di Siena l Associazione Provinciale Imprese Alberghiere denominata

ART. 1. (Denominazione e sede) E costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa

ASSOCIAZIONE ISTRUTTORI FORESTALI - AIFOR

STATUTO. Associazione Il Larice Club

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE JESUS CARITAS ONLUS. L Associazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione

STATUTO NUOVA ALVORADA ONLUS DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE. Art.1.- E costituita una associazione avente le caratteristiche di

STATUTO. DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ART. 1 E costituita un associazione religiosa denominata ASSOCIAZIONE OPERA SALESIANA DEL SACRO CUORE

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE. 1. È istituita L Associazione denominata CONSULTA DEL

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CANTARE SUONANDO TRENTO. Associazione Cantare Suonando - Onlus

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

STATUTO UNIONE APPENNINO E VERDE TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE- OGGETTO

FONDAZIONE ITALIANA SCLEROSI MULTIPLA ONLUS STATUTO

STATUTO "ASSOCIAZIONE BUSAJO O.N.L.U.S." ART. 1 E' costituita ai sensi dell'art.10 del Decreto Legislativo 4/12/1997, n.

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

STATUTO Il Sole Onlus

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PROMOZIONE DELLA SCIENZA APERTA ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE. Articolo 1. (Istituzione e sede)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DON MILANI" ONLUS

FONDAZIONE PER IBMDR - ONLUS STATUTO. Art. 1: Denominazione e sede. 1. La Fondazione Registro Italiano Donatori Midollo Osseo, denominata

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AMICO ALBERO DISPOSIZIONI TITOLO GENERALI ART. 1. (Denominazione e Sede)

UNIVERSITA del MOLISE per la TERZA ETA e del TEMPO LIBERO S T A T U T O DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

STATUTO DENOMINAZIONE SEDE DURATA. Articolo 1

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ROMANDANDO - Associazione senza scopo di lucro

STATUTO. SOCIETÀ ITALIANA di TEORIA CRITICA. ARTICOLO 1: Denominazione e Sede

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO S T A T U T O

FormaFarma. Associazione culturale senza scopo di lucro S T A T U T O

S T A T U T O SCOPO E OGGETTO SOCIALE ARTICOLO 3

Giardini d Infanzia a Mbour Senegal O.N.L.U.S.

STATUTO. Art.1) E costituita un Associazione animalista senza scopo di lucro denominata: VITA DA CANI - Associazione a tutela dei diritti animali.

Transcript:

Statuto dell associazione Osservatorio Diritti Umani Onlus Art. 1 Denominazione E costituita l associazione Osservatorio Diritti Umani Onlus. L associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo e, a tale scopo, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Art. 2 Sede legale L associazione opera su tutto il territorio nazionale e ha sede in Pisa, via Lungarno G. Galilei, 2. Sedi secondarie, uffici e sezioni possono essere istituite in Italia e all estero su delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in Pisa non comporterà modifica statutaria e verrà effettuato con delibera del Consiglio Direttivo. L associazione ha durata illimitata nel tempo. Art. 3 Durata Art. 4 Oggetto e scopo L associazione è indipendente da governi, istituzioni pubbliche, partiti o movimenti politici, confessioni religiose e altre organizzazioni di qualunque natura e opera nell esclusivo perseguimento dei propri fini. Scopo dell associazione è la promozione e protezione dei diritti umani in Italia, così come sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo e dai successivi strumenti normativi di carattere internazionale e nazionale. Al fine di perseguire tale scopo l associazione si propone di indagare in modo accurato, tempestivo e continuativo sui più gravi abusi dei diritti umani che occorrono in Italia a danno, in particolare, delle categorie più vulnerabili della società. I risultati di tali indagini e ricerche saranno pubblicati al fine di divulgare conoscenza, a tutti i livelli, sull effettivo stato dei diritti umani in Italia e sugli strumenti di tutela posti a salvaguardia degli stessi. I soci, lo staff e i sostenitori dell associazione si propongono, 1

quindi, di mobilitare l opinione pubblica al fine di fare pressione su tutte le istituzioni competenti e su qualunque altro attore non statale affinchè gli abusi sui diritti umani cessino e si pongano le condizioni perché non si ripetano più in futuro. In parallelo, l associazione si prefigge di svolgere attività di educazione e sensibilizzazione sulla promozione e protezione dei diritti umani in Italia. Art. 5 No-profit L associazione non ha scopo di lucro. Tutte le cariche elettive sono gratuite, salvo il rimborso delle spese regolarmente documentate. E fatta salva la possibilità di avvalersi della collaborazione di personale dipendente. L associazione opera nel pieno rispetto del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e successive ed eventuali modificazioni e integrazioni e, in particolare, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 10 del suddetto Decreto Legislativo, adempiendo ai seguenti aspetti: a. Lo svolgimento di attività nel settore della tutela dei diritti civili; b. L'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c. Il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse; d. Il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e. L'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; f. L'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g. L'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h. La disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 2

i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilita' sociale" o dell'acronimo "ONLUS". Art. 6 Soci Possono essere associati tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni ed enti che ne condividono gli scopi. L associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione causata, tra gli altri possibili motivi, da convinzioni politiche, ideologiche o religiose, dall appartenenza etnica, dall orientamento sessuale o dalla nazionalità. I membri dell associazione si dividono in: Soci Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l atto costitutivo; Soci Ordinari: sono coloro che aderiranno successivamente all associazione; Soci Onorari: sono coloro che si saranno distinti per particolari meriti connessi alla promozione e protezione dei diritti umani in Italia e relativamente all attuazione degli scopi e delle finalità dell associazione. La qualifica di Socio Ordinario si ottiene previa presentazione di domanda scritta al Consiglio Direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo giudica sull'ammissione del candidato con decisione motivata. La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali, di partecipare alle assemblee con diritto di voto in proprio o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall appartenenza all associazione. I soci hanno l obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell associazione e di pagare le quote sociali nell ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. La quota associativa non è in ogni caso ripetibile. Art. 7 Perdita della qualità di associato La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni presentate in forma scritta, esclusione o estinzione per il caso di enti o persone giuridiche. L esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per ragioni che comportino indegnità o per lo svolgimento di attività in contrasto con quelle dell associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del 3

Consiglio Direttivo o per la mora superiore a tre mesi nel pagamento delle quote annuali di associazione. Tale provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato in forma scritta all associato dichiarato decaduto il quale, entra trenta giorni da tale comunicazione e mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione, potrà ricorrere all Assemblea, la quale delibererà in via definitiva. Art. 8 Organi dell associazione Sono organi dell associazione: l Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell associazione; il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente. Potrà inoltre essere costituito, in via eventuale, il Collegio Sindacale. Art. 9 Assemblea dei Soci L Assemblea dei Soci è l organo sovrano dell associazione. Essa è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Onorari. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, tramite il Presidente, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un quinto dei soci. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, contenente il giorno, l ora e il luogo di prima e seconda convocazione, inviato a ciascun associato con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per l adunanza. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a tre giorni. L Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Tesoriere con funzioni di Vice Presidente; in mancanza l Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Ciascun associato in regola con il pagamento della quota associativa ha diritto ad un voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato. Tuttavia nessuno può rappresentare più di un altro associato. 4

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati in Assemblea almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibererà a maggioranza semplice. Per le delibere concernenti le modifiche dello statuto, o per lo scioglimento dell associazione, sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti. Spetta all Assemblea deliberare in merito: all approvazione del bilancio consuntivo e dell eventuale bilancio preventivo; alla nomina del Consiglio Direttivo; alla nomina dell eventuale Collegio Sindacale; alla nomina dei Soci Onorari; al ricorso del socio dichiarato escluso dal Consiglio Direttivo; all approvazione e alla modificazione dello statuto e degli eventuali regolamenti; allo scioglimento dell associazione; ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre. Art. 10 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di sette (7) membri scelti tra gli associati ed eletti dall Assemblea dei Soci, salvo i Soci Fondatori che sono membri di diritto. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente. Qualora il Presidente o il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente o entrambi cessino o decadano anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio nomina tra i consiglieri in carica un nuovo Presidente e/o Tesoriere con funzioni di Vice Presidente. Qualora, durante il mandato, venisse a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, esso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano agli altri organi dell associazione. 5

Ferme restando le altre competenze già indicate nello statuto, il Consiglio Direttivo è investito delle seguenti funzioni: dà attuazione e garantisce il rispetto delle linee di indirizzo generali dell'associazione; assicura un efficace direzione strategica dell associazione; promuove le attività dell associazione al fine di garantire un ampio riconoscimento e supporto da parte dell opinione pubblica; sottopone all approvazione dell Assemblea il bilancio consuntivo e l eventuale bilancio preventivo; decide sull ammissione e la decadenza dei soci e determina le quote associative; stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione; può accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti, pagare debiti, concludere e risolvere contratti, compresi di lavoro, di locazione e di affitto, stipulare convenzioni e contratti con enti, associazioni o con singoli individui, e in generale provvedere ad ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi; predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendano necessari per disciplinare e organizzare l attività dell associazione e li sottopone all Assemblea dei Soci per l approvazione; promuove l assunzione, in generale, di qualsiasi provvedimento, anche eccedente l ordinaria amministrazione, necessario al buon funzionamento dell associazione. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Tesoriere con funzioni di Vice Presidente o da un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica contenente il giorno, il luogo e l ora, nonché l elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta mediante invio di messaggio di posta elettronica inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione. La mancata partecipazione di un consigliere alle sedute del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina l'automatica decadenza dalla carica di consigliere. Art. 11 Il Presidente Il Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente, ha la firma e la legale rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio. 6

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte dello stesso alla prima riunione successiva. La sottoscrizione del Tesoriere con funzioni di Vice Presidente fa prova, nei confronti dei terzi, dell assenza o impedimento del Presidente. Art. 12 Il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente Il Tesoriere con funzioni di Vice Presidente sovraintende alla corretta tenuta delle scritture contabili di legge e alla gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge; redige il bilancio consuntivo e l eventuale bilancio preventivo da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Soci. Al Tesoriere con funzioni di Vice Presidente sono conferiti, in caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri del Presidente stesso così come disciplinati dal precedente art. 11. Art. 13 Il Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è un organo eventuale dell associazione che può essere istituito per volontà dell Assemblea dei Soci. E composto da tre membri, anche non associati, nominati dall Assemblea dei Soci tra persone di adeguata capacità e competenza professionale. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre anni, salvo dimissioni o revoca da parte dell Assemblea dei Soci e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull adeguatezza dell assetto amministrativo e contabile adottato dall associazione e sul suo corretto funzionamento. Predispone una relazione annuale che deve essere messa a disposizione degli associati contestualmente al bilancio consuntivo e prima dell approvazione da parte dell Assemblea. Il patrimonio dell associazione è formato: Art. 14 Patrimonio dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità e al funzionamento dell associazione; dai contributi erogati da enti, persone fisiche e giuridiche, ivi compresi organismi internazionali; da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; da beni mobili e immobili divenuti di proprietà dell associazione; dagli avanzi di gestione derivanti dalle attività dell associazione; da eventuali entrate per servizi prestati dall'associazione. 7

Art. 15 Esercizio finanziario La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1 gennaio al 31 dicembre. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all Assemblea il bilancio consuntivo relativo all anno precedente e l eventuale bilancio preventivo. Art. 16 Scioglimento Per deliberare lo scioglimento dell associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori. Art. 17 Norme di chiusura Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia, ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460. 8